CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3322/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 10.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Parte_1 C.F._1
Terracciano ( ) e Andrea Marco Colarusso ( ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Antonio Sasso, in Napoli, alla Via Toledo, n. 156 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
Email_2
APPELLANTE 1 E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(C.F. , presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n.11 – PEC: C.F._4
Email_3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Presidente e legale rappresentante pro tempore
APPELLATO – CONTUMACE
NONCHE'
TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CASERTA, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6002/2023, pubblicata in data 12.06.2023, notificata in data 13.06.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10/07/2023 il dott. ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la domanda, dal medesimo proposta con atto di citazione in riassunzione del 29/01/2019, avente ad oggetto la richiesta di accertamento - previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti - del proprio diritto alla restituzione della somma di € 9.450,00, percepita quale Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta, e poi versata su intimazione dell'amministrazione convenuta.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante esponeva di aver svolto funzioni di giudice tributario, quale
Presidente di Sezione, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dal 31.12.1973 al
26.12.2014.
2 Con delibera n. 1636/2014 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a seguito della cessazione dall'incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta del dott. Per_1 per raggiunti limiti di età, gli aveva affidato l'incarico di f.f., quale Presidente di Sezione con
[...] maggiore anzianità di servizio, nel lasso temporale intercorrente tra la cessazione delle funzioni del
Presidente l'uscente e l'insediamento del suo successore.
Aveva, per l'effetto, percepito i relativi compensi fissi e variabili previsti dalla legge sino al 25.12.2014, allorquando era stato anche lui collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età.
Deduceva che, in data 29.7.2015, gli era stata recapitata una comunicazione a firma del Direttore della
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, recante l'invio a corrispondere alla
Tesoreria Provinciale la somma di euro 9.450,00, a titolo di restituzione - sotto pena, in mancanza, di iscrizione a ruolo - dei compensi fissi e variabili percepiti per l'esercizio, in via di fatto, delle funzioni di
Presidente della Commissione.
Al solo scopo di evitare l'iscrizione a ruolo, aveva proceduto al pagamento dell'importo intimatogli, con espressa riserva di richiederne la restituzione in sede giurisdizionale.
A seguito di declaratoria di incompetenza del giudice amministrativo, dinanzi al quale aveva impugnato l'atto di recupero, aveva proposto dinanzi al G.O. la domanda di accertamento del proprio diritto a trattenere le somme percepite e indebitamente richieste in restituzione, deducendo vizi formali della procedura e l'infondatezza della pretesa di recupero.
Radicatasi la lite, si costituiva il resistendo alla domanda, mentre il Consiglio di CP_4 [...]
e la Commissione Tributaria Provinciale Di Caserta rimanevano contumaci. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale riteneva, in estrema sintesi, che la prospettata ipotesi di reggenza - anche quando, come nella specie, scaturente da un atto di nomina con delibera del CPGT - fosse assimilabile a quelle di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, nulla spettasse a titolo di compensi fissi e variabili per lo svolgimento di fatto delle funzioni presidenziali.
Riteneva irrilevanti le doglianze sollevate dall'attore circa la legittimità formale della richiesta di restituzione “posto che il ha già pagato le somme richiestegli e l'oggetto della domanda è la loro restituzione”. Parte_1
Condannava, infine, l'attore al pagamento delle spese di lite.
3 Argomentando motivi a sostegno del gravame, il ha impugnato la pronuncia, chiedendone la Parte_1 riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Dopo la prima udienza (del 16/11/2023, differita d'ufficio al 21.11.2023) si è costituito tardivamente il con comparsa del 24.9.2024, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_4
Il Consiglio di Presidenza Della Giustizia Tributaria e la Commissione Tributaria Provinciale Di Caserta, come in primo grado, sono rimasti contumaci benché ritualmente evocati in lite.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo deduce l'appellante l'erronea statuizione resa in ordine all'eccepita nullità dell'atto di intimazione alla restituzione dei compensi percepiti.
Sul punto, in primo grado, aveva argomentato sul difetto assoluto di attribuzione e/o incompetenza del funzionario che aveva adottato l'atto di intimazione (sottoscritto dal Direttore della Segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta), assumendo trattarsi di organo preposto all'esercizio di funzioni meramente amministrative, e dovendo, pertanto, la sua adozione ritenersi riservata al Direttore della competente Provinciale dello Stato. Parte_2
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la doglianza, atteso che il aveva già dato esecuzione all'atto Parte_1 di intimazione, e che, pertanto, oggetto della domanda era la restituzione delle somme ripetute dall'amministrazione finanziaria, il cui accoglimento non presupponeva la valutazione di legittimità di tale atto.
4 Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato in primo grado dal il pagamento dei compensi dei giudici della CP_4
Commissione Tributaria avviene, per quanto riguarda il compenso fisso mensile, tramite apertura di ruolo di spesa fissa presso la Ragioneria competente per territorio, su richiesta dell'Ufficio di Segreteria, mentre il compenso variabile tramite predisposizione degli ordinativi di pagamento da parte del medesimo
Ufficio, a seguito del calcolo del quantum dovuto in relazione al numero di sentenze depositate.
Di conseguenza, l'atto di recupero è stato legittimamente sottoscritto dal Direttore della Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta, unico responsabile della liquidazione delle somme in questione.
In ogni caso, l'avvenuto pagamento, come correttamente ritenuto dal Tribunale, ha mutato il titolo della domanda di restituzione, fondata non già sulla dedotta illegittimità dell'intimazione ma sulla spettanza degli emolumenti incassati.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D.LGS. N. 545/1992 in relazione alla circolare n. 5/2010, a firma della
[...]
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Controparte_1 fondante l'atto di intimazione di cui si è detto, con la quale sarebbe stato erroneamente sostenuto che i compensi fissi e variabili percepiti fossero riferibili allo svolgimento “in via di fatto” delle funzioni presidenziali.
All'ipotesi dello svolgimento di fatto delle funzioni presidenziali non sarebbe, infatti, assimilabile, secondo l'appellante, l'ipotesi - quivi sussistente - in cui le predette funzioni siano state esercitate in virtù di un espressa delibera di nomina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Anche tale motivo è infondato.
Giova, sul punto, richiamare quanto, di recente, affermato dalla Suprema Corte, che, in fattispecie analoga a quella in valutazione, ha avuto modo di precisare che, in tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di
Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 8873 del 04/04/2024).
5 A tale conclusione i Supremi Giudici pervengono sull'assunto che l'art.2, c. 2, del d.lgs. n.545/1992 (a tenore del quale “Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”) non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistente, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.
E ciò in espressa deroga rispetto a quanto, invece, previsto - per i giudici tributari che abbiano a svolgere temporaneamente le funzioni di Presidente di Sezione o di Vicepresidente - dall'art. 39, c. 6 del d.l.
98/2011, che, appunto, riconosce a costoro il diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile corrispondente alle funzioni esercitate, con la sola esclusione “di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545”.
Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già
-né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest'ultimo nella carica di Presidente (Cass. 8873/2024 citata).
Alla luce di tale quadro normativo è del tutto irrilevante che le funzioni presidenziali siano svolte dal
Presidente di Sezione in virtù di delibera di reggenza promanante dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, trattandosi pur sempre di svolgimento “di fatto” di mansioni presidenziali.
Col terzo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sull'eccepita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e carenza dei presupposti per la ripetizione.
Anche tale doglianza è infondata.
Vertendosi in tema di recupero di crediti indebitamente erogati, non è dovuta la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. per fattispecie analoga Cass. Sez. L, Sentenza n. 13235 del
09/06/2009).
Col quarto motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'art. 3 della L.
241/1990, per difetto di motivazione dell'atto di recupero, carenza istruttoria e sviamento di potere.
Deduce la mancata indicazione e specificazione delle spettanze dovute e di quelle asseritamente non dovute, con la formulazione del calcolo presuntivamente esatto e di quello inesatto.
6 Anche tale motivo è infondato.
L'atto contiene precisa indicazione del periodo di svolgimento delle funzioni di Presidente di
Commissione f.f. e della somma complessiva da restituire.
I criteri di calcolo dei compensi percepiti sono di fonte legale (art. 13, co. 2, del d.Igs. n. 545/92 e dal d.M. 24.3.2006), e, in quanto tali, conosciuti e/o conoscibili, senza necessità di esplicitazione delle modalità di applicazione.
Col quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia in merito ai presupposti oggettivi della pretesa restitutoria.
Reitera l'argomentazione secondo cui la reggenza del posto vacante non è assimilabile all'ipotesi di sostituzione per temporanea assenza o impedimento del titolare, giacché discende da delibera formale e non da automatismo legale, e assume che il giudice di primo grado non avrebbe motivato sulla (presunta) analogia o identità di ratio tra i citati istituti.
Anche tale motivo è infondato.
Reputa la Corte che la decisione impugnata, nel disattendere la prospettazione difensiva dell'attore, ha operato una corretta interpretazione dell'art.2, c. 2, d.lgs. n.545/1992 e dell'art. 39, c. 6 d.l.n.98/2011, coerente con la richiamata pronuncia della Suprema Corte (Cass. 8873/2024 citata).
Quanto alla prima disposizione, la stessa disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età.
Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di
Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell'organo preposto all'autogoverno della magistratura tributaria.
Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali (Cass.
8873/2024 citata).
7 Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all'interno dell'art.2,
d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di
Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione.
Appare convincente, dunque, l'affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile
2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l'attività di supplenza svolta.
In questo contesto vanno, allora, interpretati la portata ed il significato dell'art. 39, c. 6, d.l.n.98/2011 - meglio analizzati sopra con riferimento al secondo motivo -, a tenore del quale i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell'art. 2 d.lgs. n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall'art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente (Cass. 8873/2024 citata).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi presso questa Corte (cfr. sentenza CdA Napoli n. 2167/2020, che, in fattispecie analoga, ha riconosciuto il diritto agli emolumenti, allegata in atti dall'odierno appellante) giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore
8 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 13.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3322/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 10.6.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Parte_1 C.F._1
Terracciano ( ) e Andrea Marco Colarusso ( ), con i quali C.F._2 C.F._3 elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Antonio Sasso, in Napoli, alla Via Toledo, n. 156 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1
Email_2
APPELLANTE 1 E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(C.F. , presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n.11 – PEC: C.F._4
Email_3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Presidente e legale rappresentante pro tempore
APPELLATO – CONTUMACE
NONCHE'
TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CASERTA, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6002/2023, pubblicata in data 12.06.2023, notificata in data 13.06.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10/07/2023 il dott. ha proposto tempestivo appello Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la domanda, dal medesimo proposta con atto di citazione in riassunzione del 29/01/2019, avente ad oggetto la richiesta di accertamento - previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti - del proprio diritto alla restituzione della somma di € 9.450,00, percepita quale Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta, e poi versata su intimazione dell'amministrazione convenuta.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante esponeva di aver svolto funzioni di giudice tributario, quale
Presidente di Sezione, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta dal 31.12.1973 al
26.12.2014.
2 Con delibera n. 1636/2014 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a seguito della cessazione dall'incarico di Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta del dott. Per_1 per raggiunti limiti di età, gli aveva affidato l'incarico di f.f., quale Presidente di Sezione con
[...] maggiore anzianità di servizio, nel lasso temporale intercorrente tra la cessazione delle funzioni del
Presidente l'uscente e l'insediamento del suo successore.
Aveva, per l'effetto, percepito i relativi compensi fissi e variabili previsti dalla legge sino al 25.12.2014, allorquando era stato anche lui collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età.
Deduceva che, in data 29.7.2015, gli era stata recapitata una comunicazione a firma del Direttore della
Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, recante l'invio a corrispondere alla
Tesoreria Provinciale la somma di euro 9.450,00, a titolo di restituzione - sotto pena, in mancanza, di iscrizione a ruolo - dei compensi fissi e variabili percepiti per l'esercizio, in via di fatto, delle funzioni di
Presidente della Commissione.
Al solo scopo di evitare l'iscrizione a ruolo, aveva proceduto al pagamento dell'importo intimatogli, con espressa riserva di richiederne la restituzione in sede giurisdizionale.
A seguito di declaratoria di incompetenza del giudice amministrativo, dinanzi al quale aveva impugnato l'atto di recupero, aveva proposto dinanzi al G.O. la domanda di accertamento del proprio diritto a trattenere le somme percepite e indebitamente richieste in restituzione, deducendo vizi formali della procedura e l'infondatezza della pretesa di recupero.
Radicatasi la lite, si costituiva il resistendo alla domanda, mentre il Consiglio di CP_4 [...]
e la Commissione Tributaria Provinciale Di Caserta rimanevano contumaci. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale riteneva, in estrema sintesi, che la prospettata ipotesi di reggenza - anche quando, come nella specie, scaturente da un atto di nomina con delibera del CPGT - fosse assimilabile a quelle di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, nulla spettasse a titolo di compensi fissi e variabili per lo svolgimento di fatto delle funzioni presidenziali.
Riteneva irrilevanti le doglianze sollevate dall'attore circa la legittimità formale della richiesta di restituzione “posto che il ha già pagato le somme richiestegli e l'oggetto della domanda è la loro restituzione”. Parte_1
Condannava, infine, l'attore al pagamento delle spese di lite.
3 Argomentando motivi a sostegno del gravame, il ha impugnato la pronuncia, chiedendone la Parte_1 riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Dopo la prima udienza (del 16/11/2023, differita d'ufficio al 21.11.2023) si è costituito tardivamente il con comparsa del 24.9.2024, resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. CP_4
Il Consiglio di Presidenza Della Giustizia Tributaria e la Commissione Tributaria Provinciale Di Caserta, come in primo grado, sono rimasti contumaci benché ritualmente evocati in lite.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo deduce l'appellante l'erronea statuizione resa in ordine all'eccepita nullità dell'atto di intimazione alla restituzione dei compensi percepiti.
Sul punto, in primo grado, aveva argomentato sul difetto assoluto di attribuzione e/o incompetenza del funzionario che aveva adottato l'atto di intimazione (sottoscritto dal Direttore della Segreteria della
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta), assumendo trattarsi di organo preposto all'esercizio di funzioni meramente amministrative, e dovendo, pertanto, la sua adozione ritenersi riservata al Direttore della competente Provinciale dello Stato. Parte_2
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la doglianza, atteso che il aveva già dato esecuzione all'atto Parte_1 di intimazione, e che, pertanto, oggetto della domanda era la restituzione delle somme ripetute dall'amministrazione finanziaria, il cui accoglimento non presupponeva la valutazione di legittimità di tale atto.
4 Il motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato in primo grado dal il pagamento dei compensi dei giudici della CP_4
Commissione Tributaria avviene, per quanto riguarda il compenso fisso mensile, tramite apertura di ruolo di spesa fissa presso la Ragioneria competente per territorio, su richiesta dell'Ufficio di Segreteria, mentre il compenso variabile tramite predisposizione degli ordinativi di pagamento da parte del medesimo
Ufficio, a seguito del calcolo del quantum dovuto in relazione al numero di sentenze depositate.
Di conseguenza, l'atto di recupero è stato legittimamente sottoscritto dal Direttore della Commissione
Tributaria Provinciale di Caserta, unico responsabile della liquidazione delle somme in questione.
In ogni caso, l'avvenuto pagamento, come correttamente ritenuto dal Tribunale, ha mutato il titolo della domanda di restituzione, fondata non già sulla dedotta illegittimità dell'intimazione ma sulla spettanza degli emolumenti incassati.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 del D.LGS. N. 545/1992 in relazione alla circolare n. 5/2010, a firma della
[...]
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Controparte_1 fondante l'atto di intimazione di cui si è detto, con la quale sarebbe stato erroneamente sostenuto che i compensi fissi e variabili percepiti fossero riferibili allo svolgimento “in via di fatto” delle funzioni presidenziali.
All'ipotesi dello svolgimento di fatto delle funzioni presidenziali non sarebbe, infatti, assimilabile, secondo l'appellante, l'ipotesi - quivi sussistente - in cui le predette funzioni siano state esercitate in virtù di un espressa delibera di nomina del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Anche tale motivo è infondato.
Giova, sul punto, richiamare quanto, di recente, affermato dalla Suprema Corte, che, in fattispecie analoga a quella in valutazione, ha avuto modo di precisare che, in tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di
Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 8873 del 04/04/2024).
5 A tale conclusione i Supremi Giudici pervengono sull'assunto che l'art.2, c. 2, del d.lgs. n.545/1992 (a tenore del quale “Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”) non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistente, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.
E ciò in espressa deroga rispetto a quanto, invece, previsto - per i giudici tributari che abbiano a svolgere temporaneamente le funzioni di Presidente di Sezione o di Vicepresidente - dall'art. 39, c. 6 del d.l.
98/2011, che, appunto, riconosce a costoro il diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile corrispondente alle funzioni esercitate, con la sola esclusione “di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545”.
Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già
-né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest'ultimo nella carica di Presidente (Cass. 8873/2024 citata).
Alla luce di tale quadro normativo è del tutto irrilevante che le funzioni presidenziali siano svolte dal
Presidente di Sezione in virtù di delibera di reggenza promanante dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, trattandosi pur sempre di svolgimento “di fatto” di mansioni presidenziali.
Col terzo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sull'eccepita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e carenza dei presupposti per la ripetizione.
Anche tale doglianza è infondata.
Vertendosi in tema di recupero di crediti indebitamente erogati, non è dovuta la comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. per fattispecie analoga Cass. Sez. L, Sentenza n. 13235 del
09/06/2009).
Col quarto motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'art. 3 della L.
241/1990, per difetto di motivazione dell'atto di recupero, carenza istruttoria e sviamento di potere.
Deduce la mancata indicazione e specificazione delle spettanze dovute e di quelle asseritamente non dovute, con la formulazione del calcolo presuntivamente esatto e di quello inesatto.
6 Anche tale motivo è infondato.
L'atto contiene precisa indicazione del periodo di svolgimento delle funzioni di Presidente di
Commissione f.f. e della somma complessiva da restituire.
I criteri di calcolo dei compensi percepiti sono di fonte legale (art. 13, co. 2, del d.Igs. n. 545/92 e dal d.M. 24.3.2006), e, in quanto tali, conosciuti e/o conoscibili, senza necessità di esplicitazione delle modalità di applicazione.
Col quinto motivo l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia in merito ai presupposti oggettivi della pretesa restitutoria.
Reitera l'argomentazione secondo cui la reggenza del posto vacante non è assimilabile all'ipotesi di sostituzione per temporanea assenza o impedimento del titolare, giacché discende da delibera formale e non da automatismo legale, e assume che il giudice di primo grado non avrebbe motivato sulla (presunta) analogia o identità di ratio tra i citati istituti.
Anche tale motivo è infondato.
Reputa la Corte che la decisione impugnata, nel disattendere la prospettazione difensiva dell'attore, ha operato una corretta interpretazione dell'art.2, c. 2, d.lgs. n.545/1992 e dell'art. 39, c. 6 d.l.n.98/2011, coerente con la richiamata pronuncia della Suprema Corte (Cass. 8873/2024 citata).
Quanto alla prima disposizione, la stessa disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età.
Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di
Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell'organo preposto all'autogoverno della magistratura tributaria.
Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali (Cass.
8873/2024 citata).
7 Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all'interno dell'art.2,
d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di
Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione.
Appare convincente, dunque, l'affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile
2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l'attività di supplenza svolta.
In questo contesto vanno, allora, interpretati la portata ed il significato dell'art. 39, c. 6, d.l.n.98/2011 - meglio analizzati sopra con riferimento al secondo motivo -, a tenore del quale i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell'art. 2 d.lgs. n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall'art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente (Cass. 8873/2024 citata).
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi presso questa Corte (cfr. sentenza CdA Napoli n. 2167/2020, che, in fattispecie analoga, ha riconosciuto il diritto agli emolumenti, allegata in atti dall'odierno appellante) giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore
8 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 13.06.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
9