TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza di discussione del 20 novembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6594/2022 R.G.
tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Acunzo
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: PAGAMENTO TFR FONDO DI GARANZIA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.12.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto che con CP_ domanda del 20.05.2021 chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso con la “Don Vincenzo srl” dal 01.07.1993 al 04.04.2006; di avere ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, decreto ingiuntivo n. 136/2019 con il quale veniva ingiunto al datore di lavoro il pagamento, a titolo di TFR, della somma di euro 13.993,62 oltre CP_ accessori di legge;
che l' rigettava la domanda sul presupposto della mancata prova dell'avvenuta proposizione del ricorso di fallimento e della prescrizione del credito. Dedotta in fatto e in diritto l'esistenza dei presupposti di legge per il pagamento, ha concluso chiedendo la condanna dell' CP_2 resistente al pagamento della somma complessiva di euro 13993,62 a titolo di TFR , spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' resistente ha eccepito l'improcedibilità della CP_2 domanda, la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria, risultando per tabulas l'avvenuta proposizione della domanda amministrativa con allegata documentazione a sostegno dell'istanza, nonché la proposizione del ricorso al Comitato Provinciale.
Del pari, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. Com'è noto, “Il CP_2 diritto del lavoratore di ottenere dall' , quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei CP_1 crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518
c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario”
(Sez. L - , Sentenza n. 1771 del 20/01/2023).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame il termine annuale, decorrente dalla redazione del verbale di pignoramento mobiliare negativo in data 13.03.2021, non era certamente decorso all'atto della proposizione della domanda amministrativa del 20.05.2021, per cui l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Occorre partire dal disposto dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
La norma, prevede, in particolare, che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione
o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell sulla base delle risultanze CP_1 del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall' di previdenza dei giornalisti Controparte_3 italiani " " e dall' per i dirigenti di aziende Persona_1 Controparte_4 industriali”.
Ciò posto va evidenziato che, anche ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 1 legge fallimentare ( condizioni soggettive), la procedura concorsuale potrebbe non essere percorribile.
Ed infatti, a norma dell' art. 10 L.F. l'imprenditore individuale e collettivo non può essere dichiarato fallito, quando è trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese;
Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. F, non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento nel caso in cui il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è inferiore a Euro 30.000.
Giova ricordare che per i dipendenti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali, l'intervento del fondo di garanzia è subordinato al mancato soddisfacimento, in tutto o in parte, del credito all'esito dell'esecuzione forzata.
In questo caso l'istante dovrà dimostrare di essere dipendente di un imprenditore non sottoposto a procedura concorsuale (sull'onere della prova, cfr Cass. n. 22647/2009, Cass. n.3511/2001); nonchè la infruttuosità della esecuzione individuale.
Venendo all'esame della fattispecie concreta, dalla documentazione versata agli atti emerge che il datore di lavoro non era più soggetto a procedura concorsuale all'atto della proposizione dell'azione individuale, in quanto cancellata dal registro delle imprese già in data 18 maggio 2017 e, dunque, ancor prima dell'emissione del titolo esecutivo costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 136/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata.
Orbene, in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile (o non assoggettato) a procedura concorsuale, la legge ( art. 2, comma 5 1. n. 297/1982) si limita a prevedere come presupposto per l'accesso al
Fondo di garanzia l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata (Corte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018). La domanda amministrativa per la tutela deve essere effettuata all' nel termine di prescrizione CP_1 annuale (Cass. n. 30712/2017) e l' deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta (art. 2, comma CP_1
7°). Quindi il lavoratore deve agire in giudizio tenuto conto del rispetto dei tempi stabiliti per l'iter procedimentale, di natura previdenziale, da ultimarsi nei termini previsti dalla legge ex artt. 7
1.533/1973 e 46, commi 5 e 6 1. 88/1989 (Cass. 27465/2017).
Viene quindi in esame la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore tenuto ad agire in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del
2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n.
9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. “La legge, infatti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residen.za e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l cui CP_1
è attribuito il diritto di surroga (v. il settimo comma del medesimo art. 2) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona .fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8 del
02/02/2004). L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva ( Cass. Sez
L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n.
8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili. Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti.
Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato — al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa. D'altra parte, la Suprema Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che " tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datare di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a
Cass. n. 17227/2010). Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004). Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali, come nel caso in esame, dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (cfr testualmente da ultimo Cass., sent. n. 14020/2020) .
Nel caso in esame, tuttavia, non può dirsi che parte ricorrente abbia assolto all'onere, sulla stessa incombente, del previo esperimento dell'esecuzione forzata nei confronti del proprio datore di lavoro, essendosi limitata ad allegare, in ricorso, verbale di pignoramento mobiliare negativo redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 16.03.2021 per avere rinvenuto il domicilio fiscale del debitore chiuso. Al riguardo, come affermato anche dalla Suprema Corte in un caso simile a quello sottoposto all'esame dell'adito Giudicante, se è vero che il ricorrente non può rispondere della scelta dell'ufficiale giudiziario, il quale ha desistito dal perfezionare il pignoramento per non avere rinvenuto nessuno presso il domicilio del debitore, non è men vero che lo stesso ricorrente avrebbe dovuto poi diligentemente chiedere all'ufficiale giudizio la ripresa dell'esecuzione, e quindi un secondo accesso in altra data per tentare nuovamente il pignoramento e sollecitandolo eventualmente all'uso della forza pubblica ai sensi dell'art.513, co.2 c.p.c. ( cfr. in questi termini Cass., ord. N.
16833/2024). Non risulta e nemmeno è allegato, che il ricorrente si sia attivato in tal senso, sicché effettivamente non può parlarsi di un'ordinaria diligenza del ricorrente nel tentativo di realizzo della garanzia patrimoniale a mezzo dell'esecuzione forzata. Non solo, ma trattandosi di società già cancellata dal registro delle imprese al momento del tentativo di esecuzione, parte ricorrente avrebbe dovuto attivarsi, secondo l'ordinaria diligenza, ancor prima che mediante pignoramento mobiliare, acquisendo, in primis, il bilancio finale di liquidazione al fine di verificare se i soci avessero o meno percepito degli utili e, dunque fossero, entro tali limiti, assoggettabili ad esecuzione forzata.
Dunque, parte ricorrente non ha adempiuto all'onere, sulla stessa incombente, del previo esperimento, sia pure infruttuoso, di una seria procedura esecutiva, ovvero dello svolgimento di una serie di ricerche che facessero presumere inutile l'esercizio dell'azione esecutiva per insussistenza di beni utilmente aggredibili, quale presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La complessità e delicatezza delle questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Si comunichi.
Nola, lì 20 novembre 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza di discussione del 20 novembre 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.,
lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6594/2022 R.G.
tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Acunzo
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: PAGAMENTO TFR FONDO DI GARANZIA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.12.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto che con CP_ domanda del 20.05.2021 chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso con la “Don Vincenzo srl” dal 01.07.1993 al 04.04.2006; di avere ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, decreto ingiuntivo n. 136/2019 con il quale veniva ingiunto al datore di lavoro il pagamento, a titolo di TFR, della somma di euro 13.993,62 oltre CP_ accessori di legge;
che l' rigettava la domanda sul presupposto della mancata prova dell'avvenuta proposizione del ricorso di fallimento e della prescrizione del credito. Dedotta in fatto e in diritto l'esistenza dei presupposti di legge per il pagamento, ha concluso chiedendo la condanna dell' CP_2 resistente al pagamento della somma complessiva di euro 13993,62 a titolo di TFR , spese vinte, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' resistente ha eccepito l'improcedibilità della CP_2 domanda, la prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza, concludendo per il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria, risultando per tabulas l'avvenuta proposizione della domanda amministrativa con allegata documentazione a sostegno dell'istanza, nonché la proposizione del ricorso al Comitato Provinciale.
Del pari, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. Com'è noto, “Il CP_2 diritto del lavoratore di ottenere dall' , quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento dei CP_1 crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, si prescrive nel termine di un anno che, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, decorre dal momento in cui il lavoratore medesimo, in seguito all'esperimento dell'esecuzione forzata, ha avuto cognizione o avrebbe dovuto avere cognizione dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali, adoperandosi con una condotta improntata all'ordinaria diligenza per ottenere, ai sensi dell'art. 518
c.p.c., la consegna del processo verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario”
(Sez. L - , Sentenza n. 1771 del 20/01/2023).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame il termine annuale, decorrente dalla redazione del verbale di pignoramento mobiliare negativo in data 13.03.2021, non era certamente decorso all'atto della proposizione della domanda amministrativa del 20.05.2021, per cui l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Occorre partire dal disposto dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, il quale ha istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
La norma, prevede, in particolare, che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione
o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell sulla base delle risultanze CP_1 del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n.
467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall' di previdenza dei giornalisti Controparte_3 italiani " " e dall' per i dirigenti di aziende Persona_1 Controparte_4 industriali”.
Ciò posto va evidenziato che, anche ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 1 legge fallimentare ( condizioni soggettive), la procedura concorsuale potrebbe non essere percorribile.
Ed infatti, a norma dell' art. 10 L.F. l'imprenditore individuale e collettivo non può essere dichiarato fallito, quando è trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese;
Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. F, non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento nel caso in cui il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è inferiore a Euro 30.000.
Giova ricordare che per i dipendenti da imprese non sottoposte a procedure concorsuali, l'intervento del fondo di garanzia è subordinato al mancato soddisfacimento, in tutto o in parte, del credito all'esito dell'esecuzione forzata.
In questo caso l'istante dovrà dimostrare di essere dipendente di un imprenditore non sottoposto a procedura concorsuale (sull'onere della prova, cfr Cass. n. 22647/2009, Cass. n.3511/2001); nonchè la infruttuosità della esecuzione individuale.
Venendo all'esame della fattispecie concreta, dalla documentazione versata agli atti emerge che il datore di lavoro non era più soggetto a procedura concorsuale all'atto della proposizione dell'azione individuale, in quanto cancellata dal registro delle imprese già in data 18 maggio 2017 e, dunque, ancor prima dell'emissione del titolo esecutivo costituito dal Decreto Ingiuntivo n. 136/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata.
Orbene, in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile (o non assoggettato) a procedura concorsuale, la legge ( art. 2, comma 5 1. n. 297/1982) si limita a prevedere come presupposto per l'accesso al
Fondo di garanzia l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata (Corte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018). La domanda amministrativa per la tutela deve essere effettuata all' nel termine di prescrizione CP_1 annuale (Cass. n. 30712/2017) e l' deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta (art. 2, comma CP_1
7°). Quindi il lavoratore deve agire in giudizio tenuto conto del rispetto dei tempi stabiliti per l'iter procedimentale, di natura previdenziale, da ultimarsi nei termini previsti dalla legge ex artt. 7
1.533/1973 e 46, commi 5 e 6 1. 88/1989 (Cass. 27465/2017).
Viene quindi in esame la questione, fondamentale nell'interpretazione della normativa, che riguarda l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore tenuto ad agire in executivis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del
2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n.
9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. “La legge, infatti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residen.za e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l cui CP_1
è attribuito il diritto di surroga (v. il settimo comma del medesimo art. 2) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona .fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8 del
02/02/2004). L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva ( Cass. Sez
L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n.
8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004).
Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili. Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti.
Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi ulteriormente in via esecutiva può essere predicato — al contrario - solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa. D'altra parte, la Suprema Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che " tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datare di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a
Cass. n. 17227/2010). Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la Corte di Cassazione ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004). Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali, come nel caso in esame, dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione (cfr testualmente da ultimo Cass., sent. n. 14020/2020) .
Nel caso in esame, tuttavia, non può dirsi che parte ricorrente abbia assolto all'onere, sulla stessa incombente, del previo esperimento dell'esecuzione forzata nei confronti del proprio datore di lavoro, essendosi limitata ad allegare, in ricorso, verbale di pignoramento mobiliare negativo redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 16.03.2021 per avere rinvenuto il domicilio fiscale del debitore chiuso. Al riguardo, come affermato anche dalla Suprema Corte in un caso simile a quello sottoposto all'esame dell'adito Giudicante, se è vero che il ricorrente non può rispondere della scelta dell'ufficiale giudiziario, il quale ha desistito dal perfezionare il pignoramento per non avere rinvenuto nessuno presso il domicilio del debitore, non è men vero che lo stesso ricorrente avrebbe dovuto poi diligentemente chiedere all'ufficiale giudizio la ripresa dell'esecuzione, e quindi un secondo accesso in altra data per tentare nuovamente il pignoramento e sollecitandolo eventualmente all'uso della forza pubblica ai sensi dell'art.513, co.2 c.p.c. ( cfr. in questi termini Cass., ord. N.
16833/2024). Non risulta e nemmeno è allegato, che il ricorrente si sia attivato in tal senso, sicché effettivamente non può parlarsi di un'ordinaria diligenza del ricorrente nel tentativo di realizzo della garanzia patrimoniale a mezzo dell'esecuzione forzata. Non solo, ma trattandosi di società già cancellata dal registro delle imprese al momento del tentativo di esecuzione, parte ricorrente avrebbe dovuto attivarsi, secondo l'ordinaria diligenza, ancor prima che mediante pignoramento mobiliare, acquisendo, in primis, il bilancio finale di liquidazione al fine di verificare se i soci avessero o meno percepito degli utili e, dunque fossero, entro tali limiti, assoggettabili ad esecuzione forzata.
Dunque, parte ricorrente non ha adempiuto all'onere, sulla stessa incombente, del previo esperimento, sia pure infruttuoso, di una seria procedura esecutiva, ovvero dello svolgimento di una serie di ricerche che facessero presumere inutile l'esercizio dell'azione esecutiva per insussistenza di beni utilmente aggredibili, quale presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La complessità e delicatezza delle questioni giuridiche affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta la domanda e compensa le spese.
Si comunichi.
Nola, lì 20 novembre 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini