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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/11/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela
IR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 150 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. PAPPALARDO ELENA ed elettivamente domiciliato in
DI TE
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CALIO' MARINCOLA P.IVA_1
LC ANGELA, elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21
00144 Roma
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate solo da parte ricorrente fino all'udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 27/01/2025, ha evocato in giudizio per l'annullamento del documento avente CP_1
Mod. AC/DEL01 , codice azienda 21966614.
In data 10 settembre 2024, mediante raccomandata, il ricorrente riceveva da parte dell' la comunicazione di iscrizione alla gestione separata CP_1 Commercianti ed Artigiani, come titolare di azienda, con inizio dell'attività dal 21.6.2018 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.7.2019.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, assumendo che, con nota del 26.11.2024 veniva comunicata la cancellazione dalla gestione commercianti del ricorrente a seguito della messa in liquidazione della società a far data dal
31.08.2023.
Parte ricorrente, pertanto, prendendo atto della cancellazione dalla gestione commercianti del ricorrente a far data dal 31.08.2023 come indicato in comparsa di costituzione, dichiara di rinunciare alla domanda e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento del 26.11.2024 di comunicazione della cancellazione dalla gestione commercianti del ricorrente a seguito della messa in liquidazione della società a far data dal 31.08.2023, è quindi statisfattivo della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza, nonché, per il comportamento processuale delle parti e per la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela IR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela
IR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 150 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. PAPPALARDO ELENA ed elettivamente domiciliato in
DI TE
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CALIO' MARINCOLA P.IVA_1
LC ANGELA, elettivamente domiciliato in Via Ciro il Grande 21
00144 Roma
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate solo da parte ricorrente fino all'udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 27/01/2025, ha evocato in giudizio per l'annullamento del documento avente CP_1
Mod. AC/DEL01 , codice azienda 21966614.
In data 10 settembre 2024, mediante raccomandata, il ricorrente riceveva da parte dell' la comunicazione di iscrizione alla gestione separata CP_1 Commercianti ed Artigiani, come titolare di azienda, con inizio dell'attività dal 21.6.2018 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.7.2019.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, assumendo che, con nota del 26.11.2024 veniva comunicata la cancellazione dalla gestione commercianti del ricorrente a seguito della messa in liquidazione della società a far data dal
31.08.2023.
Parte ricorrente, pertanto, prendendo atto della cancellazione dalla gestione commercianti del ricorrente a far data dal 31.08.2023 come indicato in comparsa di costituzione, dichiara di rinunciare alla domanda e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento del 26.11.2024 di comunicazione della cancellazione dalla gestione commercianti del ricorrente a seguito della messa in liquidazione della società a far data dal 31.08.2023, è quindi statisfattivo della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza, nonché, per il comportamento processuale delle parti e per la peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela IR