Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/1976, n. 3963
CASS
Sentenza 28 ottobre 1976

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Dalla convenzione, di natura privatistica, con cui un privato si e obbligato, nei confronti del comune, a costituire una servitu, a carico del proprio fondo e a vantaggio di alcuni fondi confinanti, nascono effetti obbligatori, e non gia reali, ossia tali da causare una parziale indisponibilita del fondo. Da cio consegue che il contratto, con cui lo stesso privato si obbliga, nei confronti di altro privato, a costruire su quel fondo un edificio in contrasto con la suddetta servitu, non e nullo per impossibilita dell'oggetto, ma e valido, ed esplica regolarmente i suoi effetti obbligatori.*

Quando nella vendita di cosa futura il venditore assume - come nella vendita di un edificio da costruire - l'Obbligo di agire perche la cosa venga ad esistenza, la responsabilita dello stesso venditore per inadempimento e esclusa solo nel caso di impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Cio non si verifica - e deve percio essere dichiarata la responsabilita del venditore - qualora il venditore stesso abbia concluso la vendita, sapendo di non potere adempiere. (nella specie, il venditore di un edificio da costruire e stato ritenuto responsabile della mancata costruzione, poiche egli sapeva, quando aveva concluso il contratto, che essa era giuridicamente impossibile, a causa di una servitu, gravante sul fondo su cui si sarebbe dovuto costruire). ( V 2520/73, mass n 365968; ( V 3069/71, mass n 354391; ( V 2105/68, mass n 334253; ( V 1277/58).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/1976, n. 3963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3963
    Data del deposito : 28 ottobre 1976

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