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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 679/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 679/2022 promossa da:
(C.F. , TRoparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALABRESE ANTONELLO e dell'avv. RANDO PIER LUIGI ( ) C/O AVV. ANTONELLO CALABRESE - VIA SANTO STEFANO 11 C.F._1
BOLOGNA; ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FRASSINETTI SANDRA e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 150/2022 in data 28 febbraio 2022, pubblicata il 2 marzo 2022, notificata il 4 marzo
2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le domande formulate in primo grado da unipersonale e pertanto: CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
– accertare e dichiarare l'illegittima condotta posta in essere da (oggi TRoparte_3
in danno a nell'esecuzione dei contratti in essere fra le parti e per TRoparte_2 CP_1 pagina 1 di 10 l'effetto condannarla al risarcimento del danno provocato a quest'ultima quantificato nella complessiva somma di euro 220.000,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
– accertare e dichiarare l'arbitraria ed illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese applicati da (oggi nei rapporti TRoparte_3 TRoparte_2 con la società attrice e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione a della CP_1
complessiva somma di euro 22.684,64 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
– accertare e dichiarare l'arbitraria ed illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese applicati da (oggi nei rapporti TRoparte_3 TRoparte_2 con la società attrice e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione a della CP_1
complessiva somma di euro 22.684,64 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA:
– autorizzare la chiamata a chiarimenti del CTU dott. sui rilievi formulati dal Persona_1
difensore di di cui al verbale dell'udienza del 15 luglio 2021, da intendersi qui CP_1
integralmente trascritti;
– ammettere le prove testimoniali capitolate da nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 CP_1
c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte;
IN OGNI CASO:
– con vittoria di spese e compenso per la difesa e l'assistenza in giudizio di entrambi i gradi, oltre spese generali e accessori di legge”
Per l'appellato: “ Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita in via principale
Rigettare il gravame, siccome infondato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle richieste istruttorie tutte formulate dagli appellanti, correttamente rigettate dal
Giudice di prime cure”.
IN FATTO
1. La società conveniva in giudizio deducendo di avere TRoparte_1 TRoparte_2
stipulato con , in seguito fusa in quattro contratti di conto TRoparte_3 CP_2
pagina 2 di 10 corrente;
che sul contratto di conto corrente n. 01/066/00001689 del 20.04.2012 l'istituto bancario aveva concesso a n'anticipazione di credito per un monte fidi complessivo di euro 300.000,00 CP_1 di cui rispettivamente euro 100.000,00 quale “anticipazione di credito pro solvendo” ed euro
200.000,00 a titolo di anticipo credito con mandato all'incasso; che aveva quindi ceduto a CP_1
tre fatture per l'importo totale di 229.416,00 euro, emesse a carico di un TRoparte_3 unico cliente (Ente Morale Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto “Fatebenefratelli”; che, nell'esercizio della sua ordinaria attività commerciale, aveva poi utilizzato l'importo complessivo di € 170.660,00 a fronte di un totale fatture cedute pari ad euro
229.416,00 e del fido complessivo di euro 300.000,00; che in data 11 settembre 2013, inaspettatamente e senza alcuna motivazione, aveva diminuito l'affidamento concesso (riducendo ad TRoparte_2 euro 50.000,00 il monte anticipazione di credito pro solvendo ed ad euro 150.000,00 l'anticipazione credito con mandato all'incasso), portando quindi la società a una posizione di scoperto per euro
20.660,00 e senza alcun tentativo della banca di porre all'incasso le fatture cedute;
che tra la fine del
2015 e l'inizio del 2016, dopo una difficoltosa attivazione, l' aveva pagato le TRoparte_4
fatture, su richiesta di direttamente a Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.; che nonostante CP_1
l'integrale soddisfacimento di ogni pretesa avanzata dall'istituto bancario, aveva incontrato CP_1 notevoli difficoltà finanziaria generati dall'illegittima segnalazione d'incaglio operativo attivata dall'istituto di credito, che aveva agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva accertarsi l'illegittima condotta posta in essere da
[...]
(in seguito nell'esecuzione dei contratti bancari in essere fra le TRoparte_3 CP_2 parti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni;
chiedeva altresì accertarsi l'arbitraria e illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese nell'ambito dei rapporti TR suddetti, con condanna della convenuta a restituire a la complessiva somma di euro 22.684,64, oltre accessori, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Costituitasi, sollevava un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, poi TRoparte_2
rinunciata, negando ogni condotta illegittima, posto che, verso la seconda metà del 2013, in considerazione del degrado del rating della società e di un forte peggioramento degli indicatori di bilancio, i competenti uffici della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. avevano deliberato, in data
28.8.2013, la riduzione delle linee di credito già concesse, portandole da complessivi euro 300.000,00 ad euro 200.000,00, ma d'intesa con la cliente che, infatti, ne aveva sottoscritto il perfezionamento il successivo 03/09/2013.
3. Istruita la causa tramite c.t.u. contabile, con sentenza n. 150/2022 il Tribunale di Ferrara accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava al pagamento TRoparte_2
pagina 3 di 10 in favore della della somma di euro 12.112,67, oltre interessi dalla domanda TRoparte_1
al saldo;
rigettava invece le restanti domande e compensava integralmente le spese di lite.
Osservava il giudice che aveva prodotto un modulo di richiesta di affidamento e il TRoparte_2
successivo contratto di affidamento perfezionato in data 03/9/2013, entrambi sottoscritti con timbro e firma della perfezionando il nuovo contratto di affidamento, la società aveva dichiarato CP_1
di approvare tutte le clausole contrattuali e di aver ricevuto copia del contratto, del documento di sintesi e del separato foglio di condizioni economiche.
Dunque, mancava il presupposto della condotta illegittima contestata dalla società alla Cassa di
Risparmio di Ferrara s.p.a., ossia la natura inaspettata della revoca, posto che la revisione degli affidamenti appariva frutto di un'attività concordata.
La documentazione smentiva in particolare sia le tempistiche indicate nell'atto di citazione, ossia la circostanza che “la riduzione dell'affidamento è stata comunicata per la prima volta in data 1.10.2013, ben 20 giorni dopo l'avvenuta operazione”, essendo nota a sin dal mese di agosto 2013 CP_1
(data della richiesta di affidamento), sia la natura unilaterale della modifica.
Parte attrice non aveva contestato né le sottoscrizioni, né la provenienza del modulo “richiesta di affidamento” , assumendo solo che era stata la banca a sottoporlo alla società, e anzi confermando che
“inspiegabilmente richiedeva la riduzione dell'affidamento da un importo originale di € CP_1
300.000,00 ad € 200.000,00”: né vi era alcuna specifica contestazione circa la validità del contratto da parte attrice, limitatasi a indicare come “a dir poco strana” la richiesta di modifica.
Il fatto che si fosse limitata a riconoscere la richiesta di riduzione come propria (sebbene CP_1
“strana”), eliminava qualsivoglia dubbio circa la legittimità della condotta di Cassa di Risparmio di
Ferrara s.p.a., la quale si era limitata a dar seguito alla richiesta di riduzione concordata con la cliente.
La legittimità della riduzione dell'affidamento riverberava i suoi effetti anche sulla dedotta illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, posto che essa era ricollegata proprio alla riduzione dell'affidamento assunto come abusivo, né la difesa di aveva allegato ulteriori CP_1 profili, riferiti per esempio all'iter della segnalazione.
Lo scoperto era confermato da la quale aveva lamentato unicamente che esso si era CP_1
prodotto quale effetto della condotta (infondatamente) assunta come illegittima.
Pertanto, stante la legittimità della riduzione degli affidamenti, concordata tra le parti, era evidente che lo scoperto determinatosi, pari ad euro 20.660,00 euro (relativo allo sconfinamento in conto da parte della società extra affidamento come deliberato in data 3/9/2013) legittimava la banca a procedere alle segnalazioni in centrale rischi. pagina 4 di 10 Peraltro, dalla documentazione in atti risultava che il pagamento delle tre fatture cedute emesse nei confronti della Provincia Lombardo Veneta - Ordine Ospedaliero di S. Giovanni Di Dio –
Fatebenefratelli si era concluso solo nel febbraio 2016; ne derivava che, quando la segnalazione in centrale rischi era stata effettuata, lo scoperto di conto corrente era esistente e non contestato.
Infine, andava anche rilevato che oltre a non aver fornito prova del fatto colpevole di CP_1
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. all'origine dei danni che assumeva subiti, non aveva neppure provato l'esistenza di un danno causalmente riconducibile alla segnalazione in centrale rischi
(comunque legittima), essendo totalmente sfornita di prova la somma indicata in citazione di euro
250.000,00.
4. Quanto all'ulteriore domanda di ripetizione dell'indebito di euro 64.113,80 per somme illegittimamente addebitate dalla banca, sulla base di una perizia di parte allegata all'atto di citazione, il tribunale ne riteneva la parziale fondatezza, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato, il quale aveva analizzato i quattro contratti stipulati tra le parti, osservando, per quanto rileva, che, con riguardo alla prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca, dovessero intendersi prescritte le movimentazioni intervenute antecedenti ai 10 anni dalla data dell'atto di mediazione obbligatoria dell'11/04/2017, non essendo idonea quale atto interruttivo della stessa la comunicazione pec del legale della società del 29/12/2015, in quanto priva della richiesta di pagamento e della volontà di pretendere somme a titolo di ripetizione dell'indebito, peraltro indeterminata nel quantum, che la missiva si riservava di quantificare, limitandosi a richiedere non un adempimento, ma un contatto a fini conciliativi.
Il c.t.u. aveva inoltre escluso l'applicazione di tassi debitori più elevati rispetto alle pattuizioni contrattuali, in quanto in tutti i contratti era presente una clausola che concedeva alla banca la facoltà di variare le condizioni economiche regolatrici del rapporto;
tutte le clausole risultavano approvate specificamente, così risultando pienamente conforme all'art. 118 TUB.
Non erano stati poi riscontrati indebito anatocismo e usura, mentre erano risultate spese e commissioni non validamente pattuite.
4. Averso la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito TRoparte_1 CP_2
[...]
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea affermata legittimità del comportamento adottato TR da in occasione del drastico e repentino taglio degli affidamenti accordati a nell'estate del CP_5
2013 sulla base di un'argomentazione a suo dire formalistica, superficiale e non condivisibile.
pagina 5 di 10 Assume che in realtà furono i competenti uffici di a deliberare il 28 agosto 2013 (ossia nella CP_5
stessa data in cui risultava sottoscritta la richiesta di affidamento) la riduzione delle linee di credito già concesse, portandole da complessivi euro 300.000,00 ad euro 200.000,00, in virtù di un asserito (ma
TR non documentato, né altrimenti dimostrato) degrado del rating creditizio di tale riduzione,
TR pertanto, non venne affatto proposta da (il cui legale rappresentante, al più, aveva sottoscritto la richiesta di revisione dell'affidamento sottopostagli da un funzionario dell'istituto), bensì fu TR unilateralmente decisa dalla banca e la sua ratifica era stata dunque imposta a il 3 settembre 2013.
D'altro canto non parrebbe sostenibile sul piano logico che la prospettiva della riduzione delle linee di TR credito potesse essere condivisa da o, addirittura, essere oggetto di una sua proposta;
in proposito
TR aveva sin da principio contestato la contrarietà al canone della buona fede della condotta tenuta da in occasione della conclusione del contratto e, soprattutto, nella fase della sua esecuzione, in CP_5
violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
In particolare, sarebbe connotata da malafede la scelta operata da di non utilizzare la linea di CP_5
credito disponibile e capiente relativa al c/c n. 942 per estinguere lo sconfinamento verificatosi sul c/c n. 1210, come pure consentito dagli accordi contrattuali e dalla normativa vigente;
compensazione che, se correttamente applicata, avrebbe certamente evitato la situazione di incaglio e la conseguente
TR segnalazione di alla centrale rischi, con i gravi pregiudizi che ne sono derivati per la società.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneo mancato accertamento dell'abusivo esercizio dello ius variandi da parte di e l'errata individuazione del dies a quo di decorrenza della CP_5
prescrizione eccepita dalla banca.
7. Il primo motivo è infondato.
Come risulta incontestabilmente dalla documentazione in atti e correttamente evidenziato dal tribunale, la riduzione delle linee di credito concesse da a non è stata frutto di un arbitraria modifica CP_5 Pt_1
unilaterale da parte della banca, ma piuttosto di un accordo regolarmente sottoscritto dalle parti, e in particolare da la quale ha apposto il proprio timbro e firma, dichiarando di approvare tutte CP_1
le clausole contrattuali e di aver ricevuto copia del contratto, del documento di sintesi e del separato foglio di condizioni economiche.
D'altro canto, l'odierna appellante ha mai proposto alcuna domanda di annullamento del suddetto accordo per errore, violenza o dolo;
l'affermazione relativa alla pretesa abusività della condotta della banca in tale fase in quanto arbitraria e unilaterale è pertanto priva di qualsiasi fondamento.
9. Quanto al secondo e distinto profilo, con il quale si contesta la scelta operata da di non CP_5
utilizzare la linea di credito disponibile e capiente relativa al c/c n. 942 per estinguere lo sconfinamento pagina 6 di 10 verificatosi sul c/c n. 1210 per effetto della riduzione delle linee di credito, come pure consentito dagli accordi contrattuali e dalla normativa vigente, si osserva che la banca oggi appellata non ha mai contestato che la linea di credito disponibile sul c/c n. 942 fosse sufficiente a compensare lo sconfinamento verificatosi sul c/c n. 1210.
Ciò posto, si rileva che effettivamente la compensazione era consentita sia dalle clausola contenuta nelle condizioni generali riportate nel contratto di riduzione dell'affidamento del 3 settembre 2015, che prevede che: “Qualora il credito concesso venga utilizzato mediante forme tecniche di affidamento e/o linee di credito di natura diversa, la banca consente che il cliente possa fruire delle stesse sia attraverso un unico conto corrente di corrispondenza che attraverso una pluralità di conti. In quest'ultimo caso resta inteso che sarà operata la somma dei diversi utilizzi e/o dei saldi a debito dei vari conti, in modo da costituire un unico importo del credito utilizzato, a valere sull'affidamento complessivamente deliberato e concesso. Il cliente si riconosce, fin d'ora, obbligato verso la banca per
l'intera esposizione risultante dall'utilizzo dei diversi fidi accordati, qualunque sia lo stato di liquidità ed esigibilità dei saldi dei conti sui quali i fidi vengano utilizzati. In tal caso, come pure in ogni altro caso in cui il cliente intrattenga più conti o rapporti, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e/o di formalità, di operare trasferimenti di somme da un conto allo/agli altro/i, nonché compensazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1252 c.c.”, sia dalla norma generale di cui all'art. 1853 c.c., secondo la quale: “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
Deve allora ritenersi che la mancata compensazione tra i saldi attivi e passivi dei suddetti conti (sulla qual il primo giudice non si è pronunciato) costituisca violazione del principio di buona fede
TR nell'esecuzione del contratto e abbia cagionato la indebita segnalazione di alla centrale rischi della Banca d'Italia da parte di , e dunque potenzialmente fonte, per la banca, di una CP_5
responsabilità risarcitoria.
Tuttavia, come affermato dal tribunale,l'odierna appellante non ha provato l'esistenza di alcun danno causalmente riconducibile alla segnalazione in centrale rischi, essendo in particolare totalmente sfornita di prova la somma indicata in citazione di euro 250.000,00 e tale statuizione non è stata specificamente impugnata, ed è quindi passata in giudicato.
Il comportamento della banca non ha perciò in concreto comportato alcun danno, sicchè la doglianza deve essere comunque nel complesso rigettata.
10. Passando al secondo motivo, l'appellante contesta in primo luogo che il tribunale abbia ritenuto di far decorrere il termine della prescrizione eccepita da dalla data di introduzione della mediazione CP_5
pagina 7 di 10 obbligatoria (11 aprile 2017) anziché dalla più risalente comunicazione inviata alla banca dal legale di TR a mezzo PEC il 29 dicembre 2015 “in quanto priva della richiesta di pagamento e della volontà di pretendere somme a titolo di ripetizione dell'indebito, peraltro indeterminata nel quantum, che la missiva si riservava di quantificare, limitandosi a richiedere non un adempimento, ma un contatto a fini conciliativi”; a dire dell'appellante, invece, detta missiva conterrebbe tutti gli estremi di una diffida, ossia la quantificazione del preteso credito e l'intimazione all'adempimento “entro e non oltre
10 giorni dal ricevimento della presente”.
Va in proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass., n. 17123/2015); e ancora: “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass., n. 15714/2018).
Ebbene, alla stregua dei richiamati principi, deve ritenersi che la comunicazione del 29.12.2015 non risponda ai requisiti indicati dalla giurisprudenza, in quanto in essa si legge, dopo le contestazioni formulate, “Per tutto ciò vi comunico fin d'ora che provvederà a richiedervi TRoparte_1 tutti gli ingiusti danni subiti e subendi che mi riservo in questa di quantificare” e, di seguito, “in un'ottica squisitamente transattiva ed al solo fine di evitare il contenzioso vi invito a prendere contatto con il mio studio entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della questione”.
Come appare evidente, invero, si tratta di mere sollecitazione a una interlocuzione prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento.
12. Per ciò che concerne, infine, la contestazione della ritenuta legittimità da parte del giudice, che ha aderito alle conclusioni del c.t.u. sul punto, dell'esercizio dello ius variandi nel corso dei rapporti da parte di sulla scorta della constatazione dell'esistenza, nei regolamenti contrattuali, di clausole, CP_5
specificamente approvate, che concedevano alla banca la facoltà di variare le condizioni economiche pagina 8 di 10 regolatrici del rapporto in conformità all'art. 118 TUB, si osserva che l'appellante si è in proposito limitato a richiamare, senza neppure riportarle nell'atto di appello, le osservazioni del consulente di TR parte (che avrebbe segnalato una serie di difformità rilevate nell'operato della banca rispetto alle norme che disciplinano la materia ed al principio generale di trasparenza che regola i rapporti tra banca e clienti, tali da rendere inefficaci alcune delle variazioni disposte unilateralmente dall'istituto di credito).
Una simile doglianza, in considerazione della assoluta genericità della sua formulazione, che dovrebbe essere integrata per relationem tramite estrapolazione dalle osservazioni, a loro volta generiche del consulente di parte di primo grado, appare priva di un sufficiente grado di specificità.
Deve infatti ritenersi che “Nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata.” (Cass., n.
3302/2013); invero, più in generale, “L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art.
342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto
d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera
d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida2. (Cass., n. 1248/2013).
Il profilo in questione risulta pertanto inammissibile, con conseguente integrale rigetto anche del secondo motivo di gravame.
13. L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, l'8.4.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 679/2022 promossa da:
(C.F. , TRoparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CALABRESE ANTONELLO e dell'avv. RANDO PIER LUIGI ( ) C/O AVV. ANTONELLO CALABRESE - VIA SANTO STEFANO 11 C.F._1
BOLOGNA; ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FRASSINETTI SANDRA e dell'avv. ,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza del
Tribunale di Ferrara n. 150/2022 in data 28 febbraio 2022, pubblicata il 2 marzo 2022, notificata il 4 marzo
2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le domande formulate in primo grado da unipersonale e pertanto: CP_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
– accertare e dichiarare l'illegittima condotta posta in essere da (oggi TRoparte_3
in danno a nell'esecuzione dei contratti in essere fra le parti e per TRoparte_2 CP_1 pagina 1 di 10 l'effetto condannarla al risarcimento del danno provocato a quest'ultima quantificato nella complessiva somma di euro 220.000,00 o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
– accertare e dichiarare l'arbitraria ed illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese applicati da (oggi nei rapporti TRoparte_3 TRoparte_2 con la società attrice e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione a della CP_1
complessiva somma di euro 22.684,64 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
– accertare e dichiarare l'arbitraria ed illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese applicati da (oggi nei rapporti TRoparte_3 TRoparte_2 con la società attrice e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione a della CP_1
complessiva somma di euro 22.684,64 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA:
– autorizzare la chiamata a chiarimenti del CTU dott. sui rilievi formulati dal Persona_1
difensore di di cui al verbale dell'udienza del 15 luglio 2021, da intendersi qui CP_1
integralmente trascritti;
– ammettere le prove testimoniali capitolate da nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 CP_1
c.p.c., da intendersi qui integralmente riprodotte;
IN OGNI CASO:
– con vittoria di spese e compenso per la difesa e l'assistenza in giudizio di entrambi i gradi, oltre spese generali e accessori di legge”
Per l'appellato: “ Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita in via principale
Rigettare il gravame, siccome infondato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alle richieste istruttorie tutte formulate dagli appellanti, correttamente rigettate dal
Giudice di prime cure”.
IN FATTO
1. La società conveniva in giudizio deducendo di avere TRoparte_1 TRoparte_2
stipulato con , in seguito fusa in quattro contratti di conto TRoparte_3 CP_2
pagina 2 di 10 corrente;
che sul contratto di conto corrente n. 01/066/00001689 del 20.04.2012 l'istituto bancario aveva concesso a n'anticipazione di credito per un monte fidi complessivo di euro 300.000,00 CP_1 di cui rispettivamente euro 100.000,00 quale “anticipazione di credito pro solvendo” ed euro
200.000,00 a titolo di anticipo credito con mandato all'incasso; che aveva quindi ceduto a CP_1
tre fatture per l'importo totale di 229.416,00 euro, emesse a carico di un TRoparte_3 unico cliente (Ente Morale Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio detto “Fatebenefratelli”; che, nell'esercizio della sua ordinaria attività commerciale, aveva poi utilizzato l'importo complessivo di € 170.660,00 a fronte di un totale fatture cedute pari ad euro
229.416,00 e del fido complessivo di euro 300.000,00; che in data 11 settembre 2013, inaspettatamente e senza alcuna motivazione, aveva diminuito l'affidamento concesso (riducendo ad TRoparte_2 euro 50.000,00 il monte anticipazione di credito pro solvendo ed ad euro 150.000,00 l'anticipazione credito con mandato all'incasso), portando quindi la società a una posizione di scoperto per euro
20.660,00 e senza alcun tentativo della banca di porre all'incasso le fatture cedute;
che tra la fine del
2015 e l'inizio del 2016, dopo una difficoltosa attivazione, l' aveva pagato le TRoparte_4
fatture, su richiesta di direttamente a Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.; che nonostante CP_1
l'integrale soddisfacimento di ogni pretesa avanzata dall'istituto bancario, aveva incontrato CP_1 notevoli difficoltà finanziaria generati dall'illegittima segnalazione d'incaglio operativo attivata dall'istituto di credito, che aveva agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva accertarsi l'illegittima condotta posta in essere da
[...]
(in seguito nell'esecuzione dei contratti bancari in essere fra le TRoparte_3 CP_2 parti e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni;
chiedeva altresì accertarsi l'arbitraria e illegittima applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese nell'ambito dei rapporti TR suddetti, con condanna della convenuta a restituire a la complessiva somma di euro 22.684,64, oltre accessori, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Costituitasi, sollevava un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, poi TRoparte_2
rinunciata, negando ogni condotta illegittima, posto che, verso la seconda metà del 2013, in considerazione del degrado del rating della società e di un forte peggioramento degli indicatori di bilancio, i competenti uffici della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. avevano deliberato, in data
28.8.2013, la riduzione delle linee di credito già concesse, portandole da complessivi euro 300.000,00 ad euro 200.000,00, ma d'intesa con la cliente che, infatti, ne aveva sottoscritto il perfezionamento il successivo 03/09/2013.
3. Istruita la causa tramite c.t.u. contabile, con sentenza n. 150/2022 il Tribunale di Ferrara accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava al pagamento TRoparte_2
pagina 3 di 10 in favore della della somma di euro 12.112,67, oltre interessi dalla domanda TRoparte_1
al saldo;
rigettava invece le restanti domande e compensava integralmente le spese di lite.
Osservava il giudice che aveva prodotto un modulo di richiesta di affidamento e il TRoparte_2
successivo contratto di affidamento perfezionato in data 03/9/2013, entrambi sottoscritti con timbro e firma della perfezionando il nuovo contratto di affidamento, la società aveva dichiarato CP_1
di approvare tutte le clausole contrattuali e di aver ricevuto copia del contratto, del documento di sintesi e del separato foglio di condizioni economiche.
Dunque, mancava il presupposto della condotta illegittima contestata dalla società alla Cassa di
Risparmio di Ferrara s.p.a., ossia la natura inaspettata della revoca, posto che la revisione degli affidamenti appariva frutto di un'attività concordata.
La documentazione smentiva in particolare sia le tempistiche indicate nell'atto di citazione, ossia la circostanza che “la riduzione dell'affidamento è stata comunicata per la prima volta in data 1.10.2013, ben 20 giorni dopo l'avvenuta operazione”, essendo nota a sin dal mese di agosto 2013 CP_1
(data della richiesta di affidamento), sia la natura unilaterale della modifica.
Parte attrice non aveva contestato né le sottoscrizioni, né la provenienza del modulo “richiesta di affidamento” , assumendo solo che era stata la banca a sottoporlo alla società, e anzi confermando che
“inspiegabilmente richiedeva la riduzione dell'affidamento da un importo originale di € CP_1
300.000,00 ad € 200.000,00”: né vi era alcuna specifica contestazione circa la validità del contratto da parte attrice, limitatasi a indicare come “a dir poco strana” la richiesta di modifica.
Il fatto che si fosse limitata a riconoscere la richiesta di riduzione come propria (sebbene CP_1
“strana”), eliminava qualsivoglia dubbio circa la legittimità della condotta di Cassa di Risparmio di
Ferrara s.p.a., la quale si era limitata a dar seguito alla richiesta di riduzione concordata con la cliente.
La legittimità della riduzione dell'affidamento riverberava i suoi effetti anche sulla dedotta illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, posto che essa era ricollegata proprio alla riduzione dell'affidamento assunto come abusivo, né la difesa di aveva allegato ulteriori CP_1 profili, riferiti per esempio all'iter della segnalazione.
Lo scoperto era confermato da la quale aveva lamentato unicamente che esso si era CP_1
prodotto quale effetto della condotta (infondatamente) assunta come illegittima.
Pertanto, stante la legittimità della riduzione degli affidamenti, concordata tra le parti, era evidente che lo scoperto determinatosi, pari ad euro 20.660,00 euro (relativo allo sconfinamento in conto da parte della società extra affidamento come deliberato in data 3/9/2013) legittimava la banca a procedere alle segnalazioni in centrale rischi. pagina 4 di 10 Peraltro, dalla documentazione in atti risultava che il pagamento delle tre fatture cedute emesse nei confronti della Provincia Lombardo Veneta - Ordine Ospedaliero di S. Giovanni Di Dio –
Fatebenefratelli si era concluso solo nel febbraio 2016; ne derivava che, quando la segnalazione in centrale rischi era stata effettuata, lo scoperto di conto corrente era esistente e non contestato.
Infine, andava anche rilevato che oltre a non aver fornito prova del fatto colpevole di CP_1
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. all'origine dei danni che assumeva subiti, non aveva neppure provato l'esistenza di un danno causalmente riconducibile alla segnalazione in centrale rischi
(comunque legittima), essendo totalmente sfornita di prova la somma indicata in citazione di euro
250.000,00.
4. Quanto all'ulteriore domanda di ripetizione dell'indebito di euro 64.113,80 per somme illegittimamente addebitate dalla banca, sulla base di una perizia di parte allegata all'atto di citazione, il tribunale ne riteneva la parziale fondatezza, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato, il quale aveva analizzato i quattro contratti stipulati tra le parti, osservando, per quanto rileva, che, con riguardo alla prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca, dovessero intendersi prescritte le movimentazioni intervenute antecedenti ai 10 anni dalla data dell'atto di mediazione obbligatoria dell'11/04/2017, non essendo idonea quale atto interruttivo della stessa la comunicazione pec del legale della società del 29/12/2015, in quanto priva della richiesta di pagamento e della volontà di pretendere somme a titolo di ripetizione dell'indebito, peraltro indeterminata nel quantum, che la missiva si riservava di quantificare, limitandosi a richiedere non un adempimento, ma un contatto a fini conciliativi.
Il c.t.u. aveva inoltre escluso l'applicazione di tassi debitori più elevati rispetto alle pattuizioni contrattuali, in quanto in tutti i contratti era presente una clausola che concedeva alla banca la facoltà di variare le condizioni economiche regolatrici del rapporto;
tutte le clausole risultavano approvate specificamente, così risultando pienamente conforme all'art. 118 TUB.
Non erano stati poi riscontrati indebito anatocismo e usura, mentre erano risultate spese e commissioni non validamente pattuite.
4. Averso la suddetta sentenza ha proposto appello;
ha resistito TRoparte_1 CP_2
[...]
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.5.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo l'appellante deduce l'erronea affermata legittimità del comportamento adottato TR da in occasione del drastico e repentino taglio degli affidamenti accordati a nell'estate del CP_5
2013 sulla base di un'argomentazione a suo dire formalistica, superficiale e non condivisibile.
pagina 5 di 10 Assume che in realtà furono i competenti uffici di a deliberare il 28 agosto 2013 (ossia nella CP_5
stessa data in cui risultava sottoscritta la richiesta di affidamento) la riduzione delle linee di credito già concesse, portandole da complessivi euro 300.000,00 ad euro 200.000,00, in virtù di un asserito (ma
TR non documentato, né altrimenti dimostrato) degrado del rating creditizio di tale riduzione,
TR pertanto, non venne affatto proposta da (il cui legale rappresentante, al più, aveva sottoscritto la richiesta di revisione dell'affidamento sottopostagli da un funzionario dell'istituto), bensì fu TR unilateralmente decisa dalla banca e la sua ratifica era stata dunque imposta a il 3 settembre 2013.
D'altro canto non parrebbe sostenibile sul piano logico che la prospettiva della riduzione delle linee di TR credito potesse essere condivisa da o, addirittura, essere oggetto di una sua proposta;
in proposito
TR aveva sin da principio contestato la contrarietà al canone della buona fede della condotta tenuta da in occasione della conclusione del contratto e, soprattutto, nella fase della sua esecuzione, in CP_5
violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.
In particolare, sarebbe connotata da malafede la scelta operata da di non utilizzare la linea di CP_5
credito disponibile e capiente relativa al c/c n. 942 per estinguere lo sconfinamento verificatosi sul c/c n. 1210, come pure consentito dagli accordi contrattuali e dalla normativa vigente;
compensazione che, se correttamente applicata, avrebbe certamente evitato la situazione di incaglio e la conseguente
TR segnalazione di alla centrale rischi, con i gravi pregiudizi che ne sono derivati per la società.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneo mancato accertamento dell'abusivo esercizio dello ius variandi da parte di e l'errata individuazione del dies a quo di decorrenza della CP_5
prescrizione eccepita dalla banca.
7. Il primo motivo è infondato.
Come risulta incontestabilmente dalla documentazione in atti e correttamente evidenziato dal tribunale, la riduzione delle linee di credito concesse da a non è stata frutto di un arbitraria modifica CP_5 Pt_1
unilaterale da parte della banca, ma piuttosto di un accordo regolarmente sottoscritto dalle parti, e in particolare da la quale ha apposto il proprio timbro e firma, dichiarando di approvare tutte CP_1
le clausole contrattuali e di aver ricevuto copia del contratto, del documento di sintesi e del separato foglio di condizioni economiche.
D'altro canto, l'odierna appellante ha mai proposto alcuna domanda di annullamento del suddetto accordo per errore, violenza o dolo;
l'affermazione relativa alla pretesa abusività della condotta della banca in tale fase in quanto arbitraria e unilaterale è pertanto priva di qualsiasi fondamento.
9. Quanto al secondo e distinto profilo, con il quale si contesta la scelta operata da di non CP_5
utilizzare la linea di credito disponibile e capiente relativa al c/c n. 942 per estinguere lo sconfinamento pagina 6 di 10 verificatosi sul c/c n. 1210 per effetto della riduzione delle linee di credito, come pure consentito dagli accordi contrattuali e dalla normativa vigente, si osserva che la banca oggi appellata non ha mai contestato che la linea di credito disponibile sul c/c n. 942 fosse sufficiente a compensare lo sconfinamento verificatosi sul c/c n. 1210.
Ciò posto, si rileva che effettivamente la compensazione era consentita sia dalle clausola contenuta nelle condizioni generali riportate nel contratto di riduzione dell'affidamento del 3 settembre 2015, che prevede che: “Qualora il credito concesso venga utilizzato mediante forme tecniche di affidamento e/o linee di credito di natura diversa, la banca consente che il cliente possa fruire delle stesse sia attraverso un unico conto corrente di corrispondenza che attraverso una pluralità di conti. In quest'ultimo caso resta inteso che sarà operata la somma dei diversi utilizzi e/o dei saldi a debito dei vari conti, in modo da costituire un unico importo del credito utilizzato, a valere sull'affidamento complessivamente deliberato e concesso. Il cliente si riconosce, fin d'ora, obbligato verso la banca per
l'intera esposizione risultante dall'utilizzo dei diversi fidi accordati, qualunque sia lo stato di liquidità ed esigibilità dei saldi dei conti sui quali i fidi vengano utilizzati. In tal caso, come pure in ogni altro caso in cui il cliente intrattenga più conti o rapporti, la banca ha facoltà, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e/o di formalità, di operare trasferimenti di somme da un conto allo/agli altro/i, nonché compensazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1252 c.c.”, sia dalla norma generale di cui all'art. 1853 c.c., secondo la quale: “se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
Deve allora ritenersi che la mancata compensazione tra i saldi attivi e passivi dei suddetti conti (sulla qual il primo giudice non si è pronunciato) costituisca violazione del principio di buona fede
TR nell'esecuzione del contratto e abbia cagionato la indebita segnalazione di alla centrale rischi della Banca d'Italia da parte di , e dunque potenzialmente fonte, per la banca, di una CP_5
responsabilità risarcitoria.
Tuttavia, come affermato dal tribunale,l'odierna appellante non ha provato l'esistenza di alcun danno causalmente riconducibile alla segnalazione in centrale rischi, essendo in particolare totalmente sfornita di prova la somma indicata in citazione di euro 250.000,00 e tale statuizione non è stata specificamente impugnata, ed è quindi passata in giudicato.
Il comportamento della banca non ha perciò in concreto comportato alcun danno, sicchè la doglianza deve essere comunque nel complesso rigettata.
10. Passando al secondo motivo, l'appellante contesta in primo luogo che il tribunale abbia ritenuto di far decorrere il termine della prescrizione eccepita da dalla data di introduzione della mediazione CP_5
pagina 7 di 10 obbligatoria (11 aprile 2017) anziché dalla più risalente comunicazione inviata alla banca dal legale di TR a mezzo PEC il 29 dicembre 2015 “in quanto priva della richiesta di pagamento e della volontà di pretendere somme a titolo di ripetizione dell'indebito, peraltro indeterminata nel quantum, che la missiva si riservava di quantificare, limitandosi a richiedere non un adempimento, ma un contatto a fini conciliativi”; a dire dell'appellante, invece, detta missiva conterrebbe tutti gli estremi di una diffida, ossia la quantificazione del preteso credito e l'intimazione all'adempimento “entro e non oltre
10 giorni dal ricevimento della presente”.
Va in proposito ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass., n. 17123/2015); e ancora: “per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore” (Cass., n. 15714/2018).
Ebbene, alla stregua dei richiamati principi, deve ritenersi che la comunicazione del 29.12.2015 non risponda ai requisiti indicati dalla giurisprudenza, in quanto in essa si legge, dopo le contestazioni formulate, “Per tutto ciò vi comunico fin d'ora che provvederà a richiedervi TRoparte_1 tutti gli ingiusti danni subiti e subendi che mi riservo in questa di quantificare” e, di seguito, “in un'ottica squisitamente transattiva ed al solo fine di evitare il contenzioso vi invito a prendere contatto con il mio studio entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della questione”.
Come appare evidente, invero, si tratta di mere sollecitazione a una interlocuzione prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento.
12. Per ciò che concerne, infine, la contestazione della ritenuta legittimità da parte del giudice, che ha aderito alle conclusioni del c.t.u. sul punto, dell'esercizio dello ius variandi nel corso dei rapporti da parte di sulla scorta della constatazione dell'esistenza, nei regolamenti contrattuali, di clausole, CP_5
specificamente approvate, che concedevano alla banca la facoltà di variare le condizioni economiche pagina 8 di 10 regolatrici del rapporto in conformità all'art. 118 TUB, si osserva che l'appellante si è in proposito limitato a richiamare, senza neppure riportarle nell'atto di appello, le osservazioni del consulente di TR parte (che avrebbe segnalato una serie di difformità rilevate nell'operato della banca rispetto alle norme che disciplinano la materia ed al principio generale di trasparenza che regola i rapporti tra banca e clienti, tali da rendere inefficaci alcune delle variazioni disposte unilateralmente dall'istituto di credito).
Una simile doglianza, in considerazione della assoluta genericità della sua formulazione, che dovrebbe essere integrata per relationem tramite estrapolazione dalle osservazioni, a loro volta generiche del consulente di parte di primo grado, appare priva di un sufficiente grado di specificità.
Deve infatti ritenersi che “Nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata.” (Cass., n.
3302/2013); invero, più in generale, “L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art.
342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto
d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera
d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida2. (Cass., n. 1248/2013).
Il profilo in questione risulta pertanto inammissibile, con conseguente integrale rigetto anche del secondo motivo di gravame.
13. L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. del grado.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
pagina 9 di 10 Così deciso in Bologna, l'8.4.2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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