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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 648/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Stissi;
Appellante
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiana Daniela Cristaldi;
Appellata
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Catania, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229000630163 e i sottesi avvisi di addebito nn. 59320120002199117 e 59320150003966159, aventi ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi agli anni rispettivamente 2010 e
2014, lamentando l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento e la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento nonché l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
Con sentenza n. 3353/2023 del 26 luglio 2023, il giudice adito, premessa la regolare notifica dell'intimazione di pagamento al ricorrente avvenuta in data 13.04.2022, dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi atteso che alla data di deposito del ricorso in opposizione (16.06.2022), il termine di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento, risultava inutilmente decorso. Quanto all'eccepita estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione, dichiarava inammissibile la domanda formulata nei confronti di CP_2
stante il difetto di legittimazione passiva del predetto ente, spettando la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva esclusivamente all'ente impositore.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
il 27.7.2023; resisteva al gravame l' . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza per avere dichiarato tardiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata. Sostiene che nella copia consegnatagli è assente la data di notifica da cui decorrono i termini perentori.
Afferma che la notificazione di un atto deve rispondere ad un modello legale a pena di nullità e che imprescindibile è la data certa di consegna che dev'essere impressa innanzitutto nella copia recapitata al destinatario onerato di reagire entro e non oltre un certo termine. Rileva che l'assenza di data certa costituisce nullità insanabile (cfr. Cass.
n. 8245/2019) e che l'opposizione non può essere dichiarata tardiva (cfr. Cass. n.
398/2012). Contesta il percorso motivazionale della decisione e lamenta la violazione del principio di diritto secondo cui, in ipotesi di difformità tra la data rilasciata per la consegna al destinatario e quella risultante al mittente (peraltro, nella specie, non ricorrente in difetto di alcuna data nella copia del destinatario), deve prevalere la prima
(cfr. Cass. nn. 30387/2017 e 4385/2001).
2. L'appello non può trovare accoglimento. 3. Va premesso che l'odierno appellante non ha censurato il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha dichiarato, in relazione all'eccepita estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione, il difetto di legittimazione passiva dell'ente incaricato della riscossione, per appartenere la stessa esclusivamente all'ente impositore, non convenuto in giudizio. Lo stesso deve, pertanto, ritenersi passato in giudicato.
4. Va ritenuto inammissibile l'appello proposto avverso la statuizione del giudice di prime cure con la quale è stata ritenuta tardiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'intimazione di pagamento impugnata.
5. Nella specie non vi è dubbio che il giudice, in conformità a quanto dedotto dalla stessa parte nel ricorso introduttivo (“Opposizione agli atti esecutivi La notificazione di un atto ricettizio alla cui data di ricezione è collegato un termine giudiziale perentorio è affetta da nullità insanabile;
tale stato di cose rimette per logica sempre in termini per l'opposizione agli atti esecutivi come quello di specie, al fine di chiedere che lo stesso, essendo nullo, sia dichiarato privo di efficacia sia esecutiva che interruttiva della prescrizione”), in ordine agli asseriti vizi della notifica dell'intimazione di pagamento, abbia qualificato la relativa azione quale opposizione agli atti esecutivi.
Sicché, in difetto di ricorso per cassazione avverso la declaratoria del giudice di prime cure, la predetta statuizione deve ritenersi passata in giudicato, con conseguente inammissibilità del motivo di appello relativo.
Deve, infatti, rilevarsi che il mezzo di impugnazione utilmente esperibile contro tale capo della decisione non è l'appello, ma il ricorso per cassazione sub specie di impugnazione per violazione di legge, poiché, come è noto, l'art 618, 1° comma, c.p.c. sancisce che la causa di opposizione agli atti esecutivi "è decisa con sentenza non impugnabile".
Al riguardo, la costante e condivisibile giurisprudenza della Cassazione ha più volte affermato che "L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice "ad quem" di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione"-Sez. 3, sent. n. 12872/2016 (conf. Cass. sentenze nn. 18182/2021 – 23390/2020 – 20705/2018 –– 3338/2012 – 26919/2009 –
4963/2007 – 4507/2006).
Come sopra evidenziato, il giudice di prime cure ha espressamente e chiaramente qualificato il motivo afferente alla nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per asserita nullità della notificazione, appunto, come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, trattandosi di sentenza non impugnabile davanti a questa Corte di Appello ex art 618, 2° comma, c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto esclusivamente in relazione a tale profilo.
6. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
7. La statuizione di inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Marcella Celesti