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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73113/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 73113/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 9/10/2024 e promosso da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
, (C.F. ) Parte_4 C.F._4 in qualità di coeredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Maria Specchio, Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mignanelli n. 3, giusta C.F._5
procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro con sede legale, in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, (C.F. , in qualità CP_1 P.IVA_1
di mandataria di con sede legale, in Roma, Piazzale Controparte_2
Ostiense n. 2, (C.F. , in virtù di mandato conferito con atto autenticato nella firma P.IVA_2
dal Notaio di Roma in data 16 giugno 2015 Rep. n. 43.026 - Racc. n. 14.242, Persona_2
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 5 il 19 giugno 2015 al n.
8301 s. 1T, in persona dell'Avv. Alessandra Boccanera, nata a [...] il [...], (C.F.
), elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede legale di CodiceFiscale_6 [...]
la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di procuratrice della predetta CP_1
e, quindi, in rappresentanza della stessa, giusta procura generale ad essa rilasciata CP_1
dall'amministratore delegato di con atto autenticato nella firma dal Notaio CP_1 Persona_2
1 di Roma in data 26 giugno 2015 Rep. n. 51.999 e Racc. n. 16.213, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 5 il giorno 16 novembre 2016 al n. 15470 s. 1T, rappresentata e difesa, come da mandato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Carlo Poliseno, (C.F.
[...]
) e , (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._7 Controparte_3 CodiceFiscale_8
presso il loro studio sito in Bari, Via Dante Alighieri n. 11
CONVENUTA
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, ordinare ad -di stornare immediatamente tutti gli importi di cui sopra CP_2 illegittimamente richi titi e dai medesimi non dovuti;
-di cessare le illegittime richieste di pagamento anche da ultimo trasmesse;
-di ripristinare i luoghi nello stato originario, - salvo ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno dai medesimi patito e patendo per l'illegittimo comportamento sopra descritto.”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” per la convenuta: “chiede che l'On.le Tribunale, contrariis rejectis, VOGLIA
1. accertato l'estraneità di agli eventi che, secondo la prospettazione di parte CP_2 attrice, hanno determinato i rati sul contatore, rigettare la domanda introduttiva in quanto carente di qualsivoglia valido presupposto, in fatto e in diritto, idoneo a legittimarne la proposizione e l'accoglimento;
2. rilevato il tenore generico dell'istanza di ripristino, rigettarla in quanto carente di qualsivoglia elemento probatorio degno di pregio e idoneo a legittimarne la proposizione e l'accoglimento;
3. condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre Iva e CPA come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 Parte_1 Parte_2
e in qualità di coeredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, chiedendo lo storno delle somme indebitamente richieste dalla controparte a titolo di corrispettivo della somministrazione idrica, con condanna della convenuta al ripristino dello status loci interessato da perdite d'acqua e salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno.
La parte attrice deduceva di aver inutilmente segnalato alla convenuta l'anomalia dei consumi risultanti dalle bollette relative alla somministrazione di acqua presso l'immobile sito in Fregene, via Castellamare n. 236, immobile utilizzato per circa due mesi all'anno per scopo di villeggiatura. Gli attori, in particolare, contestavano i seguenti addebiti:
2 € 4.054,74, per il periodo dal 20/03/2019 al 24/04/2019;
€ 71,79 per il periodo dal 02/05/2019 al 06/06/2019 - importo mai comunicato prima;
€ 3.097,64 per il periodo dal l 04/11/2019 al 04/12/2019;
€ 315,74 per il periodo dal 02/01/2020 al 01/02/2020;
€ 631,42 per il periodo dal 03/07/2021 al 02/09/2021, deducendo trattarsi di somme esorbitanti dai consumi effettivi, la cui determinazione era stata provocata con ogni probabilità dalle cospicue perdite d'acqua dal misuratore e dal tubo collegato, segnalate ma mai riparate dalla convenuta, che avevano provocato l'ammaloramento del muro di recinzione della proprietà attorea.
2. Con comparsa depositata l'8/3/2022 si costituiva in giudizio l quale mandataria CP_1
dell in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, esponendo che eventuali perdite d'acqua a monte del misuratore relativo all'utenza attorea non avrebbero potuto influire sulla contabilizzazione del consumo d'acqua relativo all'utenza attorea, la cui determinazione era effettuata in base alle risultanze del misuratore, dando atto che la manutenzione dell'impianto interno alla proprietà degli attori era a carico di questi ultimi, non potendo all'uopo intervenire la convenuta.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Le domande attoree di condanna della convenuta allo storno dei consumi indicati nell'atto di citazione, qualificabili come azioni volte all'accertamento negativo dell'avverso credito ed al ripristino dello status loci nell'immobile sito in Fregene, via Castellamare n. 236, sono infondate.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, in cui è pacifico il rapporto di somministrazione d'acqua inter partes relativo all'utenza sita in Fregene, via Castellamare n. 236, la parte attrice non ha adempiuto l'onus probandi a suo carico, non avendo fornito idonea prova della dedotta erronea determinazione dei
3 consumi controversi da parte della convenuta, a causa di perdite d'acqua prospicienti il misuratore relativo all'utenza di sua proprietà.
Si rileva al riguardo che, nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ. n. 19154 del 19/07/2018; Cass. civ. n. 23699 del 22/11/2016).
In tema di somministrazione di energia elettrica, ipotesi analoga alla fattispecie, vertente in materia di somministrazione idrica, per consolidata giurisprudenza, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta, invero, all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. civ. n. 297 del 09/01/2020).
Nella specie, gli attori non contestano in modo circostanziato il funzionamento del misuratore relativo all'utenza sopra descritta, ma deducono l'addebitato a loro carico di consumi maggiori di quelli effettivi a causa di perdite d'acqua, di rilevante entità, che sarebbero state provocate da terze società, senza circostanziare tale allegazione, né corroborarla con idonea prova, così come è sfornito di supporto probatorio il nesso causale tra tali ipotetiche perdite idriche e l'addebito in danno degli attori di maggiori consumi idrici rispetto a quelli effettivi.
E' del pari priva di pregio, dunque, la domanda attorea di condanna della convenuta al ripristino dello status loci con riferimento ai danni che sarebbero stati cagionati dalle suddette perdite d'acqua, in mancanza di specifica allegazione e prova degli asseriti danni subiti.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento
4 ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, è quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nel caso in esame, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di coeredi di avverso l
[...] Parte_4 Persona_1 CP_4
costituitasi tramite la mandataria in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso l Parte_4 Controparte_4
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 2/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 73113/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 9/10/2024 e promosso da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
, (C.F. ) Parte_3 C.F._3
, (C.F. ) Parte_4 C.F._4 in qualità di coeredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Maria Specchio, Persona_1
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mignanelli n. 3, giusta C.F._5
procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro con sede legale, in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, (C.F. , in qualità CP_1 P.IVA_1
di mandataria di con sede legale, in Roma, Piazzale Controparte_2
Ostiense n. 2, (C.F. , in virtù di mandato conferito con atto autenticato nella firma P.IVA_2
dal Notaio di Roma in data 16 giugno 2015 Rep. n. 43.026 - Racc. n. 14.242, Persona_2
registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 5 il 19 giugno 2015 al n.
8301 s. 1T, in persona dell'Avv. Alessandra Boccanera, nata a [...] il [...], (C.F.
), elettivamente domiciliata in Roma, presso la sede legale di CodiceFiscale_6 [...]
la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di procuratrice della predetta CP_1
e, quindi, in rappresentanza della stessa, giusta procura generale ad essa rilasciata CP_1
dall'amministratore delegato di con atto autenticato nella firma dal Notaio CP_1 Persona_2
1 di Roma in data 26 giugno 2015 Rep. n. 51.999 e Racc. n. 16.213, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 5 il giorno 16 novembre 2016 al n. 15470 s. 1T, rappresentata e difesa, come da mandato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Carlo Poliseno, (C.F.
[...]
) e , (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._7 Controparte_3 CodiceFiscale_8
presso il loro studio sito in Bari, Via Dante Alighieri n. 11
CONVENUTA
CONCLUSIONI: per l'attrice: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda, ordinare ad -di stornare immediatamente tutti gli importi di cui sopra CP_2 illegittimamente richi titi e dai medesimi non dovuti;
-di cessare le illegittime richieste di pagamento anche da ultimo trasmesse;
-di ripristinare i luoghi nello stato originario, - salvo ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno dai medesimi patito e patendo per l'illegittimo comportamento sopra descritto.”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” per la convenuta: “chiede che l'On.le Tribunale, contrariis rejectis, VOGLIA
1. accertato l'estraneità di agli eventi che, secondo la prospettazione di parte CP_2 attrice, hanno determinato i rati sul contatore, rigettare la domanda introduttiva in quanto carente di qualsivoglia valido presupposto, in fatto e in diritto, idoneo a legittimarne la proposizione e l'accoglimento;
2. rilevato il tenore generico dell'istanza di ripristino, rigettarla in quanto carente di qualsivoglia elemento probatorio degno di pregio e idoneo a legittimarne la proposizione e l'accoglimento;
3. condannare gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre Iva e CPA come per legge”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 Parte_1 Parte_2
e in qualità di coeredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, chiedendo lo storno delle somme indebitamente richieste dalla controparte a titolo di corrispettivo della somministrazione idrica, con condanna della convenuta al ripristino dello status loci interessato da perdite d'acqua e salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno.
La parte attrice deduceva di aver inutilmente segnalato alla convenuta l'anomalia dei consumi risultanti dalle bollette relative alla somministrazione di acqua presso l'immobile sito in Fregene, via Castellamare n. 236, immobile utilizzato per circa due mesi all'anno per scopo di villeggiatura. Gli attori, in particolare, contestavano i seguenti addebiti:
2 € 4.054,74, per il periodo dal 20/03/2019 al 24/04/2019;
€ 71,79 per il periodo dal 02/05/2019 al 06/06/2019 - importo mai comunicato prima;
€ 3.097,64 per il periodo dal l 04/11/2019 al 04/12/2019;
€ 315,74 per il periodo dal 02/01/2020 al 01/02/2020;
€ 631,42 per il periodo dal 03/07/2021 al 02/09/2021, deducendo trattarsi di somme esorbitanti dai consumi effettivi, la cui determinazione era stata provocata con ogni probabilità dalle cospicue perdite d'acqua dal misuratore e dal tubo collegato, segnalate ma mai riparate dalla convenuta, che avevano provocato l'ammaloramento del muro di recinzione della proprietà attorea.
2. Con comparsa depositata l'8/3/2022 si costituiva in giudizio l quale mandataria CP_1
dell in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, esponendo che eventuali perdite d'acqua a monte del misuratore relativo all'utenza attorea non avrebbero potuto influire sulla contabilizzazione del consumo d'acqua relativo all'utenza attorea, la cui determinazione era effettuata in base alle risultanze del misuratore, dando atto che la manutenzione dell'impianto interno alla proprietà degli attori era a carico di questi ultimi, non potendo all'uopo intervenire la convenuta.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
4. Le domande attoree di condanna della convenuta allo storno dei consumi indicati nell'atto di citazione, qualificabili come azioni volte all'accertamento negativo dell'avverso credito ed al ripristino dello status loci nell'immobile sito in Fregene, via Castellamare n. 236, sono infondate.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, in cui è pacifico il rapporto di somministrazione d'acqua inter partes relativo all'utenza sita in Fregene, via Castellamare n. 236, la parte attrice non ha adempiuto l'onus probandi a suo carico, non avendo fornito idonea prova della dedotta erronea determinazione dei
3 consumi controversi da parte della convenuta, a causa di perdite d'acqua prospicienti il misuratore relativo all'utenza di sua proprietà.
Si rileva al riguardo che, nei contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. civ. n. 19154 del 19/07/2018; Cass. civ. n. 23699 del 22/11/2016).
In tema di somministrazione di energia elettrica, ipotesi analoga alla fattispecie, vertente in materia di somministrazione idrica, per consolidata giurisprudenza, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta, invero, all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non
è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr. Cass. civ. n. 297 del 09/01/2020).
Nella specie, gli attori non contestano in modo circostanziato il funzionamento del misuratore relativo all'utenza sopra descritta, ma deducono l'addebitato a loro carico di consumi maggiori di quelli effettivi a causa di perdite d'acqua, di rilevante entità, che sarebbero state provocate da terze società, senza circostanziare tale allegazione, né corroborarla con idonea prova, così come è sfornito di supporto probatorio il nesso causale tra tali ipotetiche perdite idriche e l'addebito in danno degli attori di maggiori consumi idrici rispetto a quelli effettivi.
E' del pari priva di pregio, dunque, la domanda attorea di condanna della convenuta al ripristino dello status loci con riferimento ai danni che sarebbero stati cagionati dalle suddette perdite d'acqua, in mancanza di specifica allegazione e prova degli asseriti danni subiti.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056
c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento
4 ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, è quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nel caso in esame, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 16/11/2021 da Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in qualità di coeredi di avverso l
[...] Parte_4 Persona_1 CP_4
costituitasi tramite la mandataria in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
pro tempore, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso l Parte_4 Controparte_4
CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 2/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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