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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL IO
IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 131 /2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LA CAVA VINCENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesi ex lege
[...] dall'AVVOCATURA DITRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. NIVOLA MARIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 23/01/2025 , docente di Parte_1 scuola primaria assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2011, ha convenuto in giudizio il , l' Controparte_4 Controparte_2
e l' , deducendo l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera
[...] CP_3 emesso nel 2013, in quanto non ha riconosciuto, neppure ai fini giuridici, l'anno di servizio 2013. Tale esclusione, secondo la prospettazione attorea, ha determinato un rallentamento della progressione stipendiale e un danno permanente, incidendo anche sul futuro trattamento pensionistico e sull'indennità di buonuscita. La ricorrente richiama la normativa sul blocco degli automatismi stipendiali (art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, prorogato dal D.P.R. 122/2013) e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015, che ha dichiarato l'illegittimità sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva, nonché recenti pronunce di merito e di legittimità (Cass. ord. n. 16133/2024; Corte d'Appello di Firenze n. 66/2024), sostenendo che il blocco doveva riguardare solo gli effetti economici, senza incidere sulla valutazione giuridica del servizio ai fini della carriera. Chiede pertanto il riconoscimento giuridico dell'anno 2013, la ricostruzione della carriera, il pagamento delle differenze retributive quantificate in € 6.104,51 oltre interessi e rivalutazione, nonché la regolarizzazione contributiva.
Il e l' si sono costituiti Controparte_4 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale delle pretese retributive anteriori alla notifica del ricorso e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Sostengono la legittimità del decreto di ricostruzione della carriera, evidenziando che l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 122/2013, e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 13618 e 13619/2025) e dalla Corte d'Appello di
IN (sent. n. 373/2025). Richiamano altresì la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto ragionevole e proporzionato il sacrificio economico imposto dal blocco stipendiale, giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, e sottolineano che l'eventuale riconoscimento giuridico dell'anno 2013 produrrebbe inevitabili effetti economici in contrasto con il dettato normativo. Contestano inoltre la richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione, vietato dall'art. 22, comma 36, L. 724/1994. Concludono per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
L' , costituendosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, CP_3 rilevando che nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti e che l' non CP_5 ha alcun obbligo sostanziale nella vicenda, essendo chiamato solo per rendere opponibile l'eventuale sentenza in punto di regolarizzazione contributiva. Ha chiesto pertanto che venga dichiarata l'assenza di responsabilità dell'Ente, con vittoria o compensazione delle spese.
Nelle note d'udienza del 11.11.2025, parte ricorrente ha rinunziato alla domanda di cui al punto n.2) delle conclusioni del ricorso, ovvero alla condanna delle amministrazioni resistenti, al pagamento delle differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 pari ad € 6.104,51, oltre interessi legali e rivalutazione.
2- In ordine alla valutazione ai fini giuridici ed economici del servizio non di ruolo svolto nell'anno 2013, annualità rientrante nel blocco delle progressioni stipendiali, si osserva quanto segue.
L'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010 ha previsto che per il personale docente e ATA della
Scuola, “gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti” e l'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.R. 122/2013 ha prorogato tale disposizione fino al 31.12.2013; per gli anni 2010, 2011 e 2012 è stato successivamente disposto il recupero dell'utilità ai fini delle progressioni stipendiali (ex art. 8, comma
14, D.L. 78/2010), ma nulla è stato mai disposto per l'anno 2013 che resta, pertanto, non computabile ai fini della progressione stipendiale prevista dal CCNL.
Ritiene il Tribunale, che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento nella parte in cui è volta al riconoscimento degli effetti economici dell'anno scolastico
2013. Parte ricorrente ha, invero, nelle note del 11.11.2025 rinunciato a tale pretesa.
Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di IN n. 373/2025, l'anno
2013, pur costituendo servizio effettivamente prestato, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.
122/2013.
La Corte d'Appello ha chiarito che, in forza dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010
e dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013, l'anno 2013 non può essere considerato utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi economici.
Tuttavia, ha precisato che tale esclusione riguarda esclusivamente gli effetti economici, mentre l'anzianità di servizio maturata nel 2013 conserva efficacia ai fini giuridici.
In particolare, la Corte d'Appello ha evidenziato che il legislatore ha inteso sterilizzare, ai soli fini economici, un periodo temporale determinato, senza incidere sul complessivo meccanismo di progressione giuridica.
Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn.
304/2013, 310/2013,154/2014), che ha ritenuto legittimo il blocco economico purché temporaneo, proporzionato e giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma ha escluso che esso possa estendersi agli effetti giuridici della carriera.
La Corte d'Appello di IN ha inoltre ribadito che l'anzianità di servizio costituisce un fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione e che, anche per l'anno 2013, essa deve essere valutata ai fini della ricostruzione di carriera, della mobilità, della partecipazione a concorsi e del superamento del periodo di prova
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle sentenze n. 13618/2025 e n.
13619/2025 della Corte di cassazione, la quale ha ribadito che la “non utilità” dell'anno
2013 deve intendersi limitata ai soli effetti economici, senza estendersi agli effetti giuridici. La Corte ha escluso che, in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva e del reperimento delle relative risorse, l'annualità del 2013 possa essere computata ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, neanche per il periodo successivo alla cessazione del blocco.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, proprio del comparto scuola, non può essere assimilato alle progressioni professionali soggette a selezione o concorso, e che la sterilizzazione economica dell'anno 2013, pur proiettandosi nel tempo, non altera il carattere temporaneo ed eccezionale della misura, né incide sulla legittimità costituzionale della disciplina adottata dal legislatore.
Pertanto, l'unica interpretazione conforme al dettato normativo e costituzionalmente orientata è quella che riconosce l'anno 2013 ai soli fini giuridici, escludendone gli effetti economici, in quanto il blocco stipendiale disposto per quell'anno è stato ritenuto legittimo solo nella sua dimensione economica e per il periodo strettamente previsto dalla legge.
La S.C. nei recenti pronunciamenti ha quindi affermato che “In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al
"blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010-2013, di cui agli artt. 9, comma
23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R.
n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché
1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione"
- ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”.
In conclusione, non sussistendo argomenti per disattendere la motivazione dal giudice di legittimità, va dichiarato che il riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno
2013 vada riconosciuto ai soli fini giuridici, senza alcun effetto di tipo economico.
3- Le spese di lite, in considerazione di numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno deciso diversamente rispetto a quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 131/2025 RG, così provvede:
1) Riconosce l'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini giuridici;
2) compensa per intero fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/12/2025
Il Giudice
CL IO IG