TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5800/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI IE, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. R. Cauzzi;
e
, contumace CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso d epositto in data 12.05.2025 la società ricorrente conviene in giudizio il CP_2 chiedendo di condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di €
23.352,45 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione, per la causale di cui al ricorso, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità d ella notificazione del ricorso, nessuno si costituiva per il e, CP_2
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che le parti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione (cfr. doc. 3 del fascicolo dell'istante) in forza del quale il broker era autorizzato ad incassare i premi dagli assicurati per conto dell'agente ed era tenuto a trasmettere all'agente l'elenco giornaliero delle registrazioni contabili effettuate e che tali operazioni sono state effettuate da , che le ha comunicate all'agente (cfr. doc. CP_2
5, 6 del fascicolo del ricorrente). Il ha anche inviato all'impresa l'estratto conto “di tutti CP_2
i movimenti contabili di interesse dell'impresa e il relativo saldo contabile” (cfr. doc. 7 del fascicolo dell'istante). Il resistente, in forza dell'accordo citato avrebbe dovuto rimettere all'agente “il saldo attivo di sua spettanza, al netto delle provvigioni pattuite ed afferenti le registrazioni contabili effettuate, a mezzo di bonifico bancario”. Tuttavia tale operazione non è mai stata effettuata dal , nonostante egli fosse consapevole di essere mero “depositario delle somme di CP_2 spettanza dell'impresa” e si sia riconosciuto “in ogni caso debitore in proprio verso l'Impresa delle somme incassate sul conto separato, incassate e/o comunicate secondo le modalità precedentemente descritte” e si fosse impegnato “a corrisponderle all'Impresa nei modi e nei termini indicati all'art. 3” (cfr. doc. 3). si era anche espressamente CP_2
dichiarato disponibile a restituire gli importi indebitamente trattenuti (cfr. doc. 17 del fascicolo dell'istante), ma non ha mai dato seguito a tale disponibilità.
Dalla documentazione prodotta si evince che la società ricorrente ha dovuto corrispondere all'impresa preponente i premi di cui aveva ricevuto la regolare comunicazione di incasso da parte del , in quanto debitamente registrati a giornale cassa (cfr. doc. 8 e 9 del CP_2
fascicolo della ricorrente ) e prelevati direttamente dalla compagnia (cfr. doc. 12 e 13 del fascicolo d ella ricorrente).
E' evidente che in tal modo la ricorrente ha dovuto ovviare con le proprie risorse economiche al comportamento inadempiente del resistente, che è tenuto a risarcire il danno.
Pertanto la domanda va accolta e, per l'effetto, il va condannato a corrispondere in CP_2 favore d ella società ricorrente l'importo di euro 23.352,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI IE, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
“A&C. , nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) accoglie la domanda formulata e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 23.352,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
Milano, 1.07.2025 Il Giudice
( UI IE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, UI IE, nella prosecuzione del verbale di udienza del 1.07.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. R. Cauzzi;
e
, contumace CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso d epositto in data 12.05.2025 la società ricorrente conviene in giudizio il CP_2 chiedendo di condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di €
23.352,45 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione, per la causale di cui al ricorso, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità d ella notificazione del ricorso, nessuno si costituiva per il e, CP_2
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Dall'esame della documentazione prodotta si evince che le parti hanno sottoscritto un accordo di collaborazione (cfr. doc. 3 del fascicolo dell'istante) in forza del quale il broker era autorizzato ad incassare i premi dagli assicurati per conto dell'agente ed era tenuto a trasmettere all'agente l'elenco giornaliero delle registrazioni contabili effettuate e che tali operazioni sono state effettuate da , che le ha comunicate all'agente (cfr. doc. CP_2
5, 6 del fascicolo del ricorrente). Il ha anche inviato all'impresa l'estratto conto “di tutti CP_2
i movimenti contabili di interesse dell'impresa e il relativo saldo contabile” (cfr. doc. 7 del fascicolo dell'istante). Il resistente, in forza dell'accordo citato avrebbe dovuto rimettere all'agente “il saldo attivo di sua spettanza, al netto delle provvigioni pattuite ed afferenti le registrazioni contabili effettuate, a mezzo di bonifico bancario”. Tuttavia tale operazione non è mai stata effettuata dal , nonostante egli fosse consapevole di essere mero “depositario delle somme di CP_2 spettanza dell'impresa” e si sia riconosciuto “in ogni caso debitore in proprio verso l'Impresa delle somme incassate sul conto separato, incassate e/o comunicate secondo le modalità precedentemente descritte” e si fosse impegnato “a corrisponderle all'Impresa nei modi e nei termini indicati all'art. 3” (cfr. doc. 3). si era anche espressamente CP_2
dichiarato disponibile a restituire gli importi indebitamente trattenuti (cfr. doc. 17 del fascicolo dell'istante), ma non ha mai dato seguito a tale disponibilità.
Dalla documentazione prodotta si evince che la società ricorrente ha dovuto corrispondere all'impresa preponente i premi di cui aveva ricevuto la regolare comunicazione di incasso da parte del , in quanto debitamente registrati a giornale cassa (cfr. doc. 8 e 9 del CP_2
fascicolo della ricorrente ) e prelevati direttamente dalla compagnia (cfr. doc. 12 e 13 del fascicolo d ella ricorrente).
E' evidente che in tal modo la ricorrente ha dovuto ovviare con le proprie risorse economiche al comportamento inadempiente del resistente, che è tenuto a risarcire il danno.
Pertanto la domanda va accolta e, per l'effetto, il va condannato a corrispondere in CP_2 favore d ella società ricorrente l'importo di euro 23.352,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, UI IE, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla
“A&C. , nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) accoglie la domanda formulata e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 23.352,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna, altresì, la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
Milano, 1.07.2025 Il Giudice
( UI IE)