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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2639/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CUCCHIARA Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CUCCHIARA ALESSANDRO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data dell'accordo di separazione consensuale concluao a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 23/12/2021;
• i coniugi si sono separati con accordo, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Pubblico Ministero il 17/01/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno opportuno, con il solo obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge ex art. 337-sexies c.c. per consentire l'esercizio della genitorialità.
2. I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
ogni decisione relativa alla educazione, istruzione
e salute verrà assunta previo accordo tra i due genitori;
le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative all'istruzione, alla educazione e alla salute, verranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
con riferimento alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente.
3. Salvo diversi accordi, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli liberamente e, comunque, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa;
i periodi di vacanze natalizie ed estive, nonché le festività, verranno concordati di volta in volta tra i genitori e ciò anche tenuto conto dell'età dei
- 2 - figli e della loro volontà.
4. La SI.ra , unitamente ai figli, si trasferirà in un appartamento in CP_1 locazione e preleverà dalla casa coniugale parte del mobilio, oggetti e suppellettili, secondo quanto già concordato separatamente con il coniuge.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , mediante bonifico Pt_1 CP_1 effettuato a cura del datore di lavoro, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 mensili, quanto ad € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, anche tenuto conto degli oneri di locazione che quest'ultima andrà a sostenere ed € 500,00 per il mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
6. Le parti convengono di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.
7. Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 1/07/2002, da , nato a Parte_1
PALERMO il 15/04/1968 e da , nata a [...], Controparte_1
SVIZZERA il 31/08/1977, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 152, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
- 3 - Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2639/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CUCCHIARA Parte_1
ALESSANDRO);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CUCCHIARA ALESSANDRO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025. Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data dell'accordo di separazione consensuale concluao a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 23/12/2021;
• i coniugi si sono separati con accordo, concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Pubblico Ministero il 17/01/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno opportuno, con il solo obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge ex art. 337-sexies c.c. per consentire l'esercizio della genitorialità.
2. I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna;
ogni decisione relativa alla educazione, istruzione
e salute verrà assunta previo accordo tra i due genitori;
le decisioni di maggiore interesse, come quelle relative all'istruzione, alla educazione e alla salute, verranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
con riferimento alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori disgiuntamente.
3. Salvo diversi accordi, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli liberamente e, comunque, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa;
i periodi di vacanze natalizie ed estive, nonché le festività, verranno concordati di volta in volta tra i genitori e ciò anche tenuto conto dell'età dei
- 2 - figli e della loro volontà.
4. La SI.ra , unitamente ai figli, si trasferirà in un appartamento in CP_1 locazione e preleverà dalla casa coniugale parte del mobilio, oggetti e suppellettili, secondo quanto già concordato separatamente con il coniuge.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , mediante bonifico Pt_1 CP_1 effettuato a cura del datore di lavoro, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00 mensili, quanto ad € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, anche tenuto conto degli oneri di locazione che quest'ultima andrà a sostenere ed € 500,00 per il mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
6. Le parti convengono di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.
7. Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico, a norme imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 1/07/2002, da , nato a Parte_1
PALERMO il 15/04/1968 e da , nata a [...], Controparte_1
SVIZZERA il 31/08/1977, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 152, parte II, serie A, dell'anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
- 3 - Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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