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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 77 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa RG 77/ 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2024 da
Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian
Ferrazzi del foro di Verona
- appellanti -
Contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio, dagli avvocati prof.
Maria AlessandraSandulli, prof. Massimo Luciani, prof. Romano
Vaccarella, e David Micheli
1 - Appellato ed anche nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
di Trens (BZ) il 7.11.1936, in qualità di erede di Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Ivo
D'Andrea, Marco Gangemi e David Micheli
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
In punto: riforma della sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per gli Appellanti Parte_1
e
[...] Parte_1
[...]
“1.in rito:
1.1in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza, nella parte in cui è pronunciata a favore di un soggetto (“ coniuge di CP_3
) che non era parte processuale del giudizio;
Controparte_1
1.2rigettare perché inammissibili e nulle le domande contenute nella memoria 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., avversaria e negli atti avversi successivi e così formulate in sede di precisazione delle conclusioni:
- I) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione dell'art. 19 comma 2 bis, TUIR o in via subordinata in violazione dell'art. 44 TUIR, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- II) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato
2 dall'art. 4 della L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6 del 2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- III) siano condannati i convenuti alla corresponsione delle quote irragionevolmente trattenute, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
domande sulle quali non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che sono state invece esaminate ed accolte dalla sentenza qui appellata;
2.nel merito: quanto alle domande avverse come nel precedente punto 1.2, sulle quali si è pronunciata la sentenza qui appellata, ove in denegata ipotesi considerate ammissibili:
- previo, in quanto occorra, rigetto delle risultanze della CTU, anche per tutte le motivazioni indicate nelle osservazioni del CTP dott. Per_1
allegate alla stessa, rigettarle integralmente come infondate;
[...]
- in estremo subordine, in ogni caso, compensare l'eventuale credito dell'attore verso il regionale e/o la Regione TAA con il credito Parte_1
della Regione TAA e/o del Consiglio regionale nei confronti dell'attore per il valore attuale erogato all'attore ai sensi della legge regionale n. 6 del 2012 e non dovuto ai sensi della legge regionale n. 4 del 2014;
3.in via istruttoria, in subordine alle domande di cui al punto 1: dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2),
c.p.c.; in particolare:
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti le produzioni documentali allegate alla avversa memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2), c.p.c. sub 1 e da 3 a 14;
3 - dichiarare inammissibile o comunque irrilevante la CTU tecnico contabile svolta nel giudizio di primo grado;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alle domande di cui al punto
1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.” per l'Appellata CP_2
“NEL MERITO: rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come dovuti per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 12.11.2014 Controparte_1
conveniva in giudizio la Parte_1
e il
[...] Parte_1
per accertare il suo diritto a percepire €
[...]
387.941,44 in liquidità a titolo di trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto n. 670/2013 del
4 Presidente del Consiglio regionale, e sentir condannare le controparti alla corresponsione di detto trattamento anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, esponeva l'attore di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige dal
1973 al 1993 (legislature dalla VII alla X) e che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio con decorrenza 13.12.1993 per un importo lordo mensile attuale di € 10.396,69.
Rappresentava che i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, regolati dalla l. reg. n. 2/1995, erano stati riformati dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale:
- riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40% dell'indennità parlamentare lorda;
- attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40%, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
- stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale venivano determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente;
le modalità di determinazione del valore attuale della
5 quota venivano ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; lo strumento finanziario in cui investire parte della quota veniva individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”; le società e Controparte_4 [...]
venivano designate rispettivamente quali Controparte_5
gestrice del fondo di investimento e depositaria delle quote del fondo
Riferiva quindi l'attore che, avendo optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 670/2013 veniva rideterminato l'ammontare dell'assegno vitalizio e liquidata la quota di assegno eccedente, il cui
“valore attuale netto complessivo” veniva quantificato in € 387.9431,44 da corrispondere in liquidità. Il 20.11.2013 il Consiglio regionale provvedeva a versare la somma dovuta.
Osservava che, successivamente, era stata adottata la l. reg. n. 4/2014 definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012 la quale, tra l'altro, aveva indicato nuovi criteri per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente, meno favorevoli per i Consiglieri, e aveva disposto che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti ed ordinato la restituzione delle somme che fossero risultate “erroneamente” erogate dal Consiglio regionale.
Alla luce di ciò, il Consiglio procedeva al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti. Con decreto del Presidente n.
107/2014 veniva rideterminato in € 304.443,64 il valore attuale della quota eccedente spettante al sig. e richiesto all'attore la CP_1
restituzione di € 83.488,80, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
Tanto premesso in fatto, l'attore deduceva l'illegittimità degli atti del
Consiglio regionale, chiedendone la disapplicazione, per violazione tanto della l. reg. n. 6/2012 (art. 10), che della l. reg. n. 4/2014 (artt. 1, 3 e 4),
6 sul rilievo che le citate norme non potessero essere applicate retroattivamente in modo da pregiudicare i diritti acquisiti dall'attore , giacché il procedimento amministrativo che lo aveva interessato era stato definito prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 6/2012 e le somme riconosciute gli erano già state materialmente versate.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3
e 4 della l. reg. n. 4/2014 e, di conseguenza, l'illegittimità del decreto del
Presidente n. 64 /2014.
Per tali ragioni, chiedeva che venisse accertato il suo diritto al trattamento economico di cui all'art. 10, l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto del Presidente del Consiglio regionale n.
670/2013, con condanna delle parti convenute a corrispondergli tale importo, anche mediante restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Un tanto, previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale n.
107/2014, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 64/2014 e degli atti amministrativi successivi, ed eventualmente previa rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni di legittimità prospettate.
Il regionale della Parte_1 Parte_1
e la si
[...] Parte_1
costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento dd. 30.5.2018 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 26.6.2019 udienza che veniva poi rinviata al 18.12.2019. In tale udienza il Tribunale, su richiesta di parte attrice, a cui si erano opposte le altri parti (che avevano chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione), concedeva termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis), di data 17.1.2020, dava atto che, frattanto, con la sent. n. 108/2019 la Corte Costituzionale si era pronunciata,
7 rigettandole, sulle medesime questioni di legittimità da lui sollevate a seguito di rinvio disposto in un altro procedimento sostanzialmente sovrapponibile a quello pendente. Prospettava nuovi profili di incostituzionalità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014, insistendo nella richiesta di remissione di nuove questioni di legittimità alla Corte
Costituzionale.
Inoltre, rappresentava che, nelle more del procedimento, altri consiglieri avevano chiesto al Consiglio regionale l'ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali operate sulle quote attualizzate in qualità di sostituto di imposta. Dall'esame di tali atti emergeva che le imposte erano state quantificate erroneamente, in violazione dell'art. 19, comma
2-bis, d.P.R. n. 916/1986 (da ora innanzi, o comunque dell'art. CP_6
44 T.U.I.R..
Pertanto, così formulava le sue domande:
“- previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento della
[...]
e dell del Consiglio Parte_2 Controparte_7
regionale della e previa Parte_2
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della
l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014;
- in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
8 - condannare il della Parte_1 Parte_3
e, ove occorrer possa, la Regione Trentino-Alto Adige, alla
[...]
corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”
Con memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc , la e il Consiglio Pt_1
regionale ribadivano l'irritualità della concessione dei termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc;
con memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. esse eccepivano altresì l'inammissibilità delle domande come riformulate dall'attore nei concessi termini ex art 183 VI comma cpc
Con ordinanza pubblicata in data 21.4.2021 il Tribunale ammetteva la
C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attore con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Espletato l'incombente in sede di precisazione delle conclusioni infine chiedeva: Controparte_1
- l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R., come da accertamenti istruttori del C.T.U., e la condanna del Consiglio regionale e della al pagamento di tali somme;
Pt_1
- l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, come da accertamenti istruttori del C.T.U.,
9 - la condanna del e della Parte_1
al pagamento di tali somme, anche mediante la Pt_1
restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza n. 814/2023, pubblicata in data 5.10.2023, il Tribunale di
Trento:
- accertava il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, nonché delle quote illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis
T.U.I.R.
- disponeva che il
[...]
corrispondesse a Parte_1
in qualità di coniuge del deceduto CP_2 CP_1
l'importo di € 147.785,22 a conguaglio dichiarando che nulla doveva quest'ultima al Parte_1
- condannava la e il Pt_1 Parte_1
, in solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo
[...]
altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il primo Giudice dava atto che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale intervenuta medio tempore e dell'esito dell'istruttoria, aveva “rinunciato” alle questioni di illegittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e alle domande originariamente proposte e aveva riformulato le proprie richieste. Ciò premesso, rigettava l'eccezione di inammissibilità delle domande così “precisate”, sollevata dai convenuti, affermando che tali domande costituivano mere precisazioni di quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, resesi necessarie a fronte delle
10 difese dei convenuti e della documentazione relativa al calcolo delle trattenute fiscali fornita all'attore in corso di causa dal Parte_1
[...]
Affermava che l'attore, in origine, aveva agito per far valere il suo diritto a percepire il vitalizio nei termini di cui alla l. reg. n. 6/2012, previa eventuale disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. aveva altresì contestato gli errori commessi dal Consiglio regionale nel calcolo delle trattenute fiscali operate sulla quota attualizzata;
in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi ribadito le relative domande.
Ravvisava la tempestività delle “precisazioni” attoree, sul rilievo che il decreto di liquidazione del trattamento indennitario ai sensi della l. reg.
n. 4/2014 non contenesse alcuna indicazione in ordine alle operazioni di quantificazione della quota eccedente liquidata, sicché solo con il possesso dei documenti forniti dal Consiglio nelle more del giudizio l'attore aveva potuto verificare i conteggi effettuati.
Affermava che, tanto il thema decidendum, quanto il bene della vita sostanziale erano rimasti immutati.
Evidenziava, poi, come una declaratoria di inammissibilità delle domande precisate dall'attore, a fronte degli esiti della C.T.U. che consentivano invece di addivenire ad una decisione sulle stesse, avrebbe favorito l'introduzione di un nuovo contenzioso, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Ciò premesso, dava conto delle risultanze della C.T.U. secondo cui i vitalizi, integravano indennità equipollenti al TFR e anche all'attualizzazione della quota eccedente del vitalizio dovevasi applicare il medesimo meccanismo di tassazione ai sensi dell'art. 19, comma 2,
T.U.I.R.. Tanto chiarito, richiamava gli esiti della C.T.U. affermando di condividere le motivazioni del consulente che aveva ritenuto che il
Consiglio regionale avesse quantificato erroneamente le trattenute
11 fiscali, poiché aveva determinato l'importo netto dell'indennità senza operare la deduzione percentuale corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del contribuente e l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente previdenza;
avrebbe invece dovuto applicare la riduzione percentuale prevista dal comma 2-bis dell'art. 19, ossia sottraendo una ratio pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del Consigliere e quella complessiva versata dal Consiglio. Il C.T.U. aveva infine formulato due ipotesi di tassazione corretta: la deduzione da operare sull'ammontare netto dell'indennità era pari al 98,80% della stessa, oppure al 65,36% tenendo conto anche del rendimento del fondo in cui i contributi erano stati accantonati.
Il Tribunale riteneva quindi fondata la domanda di accertamento del diritto e di condanna al pagamento delle quote illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, in violazione del T.U.I.R..
Accoglieva anche la seconda domanda attorea da ultimo formulata, facendo proprie le conclusioni del Consulente Tecnico: sul punto riteneva che il regionale, nel quantificare la quota attualizzata Parte_1
di assegno, non avesse operato l'adeguamento ISTAT alla “misura di riferimento” che era invece prescritto dagli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, l. reg. n. 6/2012 , avendo ritenuto erroneamente che operasse il “blocco della rivalutazione”
In conclusione, affermava in parte motiva che, in conseguenza dell'accoglimento di entrambe le domande, “ il è Parte_1
tenuto a corrispondere, a conguaglio, all'attore la somma di €
147.785,22, mentre quest'ultimo non è tenuto ad effettuare il pagamento di € 83.499,80 come erroneamente richiesto dal convenuto” .
La condanna al pagamento in dispositivo veniva invece emessa in favore di “ coniuge di deceduto in data CP_3 Controparte_1
9.8.2015” così come la declaratoria che nulla ella doveva al Consiglio
12 Per la riforma di tale sentenza propongono appello il Consiglio regionale della e la Parte_1
con atto di citazione Parte_1
notificato in data 16.10.2023 a agli indirizzi di posta Controparte_1
elettronica certificata dei suoi difensori di primo grado, e “per la denegata ipotesi in cui si ritenesse di riconoscerle ora la qualità di parte del giudizio” personalmente a vedova CP_2 CP_1
In via preliminare eccepiscono la nullità della sentenza posto che che aveva introdotto il giudizio di prime cure, era deceduto CP_1
pochi mesi dopo, ma tale circostanza non era mai stata ritualmente formalizzata ex art 300 cpc di tal che esso era proseguito nei confronti dell'originario attore in forza del principio di ultrattività del mandato. La sentenza di primo grado, invece, aveva pronunciato, d'ufficio, la condanna al pagamento di € 147.785,22 in favore della ( che CP_3
mai si era costituita volontariamente in giudizio) e ciò senza neppure mettere in grado i convenuti di verificarne la legittimazione così violando il principio del processo civile come processo “tra parti” e il principio del contraddittorio, (di cui agli art 111 Cost. e 101 cpc) della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato(v art 99 e 112 cpc)
Propongono poi ulteriori cinque motivi di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione censurano la decisione del
Tribunale per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità delle domande avanzate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, giungendo ad accoglierle, nonostante fossero nuove e tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma Cartabia).
Affermano gli appellanti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che già con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore avesse avanzato le domande di corresponsione della quota del vitalizio
13 attualizzata ai sensi della l. reg. n. 4/2014 e di pagamento degli importi indebitamente trattenuti a titolo di ritenute fiscali sull'assegno così quantificato.
Evidenziano, invece, che in detta memoria l'attore aveva riproposto la domanda svolta nell'atto citazione, la quale aveva ad oggetto la corresponsione della quota dell'assegno vitalizio come originariamente determinata, ai sensi dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, e dunque il diritto di trattenere quanto ricevuto a tale titolo senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4/2014; aveva altresì aggiunto una nuova domanda di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali anch'essa peraltro riferita al trattamento indennitario come originariamente quantificato.
Solo con il foglio di precisazione delle conclusioni l'attore aveva abbandonato la tesi dell'illegittimità della l. reg. n. 4/2014, mutando ulteriormente le domande: in tale sede aveva chiesto la corresponsione della quota eccedente, non più come liquidata con decreto n. 730/2013, ma determinata secondo quanto previsto dalla l. reg. n. 4/2014, nonché il versamento delle somme indebitamente trattenute a fini fiscali, anch'esse sulla quota di trattamento indennitario rideterminata ai sensi della l. reg.
n. 4/2014.
Aggiungono, peraltro, gli appellanti che, anche a voler ritenere che la domanda relativa al trattamento fiscale fosse state già formulata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., essa sarebbe ad ogni modo illegittima, poiché la domanda, avente ad oggetto la corretta tassazione della quota attualizzata, non riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (l'illegittimità della rideterminazione del valore della quota), né mirava a conseguire la medesima utilità finale dell'azione inizialmente proposta, né, infine, si poneva in rapporto di logica alternatività o incompatibilità con essa;
al contrario, era una domanda diversa, ulteriore ed aggiuntiva.
14 Osservano come ciò abbia comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum e la rimessione in istruttoria del procedimento, causando pregiudizio al diritto di difesa delle controparti e l'irragionevole protrarsi della durata del processo.
Lamentano inoltre che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha anche aggiunto l' ulteriore domanda, del tutto nuova, avente ad oggetto il diritto ad ottenere le “ quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del
2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6 del 2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU”.
Infine, contestano la tesi di controparte secondo cui il Consiglio regionale avrebbe consegnato i documenti contabili concernenti la quantificazione della quota attualizzata nel corso del giudizio di prime cure e che senza detta documentazione non sarebbe stato possibile effettuare le verifiche sulle ritenute fiscali operate.
Alla luce di tali argomentazioni, affermano che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree da ultimo formulate.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della decisione per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale consentito uno strumentale, progressivo ed abusivo mutamento di strategia difensiva e lamentano la lesione del loro diritto ad ottenere una decisione “giusta”, lesione
“derivata dall'irrituale andamento del giudizi e dalla totale inosservanza delle ordinarie regole processuali”. Sul punto evidenziano che parte attrice dopo aver proposto domande originarie fondate sulla asserita incostituzionalità della legge regionale n. 4/2014 solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 /2019, avevano avanzato, a
15 quasi cinque anni dalla prima udienza e dopo che era già stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni , la richiesta dei termini per le memorie ex art 183 cpc, termine concesso nonostante le obiezioni delle convenute. Ciò aveva consentito alla controparte, una volta avuta la certezza dell'infondatezza delle richieste originariamente formulate, di avanzare le nuove domande e chiedere, oltretutto, una C.T.U. esplorativa in merito.
Sostengono quindi che l'irrituale concessione dei termini per le memorie integrative ex art 183 cpc, l'ammissione di domande nuove tardive e la disposizione di una C.T.U, esplorativa sul punto, abbiano leso il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto ad una “decisione giusta” e alla ragionevole durata del processo
Con il terzo motivo lamentano gli errori in cui è incorsa la sentenza del
Tribunale consistenti nell'aver considerato, secondo quanto indicato dal
CTU, ai fini della applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. il sistema dei vitalizi come fondato su due distinte quote di contribuzione ed altresì nell'aver fatto riferimento al presunto rapporto delle due aliquote al 2013; predicano l'erroneità dei conseguenti conteggi del
CTU recepiti in sentenza.
Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al Consigliere attore, laddove ha individuato l'imponibile fiscale al netto dei contributi versati dal Consigliere, poiché già precedentemente sottoposti a tassazione.
Osservano che il Tribunale ha scelto acriticamente di aderire alle conclusioni del C.T.U senza fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, i quali si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
Rilevano infatti che le peculiari caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata. Segnatamente, la disposizione determina la
16 percentuale di detassazione delle indennità equipollenti al TFR con riferimento al rapporto tra l'aliquota di contribuzione posta a carico del lavoratore e quella complessiva a carico dal datore di lavoro. Tuttavia, i vitalizi sono finanziati principalmente dalla fiscalità generale, attraverso trasferimenti “in blocco” di risorse dal bilancio del Consiglio regionale al Fondo di garanzia, mentre non è prevista una contribuzione diretta del
Consiglio regionale in qualità datore di lavoro. Perciò non è possibile applicare letteralmente l'art. 19, comma 2-bis, mancando uno dei termini del rapporto per il calcolo della percentuale, ossia l'aliquota contributiva a carico del Consiglio regionale.
Evidenziano che il C.T.U., nel vano tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote necessarie ed ha finito per calcolare la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno
2013.
Precisano che la considerazione del solo anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto è del tutto errata, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità.
Obiettano che questo calcolo, del tutto arbitrario, ha comportato un rovesciamento dell'effettivo rapporto tra copertura finanziaria regionale e versamenti dei consiglieri e ha prodotto una situazione di vantaggio fiscale ingiustificato per i beneficiari, escludendo una significativa parte di reddito dalla tassazione, in violazione del divieto di salto di imposta, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Sostengono dunque che l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. non può essere applicato al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa. Concludono che la soluzione adottata dal Consiglio è l'unica rispettosa del divieto di doppia
17 tassazione e di salto di imposta e che trova fondamento nell'art. 19, comma 2, T.U.I.R..
Per tali ragioni chiedono la riforma della sentenza sul punto e la conferma della correttezza delle trattenute fiscali applicate del Consiglio regionale.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse corretta l'interpretazione operata dal C.T.U. e fatta propria dal Tribunale, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Contestano infine, in ogni caso, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui essa ha fatto riferimento a dati “incongrui” per il calcolo della quota di detrazione
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della decisione del
Tribunale per la parte in cui ha proceduto alla rivalutazione dell'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa.
Affermano che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione e che le stesse sono errate.
In merito, espongono che il consulente tecnico non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare che, in forza della l. reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT è ripresa, senza limitazioni, solo dal primo giorno della XV legislatura
(22.11.2013) con base 1.1.2009.
Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334/2013.
18 Con il quinto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono domanda di condanna al pagamento della quota di assegno risultati vittoriosi (questioni di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e come originariamente determinata).
Ritengono altresì ingiustificata la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate. si è costituita in questo grado di giudizio, istando per il CP_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Contesta il motivo di appello, con cui è stata preliminarmente invocata la nullità della sentenza in quanto pronunciata nei confronti della CP_3
sul rilievo che il Tribunale ha accertato il diritto di percepire le quote di trattamento indennitario in capo al sig. mentre ha CP_1
pronunciato a favore della sig.ra la sola statuizione di condanna CP_3
al pagamento di € 147.785,22.
Quanto agli ulteriori motivi di appello osserva quanto segue.
Con riferimento al primo e secondo motivo di appello, afferma di aver agito nel rispetto delle norme processuali.
Deduce che la domanda relativa alle trattenute fiscali, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., era espressamente riferita anche al trattamento economico spettante in applicazione della l. reg. n.
4/2014 e che essa integra una mera emendatio libelli, giacché l'attore si
è limitato a precisare le proprie richieste, senza modificare la causa petendi, e petitum, rientranti in quelli originariamente prospettati.
Obietta che dalle delibere adottate dal Consiglio regionale non era affatto possibile evincere la mancata applicazione della riduzione percentuale prescritta dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
19 Assume che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore si era limitato a reiterare le richieste formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
In ordine al terzo motivo, sostiene la correttezza del calcolo delle detrazioni operata dal C.T.U.
Evidenzia che l'assegno vitalizio in esame è stato qualificato dall'Agenzia delle Entrate come “indennità equipollente” ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., che i trasferimenti al Fondo di garanzia equivalgono al montante contributivo a carico del Consiglio regionale e che negli anni l'aliquota contributiva dei consiglieri è aumentata progressivamente.
Rimarca che l'applicazione della detrazione percentuale è necessaria al fine di evitare un'indebita doppia tassazione dei contributi.
Rammenta che è lo stesso art. 19, comma 2-bis, a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla sola data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione.
Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Sul punto, richiama la sentenza n. 178/1986 della Corte
Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle indennità erogate dall ha ribadito la necessaria unitarietà del regime di tassazione CP_8
delle indennità di fine rapporto e ha sancito la legittimità di un meccanismo di tassazione che si basi sull'aliquota dell'anno di erogazione, tenendo tuttavia conto degli anni presi a base di commisurazione. Precisa che tale modello di tassazione viene costantemente utilizzato per le “indennità equipollenti” anche dallo stesso Consiglio regionale, e che deve a maggior ragione essere utilizzato per gli assegni vitalizi di cui è causa, giacché i contributi versati dai consiglieri non sono stati oggetto di deduzione dal reddito per l'anno di riferimento.
20 Censura il quarto motivo di appello, assumendo la correttezza delle conclusioni del C.T.U..
Inoltre, rileva come, anche a voler accedere alla tesi dei convenuti secondo cui avrebbero dovuto esser applicate le leggi regionali n.
8/2009 e n. 8/2011, il risultato sarebbe il medesimo: ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di Presidenza (che reca il regolamento attuativo della l. reg. n. 6/2012), il valore attuale della quota eccedente deve essere calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché non è comunque applicabile il blocco della rivalutazione, che ai sensi l'art. 2, co. 1, lett.
c), l. reg. n. 8/2011 aveva efficacia solo fino al termine della XIV legislatura.
Chiede infine il rigetto del quinto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla nullità della sentenza preliminarmente eccepita dagli appellanti si osserva quanto segue.
La sentenza Cassazione civile n. 12183 / 2021, - richiamando “in continuità” la citata pronuncia SSUU 15295/2014- rammenta che la disciplina del fenomeno della cd stabilizzazione della parte nel processo deve
l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti, essendo rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del procuratore della parte defunta o non più capace, la scelta di "fare o non fare" tale dichiarazione o notificazione, nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare, sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento,
l'effetto giuridico dell'interruzione del processo;
dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di
21 una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale. Tanto comporta che, in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, il processo prosegue egualmente nei confronti anche della parte deceduta, che la legge considera a tutti gli effetti come parte ritualmente presente in giudizio, e ciò perché il venir meno della persona o la sopravvenuta incapacità non incide sulla titolarità del "jus postulandi" del difensore, il cui esercizio non subisce alcuno ostacolo o limitazione, quando
l'evento si è verificato nel giudizio in corso…..essendo stato considerato il sistema della cd. "ultrattività del mandato alle liti" idoneo, dal
Legislatore, a garantire la piena tutela della posizione difensiva della parte, pur se deceduta o divenuta incapace …..Unico parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio: salvo il caso in cui, infatti, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito, il difensore può rappresentare la parte solo passivamente, durante lo stato di quiescenza
e riattivazione del processo. Ed infatti il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai ne' notificare validamente la sentenza ne', tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio”.
Nel primo grado di giudizio non è stata fatta dal difensore dell'attore dichiarazione o notificazione dell'evento (decesso dell'attore) di tal che la sentenza doveva esser pronunciata nei confronti della parte cd
“stabilizzata” (id est l'attore . CP_1
Ciò posto devesi osservare che nella parte motiva della sentenza si legge : “ Ne consegue che il è tenuto a Parte_1
corrispondere, a conguaglio, all'attore la somma di € 147.785,22 ,
22 mentre quest'ultimo non è tenuto ad effettuare il pagamento di €
83.499,80 come erroneamente richiesto dal convenuto”.
Solo in dispositivo la pronuncia di condanna relativa al pagamento dell'importo di € 147.785,22 e la pronuncia di nulla dovere al Consiglio sono state emesse in favore di diverso soggetto, CP_2
mentre tutte le altre statuizioni, ivi compresa quella sulle spese di
[...]
lite sono state emesse nei confronti dell'attore (A quest'ultimo del resto è stato correttamente notificato l'appello agli indirizzi di posta elettronica certificata dei suoi difensori di primo grado, a cui l'attore aveva peraltro rilasciato procura non solo per il primo grado ma anche per quanto qui rileva espressamente “per ogni suo successivo grado e fase occorrenda di appello, ottemperanza, esecuzione….”).
In difetto di domanda della neppure parte del giudizio di primo CP_3
grado e stante la violazione del diritto di difesa degli odierni appellanti che sul punto non hanno potuto interloquire la statuizione di condanna e di nulla dovere il suo favore è affetta da nullità (che non rientra tra le tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cpc che impongono la regressione della causa al primo grado); resta comunque valorizzabile la su richiamata parte motiva della sentenza che sul punto pronuncia come in favore dell'attore.
Ciò posto i primi due motivi di impugnazione, alla cui trattazione si procede in maniera congiunta, meritano accoglimento.
In primis va osservato che il procedimento di primo grado ha avuto, come censurato dagli appellanti con il secondo motivo di appello, un andamento anomalo laddove a preclusioni assertive e probatorie già maturate, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art 183 VI comma n. 1 cpc oltre che n. 2 e 3 .
Giova premettere (v. tra le tante, Cassazione Civile sentenza 24529
2018) che “ Il sistema delle preclusioni processuali, introdotto dalla riforma della legge n. 353/1990, si struttura attraverso la scansione del
23 processo per fasi distinte …. collocate in sequenza progressiva e dirette
a coordinare le attività compiute dalle parti e dal giudice verso il naturale sbocco cui tende il processo -una decisione sul merito della controversia- in un tempo ragionevole, rimanendo relegate eventuali interruzioni o regressioni delle fasi processuali in questione a quelle sole ipotesi di vizi inemendabili afferenti l'attività di svolgimento del giudizio che investono la stessa integrità della costituzione del rapporto processuale e che appaiono, pertanto, di tale gravità da compromettere lo stesso scopo cui tende il processo. Una regressione delle fasi processuali, ovvero anche del grado di giudizio, può trovare, pertanto, giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio di dritto difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153co2 c.p.c.., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti (es. artt. 103co1,
104col, 105, 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice (es. artt. 103co2,104co2, 107, 274 c.p.c.)” .
E' costante poi il rilevo “ dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte” ed altresì l' affermazione secondo cui il sistema delle preclusioni ed il correlato criterio di non regressione delle fasi processuali, sono entrambi funzionali al principio di rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo.
Le disposizioni che regolano la sequenza procedimentale prevista dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. - applicabili nella specie ratione temporis (ovvero prima della riforma introdotta con il d.lgs 149/2022) - disciplinano, per quel che qui rileva, il regime delle
24 preclusioni assertive e istruttorie. In particolare ex art 183 cpc all'udienza fissata per “la prima comparizione delle parti e la trattazione” il giudice “ se richiesto” concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preclusioni o modifiche delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali 3) un termine di ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria”
Nel caso di specie nella udienza di prima comparizione delle parti- ed invero neppure nelle plurime, successive udienze di mero “rinvio” che ne sono seguite- non è stata mai richiesta da alcuna delle parti la concessione di termini per il deposito di memorie ex art 183 VI comma cpc (v. anche verbale dell' udienza antecedente l'emissione dell' ordinanza con cui il Giudice di primo grado ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni), essendo stata per contro concessa alle parti la facoltà di depositare memorie illustrative attinenti alle questioni di costituzionalità, unico “tema” che in allora era in discussione.
Le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum erano dunque già pienamente maturate quando si è tenuta l'udienza del 18.12.2019, come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, odierne appellanti (v. verbale di udienza dd. 18.12.2019), con eccezione debitamente coltivata nel restante corso del procedimento di primo grado: è dunque fondato il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti censurano in relazione alla concessione dei termini ex art 183VI comma cpc l'abusiva regressione del giudizio, con aggiramento delle preclusioni e lesione del diritto di difesa degli appellanti in cui “favore” erano maturate le preclusioni .
25 È in ogni caso fondato anche il primo motivo di appello posto che con la
(inammissibile) memoria depositata ex art 183 VI n.1 c.pc, l'attore ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque neppure permessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (vigente ratione temporis).
Giova rilevare che a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015-
e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404- , la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art 183 cpc era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ) rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183", così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 cpc è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione.
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande : le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici
26 precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez.
U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass civ Sezioni unite n 22404/2018 ).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; Infine le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che
“si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono
"altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass a Sezioni unite n
22404/2018).
Con la precisazione che affinchè la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere
a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”
(Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero
27 quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez.
2, sent. n. 9926/2017).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024 pubblicata il
15.10.2024 la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata
“ non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <> nel senso di
<> o <>, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio….. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo
28 qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante
e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Conclusivamente, fino allo spirare del termine di cui all'art 183 VI comma n. 1 cpc è consentita la modifica della domanda nei termini sopra specificati (non in ogni caso l'introduzione di vera e propria domanda nuova), nel mentre successivamente ed in sede di precisazione delle conclusioni ciò che è consentito è di apportare solo precisazioni, puntualizzazioni delle domande che debbono permanere
"nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art.
183", secondo il dettato dell' art 189 cpc.
Alla luce dei principi sopra delineati deve escludersi che l'attore si sia limitato a modificare con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc la precedente domanda avendo invece introdotto una nuova domanda.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha chiesto l'accertamento del diritto di percepire, e la condanna delle controparti a corrispondere, il trattamento economico di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come in origine liquidatogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale n.
670 /2013 (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione: “previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale della
n. 107 del 26 settembre 2014 e Parte_2
(ove occorrer possa) della delibera dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale della 21 Parte_2
luglio 2014, n. 64/14 e degli atti connessi successivi e/o presupposti ed eventualmente previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014,
n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione
e deduzione in fatto e in diritto;
29 - conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto dell'attore alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l.
Regione 21 settembre 2012, n. 6, come determinato Parte_2
nel decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione
n. 670 del 30 ottobre 2013, (€ 387.943,44 in Parte_2
liquidità ed € 0 quali quote del c.d. “Fondo Family”, per un totale di €
387.943,44);
- condannare il Consiglio regionale della Parte_3
e, ove occorrer possa, la
[...] Parte_2
alla corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la
[...]
restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”).
In altri termini, l'attore ha contestato con l'atto introduttivo la legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014, e chiesto la disapplicazione del decreto, con cui il Consiglio regionale, in applicazione di tale legge, aveva rideterminato, in riduzione, il valore attuale della quota eccedente spettantegli, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale e aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta
Con la memoria ex art 183 VI comma cpc l'attore ha reiterato le domande introduttive , adducendo altri profili di illegittimità costituzionale, e ha aggiunto ad esse un'altra e diversa domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente trattenute dal a titolo di ritenute fiscali, in qualità di sostituto di Parte_1
imposta, sulla quota attualizzata ( v. conclusioni memoria ex art 183 VI comma cpc: “ previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento della e dell'Ufficio di Parte_2
Presidenza del Consiglio regionale della Parte_3
e previa rimessione alla Corte costituzionale della questione
[...]
30 di legittimità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della
l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014;
- in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
- condannare il Consiglio regionale della Parte_3
e, ove occorrer possa, la Regione Trentino-Alto Adige, alla
[...]
corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”)
Trattasi di domanda che non si sostituisce alle precedenti né si pone in rapporto di subordinazione rispetto ad esse bensì di domanda che meramente vi si aggiunge, cumulandosi inammissibilmente con essa
(“in ogni caso..”) : già per ciò stesso essa risulta domanda “nuova”, non rilevando, sotto altro profilo, il fatto che in tempi ben successivi a quelli deputati alla modifica della domanda, ovvero con la successiva precisazione delle conclusioni le originarie domande mantenute ferme in sede di memoria ex art 183 cpc siano state, da ultimo
“abbandonate”.
La domanda de qua inoltre riguarda con tutta evidenza una differente
“vicenda sostanziale” : la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l.
31 reg. n. 4/2014 ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale” ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d' imposta e in buona sostanza il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Non può pertanto ritenersi che si tratti di modifica consentita trattandosi invece di domanda affatto nuova.
Deve altresì escludersi che detta domanda nuova costituisca una reazione specifica alle difese dei convenuti, giacché il tema della quantificazione delle imposte non era mai stato sollevato dalle controparti, né era altrimenti emerso dagli atti di causa, ma è stato introdotto per la prima volta proprio dall'attore con la memoria ex art
183 VI comma cpc. Invero, è lo stesso attore ad affermare di esser venuto a conoscenza delle modalità di quantificazione delle ritenute fiscali a seguito di una richiesta (extraprocessuale) di ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali avanzata da parte di altri consiglieri al Consiglio regionale (v prima memoria ex art 183 VI comma cpc ) ed è stato lo stesso attore, e non certo i convenuti, a produrre in giudizio (peraltro tardivamente) la relativa documentazione
Trattasi dunque di domanda inammissibile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore, oltre ad abbandonare le domande originarie e a riproporre la inammissibile domanda relativa alla questione delle ritenute fiscali - peraltro riferita in detta sede non più al trattamento indennitario di cui alla l.r 6/2012 bensì a quello ex l.r. 4/2014- ha per la prima volta chiesto anche il ricalcolo della quota attualizzata avvenga a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal e ciò pretendendo in Parte_1
32 asserita applicazione degli art 10 comma 1 e 8 comma 2 della lr
6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT alla misura di riferimento dell'attualizzazione della quota ai sensi della l. reg. n. 4/2014 .
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o
“messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”) posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art 189 cpc solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire , puntualizzare e circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015).
L'attore invece ha proposto le domande originarie muovendosi, come correttamente rilevato dagli appellanti, nella logica del contrasto alle previsioni (per lui sfavorevoli) della lr n.4 del 2014 delle quali chiedeva “non si tenesse conto” e ha chiesto meramente l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n. 6/2012- quello dunque calcolato nella prima attualizzazione- senza considerare gli effetti della lr 4/2014.
Mai aveva posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione della applicazione della rivalutazione alla misura di riferimento dell'attualizzazione, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U..
L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione” ma un'attività di ampliamento del thema decidendum radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni .
Conclusivamente anche il primo motivo di appello va accolto.
Devesi dunque dichiarare la inammissibilità delle domande attoree.
A fronte dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
33 All'accoglimento dell'appello segue la condanna di parte attrice a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base al valore del disputatum nei rispettivi gradi (ovvero la quota di indennizzo contestata) avuto riguardo dunque alla scaglione di valore in cui è ricompresa la richiesta originaria (ovvero lo scaglione da € 52001,00 €
260.001,00), in importi medi
Le spese della CTU svolta in primo grado vanno poste integralmente a carico dell'attore ; non si procede alla liquidazione delle spese di CTP di parte convenuta in assenza di una qualsivoglia allegazione del relativo importo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
e dalla
[...] Parte_1
in riforma della sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Trento,
1) dichiara la nullità della pronuncia di condanna e di nulla dovere formulate in favore di CP_2
2) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore
3) condanna l'attore a rifondere al
[...]
ed alla Parte_1 [...]
le spese di entrambi i Parte_1
gradi che liquida complessivamente per il primo grado in €
14.103,00, oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge e per il presente grado in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre € 1165,50 per contributo unificato ed oltre spese generali, Iva e CPa come per legge pone le spese di CTU svolta in primo grado definitivamente a carico dell'attore
34 Deciso in Trento il 25.2.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa RG 77/ 2024 promossa in appello con atto di citazione notificato in data 5 aprile 2024 da
Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian
Ferrazzi del foro di Verona
- appellanti -
Contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio, dagli avvocati prof.
Maria AlessandraSandulli, prof. Massimo Luciani, prof. Romano
Vaccarella, e David Micheli
1 - Appellato ed anche nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] CP_2 C.F._2
di Trens (BZ) il 7.11.1936, in qualità di erede di Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Ivo
D'Andrea, Marco Gangemi e David Micheli
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
In punto: riforma della sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 25.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per gli Appellanti Parte_1
e
[...] Parte_1
[...]
“1.in rito:
1.1in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza, nella parte in cui è pronunciata a favore di un soggetto (“ coniuge di CP_3
) che non era parte processuale del giudizio;
Controparte_1
1.2rigettare perché inammissibili e nulle le domande contenute nella memoria 183, sesto comma, n. 1), c.p.c., avversaria e negli atti avversi successivi e così formulate in sede di precisazione delle conclusioni:
- I) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione dell'art. 19 comma 2 bis, TUIR o in via subordinata in violazione dell'art. 44 TUIR, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- II) sia accertato e dichiarato il diritto dell'attore a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato
2 dall'art. 4 della L. R. n. 4 del 2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6 del 2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU;
- III) siano condannati i convenuti alla corresponsione delle quote irragionevolmente trattenute, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
domande sulle quali non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che sono state invece esaminate ed accolte dalla sentenza qui appellata;
2.nel merito: quanto alle domande avverse come nel precedente punto 1.2, sulle quali si è pronunciata la sentenza qui appellata, ove in denegata ipotesi considerate ammissibili:
- previo, in quanto occorra, rigetto delle risultanze della CTU, anche per tutte le motivazioni indicate nelle osservazioni del CTP dott. Per_1
allegate alla stessa, rigettarle integralmente come infondate;
[...]
- in estremo subordine, in ogni caso, compensare l'eventuale credito dell'attore verso il regionale e/o la Regione TAA con il credito Parte_1
della Regione TAA e/o del Consiglio regionale nei confronti dell'attore per il valore attuale erogato all'attore ai sensi della legge regionale n. 6 del 2012 e non dovuto ai sensi della legge regionale n. 4 del 2014;
3.in via istruttoria, in subordine alle domande di cui al punto 1: dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte nella memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2),
c.p.c.; in particolare:
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti le produzioni documentali allegate alla avversa memoria ex art. 183, sesto comma, n.
2), c.p.c. sub 1 e da 3 a 14;
3 - dichiarare inammissibile o comunque irrilevante la CTU tecnico contabile svolta nel giudizio di primo grado;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alle domande di cui al punto
1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.” per l'Appellata CP_2
“NEL MERITO: rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come dovuti per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 12.11.2014 Controparte_1
conveniva in giudizio la Parte_1
e il
[...] Parte_1
per accertare il suo diritto a percepire €
[...]
387.941,44 in liquidità a titolo di trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto n. 670/2013 del
4 Presidente del Consiglio regionale, e sentir condannare le controparti alla corresponsione di detto trattamento anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, esponeva l'attore di essere stato Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige dal
1973 al 1993 (legislature dalla VII alla X) e che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, gli era stato riconosciuto un assegno vitalizio con decorrenza 13.12.1993 per un importo lordo mensile attuale di € 10.396,69.
Rappresentava che i trattamenti indennitari dei consiglieri regionali, regolati dalla l. reg. n. 2/1995, erano stati riformati dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale:
- riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40% dell'indennità parlamentare lorda;
- attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40%, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
- stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale venivano determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente;
le modalità di determinazione del valore attuale della
5 quota venivano ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; lo strumento finanziario in cui investire parte della quota veniva individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”; le società e Controparte_4 [...]
venivano designate rispettivamente quali Controparte_5
gestrice del fondo di investimento e depositaria delle quote del fondo
Riferiva quindi l'attore che, avendo optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 670/2013 veniva rideterminato l'ammontare dell'assegno vitalizio e liquidata la quota di assegno eccedente, il cui
“valore attuale netto complessivo” veniva quantificato in € 387.9431,44 da corrispondere in liquidità. Il 20.11.2013 il Consiglio regionale provvedeva a versare la somma dovuta.
Osservava che, successivamente, era stata adottata la l. reg. n. 4/2014 definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012 la quale, tra l'altro, aveva indicato nuovi criteri per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente, meno favorevoli per i Consiglieri, e aveva disposto che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti ed ordinato la restituzione delle somme che fossero risultate “erroneamente” erogate dal Consiglio regionale.
Alla luce di ciò, il Consiglio procedeva al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti. Con decreto del Presidente n.
107/2014 veniva rideterminato in € 304.443,64 il valore attuale della quota eccedente spettante al sig. e richiesto all'attore la CP_1
restituzione di € 83.488,80, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
Tanto premesso in fatto, l'attore deduceva l'illegittimità degli atti del
Consiglio regionale, chiedendone la disapplicazione, per violazione tanto della l. reg. n. 6/2012 (art. 10), che della l. reg. n. 4/2014 (artt. 1, 3 e 4),
6 sul rilievo che le citate norme non potessero essere applicate retroattivamente in modo da pregiudicare i diritti acquisiti dall'attore , giacché il procedimento amministrativo che lo aveva interessato era stato definito prima dell'entrata in vigore della l. reg. n. 6/2012 e le somme riconosciute gli erano già state materialmente versate.
In via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3
e 4 della l. reg. n. 4/2014 e, di conseguenza, l'illegittimità del decreto del
Presidente n. 64 /2014.
Per tali ragioni, chiedeva che venisse accertato il suo diritto al trattamento economico di cui all'art. 10, l. reg. n. 6/2012, come determinato nel decreto del Presidente del Consiglio regionale n.
670/2013, con condanna delle parti convenute a corrispondergli tale importo, anche mediante restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Un tanto, previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale n.
107/2014, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 64/2014 e degli atti amministrativi successivi, ed eventualmente previa rimessione alla Corte
Costituzionale delle questioni di legittimità prospettate.
Il regionale della Parte_1 Parte_1
e la si
[...] Parte_1
costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento dd. 30.5.2018 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 26.6.2019 udienza che veniva poi rinviata al 18.12.2019. In tale udienza il Tribunale, su richiesta di parte attrice, a cui si erano opposte le altri parti (che avevano chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione), concedeva termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'attore, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis), di data 17.1.2020, dava atto che, frattanto, con la sent. n. 108/2019 la Corte Costituzionale si era pronunciata,
7 rigettandole, sulle medesime questioni di legittimità da lui sollevate a seguito di rinvio disposto in un altro procedimento sostanzialmente sovrapponibile a quello pendente. Prospettava nuovi profili di incostituzionalità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014, insistendo nella richiesta di remissione di nuove questioni di legittimità alla Corte
Costituzionale.
Inoltre, rappresentava che, nelle more del procedimento, altri consiglieri avevano chiesto al Consiglio regionale l'ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali operate sulle quote attualizzate in qualità di sostituto di imposta. Dall'esame di tali atti emergeva che le imposte erano state quantificate erroneamente, in violazione dell'art. 19, comma
2-bis, d.P.R. n. 916/1986 (da ora innanzi, o comunque dell'art. CP_6
44 T.U.I.R..
Pertanto, così formulava le sue domande:
“- previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento della
[...]
e dell del Consiglio Parte_2 Controparte_7
regionale della e previa Parte_2
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della
l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014;
- in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
8 - condannare il della Parte_1 Parte_3
e, ove occorrer possa, la Regione Trentino-Alto Adige, alla
[...]
corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”
Con memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc , la e il Consiglio Pt_1
regionale ribadivano l'irritualità della concessione dei termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc;
con memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2, c.p.c. esse eccepivano altresì l'inammissibilità delle domande come riformulate dall'attore nei concessi termini ex art 183 VI comma cpc
Con ordinanza pubblicata in data 21.4.2021 il Tribunale ammetteva la
C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attore con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Espletato l'incombente in sede di precisazione delle conclusioni infine chiedeva: Controparte_1
- l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, o, in via subordinata, dell'art. 44 del T.U.I.R., come da accertamenti istruttori del C.T.U., e la condanna del Consiglio regionale e della al pagamento di tali somme;
Pt_1
- l'accertamento del diritto a ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, come da accertamenti istruttori del C.T.U.,
9 - la condanna del e della Parte_1
al pagamento di tali somme, anche mediante la Pt_1
restituzione delle somme nelle more recuperate e/o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con sentenza n. 814/2023, pubblicata in data 5.10.2023, il Tribunale di
Trento:
- accertava il diritto dell'attore ad ottenere le quote del trattamento di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come integrato dall'art. 4 della l. reg. n. 4/2014, illegittimamente trattenute in violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, della l. reg. n. 6/2012, nonché delle quote illegittimamente trattenute in violazione dell'art. 19, comma 2-bis
T.U.I.R.
- disponeva che il
[...]
corrispondesse a Parte_1
in qualità di coniuge del deceduto CP_2 CP_1
l'importo di € 147.785,22 a conguaglio dichiarando che nulla doveva quest'ultima al Parte_1
- condannava la e il Pt_1 Parte_1
, in solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo
[...]
altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il primo Giudice dava atto che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce della giurisprudenza costituzionale intervenuta medio tempore e dell'esito dell'istruttoria, aveva “rinunciato” alle questioni di illegittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e alle domande originariamente proposte e aveva riformulato le proprie richieste. Ciò premesso, rigettava l'eccezione di inammissibilità delle domande così “precisate”, sollevata dai convenuti, affermando che tali domande costituivano mere precisazioni di quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio, resesi necessarie a fronte delle
10 difese dei convenuti e della documentazione relativa al calcolo delle trattenute fiscali fornita all'attore in corso di causa dal Parte_1
[...]
Affermava che l'attore, in origine, aveva agito per far valere il suo diritto a percepire il vitalizio nei termini di cui alla l. reg. n. 6/2012, previa eventuale disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. aveva altresì contestato gli errori commessi dal Consiglio regionale nel calcolo delle trattenute fiscali operate sulla quota attualizzata;
in sede di precisazione delle conclusioni aveva poi ribadito le relative domande.
Ravvisava la tempestività delle “precisazioni” attoree, sul rilievo che il decreto di liquidazione del trattamento indennitario ai sensi della l. reg.
n. 4/2014 non contenesse alcuna indicazione in ordine alle operazioni di quantificazione della quota eccedente liquidata, sicché solo con il possesso dei documenti forniti dal Consiglio nelle more del giudizio l'attore aveva potuto verificare i conteggi effettuati.
Affermava che, tanto il thema decidendum, quanto il bene della vita sostanziale erano rimasti immutati.
Evidenziava, poi, come una declaratoria di inammissibilità delle domande precisate dall'attore, a fronte degli esiti della C.T.U. che consentivano invece di addivenire ad una decisione sulle stesse, avrebbe favorito l'introduzione di un nuovo contenzioso, in contrasto con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Ciò premesso, dava conto delle risultanze della C.T.U. secondo cui i vitalizi, integravano indennità equipollenti al TFR e anche all'attualizzazione della quota eccedente del vitalizio dovevasi applicare il medesimo meccanismo di tassazione ai sensi dell'art. 19, comma 2,
T.U.I.R.. Tanto chiarito, richiamava gli esiti della C.T.U. affermando di condividere le motivazioni del consulente che aveva ritenuto che il
Consiglio regionale avesse quantificato erroneamente le trattenute
11 fiscali, poiché aveva determinato l'importo netto dell'indennità senza operare la deduzione percentuale corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del contribuente e l'aliquota complessiva del contributo versato all'ente previdenza;
avrebbe invece dovuto applicare la riduzione percentuale prevista dal comma 2-bis dell'art. 19, ossia sottraendo una ratio pari al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale a carico del Consigliere e quella complessiva versata dal Consiglio. Il C.T.U. aveva infine formulato due ipotesi di tassazione corretta: la deduzione da operare sull'ammontare netto dell'indennità era pari al 98,80% della stessa, oppure al 65,36% tenendo conto anche del rendimento del fondo in cui i contributi erano stati accantonati.
Il Tribunale riteneva quindi fondata la domanda di accertamento del diritto e di condanna al pagamento delle quote illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali, in violazione del T.U.I.R..
Accoglieva anche la seconda domanda attorea da ultimo formulata, facendo proprie le conclusioni del Consulente Tecnico: sul punto riteneva che il regionale, nel quantificare la quota attualizzata Parte_1
di assegno, non avesse operato l'adeguamento ISTAT alla “misura di riferimento” che era invece prescritto dagli artt. 10, comma 1, e 8, comma 2, l. reg. n. 6/2012 , avendo ritenuto erroneamente che operasse il “blocco della rivalutazione”
In conclusione, affermava in parte motiva che, in conseguenza dell'accoglimento di entrambe le domande, “ il è Parte_1
tenuto a corrispondere, a conguaglio, all'attore la somma di €
147.785,22, mentre quest'ultimo non è tenuto ad effettuare il pagamento di € 83.499,80 come erroneamente richiesto dal convenuto” .
La condanna al pagamento in dispositivo veniva invece emessa in favore di “ coniuge di deceduto in data CP_3 Controparte_1
9.8.2015” così come la declaratoria che nulla ella doveva al Consiglio
12 Per la riforma di tale sentenza propongono appello il Consiglio regionale della e la Parte_1
con atto di citazione Parte_1
notificato in data 16.10.2023 a agli indirizzi di posta Controparte_1
elettronica certificata dei suoi difensori di primo grado, e “per la denegata ipotesi in cui si ritenesse di riconoscerle ora la qualità di parte del giudizio” personalmente a vedova CP_2 CP_1
In via preliminare eccepiscono la nullità della sentenza posto che che aveva introdotto il giudizio di prime cure, era deceduto CP_1
pochi mesi dopo, ma tale circostanza non era mai stata ritualmente formalizzata ex art 300 cpc di tal che esso era proseguito nei confronti dell'originario attore in forza del principio di ultrattività del mandato. La sentenza di primo grado, invece, aveva pronunciato, d'ufficio, la condanna al pagamento di € 147.785,22 in favore della ( che CP_3
mai si era costituita volontariamente in giudizio) e ciò senza neppure mettere in grado i convenuti di verificarne la legittimazione così violando il principio del processo civile come processo “tra parti” e il principio del contraddittorio, (di cui agli art 111 Cost. e 101 cpc) della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato(v art 99 e 112 cpc)
Propongono poi ulteriori cinque motivi di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione censurano la decisione del
Tribunale per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità delle domande avanzate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, giungendo ad accoglierle, nonostante fossero nuove e tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma Cartabia).
Affermano gli appellanti che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che già con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore avesse avanzato le domande di corresponsione della quota del vitalizio
13 attualizzata ai sensi della l. reg. n. 4/2014 e di pagamento degli importi indebitamente trattenuti a titolo di ritenute fiscali sull'assegno così quantificato.
Evidenziano, invece, che in detta memoria l'attore aveva riproposto la domanda svolta nell'atto citazione, la quale aveva ad oggetto la corresponsione della quota dell'assegno vitalizio come originariamente determinata, ai sensi dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, e dunque il diritto di trattenere quanto ricevuto a tale titolo senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4/2014; aveva altresì aggiunto una nuova domanda di pagamento delle somme illegittimamente trattenute a titolo di ritenute fiscali anch'essa peraltro riferita al trattamento indennitario come originariamente quantificato.
Solo con il foglio di precisazione delle conclusioni l'attore aveva abbandonato la tesi dell'illegittimità della l. reg. n. 4/2014, mutando ulteriormente le domande: in tale sede aveva chiesto la corresponsione della quota eccedente, non più come liquidata con decreto n. 730/2013, ma determinata secondo quanto previsto dalla l. reg. n. 4/2014, nonché il versamento delle somme indebitamente trattenute a fini fiscali, anch'esse sulla quota di trattamento indennitario rideterminata ai sensi della l. reg.
n. 4/2014.
Aggiungono, peraltro, gli appellanti che, anche a voler ritenere che la domanda relativa al trattamento fiscale fosse state già formulata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., essa sarebbe ad ogni modo illegittima, poiché la domanda, avente ad oggetto la corretta tassazione della quota attualizzata, non riguardava la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio (l'illegittimità della rideterminazione del valore della quota), né mirava a conseguire la medesima utilità finale dell'azione inizialmente proposta, né, infine, si poneva in rapporto di logica alternatività o incompatibilità con essa;
al contrario, era una domanda diversa, ulteriore ed aggiuntiva.
14 Osservano come ciò abbia comportato un illegittimo ampliamento del thema decidendum e la rimessione in istruttoria del procedimento, causando pregiudizio al diritto di difesa delle controparti e l'irragionevole protrarsi della durata del processo.
Lamentano inoltre che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha anche aggiunto l' ulteriore domanda, del tutto nuova, avente ad oggetto il diritto ad ottenere le “ quote del trattamento di cui all'art. 10 della L. R. n. 6 del 2012, come integrato dall'art. 4 della L. R. n. 4 del
2014, irragionevolmente trattenute in violazione del combinato disposto dell'art.10, comma 1 della L.R. n. 6 del 2012 e dell'art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6 del 2012, come da pertinenti accertamenti istruttori del nominato CTU”.
Infine, contestano la tesi di controparte secondo cui il Consiglio regionale avrebbe consegnato i documenti contabili concernenti la quantificazione della quota attualizzata nel corso del giudizio di prime cure e che senza detta documentazione non sarebbe stato possibile effettuare le verifiche sulle ritenute fiscali operate.
Alla luce di tali argomentazioni, affermano che il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree da ultimo formulate.
Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della decisione per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per avere il Tribunale consentito uno strumentale, progressivo ed abusivo mutamento di strategia difensiva e lamentano la lesione del loro diritto ad ottenere una decisione “giusta”, lesione
“derivata dall'irrituale andamento del giudizi e dalla totale inosservanza delle ordinarie regole processuali”. Sul punto evidenziano che parte attrice dopo aver proposto domande originarie fondate sulla asserita incostituzionalità della legge regionale n. 4/2014 solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 /2019, avevano avanzato, a
15 quasi cinque anni dalla prima udienza e dopo che era già stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni , la richiesta dei termini per le memorie ex art 183 cpc, termine concesso nonostante le obiezioni delle convenute. Ciò aveva consentito alla controparte, una volta avuta la certezza dell'infondatezza delle richieste originariamente formulate, di avanzare le nuove domande e chiedere, oltretutto, una C.T.U. esplorativa in merito.
Sostengono quindi che l'irrituale concessione dei termini per le memorie integrative ex art 183 cpc, l'ammissione di domande nuove tardive e la disposizione di una C.T.U, esplorativa sul punto, abbiano leso il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, il diritto ad una “decisione giusta” e alla ragionevole durata del processo
Con il terzo motivo lamentano gli errori in cui è incorsa la sentenza del
Tribunale consistenti nell'aver considerato, secondo quanto indicato dal
CTU, ai fini della applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. il sistema dei vitalizi come fondato su due distinte quote di contribuzione ed altresì nell'aver fatto riferimento al presunto rapporto delle due aliquote al 2013; predicano l'erroneità dei conseguenti conteggi del
CTU recepiti in sentenza.
Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al Consigliere attore, laddove ha individuato l'imponibile fiscale al netto dei contributi versati dal Consigliere, poiché già precedentemente sottoposti a tassazione.
Osservano che il Tribunale ha scelto acriticamente di aderire alle conclusioni del C.T.U senza fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal consulente tecnico, i quali si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
Rilevano infatti che le peculiari caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata. Segnatamente, la disposizione determina la
16 percentuale di detassazione delle indennità equipollenti al TFR con riferimento al rapporto tra l'aliquota di contribuzione posta a carico del lavoratore e quella complessiva a carico dal datore di lavoro. Tuttavia, i vitalizi sono finanziati principalmente dalla fiscalità generale, attraverso trasferimenti “in blocco” di risorse dal bilancio del Consiglio regionale al Fondo di garanzia, mentre non è prevista una contribuzione diretta del
Consiglio regionale in qualità datore di lavoro. Perciò non è possibile applicare letteralmente l'art. 19, comma 2-bis, mancando uno dei termini del rapporto per il calcolo della percentuale, ossia l'aliquota contributiva a carico del Consiglio regionale.
Evidenziano che il C.T.U., nel vano tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote necessarie ed ha finito per calcolare la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno
2013.
Precisano che la considerazione del solo anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto è del tutto errata, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità.
Obiettano che questo calcolo, del tutto arbitrario, ha comportato un rovesciamento dell'effettivo rapporto tra copertura finanziaria regionale e versamenti dei consiglieri e ha prodotto una situazione di vantaggio fiscale ingiustificato per i beneficiari, escludendo una significativa parte di reddito dalla tassazione, in violazione del divieto di salto di imposta, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Sostengono dunque che l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. non può essere applicato al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa. Concludono che la soluzione adottata dal Consiglio è l'unica rispettosa del divieto di doppia
17 tassazione e di salto di imposta e che trova fondamento nell'art. 19, comma 2, T.U.I.R..
Per tali ragioni chiedono la riforma della sentenza sul punto e la conferma della correttezza delle trattenute fiscali applicate del Consiglio regionale.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenesse corretta l'interpretazione operata dal C.T.U. e fatta propria dal Tribunale, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Contestano infine, in ogni caso, gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui essa ha fatto riferimento a dati “incongrui” per il calcolo della quota di detrazione
Con il quarto motivo gli appellanti si dolgono della decisione del
Tribunale per la parte in cui ha proceduto alla rivalutazione dell'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa.
Affermano che il Tribunale ha aderito alle conclusioni del C.T.U. senza fornire adeguata motivazione e che le stesse sono errate.
In merito, espongono che il consulente tecnico non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare che, in forza della l. reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione o l'incremento sulla base dell'indice ISTAT è ripresa, senza limitazioni, solo dal primo giorno della XV legislatura
(22.11.2013) con base 1.1.2009.
Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 334/2013.
18 Con il quinto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono domanda di condanna al pagamento della quota di assegno risultati vittoriosi (questioni di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e come originariamente determinata).
Ritengono altresì ingiustificata la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate. si è costituita in questo grado di giudizio, istando per il CP_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Contesta il motivo di appello, con cui è stata preliminarmente invocata la nullità della sentenza in quanto pronunciata nei confronti della CP_3
sul rilievo che il Tribunale ha accertato il diritto di percepire le quote di trattamento indennitario in capo al sig. mentre ha CP_1
pronunciato a favore della sig.ra la sola statuizione di condanna CP_3
al pagamento di € 147.785,22.
Quanto agli ulteriori motivi di appello osserva quanto segue.
Con riferimento al primo e secondo motivo di appello, afferma di aver agito nel rispetto delle norme processuali.
Deduce che la domanda relativa alle trattenute fiscali, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., era espressamente riferita anche al trattamento economico spettante in applicazione della l. reg. n.
4/2014 e che essa integra una mera emendatio libelli, giacché l'attore si
è limitato a precisare le proprie richieste, senza modificare la causa petendi, e petitum, rientranti in quelli originariamente prospettati.
Obietta che dalle delibere adottate dal Consiglio regionale non era affatto possibile evincere la mancata applicazione della riduzione percentuale prescritta dall'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R..
19 Assume che in sede di precisazione delle conclusioni l'attore si era limitato a reiterare le richieste formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c..
In ordine al terzo motivo, sostiene la correttezza del calcolo delle detrazioni operata dal C.T.U.
Evidenzia che l'assegno vitalizio in esame è stato qualificato dall'Agenzia delle Entrate come “indennità equipollente” ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R., che i trasferimenti al Fondo di garanzia equivalgono al montante contributivo a carico del Consiglio regionale e che negli anni l'aliquota contributiva dei consiglieri è aumentata progressivamente.
Rimarca che l'applicazione della detrazione percentuale è necessaria al fine di evitare un'indebita doppia tassazione dei contributi.
Rammenta che è lo stesso art. 19, comma 2-bis, a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla sola data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione.
Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Sul punto, richiama la sentenza n. 178/1986 della Corte
Costituzionale, la quale, pronunciandosi sulle indennità erogate dall ha ribadito la necessaria unitarietà del regime di tassazione CP_8
delle indennità di fine rapporto e ha sancito la legittimità di un meccanismo di tassazione che si basi sull'aliquota dell'anno di erogazione, tenendo tuttavia conto degli anni presi a base di commisurazione. Precisa che tale modello di tassazione viene costantemente utilizzato per le “indennità equipollenti” anche dallo stesso Consiglio regionale, e che deve a maggior ragione essere utilizzato per gli assegni vitalizi di cui è causa, giacché i contributi versati dai consiglieri non sono stati oggetto di deduzione dal reddito per l'anno di riferimento.
20 Censura il quarto motivo di appello, assumendo la correttezza delle conclusioni del C.T.U..
Inoltre, rileva come, anche a voler accedere alla tesi dei convenuti secondo cui avrebbero dovuto esser applicate le leggi regionali n.
8/2009 e n. 8/2011, il risultato sarebbe il medesimo: ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di Presidenza (che reca il regolamento attuativo della l. reg. n. 6/2012), il valore attuale della quota eccedente deve essere calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché non è comunque applicabile il blocco della rivalutazione, che ai sensi l'art. 2, co. 1, lett.
c), l. reg. n. 8/2011 aveva efficacia solo fino al termine della XIV legislatura.
Chiede infine il rigetto del quinto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla nullità della sentenza preliminarmente eccepita dagli appellanti si osserva quanto segue.
La sentenza Cassazione civile n. 12183 / 2021, - richiamando “in continuità” la citata pronuncia SSUU 15295/2014- rammenta che la disciplina del fenomeno della cd stabilizzazione della parte nel processo deve
l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti, essendo rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del procuratore della parte defunta o non più capace, la scelta di "fare o non fare" tale dichiarazione o notificazione, nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare, sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento,
l'effetto giuridico dell'interruzione del processo;
dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di
21 una determinazione volitiva, al fine di produrre l'effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale. Tanto comporta che, in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, il processo prosegue egualmente nei confronti anche della parte deceduta, che la legge considera a tutti gli effetti come parte ritualmente presente in giudizio, e ciò perché il venir meno della persona o la sopravvenuta incapacità non incide sulla titolarità del "jus postulandi" del difensore, il cui esercizio non subisce alcuno ostacolo o limitazione, quando
l'evento si è verificato nel giudizio in corso…..essendo stato considerato il sistema della cd. "ultrattività del mandato alle liti" idoneo, dal
Legislatore, a garantire la piena tutela della posizione difensiva della parte, pur se deceduta o divenuta incapace …..Unico parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio: salvo il caso in cui, infatti, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito, il difensore può rappresentare la parte solo passivamente, durante lo stato di quiescenza
e riattivazione del processo. Ed infatti il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai ne' notificare validamente la sentenza ne', tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio”.
Nel primo grado di giudizio non è stata fatta dal difensore dell'attore dichiarazione o notificazione dell'evento (decesso dell'attore) di tal che la sentenza doveva esser pronunciata nei confronti della parte cd
“stabilizzata” (id est l'attore . CP_1
Ciò posto devesi osservare che nella parte motiva della sentenza si legge : “ Ne consegue che il è tenuto a Parte_1
corrispondere, a conguaglio, all'attore la somma di € 147.785,22 ,
22 mentre quest'ultimo non è tenuto ad effettuare il pagamento di €
83.499,80 come erroneamente richiesto dal convenuto”.
Solo in dispositivo la pronuncia di condanna relativa al pagamento dell'importo di € 147.785,22 e la pronuncia di nulla dovere al Consiglio sono state emesse in favore di diverso soggetto, CP_2
mentre tutte le altre statuizioni, ivi compresa quella sulle spese di
[...]
lite sono state emesse nei confronti dell'attore (A quest'ultimo del resto è stato correttamente notificato l'appello agli indirizzi di posta elettronica certificata dei suoi difensori di primo grado, a cui l'attore aveva peraltro rilasciato procura non solo per il primo grado ma anche per quanto qui rileva espressamente “per ogni suo successivo grado e fase occorrenda di appello, ottemperanza, esecuzione….”).
In difetto di domanda della neppure parte del giudizio di primo CP_3
grado e stante la violazione del diritto di difesa degli odierni appellanti che sul punto non hanno potuto interloquire la statuizione di condanna e di nulla dovere il suo favore è affetta da nullità (che non rientra tra le tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cpc che impongono la regressione della causa al primo grado); resta comunque valorizzabile la su richiamata parte motiva della sentenza che sul punto pronuncia come in favore dell'attore.
Ciò posto i primi due motivi di impugnazione, alla cui trattazione si procede in maniera congiunta, meritano accoglimento.
In primis va osservato che il procedimento di primo grado ha avuto, come censurato dagli appellanti con il secondo motivo di appello, un andamento anomalo laddove a preclusioni assertive e probatorie già maturate, sono stati concessi i termini per il deposito di memorie di cui all'art 183 VI comma n. 1 cpc oltre che n. 2 e 3 .
Giova premettere (v. tra le tante, Cassazione Civile sentenza 24529
2018) che “ Il sistema delle preclusioni processuali, introdotto dalla riforma della legge n. 353/1990, si struttura attraverso la scansione del
23 processo per fasi distinte …. collocate in sequenza progressiva e dirette
a coordinare le attività compiute dalle parti e dal giudice verso il naturale sbocco cui tende il processo -una decisione sul merito della controversia- in un tempo ragionevole, rimanendo relegate eventuali interruzioni o regressioni delle fasi processuali in questione a quelle sole ipotesi di vizi inemendabili afferenti l'attività di svolgimento del giudizio che investono la stessa integrità della costituzione del rapporto processuale e che appaiono, pertanto, di tale gravità da compromettere lo stesso scopo cui tende il processo. Una regressione delle fasi processuali, ovvero anche del grado di giudizio, può trovare, pertanto, giustificazione soltanto in presenza di vizi di nullità insanabile degli atti del processo o nel caso in cui la parte non sia stata posta in grado di esercitare il proprio di dritto difesa, incorrendo in decadenza per "causa ad essa non imputabile" (già art. 184 bis c.p.c., ora art. 153co2 c.p.c.., nel testo riformato dalla legge n. 69/2009), e non può invece mai dipendere dall'esercizio di attività processuali rimesse a "scelte di opportunità" ovvero a "facoltà" attribuite alle parti (es. artt. 103co1,
104col, 105, 106 c.p.c.) od ancora all'esercizio di "poteri discrezionali" attribuiti al Giudice (es. artt. 103co2,104co2, 107, 274 c.p.c.)” .
E' costante poi il rilevo “ dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela della parte” ed altresì l' affermazione secondo cui il sistema delle preclusioni ed il correlato criterio di non regressione delle fasi processuali, sono entrambi funzionali al principio di rilevanza costituzionale, della ragionevole durata del processo.
Le disposizioni che regolano la sequenza procedimentale prevista dal combinato disposto degli artt. 167, 180 e 183 c.p.c. - applicabili nella specie ratione temporis (ovvero prima della riforma introdotta con il d.lgs 149/2022) - disciplinano, per quel che qui rileva, il regime delle
24 preclusioni assertive e istruttorie. In particolare ex art 183 cpc all'udienza fissata per “la prima comparizione delle parti e la trattazione” il giudice “ se richiesto” concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preclusioni o modifiche delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali 3) un termine di ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria”
Nel caso di specie nella udienza di prima comparizione delle parti- ed invero neppure nelle plurime, successive udienze di mero “rinvio” che ne sono seguite- non è stata mai richiesta da alcuna delle parti la concessione di termini per il deposito di memorie ex art 183 VI comma cpc (v. anche verbale dell' udienza antecedente l'emissione dell' ordinanza con cui il Giudice di primo grado ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni), essendo stata per contro concessa alle parti la facoltà di depositare memorie illustrative attinenti alle questioni di costituzionalità, unico “tema” che in allora era in discussione.
Le preclusioni alla modifica del thema decidendum e del thema probandum erano dunque già pienamente maturate quando si è tenuta l'udienza del 18.12.2019, come tempestivamente eccepito dalle parti convenute, odierne appellanti (v. verbale di udienza dd. 18.12.2019), con eccezione debitamente coltivata nel restante corso del procedimento di primo grado: è dunque fondato il secondo motivo di appello con il quale gli appellanti censurano in relazione alla concessione dei termini ex art 183VI comma cpc l'abusiva regressione del giudizio, con aggiramento delle preclusioni e lesione del diritto di difesa degli appellanti in cui “favore” erano maturate le preclusioni .
25 È in ogni caso fondato anche il primo motivo di appello posto che con la
(inammissibile) memoria depositata ex art 183 VI n.1 c.pc, l'attore ha svolto un'attività che non sarebbe stata comunque neppure permessa ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (vigente ratione temporis).
Giova rilevare che a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015-
e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404- , la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art 183 cpc era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ) rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183", così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 cpc è inclusa la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione.
Con l'intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni unite n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande : le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici
26 precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez.
U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass civ Sezioni unite n 22404/2018 ).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; Infine le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto - sono quelle domande “ulteriori” che
“si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono
"altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass a Sezioni unite n
22404/2018).
Con la precisazione che affinchè la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere
a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”
(Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero
27 quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez.
2, sent. n. 9926/2017).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024 pubblicata il
15.10.2024 la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata
“ non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <
<
28 qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante
e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Conclusivamente, fino allo spirare del termine di cui all'art 183 VI comma n. 1 cpc è consentita la modifica della domanda nei termini sopra specificati (non in ogni caso l'introduzione di vera e propria domanda nuova), nel mentre successivamente ed in sede di precisazione delle conclusioni ciò che è consentito è di apportare solo precisazioni, puntualizzazioni delle domande che debbono permanere
"nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art.
183", secondo il dettato dell' art 189 cpc.
Alla luce dei principi sopra delineati deve escludersi che l'attore si sia limitato a modificare con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc la precedente domanda avendo invece introdotto una nuova domanda.
Con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha chiesto l'accertamento del diritto di percepire, e la condanna delle controparti a corrispondere, il trattamento economico di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, come in origine liquidatogli con decreto del Presidente del Consiglio regionale n.
670 /2013 (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di citazione: “previa disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio regionale della
n. 107 del 26 settembre 2014 e Parte_2
(ove occorrer possa) della delibera dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale della 21 Parte_2
luglio 2014, n. 64/14 e degli atti connessi successivi e/o presupposti ed eventualmente previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014,
n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione
e deduzione in fatto e in diritto;
29 - conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto dell'attore alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l.
Regione 21 settembre 2012, n. 6, come determinato Parte_2
nel decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione
n. 670 del 30 ottobre 2013, (€ 387.943,44 in Parte_2
liquidità ed € 0 quali quote del c.d. “Fondo Family”, per un totale di €
387.943,44);
- condannare il Consiglio regionale della Parte_3
e, ove occorrer possa, la
[...] Parte_2
alla corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la
[...]
restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”).
In altri termini, l'attore ha contestato con l'atto introduttivo la legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014, e chiesto la disapplicazione del decreto, con cui il Consiglio regionale, in applicazione di tale legge, aveva rideterminato, in riduzione, il valore attuale della quota eccedente spettantegli, aveva revocato l'originaria attribuzione patrimoniale e aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta
Con la memoria ex art 183 VI comma cpc l'attore ha reiterato le domande introduttive , adducendo altri profili di illegittimità costituzionale, e ha aggiunto ad esse un'altra e diversa domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme illegittimamente trattenute dal a titolo di ritenute fiscali, in qualità di sostituto di Parte_1
imposta, sulla quota attualizzata ( v. conclusioni memoria ex art 183 VI comma cpc: “ previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento della e dell'Ufficio di Parte_2
Presidenza del Consiglio regionale della Parte_3
e previa rimessione alla Corte costituzionale della questione
[...]
30 di legittimità degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. 11 luglio 2014, n. 4, accogliere le domande attoree, rigettando ogni contraria eccezione e deduzione in fatto e in diritto;
- conseguentemente e per l'effetto, accertare il diritto di parte attrice alla corresponsione del trattamento indennitario di cui all'art. 10 della
l. Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6, come originariamente determinato e senza le decurtazioni disposte a seguito dell'applicazione della l. reg. n. 4 del 2014;
- in ogni caso, accertare il diritto di parte attrice a ottenere le quote irragionevolmente trattenute del suddetto trattamento indennitario, in violazione dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR o, in via subordinata, in violazione dell'art. 44 TUIR;
- condannare il Consiglio regionale della Parte_3
e, ove occorrer possa, la Regione Trentino-Alto Adige, alla
[...]
corresponsione del medesimo trattamento, anche mediante la restituzione delle somme nelle more recuperate o trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria”)
Trattasi di domanda che non si sostituisce alle precedenti né si pone in rapporto di subordinazione rispetto ad esse bensì di domanda che meramente vi si aggiunge, cumulandosi inammissibilmente con essa
(“in ogni caso..”) : già per ciò stesso essa risulta domanda “nuova”, non rilevando, sotto altro profilo, il fatto che in tempi ben successivi a quelli deputati alla modifica della domanda, ovvero con la successiva precisazione delle conclusioni le originarie domande mantenute ferme in sede di memoria ex art 183 cpc siano state, da ultimo
“abbandonate”.
La domanda de qua inoltre riguarda con tutta evidenza una differente
“vicenda sostanziale” : la richiesta non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l.
31 reg. n. 4/2014 ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale” ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate sul valore attuale della quota, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotto un nuovo, aggiuntivo, tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d' imposta e in buona sostanza il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Non può pertanto ritenersi che si tratti di modifica consentita trattandosi invece di domanda affatto nuova.
Deve altresì escludersi che detta domanda nuova costituisca una reazione specifica alle difese dei convenuti, giacché il tema della quantificazione delle imposte non era mai stato sollevato dalle controparti, né era altrimenti emerso dagli atti di causa, ma è stato introdotto per la prima volta proprio dall'attore con la memoria ex art
183 VI comma cpc. Invero, è lo stesso attore ad affermare di esser venuto a conoscenza delle modalità di quantificazione delle ritenute fiscali a seguito di una richiesta (extraprocessuale) di ostensione dei dati relativi al calcolo delle trattenute fiscali avanzata da parte di altri consiglieri al Consiglio regionale (v prima memoria ex art 183 VI comma cpc ) ed è stato lo stesso attore, e non certo i convenuti, a produrre in giudizio (peraltro tardivamente) la relativa documentazione
Trattasi dunque di domanda inammissibile.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore, oltre ad abbandonare le domande originarie e a riproporre la inammissibile domanda relativa alla questione delle ritenute fiscali - peraltro riferita in detta sede non più al trattamento indennitario di cui alla l.r 6/2012 bensì a quello ex l.r. 4/2014- ha per la prima volta chiesto anche il ricalcolo della quota attualizzata avvenga a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal e ciò pretendendo in Parte_1
32 asserita applicazione degli art 10 comma 1 e 8 comma 2 della lr
6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT alla misura di riferimento dell'attualizzazione della quota ai sensi della l. reg. n. 4/2014 .
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o
“messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”) posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art 189 cpc solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire , puntualizzare e circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015).
L'attore invece ha proposto le domande originarie muovendosi, come correttamente rilevato dagli appellanti, nella logica del contrasto alle previsioni (per lui sfavorevoli) della lr n.4 del 2014 delle quali chiedeva “non si tenesse conto” e ha chiesto meramente l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n. 6/2012- quello dunque calcolato nella prima attualizzazione- senza considerare gli effetti della lr 4/2014.
Mai aveva posto prima, men che mai con la domanda originaria, la questione della applicazione della rivalutazione alla misura di riferimento dell'attualizzazione, né comunque detta questione era emersa nel corso del procedimento, se non all'esito dell'espletamento della C.T.U..
L'attore ha, quindi, svolto non una “precisazione” ma un'attività di ampliamento del thema decidendum radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni .
Conclusivamente anche il primo motivo di appello va accolto.
Devesi dunque dichiarare la inammissibilità delle domande attoree.
A fronte dell'accoglimento dei primi due motivi di appello, restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
33 All'accoglimento dell'appello segue la condanna di parte attrice a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in base al valore del disputatum nei rispettivi gradi (ovvero la quota di indennizzo contestata) avuto riguardo dunque alla scaglione di valore in cui è ricompresa la richiesta originaria (ovvero lo scaglione da € 52001,00 €
260.001,00), in importi medi
Le spese della CTU svolta in primo grado vanno poste integralmente a carico dell'attore ; non si procede alla liquidazione delle spese di CTP di parte convenuta in assenza di una qualsivoglia allegazione del relativo importo
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
e dalla
[...] Parte_1
in riforma della sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Trento,
1) dichiara la nullità della pronuncia di condanna e di nulla dovere formulate in favore di CP_2
2) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore
3) condanna l'attore a rifondere al
[...]
ed alla Parte_1 [...]
le spese di entrambi i Parte_1
gradi che liquida complessivamente per il primo grado in €
14.103,00, oltre spese generali, nonché CPA e IVA come per legge e per il presente grado in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre € 1165,50 per contributo unificato ed oltre spese generali, Iva e CPa come per legge pone le spese di CTU svolta in primo grado definitivamente a carico dell'attore
34 Deciso in Trento il 25.2.2025
La presidente rel ed est.
Dott Liliana Guzzo
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