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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.444 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 666/2022 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 5.8.2022 e pubblicata l'8.8.2022, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Parte_1 C.F._1
Pizzuto e Nicola Natuzzi presso il cui studio in Bari, alla Via Petraglione n.11, elettivamente domicilia;
APPELLANTE principale – APPELLATO incidentale
E
(p. iva. Controparte_1
), in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cupeta Vanja presso il cui P.IVA_1 studio in Matera, alla Via degli Aragonesi n.30, elettivamente domicilia;
APPELLATO principale – APPELLANTE incidentale
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Rosanna Coluzzi presso il cui studio in Potenza, alla Via del GaLItello n.116/i, elettivamente domicilia;
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
(p. iva. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola P.IVA_3
Tucci presso il cui studio in Vietri di Potenza, alla Via Castello Ariso n.9, elettivamente domicilia;
contumace Controparte_4
APPELLATI
trattenuta in decisione il 4.6.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, con note scritte depositate il 25.5.2024, il 30.5.2024 e il 3.6.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.7.2015 il Controparte_3 adiva il Tribunale di Matera al fine di far accertare l'invalidità ex art. 2822 c.c.
[...] dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Matera (Reg. Gen. n. 5422 e Reg. Part. n. 844) sui beni immobili di proprietà dell'attore e, per l'effetto, di ordinarne la cancellazione;
chiedeva altresì di dichiarare la detenzione sine titulo del cespite immobiliare sito in Matera alla C.da ES (in catasto al foglio 8 p.lle 359, 638, 640, 680 e
935), condannando al rilascio del bene in favore del CP_1 Controparte_3
.
[...]
Parte attrice deduceva:
- di possedere la qualifica di Ente Pubblico Economico autorizzato, nell'ambito della propria funzione istituzionale di localizzazione di aree industriali e di scelta delle imprese ivi operanti, ad acquisire i terreni ricadenti negli agglomerati industriali del Piano Regolatore generale ASI, destinati alla successiva cessione ad imprese di costruzione di stabilimenti industriali;
- che la procedura, disciplinata dal Regolamento di Assegnazione consentiva al CP_5
di assegnare i lotti industriali ricorrendo in via alternativa al procedimento di CP_3
esproprio mediante cui si acquisivano direttamente le aree dei terzi per poi concederle ai richiedenti oppure delegando la ditta richiedente a definire un accordo economico di cessione dei beni con i proprietari dei beni cui sarebbe seguita la stipula dell'atto di trasferimento in nome e per conto del ai sensi dell'art. 1478 c.c.; CP_3
- che il 26.9.1995 presentava al CP_1 Controparte_3
un progetto avente ad oggetto la realizzazione di un opificio industriale
[...] destinato alla produzione di prodotti surgelati su area ricadente nell'Agglomerato Industriale
ES di Matera;
- che detto progetto veniva approvato dal , con conseguente assegnazione a CP_3 CP_1
di un lotto di 36.000 mq, di proprietà della ditta F.LI NN s.r.l., la quale
[...]
manifestava la propria disponibilità alla realizzazione del progetto;
- che, con delibera n. 20 del 24.2.1998 il approvava definitivamente il progetto CP_3 delegando, con successiva scrittura privata del 15.7.1998, a definire l'accordo CP_1
economico di cessione bonaria del lotto con i suoi proprietari;
- che, stante la mancata definizione dell'accordo economico, il dava inizio al CP_3 procedimento di esproprio, disponendo l'occupazione urgente dell'area cui seguiva il decreto di trasferimento coatto degli immobili espropriati;
- che la ditta F.LI NN s.r.l. impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al Tar Basilicata che, con sentenza n. 438 del 28.3.2002, annullava sia il decreto di occupazione di urgenza,
pag. 2 sia quello di esproprio;
- che, a seguito della mancata impugnazione della sentenza, la ditta. F.LI NN s.r.l. adiva nuovamente la medesima autorità giurisdizionale amministrativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla trasformazione della natura del cespite immobiliare sul quale erano stati eseguiti, nel frattempo, interventi edilizi;
- che, con sentenza n. 950 del 30.12.2006, il Tar Basilicata accoglieva detta richiesta, condannando il al pagamento dei danni da accessione invertita parametrato al CP_3
valore venale di mercato dei terreni sulla base della loro destinazione urbanistica, con annessi interessi, spese e rivalutazione Istat;
- che la predetta sentenza, confermata dal Consiglio di Stato ed eseguita in sede di giudizio di ottemperanza, condannava il al pagamento della somma complessiva di € CP_3
560.788,00 in favore della ditta F.LI NN s.r.l.;
- che, con atto di diffida del 7.3.2012, il invitava, senza successo, a CP_3 CP_1 versare la somma di € 560.788,00 in favore della ditta proprietaria dei beni immobili.
Pertanto, l'attore, ritenuto di aver acquisito la proprietà dei beni della ditta F.LI NN s.r.l. a seguito dell'annullamento della procedura ablatoria e della successiva pronuncia del giudice amministrativo disponente l'acquisizione definitiva dei terreni e dei manufatti ivi presenti, chiedeva la restituzione dei beni indebitamente detenuti da CP_1
Con comparsa depositata in cancelleria il 25.11.2015 si costituiva in giudizio che Controparte_2
eccepiva la carenza di legittimazione passiva stante la cessione pro-soluto del credito vantato nei confronti della e delle relative garanzie alla società avvenuta il 18.5.2006. CP_1 CP_4
Nel merito, l'esponente evidenziava che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta il 19.7.2001 a seguito dell'esibizione di della documentazione attestante la titolarità dei beni immobili oggetto CP_1
di ipoteca mentre le pronunce di annullamento della procedura ablatoria del Tar Basilicata venivano emesse in data successiva, con conseguente inopponibilità delle stesse nei confronti della in Pt_2
ogni caso si evidenziava che le suddette sentenze non avevano caducato la scrittura privata del
15.7.1998, come confermato dall'invito di regolarizzazione della posizione rivolto dal ad CP_3
mediante il pagamento del prezzo dei beni da essa acquistati. CP_1
In via riconvenzionale, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attorea Controparte_2
con conseguente perdita della garanzia reale sui beni, di condannare al pagamento in suo CP_1 favore e della della somma pari ad € 1.008.533,00 a titolo di restituzione del Controparte_4
mutuo, oltre interessi, e di condannare ed il al risarcimento dei danni per CP_1 CP_3 avere la Banca confidato in buona fede nell'esistenza del diritto di proprietà dei beni in capo alla prima.
pag. 3 Con comparsa depositata in cancelleria il 5.1.2016 si costituiva in giudizio che, in via CP_1 preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione passiva di in virtù dell'avvenuta Controparte_2 cessione del credito in favore di e l'inammissibilità delle domande Controparte_4 riconvenzionali avanzate dall'istituto bancario nei suoi confronti e, in caso di accoglimento delle domande riconvenzionali stesse, chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'attore, il rigetto delle domande da quest'ultimo avanzate nei suoi riguardi con condanna al risarcimento dei danni patiti nella misura di € 2.298.955,20, pari al valore di stima del cespite immobiliare oggetto di giudizio, e l'accertamento dell'avvenuta usucapione dei beni ex. art. 1159 c.c., con condanna del per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. CP_3
Con comparsa depositata il 13.1.2016 si costituiva in giudizio che evidenziava Controparte_4
l'inopponibilità nei suoi confronti, per mancata trascrizione della domanda giudiziale, della invocata declaratoria di nuLItà dell'ipoteca e della procedura ablativa in virtù della quale era stato inizialmente trasferito il diritto di proprietà dei beni in favore di Nello specifico deduceva CP_1
che il , oltre a non adempiere a detto onere di trascrizione, non aveva neppure informato i CP_3
terzi acquirenti ed della sentenza del Tar Basilicata del 30.12.2006; in ogni CP_2 CP_4
caso, stante la cessione del credito unitamente alla garanzia ipotecaria nei confronti di PT
, chiedeva l'estromissione dal giudizio in favore di quest'ultimo.
[...]
Infine, con comparsa depositata il 5.1.2016 spiegava intervento volontario in giudizio il sig. PT
, in qualità di cessionario del credito precedentemente in capo ad il quale
[...] Controparte_4
contestava la fondatezza della domanda attorea per mancata trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della nuLItà del decreto di esproprio e di trasferimento della proprietà dei beni in favore di deduceva che, essendo acquirente in buona fede del credito, non erano CP_1 opponibili nei suoi riguardi le richieste avanzate dall'attore.
Con sentenza n. 660/2022, emessa il 5.8.2022 e pubblicata l'8.8.2022, il Tribunale di Matera in composizione monocratica dichiarava improcedibili, ai sensi degli artt. 43 e 92 R.D. n. 267/1942, le domande avanzate dall'attore, dai convenuti e dall'interventore nei confronti di e, per CP_1 essa, del volte ad ottenere l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni Controparte_1
e la restituzione dei terreni siti nel Comune di Matera identificati al foglio 8 part. 243, 359, 644 e
678; dichiarava la nuLItà dell'iscrizione ipotecaria del 19.7.2001 reg. part. 844 rep. gen. 5422 concessa da in favore di (ora e delle successive CP_1 Controparte_6 Controparte_2
CP_ surrogazioni nella stessa in favore di e ordinando la CP_4 Parte_1 cancellazione delle suddette formalità al passaggio in giudicato di detta decisione;
rigettava le domande risarcitorie ed indennitarie avanzate dai convenuti e dal terzo intervenuto nei confronti dell'attore; rigettava la domanda di e, per essa, del di accertamento CP_1 Controparte_1
pag. 4 dell'intervenuta usucapione dei beni;
compensava le spese processuali tra il i Controparte_1 convenuti ed il terzo interventore;
condannava e, per essa, il al CP_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.972,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cap;
condannava e , in Controparte_2 Controparte_4 Parte_1 solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.972,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cap;
condannava e, per essa, il CP_1 Controparte_1
e , in solido, a rifondere in favore dell'attore la somma di € Controparte_4 Parte_1
587,65 per spese vive di giudizio (di cui € 518,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 42,65 per spese di notificazione).
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2022 proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza evidenziando, quale motivi di impugnazione, la violazione delle norme procedurali per mancata interruzione del processo, l'omessa pronuncia su questioni rilevanti della controversia e la violazione dei principi rilevanti in tema di vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.
L'appellante assumeva che, a seguito del deposito della sentenza dichiarativa di faLImento da parte del Curatore notificata alle parti del giudizio il 17.6.2019, il Giudice di Primo grado non avesse dichiarato l'interruzione del processo e che, pertanto, la costituzione della Curatela, avvenuta in data 29.10.2019, risultasse tardiva rispetto al termine massimo per la riassunzione individuabile nel
17.10.2019; reiterava altresì le argomentazioni già svolte in merito alla mancata trascrizione della domanda giudiziale di accertamento della nuLItà del decreto di esproprio e di trasferimento della proprietà dei beni in favore di con conseguente inopponibilità nei suoi confronti, in CP_1 qualità di acquirente in buona fede del credito, delle richieste avanzate dal
[...]
. Controparte_3
Infine, l'appellante sosteneva l'erronea caducazione della Convenzione intercorrente tra il e la nella misura in cui quest'ultima era comunque divenuta proprietaria del CP_3 CP_1 bene in virtù della rinunzia del precedente proprietario, la ditta F.LI NN s.r.l.; pertanto,
l'ipoteca vantata dal (ora ) era lecita e le successive cessioni Controparte_6 Controparte_2 del credito in favore di e inattaccabili. Controparte_4 Parte_1
Pertanto, l'appellante chiedeva di accertare la nuLItà della sentenza impugnata per improcedibilità del giudizio di merito, di rigettare la domanda avanzata dal Controparte_3
in Primo grado e di revocare la dichiarata nuLItà dell'iscrizione ipotecaria
[...] concessa da in favore del e delle successive surrogazioni della CP_1 Controparte_6 stessa in favore di e . Controparte_4 Parte_1
Con comparsa depositata in data 29.12.2022 si costituiva nel giudizio di impugnazione la Curatela
FaLImentare di ” che contestava la Controparte_1
pag. 5 fondatezza della domanda di nuLItà della sentenza impugnata per improcedibilità del giudizio;
in sede di impugnazione incidentale, chiedeva di accertare l'intervenuto arricchimento ex. art. 2041
c.c. in capo al , condannandolo al risarcimento dei danni pari ad € 2.298.955,20, nonché CP_3
di dichiarare la compensazione delle spese processuali relative al procedimento di prime cure nei rapporti intercorrenti tra la Curatela ed il , il tutto con vittoria di spese di giudizio. CP_3
In via istruttoria, l'appellante incidentale chiedeva disporsi CTU volta ad accertare il valore di mercato dell'opificio industriale realizzato da censito originariamente al Catasto Terreni CP_1
del Comune di Matera al foglio di mappa 8 part. nn. 143, 340, 359, 638, 644, 646, 678 e 680.
Con comparsa depositata il 17.1.2023 si costituiva nel giudizio di impugnazione il
[...]
che contestava la fondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_3 domande avanzate nei suoi confronti nell'atto di appello principale ed in quello incidentale, opponendosi altresì alla richiesta di espletamento della CTU avanzata dalla Curatela FaLImentare in quanto meramente esplorativa.
Con comparsa depositata il 16.2.2023 si costituiva, infine, che, preliminarmente, Controparte_2 reiterava l'eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio stante la cessione pro-soluto alla società del credito di cui al mutuo ipotecario e, nel Controparte_4 merito, aderiva all'impugnazione proposta da limitatamente al motivo di gravame Parte_1
riferito alla violazione, da parte del Tribunale di Matera, degli artt.2643, 2644, 2645 e 2652 n.6 c.c. ed alla falsa applicazione ed interpretazione dell'art.2824 c.c., concludendo affinché fosse riformata la sentenza del primo giudice nella parte in cui dichiarava la nuLItà dell'iscrizione ipotecaria del
19.7.2001 e ne ordinava la cancellazione ovvero, in via subordinata, affinchè fosse pronunciata la condanna della e del CP_1 Controparte_3
al risarcimento dei danni sofferti dall'istituto bancario nonché al pagamento delle spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 23.5.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.6.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite, esclusa le conclusioni con note scritte Controparte_2
depositate il 25.5.2024, il 30.5.2024 e il 3.6.2024, con provvedimento emesso il 4.6.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della società in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., nei cui confronti il contraddittorio è stato instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
pag. 6 Appello principale proposto da . Parte_1
1.0 Con un primo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato la violazione degli Parte_1
artt.299-305 c.p.c. da parte del Tribunale di Matera sul rilievo che il giudice di prime cure, acquisita consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di faLImento della società grazie alla CP_1 comunicazione effettuata in giudizio dal curatore faLImentare, fosse tenuto a pronunciare d'ufficio l'interruzione del processo e che comunque il dies a quo di decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del processo dovesse essere individuato nella data del 17.6.2019, a cui risaliva la notificazione alle parti processuali dell'evento interruttivo, con la conseguenza che fosse tardiva la costituzione della Curatela faLImentare avvenuta soltanto il 29.10.2019.
Il motivo di impugnazione, come articolato, è inammissibile.
Invero, esso non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione resa sul punto dal Tribunale di Matera e, di conseguenza, non vale a confutare la ratio decidendi posta a base del rigetto dell'eccezione di intervenuta estinzione ex lege del giudizio per tardiva prosecuzione da parte del
FaLImento della società CP_1
Il giudice di prime cure con diffuse argomentazioni ha ripercorso il contesto normativo e gli indirizzi giurisprudenziali in ordine alla individuazione dei fatti o degli atti idonei a determinare il dies a quo del termine di riassunzione/prosecuzione del giudizio interrotto a causa della dichiarazione di faLImento di una delle parti ed ha fatto espresso richiamo al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.12154 del 7.5.2021, a risoluzione del contrasto manifestatosi all'interno delle sezioni semplici con riferimento alla suindicata questione.
Con la evocata pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, “in caso di apertura del faLImento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Il principio così formulato è stato ribadito in successive sentenze rese dalle Sezioni semplici della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.322 del 05/01/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
18285 del 04/07/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
34785 del 28/12/2024).
Pertanto, in applicazione dell'esposto principio, anche ove l'interruzione del processo consegua alla dichiarazione di faLImento di una delle parti, è pur sempre necessaria la dichiarazione giudiziale pag. 7 dell'interruzione stessa ed il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte, cioè dalla data dell'udienza in cui il giudice abbia fatto luogo alla dichiarazione di interruzione (v. art.176 co.2 c.p.c.) oppure, nel caso in cui detta dichiarazione non sia stata effettuata in udienza ed abbia formato oggetto di un provvedimento reso dal giudice “fuori udienza”, dalla data della notificazione o comunicazione di detto provvedimento alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo.
Orbene, il Tribunale di Matera ha rilevato che il giudice di prime cure non ha mai dichiarato l'interruzione del processo, di tal ché il termine ex art.305 c.p.c. non è mai iniziato a decorrere, con la conseguenza logica che la costituzione del FaLImento della società non potesse CP_1
considerarsi intempestiva ed il processo non potesse ritenersi estinto per tardiva prosecuzione ad opera della curatela faLImentare.
L'esposto impianto motivazionale non è stato per nulla attinto e scalfito dalle argomentazioni spese dall'appellante, il quale, non mettendo in discussione il fatto storico che il giudice di prime cure non abbia mai pronunciato un provvedimento dichiarativo dell'interruzione del processo per intervenuto faLImento della società si è limitato a rimarcare che il Tribunale di Matera avrebbe CP_1 potuto d'ufficio dichiarare l'interruzione del processo e che il dies a quo di decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione del processo dovesse essere comunque individuato nella data del
17.6.2019, a cui risaliva la notificazione alle parti processuali dell'evento interruttivo.
È agevole obiettare che:
a) la circostanza che il giudice di prime cure non abbia inteso esercitare i poteri d'ufficio per fare luogo alla dichiarazione di interruzione del processo non vale a mettere in crisi il principio enunciato dalla Corte di Cassazione e, quindi, ad individuare un dies a quo di decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione o prosecuzione del processo diverso da quello indicato dalla
Suprema Corte;
b) nessuna efficacia processuale, ai fini che qui rilevano, può essere attribuita alla “notificazione” in data 17.6.2019 alle parti processuali dell'evento interruttivo sia perchè il primo giudice era stato reso edotto di tale evento (non già dal procuratore della costituita società ma da un CP_1
soggetto estraneo al processo e mai costituitosi in esso, cioè) dal curatore faLImentare attraverso una nota scritta depositata il 13.6.2019, sia perchè alla data del 17.6.2019 risale esclusivamente il provvedimento con il quale il giudice di prime cure, acquisita consapevolezza della nota scritta depositata il 13.6.2019 dal curatore faLImentare, lungi dal dichiarare la interruzione del processo si
è limitato a rimettere sul ruolo la causa (già trattenuta in decisione) al solo scopo di instaurare il pag. 8 contraddittorio sulle questioni processuali sollevate nella parte motiva del provvedimento stesso e riguardanti profili di incompatibilità del medesimo giudice a conoscere ulteriormente della controversia in quanto contemporaneamente chiamato a svolgere le funzioni di giudice delegato al faLImento della società di tal ché giammai la comunicazione di siffatto CP_1
provvedimento alle altre parti processuali sarebbe potuta essere assimilata alla “notificazione” dell'evento interruttivo di cui all'art.300 co.1 c.p.c.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato la violazione, da Parte_1
parte del Tribunale di Matera, degli artt.2643, 2644, 2645 e 2652 n.6 c.c. e la falsa applicazione ed interpretazione dell'art.2824 c.c. sul rilievo dell'omessa considerazione che il diritto dello stesso tutelato dall'art.2652 co.1 n.6) c.c. fosse del tutto autonomo rispetto al diritto di proprietà PT vantato dalla sul bene ipotecato e che l'atto che il avrebbe dovuto CP_1 CP_3
trascrivere entro il termine quinquennale fissato dalla predetta norma non attenesse alle sentenze dei giudici amministrativi, con le quali erano stati annullati il decreto di espropriazione dell'area ed il decreto di trasferimento in proprietà dell'area stessa a favore della bensì alla domanda CP_1
di accertamento di diritti reali con richiesta di annullamento e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, domanda trascritta il 25.9.2015 a distanza di quindici anni dall'iscrizione ipotecaria e di dieci anni dalla scadenza del termine fissato dall'art.2652 co.1 n.6) c.c.
Il motivo di gravame è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
2.1 La valutazione di inammissibilità riposa sulla mancata corrispondenza tra i contenuti dell'eccezione di inopponibilità ex art.2652 co.1 n.6) c.c. della eventuale declaratoria di nuLItà dell'iscrizione ipotecaria come formulata dal nella comparsa di intervento Parte_1
depositata nel giudizio di primo grado ed i contenuti della censura mossa con il motivo di impugnazione alla decisione del Tribunale di Matera sull'eccezione in parola.
Emerge dalla comparsa depositata il 5.1.2016 (v. pagg.8 e 9) che il abbia Parte_1 articolato l'eccezione nei seguenti termini:
“Per giurisprudenza ormai incontrastata, la trascrizione della domanda giudiziale, di cui all'art.2652 n.6 cod.civ., non può essere sostituita da alcun equipollente e l'omissione di tale trascrizione rende inattaccabile l'acquisto del terzo.
La Suprema Corte di Cassazione – III^ Sez. Civile -, con statuizione nr. 12074 del 24.5.2007, nel sancire detto principio di diritto, ha ritenuto – nella specie sottoposta al suo vaglio – che l'acquisto del diritto di garanzia da parte di una banca che aveva concesso mutuo ipotecario all'acquirente di un complesso immobiliare, resistesse alla successiva annotazione della sentenza di accertamento della nuLItà dell'atto di compravendita dichiarata a seguito della proposizione di una domanda,
pag. 9 antecedente alla iscrizione ipotecaria, ma non trascritta.
Nel caso di specie, è accaduto in sintesi quanto segue:
a) La domanda di accertamento della nuLItà del Decreto di Esproprio, proposta innanzi al
[...]
dalla F.LI NN nei confronti del , odierno attore, non è stata mai CP_7 CP_3
trascritta, né tanto meno è stata trascritta la Sentenza di accoglimento;
b) Il non solo non ha trascritto la Controparte_3
domanda giudiziale di nuLItà del Decreto e la successiva Sentenza, ma non si è nemmeno peritato di informare i terzi acquirenti ed del provvedimento del Controparte_2 Controparte_4 [...]
emesso nel lontano 28.3.2000 nr.438. CP_7
L'orientamento della Suprema Corte si era già concretizzato con statuizione nr. 1095 del
20.05.1967, allorquando lo stesso giudice di legittimità ha sancito che l'acquisto del terzo si perfeziona allo scadere del quinquennio, in quanto durante tale periodo non sia stata trascritta una domanda diretta ad impugnare il titolo del dante causa perfezionandosi immediatamente se avviene dopo che il termine è ormai decorso. Evidenzia la Suprema Corte che è corretto disquisire nel caso di specie di fattispecie a formazione progressiva, in cui, ove ad un iniziale acquisto nullo (per la nuLItà del titolo del dante causa), effettuato in buona fede, faccia seguito la mancata trascrizione di una domanda diretta a far accertare la nuLItà di tale titolo, consegue la inattaccabilità della posizione dell'acquirente.
Nel caso di specie, perciò, al presente intervento volontario spiegato dal deve Parte_1
seguire la declaratoria di inopponibilità della eventuale sentenza di inesistenza e/o nuLItà dell'ipoteca volontaria concessa dalla in favore del e, successivamente, CP_1 Controparte_6
ceduta alla e di seguito al . Controparte_4 Parte_1
La eventuale sentenza di nuLItà della trascrizione volontaria, così come richiesta dal Consorzio attoreo, dovrà limitare i propri effetti solo alla ma non nei confronti della CP_1 CP_2
della e del , questi ultimi in qualità di terzi acquirenti in buona Controparte_4 Parte_1 fede del credito garantito da ipoteca volontaria”.
Il significato fatto palese dalle espressioni utilizzate e il percorso logico seguito nell'articolazione delle esposte argomentazioni inducono inequivocabilmente ad inferire che il abbia Parte_1 voluto identificare nel “Decreto di Esproprio” l'iniziale atto di acquisto “nullo” del cespite immobiliare, successivamente gravato da ipoteca volontaria, e nella domanda proposta al
[...]
diretta a far accertare la nuLItà del “Decreto di Esproprio” la domanda che non è stata CP_7
fatta oggetto di trascrizione.
Ne consegue, quindi, che l'eccezione fondata sul dettato dell'art.2652 n.6 c.c., come originariamente articolata dal , non avesse in nessun modo contemplato tra i fatti Parte_1
pag. 10 costitutivi la circostanza della mancata trascrizione entro il termine quinquennale fissato dalla predetta norma della domanda di accertamento di diritti reali con richiesta di annullamento e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, vale a dire della domanda introduttiva del giudizio di primo grado trascritta il 25.9.2015.
Ed è significativo che nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 25.3.2016 il PT
non abbia modificato i termini dell'eccezione in parola ed abbia ribadito esattamente le
[...]
stesse argomentazioni spese nella comparsa di intervento a supporto dell'eccezione medesima, argomentazioni in precedenza integralmente riprodotte.
Pertanto, l'assunto che l'atto che il avrebbe dovuto trascrivere entro il termine CP_3
quinquennale fissato dalla predetta norma non attenesse alle sentenze dei giudici amministrativi, con le quali erano stati annullati il decreto di espropriazione dell'area ed il decreto di trasferimento in proprietà dell'area stessa a favore della bensì alla domanda di accertamento di CP_1
diritti reali con richiesta di annullamento e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, assunto operato dal esclusivamente nell'atto di impugnazione per la prima volta, si concreta Parte_1 nell'allegazione, a fondamento dell'eccezione ex art.2652 n.6 c.c., di un fatto mai in precedenza prospettato e valorizzato, come tale idoneo ad incidere sugli elementi costitutivi dell'eccezione originariamente formulata, radicalmente stravolgendola, ed a configurare una inammissibile proposizione in appello di un'eccezione nuova, in violazione dell'art.345 co.2 c.p.c.
Al riguardo, è opportuno precisare che il difetto di trascrizione della domanda diretta a dar dichiarare la nuLItà di un atto, soggetto a trascrizione, nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 2652 n.6 c.c., deve essere dedotto dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore e non può essere rilevato di ufficio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13824 del 23/07/2004).
Tanto vale a significare che in questa sede non è consentito alla Corte di rilevare d'ufficio la tardiva trascrizione della domanda di accertamento di diritti reali con richiesta di annullamento e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (vale a dire della domanda introduttiva del giudizio di primo grado), ma solo di valutare se la motivazione resa dal Tribunale di Matera a supporto del rigetto dell'eccezione ex art.2652 n.6 c.c., come originariamente formulata dal , resista Parte_1
alle argomentazioni svolte nel motivo di impugnazione.
Poiché tali argomentazioni non attingono il nucleo essenziale della decisione del primo giudice sul punto e, anzi, traggono giustificazione da una prospettazione degli elementi costitutivi dell'eccezione ex art.2652 n.6 c.c. radicalmente diversa da quella connotante l'eccezione come sollevata nella comparsa di intervento depositata il 5.1.2016, deve concludersi per la sussistenza di un difetto assoluto di coerenza tra ragioni della decisione e motivo di impugnazione, con conseguente inammissibilità del motivo di gravame medesimo.
pag. 11 2.2 Ad ogni modo, la doglianza dell'appellante è infondata nel merito.
Innanzitutto, il sistema della pubblicità immobiliare si attua con lo strumento della trascrizione e, per quel che riguarda le domande giudiziali, è ispirato al principio della tassatività: “le ipotesi che prevedono la trascrizione delle domande giudiziali e consentono l'opponibilità degli effetti degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi sono tassative, non solo nel senso che dalla trascrizione derivano soltanto gli effetti espressamente previsti dalla legge, ma anche e soprattutto nel senso che tali effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunce specificatamente indicati nelle norme stesse. Ne consegue che se una domanda di tal genere viene comunque trascritta, essa non può produrre l'effetto di prenotazione in vista di una futura trascrizione” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17391 del 30/08/2004).
Pertanto, la domanda giudiziale finalizzata all'annullamento e cancellazione di iscrizione ipotecaria non può essere trascritta non rientrando nell'elenco tassativo previsto dal codice civile (artt.2643 e
2645 c.c.).
Ne consegue che l'art.2652 n.6) c.c. (a tenore del quale “Si devono trascrivere, qualora si riferiscano a diritti menzionati nell'art.2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: … 6) le domande dirette a far dichiarare la nuLItà o a far pronunziare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione”) non trovi applicazione con riguardo alla domanda giudiziale diretta ad ottenere la declaratoria di nuLItà o l'annullamento di una iscrizione ipotecaria e, quindi, che il richiamo della norma sia inconferente in relazione alla domanda del introduttiva del CP_3 giudizio di primo grado volta a conseguire l'accertamento dell'invalidità ex art.2822 c.c. dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001, con conseguente declaratoria di nuLItà e cancellazione dell'ipoteca volontaria concessa da in favore di a CP_1 Controparte_6
garanzia del contratto di mutuo stipulato con atto per notaio del 13.7.2001. Per_1
A tanto giova aggiungere che, essendo stata la predetta domanda azionata dal con atto di CP_3
citazione notificato in data 13.7.2015 allorquando erano già state pronunciate ed erano divenute definitive le sentenze dei giudici amministrativi che, innanzitutto, avevano annullato il decreto di esproprio ed il decreto di trasferimento in favore di della proprietà del compendio CP_1 immobiliare oggetto dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001 e, successivamente, avevano stabilito l'intervenuto acquisto, in capo al , della proprietà del medesimo compendio CP_3 immobiliare in virtù di “accessione invertita”, la menzionata iscrizione ipotecaria non sarebbe potuta ritenersi “invalida” ma solo “inefficace” ai sensi dell'art.2822 c.c. perché concessa da che non si identificava con l'ente proprietario dell'immobile e, di conseguenza, la CP_1
domanda azionata dal con atto di citazione notificato in data 13.7.2015 aveva ad oggetto CP_3
pag. 12 non già la nuLItà dell'iscrizione ipotecaria medesima, bensì - più correttamente - l'inefficacia di essa proprio in ossequio al disposto dell'art.2822 c.c. espressamente evocato in citazione.
Di tanto ha avuto contezza anche il Tribunale di Matera giacchè alla pagina 16 della sentenza impugnata è chiaramente affermato che “…all'indomani della sentenza del TAR Basilicata n.438 del 28/03/2002, passata in giudicato, l'iscrizione dell'ipoteca da parte della risulta essere CP_1 stata effettuata su un bene altrui senza il consenso del suo reale proprietario”, così all'evidenza evocandosi la fattispecie disciplinata dall'art.2822 c.c.
Orbene, qualificata giuridicamente la pretesa formulata dal in termini di domanda volta CP_3 ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.2822 c.c., trova applicazione l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale la trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6, c.c. riguarda le domande di nuLItà o di annullamento dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
37722 del 01/12/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 947 del 26/03/1968), con la conseguenza che la sentenza con la quale venga dichiarata l'inefficacia di un negozio di compravendita soggetto a trascrizione sia opponibile all'avente causa in buona fede dall'alienante, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita.
Pertanto, anche per le ragioni appena illustrate, giammai alla domanda azionata dal con CP_3
atto di citazione notificato in data 13.7.2015 avrebbe potuto applicarsi l'art.2652 n.6) c.c.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato la violazione, da Parte_1 parte del Tribunale di Matera, dell'art.1478 c.c. in merito alla convenzione stipulata il 15.7.1998 tra la ed il . CP_1 Controparte_3
Ha sostenuto l'appellante che in virtù della menzionata convenzione il avesse ceduto alla CP_3
ai sensi e per gli effetti dell'art.1478 c.c., una volta che lo stesso ne fosse CP_1 CP_3
divenuto proprietario, la proprietà dei terreni oggetto di controversia, i quali alla data del 15.7.1998 rientravano ancora nel patrimonio della società F.LI NN S.r.l., e che per effetto della sentenza n.950 del 2006 pronunciata dal e confermata dal Consiglio di Stato fosse stata Controparte_7 accertata l'irreversibile trasformazione dei terreni con condanna del al risarcimento del CP_3
danno da accessione invertita in favore della società F.LI NN S.r.l., originaria proprietaria degli immobili, danno da commisurarsi al valore venale dei terreni, e con conseguente presa d'atto della rinuncia alla proprietà dei beni da parte della stessa società F.LI NN S.r.l. ed acquisto del medesimo diritto dominicale in capo al . CP_3
Su tali basi il è giunto alla conclusione che, una volta che con la sentenza n.950 Parte_1 del 2006 del era stato accertato l'acquisto della proprietà dei beni immobili da Controparte_7
pag. 13 parte del , la in via automatica fosse divenuta proprietaria del compendio CP_3 CP_1
immobiliare proprio in forza della clausola ex art.1478 c.c. contenuta nella convenzione stipulata il
15.7.1998.
Pertanto, l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Matera, dell'effetto traslativo della proprietà del compendio immobiliare prodotto dalla convenzione stipulata il 15.7.1998 tra la ed il CP_1 Controparte_3 Controparte_3
in virtù della clausola ex art.1478 c.c. ivi contenuta: “Ha errato perciò il Giudice di prime
[...]
Cure nel ritenere caducata la Convenzione tra il e la sulla sola scorta CP_3 CP_1 dell'annullamento del Decreto di Esproprio, nella misura in cui la è comunque divenuta CP_1
proprietaria per la rinunzia della F.LI NN srl allorquando quest'ultima ha optato per la risoluzione del risarcimento del danno lasciando quindi che la Convenzione tra il e la CP_3
producesse normalmente i propri effetti di trasferimento automatico ai sensi CP_1 dell'art.1478 cc. In conseguenza di detto evidente errore, da parte del giudice di prime nella Pt_3 sentenza che oggi si impugna, l'ipoteca iscritta da parte del (ora Controparte_6 CP_2
si appalesa regolare e lecita e, in conseguenza, la cessione del credito ipotecario, nei
[...]
confronti della e, successivamente, del , decorsi i cinque anni Controparte_4 Parte_1 dalla iscrizione ipotecaria, si appalesa inattaccabile” (v. pag. 23 dell'atto di impugnazione).
Il motivo di gravame è inammissibile e, in ogni caso, infondato.
3.1 Ancora una volta la valutazione di inammissibilità scaturisce dal rilievo della mancata corrispondenza tra i contenuti delle difese articolate dal nella comparsa di Parte_1
intervento depositata il 5.1.2016 nel giudizio di primo grado ed i contenuti della censura mossa con il motivo di impugnazione alla decisione del Tribunale di Matera.
Emerge dalla comparsa depositata il 5.1.2016 che il , a tutela della propria Parte_1
posizione, abbia: 1) eccepito la inopponibilità ex art.2652 co.1 n.6) c.c. della eventuale declaratoria di nuLItà dell'iscrizione ipotecaria e dell'ipoteca volontaria concessa dalla al CP_1 CP_6
e successivamente trasferita alla e, poi, al;
2)
[...] Controparte_4 Parte_1
sostenuto che alla data (13.7.2001) di stipulazione del contratto di mutuo fondiario e di concessione di ipoteca di primo grado in favore del la società fosse Controparte_6 CP_1
l'apparente proprietaria del compendio immobiliare, giacché soltanto il 30.12.2006 era stata pubblicata la sentenza del TAR Basilicata con la quale, per effetto della irreversibile trasformazione dei terreni e della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società F.LI NN S.r.l., era stato dato atto della rinuncia alla proprietà da parte di detta società e dell'acquisto della proprietà medesima da parte del;
3) eccepito la mala fede del nell'evocare in giudizio i CP_3 CP_3
terzi titolari del privilegio ipotecario sugli immobili oggetto della procedura di espropriazione,
pag. 14 mettendo in risalto come “non solo, quindi, il non ha provveduto a trascrivere la CP_3
domanda di annullamento del Decreto di Esproprio e la relativa Sentenza di accoglimento, ma ha posto in essere il presente giudizio nel tentativo di sottrarre ai “terzi acquirenti in buona fede” il privilegio ipotecario che non si era peritato di evidenziare nelle forme di legge” (v. pag. 11 della comparsa depositata il 5.1.2016).
Sempre nella comparsa depositata il 5.1.2016, in sede di conclusioni, il ha chiesto Parte_1
che il Tribunale di Matera:
1) rigettasse la domanda di parte attrice;
2) dichiarasse la inopponibilità della eventuale sentenza dichiarativa della nuLItà dell'iscrizione ipotecaria e della inesistenza giuridica dell'ipoteca volontaria concessa dalla al CP_1
; Controparte_6
3) in caso di accoglimento della pretesa azionata dal , condannasse a titolo di risarcimento CP_3
del danno lo stesso al pagamento, in favore del della somma CP_3 Parte_1 complessiva di € 370.000,00, oltre interessi al tasso legale.
Giova rimarcare che nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 25.3.2016 il PT
ha ribadito le medesime difese già articolate nella comparsa di intervento ed ha reiterato le
[...]
medesime conclusioni con la sola aggiunta della domanda volta a dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ove fosse stata accolta la domanda spiegata in via CP_3
riconvenzionale dalla convenuta e volta a conseguire l'accertamento dell'avvenuto CP_1
acquisto della proprietà del compendio immobiliare per effetto di usucapione abbreviata ex art.1159
c.c.
Emerge, dunque, che né nella comparsa di intervento depositata il 5.1.2016, né nelle successive difese articolate entro i termini perentori imposti dall'ordinamento processuale il Parte_1
abbia mai fatto valere, come argomento a sostegno della propria prospettazione difensiva, la circostanza che, una volta che con la sentenza n.950 del 2006 del T.A.R. Basilicata era stato accertato l'acquisto della proprietà dei beni immobili in capo al , la in via CP_3 CP_1
automatica fosse divenuta proprietaria del compendio immobiliare in forza della clausola ex art.1478 c.c. contenuta nella convenzione stipulata il 15.7.1998.
In nessun passaggio della menzionata comparsa di intervento e della evocata memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. vi è traccia di una siffatta argomentazione difensiva e neppure di una specifica domanda intesa ad ottenere la pronuncia di sentenza di accertamento dell'acquisto, in capo alla della proprietà del compendio immobiliare per effetto del meccanismo automatico di CP_1
cui alla clausola ex art.1478 c.c. contenuta nella convenzione stipulata il 15.7.1998. Anzi, proprio la circostanza che nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 25.3.2016 il Parte_1
pag. 15 abbia perorato le ragioni della convenuta in riferimento alla domanda riconvenzionale CP_1 da quest'ultima spiegata e volta a conseguire l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in capo alla medesima società, della proprietà del compendio immobiliare per effetto di usucapione abbreviata ex art.1159 c.c. assurge a dignità di riscontro diretto della inequivocabile volontà del di PT
sostenere in giudizio esclusivamente una modalità di acquisto della proprietà dei terreni da parte della del tutto diversa da quella fondata sulla clausola ex art.1478 c.c. contenuta nella CP_1
convenzione stipulata il 15.7.1998 e sulle ricadute della sentenza n.950 del 2006 del
[...]
. CP_7
Di conseguenza, è rimasta esclusa dal thema decidendum la questione dell'idoneità della predetta clausola ex art.1478 c.c. a produrre l'effetto automatico del passaggio della proprietà degli immobili dal alla di tal ché l'introduzione di siffatta questione, da parte del CP_3 CP_1 PT
, nell'ambito del presente giudizio di impugnazione si palesa inammissibile perché operata
[...] in violazione dell'art.345 c.p.c.
3.2 Ad ogni modo, la doglianza dell'appellante è infondata nel merito.
Dai contenuti pattizi della convenzione stipulata il 15.7.1998 tra la ed il CP_1 [...]
si evince che il trasferimento in capo alla predetta Controparte_3
società del diritto di proprietà sui cespiti immobiliari si sarebbe perfezionato soltanto ove il fosse divenuto proprietario degli stessi beni o per effetto di cessione volontaria da parte CP_3
della società F.LI NN S.r.l., effettiva originaria proprietaria degli immobili, o per effetto dell'emissione di decreto di espropriazione e di successivo decreto di trasferimento dei beni.
All'evidenza, soltanto entro gli esposti concordati termini la clausola ex art.1478 c.c. aveva efficacia tra le parti.
Poiché è pacificamente acquisito in atti che tra il e la società F.LI NN S.r.l. non è CP_3
mai stato concluso un contratto di cessione volontaria dei terreni e che il decreto di espropriazione ed il successivo decreto di trasferimento dei beni sono stati annullati – con efficacia ex tunc - dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, non si è realizzato il presupposto contemplato nella convenzione stipulata il 15.7.1998 perchè possa inferirsi che, per effetto proprio delle pattuizioni contenute nella convenzione medesima, si sia perfezionato il trasferimento in capo alla del diritto di proprietà sui cespiti immobiliari sui quali è stata successivamente CP_1 eseguita l'iscrizione ipotecaria.
Di conseguenza, perde ogni fondamento l'assunto posto dal a base del terzo Parte_1
motivo di impugnazione.
*
In conclusione, l'appello principale proposto da va integralmente respinto. Parte_1
pag. 16 ***
Appello incidentale proposto da . Controparte_1
4.0 Con un primo motivo di impugnazione il Controparte_1
” ha dedotto l'erroneità della decisione del Tribunale di Matera di
[...]
rigettare la domanda di arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. spiegata in via riconvenzionale dalla società “ nei confronti del CP_1 Controparte_3
e coltivata dal FaLImento della medesima società, decisione fondata sulla previa
[...] sussunzione della domanda nell'ambito operativo dell'art.936 c.c. e sul conseguente rilievo dell'insussistenza di elementi necessari per fare luogo alla liquidazione d'ufficio dell'indennizzo previsto dalla norma.
L'apparato argomentativo apprestato dall'appellante incidentale a supporto del motivo di impugnazione può essere sinteticamente illustrato nei seguenti termini:
il giudice di prime cure, sul presupposto che il titolo che legava tra loro il e la CP_3
fosse costituito dal decreto di espropriazione dei terreni e che tale titolo fosse venuto CP_1
meno con efficacia ex tunc in dipendenza della pronuncia del giudice amministrativo che aveva annullato il decreto di espropriazione ed il decreto di trasferimento degli immobili in favore della predetta società, ha sostenuto in sentenza che il rapporto tra le anzidette parti non potesse essere ricondotto nello schema normativo dell'art.2041 c.c., ma dovesse essere regolato dall'art.936 c.c., che trova applicazione quando l'autore delle opere sul fondo altrui sia effettivamente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico di natura reale o personale che valga ad attribuirgli la facoltà di costruire sul suolo o che conferisca una specifica disciplina alla realizzazione dell'opera;
la valutazione del giudice di prime cure in punto di “terzietà” della in funzione CP_1 dell'applicazione dell'art.936 c.c. non è condivisibile in quanto ancorata all'errata considerazione che il titolo che legava il e la fosse costituito dal decreto di espropriazione CP_3 CP_1
dei terreni, così trascurandosi la circostanza pacificamente emergente dagli atti processuali che la costruzione delle opere sui terreni fosse stata iniziata da in epoca antecedente CP_1 all'emissione del decreto di espropriazione e che a tale epoca già fossero venuti in essere titoli pienamente validi ed efficaci, mai successivamente revocati, annullati o dichiarati invalidi dall'Autorità Giudiziaria, i quali avevano determinato il sorgere di un rapporto giuridico tra le parti con conseguente insorgenza di obbligazioni reciproche, titoli costituiti: a) dalla delibera n.28 del
15.3.1996 del CdA del con la quale era stato assegnato alla il lotto su cui CP_3 CP_1
realizzare le opere;
b) dalla delibera n.20 del 24.2.1998 del CdA del con la quale era stata CP_3 dichiarata la pubblica utilità dell'opera; c) dalla Convenzione stipulata il 15.7.1998 tra la CP_1
pag. 17 ed il;
CP_1 Controparte_3
in particolare, dovendosi attribuire natura contrattuale alla Convenzione in parola, da essa erano scaturite a carico dei contraenti obbligazioni da eseguirsi in momenti diversi: da un lato, il era tenuto, ai sensi dell'art.1478 c.c., a trasferire alla la proprietà dei terreni CP_3 CP_1 una volta che lo stesso ne fosse divenuto proprietario e, dall'altro, la era CP_3 CP_1 tenuta ad eseguire ed ultimare l'opera progettata entri i ristretti termini fissati nella Convenzione medesima, pena la revoca dell'assegnazione del lotto ed il diritto del di demolire quanto CP_3
costruito o di ritenerlo per sé senza riconoscere alcunché alla CP_1
il rapporto giuridico di natura obbligatoria sorto in virtù dei menzionati titoli e, in particolare, in virtù della Convenzione stipulata il 15.7.1998 non era mai venuto meno giacchè i predetti titoli non avevano costituito oggetto di nessuna pronuncia di invalidità, annullamento o nuLItà con efficacia retroattiva ed avevano conservato intatta la propria validità, a nulla rilevando in senso contrario la circostanza sopravvenuta che, a seguito dell'annullamento del decreto di espropriazione, fosse divenuta inefficace l'obbligazione gravante sul di trasferire la CP_3
proprietà del compendio immobiliare in capo alla a seguito di procedura espropriativa, CP_1
e ciò per la considerazione che “l'inefficacia di una singola clausola non travolge la validità dell'intero titolo” (v. pag. 24 della comparsa depositata il 29.12.2022);
pertanto, dovendosi ricondurre cronologicamente la realizzazione delle costruzioni sui terreni ad un'epoca in cui già esistevano titoli pienamente validi ed efficaci, mai successivamente revocati, annullati o dichiarati invalidi dall'Autorità Giudiziaria, i quali avevano determinato il sorgere tra le parti di un rapporto giuridico di natura obbligatoria, non è possibile riconoscere alla la qualità di “terzo” ai fini dell'applicazione dell'art.936 c.c. e, quindi, non è CP_1
consentito attribuire spazio operativo a siffatta disposizione, come invece opinato dal giudice di prime cure, con la conseguenza che, onde garantire la corretta tutela giuridica alla e, CP_1
ora, al FaLImento della stessa società, debba trovare applicazione in via residuale la disciplina dell'art.2041 c.c., già invocata in primo grado dalla convenuta in sede di formulazione CP_1
di domanda riconvenzionale volta a sentir condannare il Controparte_3
al risarcimento del danno/indennizzo ex art.2041 c.c. nella misura di €
[...]
2.298.955,20, pari al valore del cespite immobiliare oggetto di causa, ovvero nella diversa misura accertata in corso di giudizio, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
*
4.1 L'esposto percorso argomentativo non si sottrae ad incisive critiche che valgono ad evidenziare la inadeguatezza delle conclusioni rassegnate dall'appellante incidentale a mettere in crisi la decisione impugnata.
pag. 18 4.1.1 Innanzitutto, non tutti i titoli venuti in essere in epoca antecedente all'emissione del decreto di espropriazione ed oltremodo valorizzati dal a sostegno del gravame Controparte_1
possono avere determinato il sorgere di un rapporto giuridico tra le parti con conseguente insorgenza di obbligazioni reciproche.
Non certamente la delibera n.28 del 15.3.1996 del CdA del (con la quale era stato CP_3
assegnato alla il lotto su cui realizzare le opere) o la delibera n.20 del 24.2.1998 del CP_1
CdA del (con la quale era stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera), trattandosi CP_3 all'evidenza di meri provvedimenti amministrativi, non aventi natura o contenuti negoziali, emessi dal competente organo decisionale del Controparte_3
i quali giammai avrebbero potuto costituire un rapporto giuridico di natura obbligatoria con
[...]
la rimasta del tutto estranea al processo formativo della deliberazione assunta dal CP_1
CdA del . CP_3
Di diverso segno è la valutazione da assegnare alla Convenzione stipulata il 15.7.1998 tra la CP_1
ed il . Si tratta, infatti, di un
[...] Controparte_3
atto negoziale governato dalle norme del codice civile, atto negoziale dal quale indubbiamente sono derivate obbligazioni a carico delle parti contraenti.
Tuttavia, non può prescindersi dalla considerazione che il Tribunale di Matera nella sentenza fatta oggetto di gravame abbia affermato che, in ragione del sopravvenuto annullamento, da parte del giudice amministrativo, del decreto di espropriazione e del decreto di trasferimento degli immobili in favore della con sentenze passate in giudicato, “la regolamentazione del CP_1
15/07/1998 ha perso ogni efficacia” (v. pag.11 della sentenza n.660/2022, dove anche si legge, in prosecuzione della già riportata espressione: “D'altro canto, non si comprende come potrebbero continuare a produrre effetto delle pattuizioni che presuppongono in maniera essenziale l'esistenza di un decreto di esproprio e di un decreto di trasferimento della proprietà dal all' CP_3 CP_1 che sono stati definitivamente eliminati dal mondo del diritto”).
La valutazione del primo giudice in merito alla sopravvenuta inefficacia assoluta delle pattuizioni contenute nella Convenzione stipulata il 15.7.1998 non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione ad opera dell'appellante incidentale, il quale non ha avuto neppure cura, in sede di articolazione del motivo di gravame, di spiegare come siffatta valutazione possa comunque conciliarsi con l'impianto argomentativo approntato a sostegno del motivo di gravame o, addirittura, considerarsi superata e ininfluente sulla prospettazione difensiva sviluppata nella comparsa depositata in data 29.12.2022.
4.1.2 Ove pure si pretenda di accedere all'impostazione difensiva del Controparte_1
tanto non varrebbe comunque a sorreggere la fondatezza delle conclusioni rassegnate pag. 19 dall'appellante incidentale, ma anzi verrebbe in evidenza la palese contraddizione che connota il ragionamento posto a base del motivo di gravame.
Invero, una volta riconosciuto – come preteso dal – che la Convenzione Controparte_1
stipulata il 15.7.1998 tra la ed il CP_1 Controparte_3
non avendo formato oggetto di nessuna pronuncia di invalidità, annullamento o nuLItà
[...]
con efficacia retroattiva, abbia conservato intatta la propria validità tra le parti, deve in via logica inferirsi che il rapporto giuridico obbligatorio, derivato dalla stipulazione della Convenzione stessa, non sia mai venuto meno e sia perdurante e, di conseguenza, che la circostanza che all'adempimento puntuale dell'obbligazione gravante sulla non abbia corrisposto CP_1
l'adempimento dell'obbligazione assunta dal ed avente ad oggetto il trasferimento in CP_3
favore della predetta società della proprietà dei beni immobili valga a configurare la sussistenza di una responsabilità contrattuale a carico del , legittimante la formulazione, ad opera della CP_3
(ora del , di una domanda di risoluzione del contratto a CP_1 CP_1 Controparte_1
prestazioni corrispettive consacrato nella Convenzione stipulata il 15.7.1998 per grave inadempimento imputabile al nonché di una connessa domanda di risarcimento dei CP_3
danni, nei quali includere anche i costi della realizzazione delle opere sui terreni ed il mancato guadagno che la aveva programmato di conseguire dall'operazione. CP_1
In altre parole, accedendo alla prospettazione difensiva dell'appellante incidentale, esclusa la qualità di “terzo” attribuita dal primo giudice alla in funzione dell'applicazione CP_1 dell'art.936 c.c. (e ciò in ragione della sussistenza tra le parti, all'epoca di realizzazione delle opere sui terreni in questione, di un rapporto giuridico di natura obbligatoria derivante dalla Convenzione stipulata il 15.7.1998) e, quindi, esclusa l'operatività nella specie dell'art.936 c.p.c., la vicenda non può comunque essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art.2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà richiesto dall'art.2042 c.c., essendo data alla (ora al CP_1 Controparte_1
la possibilità di agire nei confronti del con la domanda di risoluzione della
[...] CP_3
Convenzione stipulata il 15.7.1998 per grave inadempimento imputabile al e con una CP_3 connessa domanda di risarcimento dei danni nella misura di € 2.298.955,20 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
È opportuno rammentare, infatti, che, ai sensi dell'art.2042 c.c., la proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. postula che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, cioè che sia carente ab origine una qualsiasi altra azione e non già che sia previamente sperimentata un'altra azione tipica;
condizione che non ricorre nella fattispecie in esame.
4.1.3 Neppure va trascurato il rilievo che, pur nell'inquadramento giuridico della fattispecie pag. 20 nell'ambito operativo dell'art.936 c.c., il Tribunale di Matera ha respinto la domanda di risarcimento danni/indennizzo avanzata da per l'assoluta assenza nell'incarto CP_1 processuale di elementi necessari per procedere alla liquidazione d'ufficio della somma dovuta alla predetta società e, in particolare, per il difetto di riscontri probatori sia dei costi dei materiali e della manodopera sostenuti per la realizzazione della costruzione sul terreno, sia dell'incremento di valore del terreno medesimo.
La disposizione dell'art.2041 c.c. prescrive che l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione vada commisurato alla diminuzione patrimoniale subita dall'autore stesso nei limiti dell'arricchimento fatto registrare dal patrimonio di colui che di quella prestazione abbia fruito. In altri termini, la tutela derivante dall'azione di arricchimento ha due punti di riferimento essenziali:
l'incremento patrimoniale ottenuto dall'arricchito e la diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, che ne costituiscono i limiti massimi, nel senso che l'indennizzo non può essere superiore a ciascuno di detti elementi, dovendo essere commisurato all'elemento che tra i due, nel caso concreto, sia di minore ammontare (cfr. Cass.Sez.Un., sentenza 11 settembre 2008, n. 23385).
Da tanto consegue che gravi sull'attore la prova in ordine all'effettivo detrimentum del proprio patrimonio derivante dallo svolgimento della prestazione in favore dell'arricchito nonché in ordine all'incremento patrimoniale ottenuto da quest'ultimo.
Sotto questo punto di vista nessun argomento specifico ha inteso spendere il Controparte_1
nella comparsa depositata in data 29.12.2022.
[...]
Segnatamente l'appellante incidentale non ha specificamente impugnato il passaggio della decisione del Tribunale di Matera nel quale è stata evidenziata l'assoluta assenza nell'incarto processuale degli elementi necessari per procedere alla liquidazione d'ufficio della somma dovuta alla società
a titolo di indennizzo e, in particolare, l'assenza di riscontri probatori sia dei costi dei CP_1
materiali e della manodopera sostenuti per la realizzazione della costruzione sul terreno, sia dell'incremento di valore del terreno medesimo.
Neppure l'appellante incidentale ha inteso specificamente indicare nell'atto di gravame quali documenti prodotti nel giudizio di primo grado (ovvero quali altre emergenze probatorie desumibili dal fascicolo del giudizio di primo grado) possano essere valorizzati in chiave di determinazione della misura esatta della diminuzione patrimoniale subita dalla società e dell'effettivo CP_1
incremento patrimoniale ottenuto dal . CP_3
Né a tale desolante carenza probatoria può sopperirsi attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, come pure evocato dall'appellante incidentale.
Invero, giova rammentare che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non
è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali pag. 21 del giudice di merito, a cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché
l'ambito di estensione (al riguardo, v. Cass.civ.sez.III, 30 luglio 1987, n.6594). Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio, a rigore, può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003 n.2887).
In conclusione, ove anche si voglia assecondare la prospettazione difensiva del CP_1
e si inquadri la fattispecie nell'ambito operativo dell'art. 2041 c.c., comunque
[...]
l'appellante incidentale non ha fornito, come era suo specifico onere, nessun valido e rassicurante elemento oggettivo di valutazione che consenta di determinare, eventualmente anche a mezzo di
C.t.u., la misura dell'indennizzo previsto dalla indicata norma.
*
5.0 Con un secondo motivo di impugnazione il Controparte_1
” ha lamentato la violazione, ad opera del Tribunale di Matera, degli
[...]
artt.91 e 92 c.p.c. in sede di regolamentazione delle spese processuali fra lo stesso CP_1
ed il nonché la
[...] Controparte_3
contraddittorietà ed illogicità della motivazione resa sul punto dal giudice di prime cure.
In sostanza, l'appellante incidentale, evidenziato che all'esito del giudizio di primo grado le domande di condanna proposte dal nei confronti di “ erano state dichiarate CP_3 CP_1
improcedibili ex artt.43 e 92 L.fall. per intervenuto faLImento della società e le domande riconvenzionali spiegate da “ nei confronti del erano state rigettate, ha CP_1 CP_3
sostenuto che tra le anzidette parti si configurasse una situazione di soccombenza reciproca legittimante la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art.92 co.2 c.p.c.
Inoltre, l'appellante incidentale ha assunto che la motivazione resa sul punto dal primo giudice si palesi “contraddittoria ed illogica” specie ove raffrontata alla decisione di compensare integralmente le spese processuali nei rapporti tra il e gli altri convenuti Controparte_1
pag. 22 ed il terzo interventore “in ragione dell'improcedibilità delle domande volte al pagamento di presunti danni subiti a causa della condotta della ”. CP_1
5.1 Il motivo di gravame è infondato.
Va premesso, in punto di diritto, che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.).
La soccombenza integrale si configura ogni qualvolta all'esito del giudizio la pretesa della parte venga del tutto disattesa, sia che intervenga una pronuncia di inammissibilità o improponibilità della domanda, sia che quest'ultima venga scrutinata nel merito e sia riconosciuta infondata e respinta. In entrambi i casi, ad una parte interamente soccombente si contrappone un'altra parte interamente vittoriosa. E, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Per converso, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni sono accolti ed altri rigettati.
L'art. 92 co.2 c.p.c. stabilisce che, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. La norma, quindi, non configura la esistenza di un obbligo per il giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese.
È sempre discrezionale il potere del giudice del merito di disporre la compensazione delle spese, essendo egli soltanto vincolato dal limite di non potere porre a carico della parte integralmente vittoriosa le spese di lite (giurisprudenza fermissima;
tra le molte: Cass. 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass. 17 maggio 2012, n. 7763; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406;
Cass. 31 luglio 2006, n. 17457; e così via). Pertanto, nessuna delle parti ha un diritto in senso tecnico alla compensazione parziale o integrale delle spese, ma soltanto al rispetto di tale ultimo principio, ove si tratti della parte interamente vittoriosa.
Né il giudice è tenuto a motivare il mancato esercizio di siffatto potere discrezionale: in tema di
pag. 23 spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
(Cass.civ.Sez.Unite, 15 luglio 2005 n.14989; nello stesso senso, v. Cass.civ.sez.1, 22 dicembre
2005 n.28492; Cass.civ.sez.3, 31 marzo 2006 n.7607).
Peraltro, la circostanza che la regola della compensazione totale o parziale delle spese sia solo di possibile e non di necessaria applicazione suggerisce che il giudice in presenza di soccombenza reciproca possa anche applicare una regola diversa dalla compensazione totale o parziale.
5.2 Tanto premesso, non può sfuggire ad una lettura attenta degli atti processuali che il
[...]
, parte attrice in primo grado, abbia convenuto Controparte_3
in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la società la società e la CP_1 Controparte_2
società in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., affinché: Controparte_4
1) fosse dichiarata l'invalidità ex art.2822 c.c. dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001 e l'inesistenza giuridica e/o la nuLItà dell'ipoteca volontaria concessa da in favore di CP_1
a garanzia del contratto di mutuo stipulato con atto per notaio del Controparte_6 Per_1
13.7.2001;
2) fosse ordinata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001;
3) fosse dichiarata la detenzione sine titulo del cespite immobiliare sito in Matera alla C.da ES (in catasto al foglio 8 p.lle 359, 638, 640, 680 e 935), con conseguente condanna di al CP_1
rilascio del bene in favore del . Controparte_3
La società costituitasi nel giudizio di primo grado con comparsa depositata il CP_1
5.1.2016, ha spiegato nei confronti del Controparte_3
domanda riconvenzionale volta ad ottenere: a) la condanna del al pagamento, in
[...] CP_3
favore di a titolo di risarcimento del danno/indennizzo ex art.2041 c.c., della somma CP_1 di € 2.298.955,20, pari al valore del cespite immobiliare oggetto di causa, ovvero della diversa somma accertata in corso di giudizio;
b) l'accertamento dell'avvenuto acquisto, in favore di CP_1
della proprietà del compendio immobiliare per effetto di usucapione abbreviata ex art.1159
[...]
c.c.; c) la condanna del al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. in CP_3
favore di CP_1
Spostando l'attenzione sui contenuti della motivazione della sentenza n.660/2022 fatta oggetto di gravame, viene in rilievo il passaggio in cui il Tribunale di Matera ha ritenuto improcedibili ex pag. 24 artt.43 e 92 R.D. n.267/1942 le domande avanzate dal attore, dai convenuti e CP_3 dall'interventore volontario nei confronti di ed aventi ad oggetto la condanna della CP_1
medesima società al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati.
Per converso, il Tribunale di Matera ha ritenuto permanere la propria competenza a conoscere delle domande relative: I) all'accertamento dell'invalidità ex art.2822 c.c. dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001 e dell'inesistenza giuridica e/o della nuLItà dell'ipoteca volontaria concessa da in favore di a garanzia del contratto di mutuo stipulato con atto CP_1 Controparte_6 per notaio del 13.7.2001; II) alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita il Per_1
19.7.2001; III) alla condanna del al pagamento in favore di a titolo di CP_3 CP_1 risarcimento del danno/indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di € 2.298.955,20, pari al valore del cespite immobiliare oggetto di causa, ovvero della diversa somma accertata in corso di giudizio;
IV) all'accertamento dell'avvenuto acquisto, in favore di della proprietà del CP_1
compendio immobiliare per effetto di usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; V) alla condanna del al risarcimento del danno, in favore di per lite temeraria ex art.96 c.p.c. CP_3 CP_1
All'esito del giudizio, il Tribunale di Matera ha accolto le domande avanzate dal nei CP_3 confronti di dichiarando la nuLItà dell'iscrizione ipotecaria eseguita il 19.7.2001 ed CP_1
ordinando la cancellazione della suddetta formalità ed ha, per converso, respinto le domande riconvenzionali spiegate da nei confronti del (id est, la domanda di CP_1 CP_3
condanna del al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del CP_3 CP_1
danno/indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di € 2.298.955,20 ovvero della diversa somma accertata in corso di giudizio e la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto, in favore di della proprietà del compendio immobiliare per effetto di usucapione abbreviata ex CP_1
art.1159 c.c.).
Essendo state accolte le domande avanzate dal nei confronti di non CP_3 CP_1
sussistevano i presupposti per la configurabilità di una responsabilità del per lite CP_3
temeraria, sicchè deve ragionevolmente considerarsi rigettata in via implicita anche la domanda di condanna del al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. in favore di CP_3 CP_1
Pertanto, contrariamente a quanto opinato dall'appellante incidentale, non è configurabile nessuna situazione di soccombenza reciproca nel rapporto processuale tra ed il CP_1 [...]
, anche tenendo conto del fatto che il faLImento Controparte_3
della è intervenuto in corso di causa e che, in considerazione del tenore delle decisioni CP_1
adottate nel merito dal Tribunale di Matera, è ragionevole supporre che, ove non fosse stato dichiarato il faLImento della predetta società, avrebbe trovato accoglimento anche l'ulteriore domanda del volta ad ottenere la declaratoria di detenzione sine titulo del cespite CP_3
pag. 25 immobiliare sito in Matera alla C.da ES e la condanna di al rilascio del bene in CP_1
favore del . Controparte_3
*
In conclusione, anche l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
” va integralmente respinto.
[...]
***
Appello incidentale proposto da Controparte_2
6.0 Con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il 16.2.2023 la ha Controparte_2 aderito all'impugnazione proposta da limitatamente al motivo di gravame riferito Parte_1
alla violazione, da parte del Tribunale di Matera, degli artt.2643, 2644, 2645 e 2652 n.6 c.c. ed alla falsa applicazione ed interpretazione dell'art.2824 c.c. ed ha concluso affinché fosse riformata la sentenza del primo giudice nella parte in cui dichiarava la nuLItà dell'iscrizione ipotecaria del
19.7.2001 e ne ordinava la cancellazione ovvero, in via subordinata, affinchè fosse pronunciata la condanna della e del CP_1 Controparte_3 al risarcimento dei danni sofferti dall'istituto bancario nonché al pagamento delle spese processuali.
6.1 È pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che, in tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (cfr. Cass.civ.sez. II 15 novembre
2004 n. 21615; Cass.civ.sez.III, 22 marzo 2007 n.6935; Cass. 26 giugno 1998 n. 6339; Cass.civ.sez.
I, 8 giugno 1995 n.6479).
Peraltro, è corretto affermare che la proposizione dell'impugnazione principale determini nei riguardi di tutti coloro a cui il relativo atto venga notificato l'onere a pena di decadenza di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale
(art.333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di appello, nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (v. art.343 co.1 c.p.c.) e che tale principio non trovi limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi (v. Cass. 23 luglio 1994 n.6873; Cass. 13 settembre 1990 n.9470).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che la aderendo espressamente ad Controparte_2 uno dei motivi dell'impugnazione proposta da e formulando domanda di riforma Parte_1
della sentenza del primo giudice nella parte in cui è stata dichiarata la nuLItà dell'iscrizione ipotecaria del 19.7.2001 e ne è stata ordinata la cancellazione, abbia di fatto proposto appello pag. 26 incidentale.
6.2 Tanto precisato, l'appello incidentale adesivo proposto dalla è inammissibile. Controparte_2
L'art.343 co.1 c.p.c. espressamente prevede che “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. L'art.347 co.1 c.p.c. recita: “La costituzione in appello avviene secondo le forme
e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.
A norma dell'art.166 c.p.c., il convenuto deve costituirsi nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. L'art 171 co.2 c.p.c. dispone che
“se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167”, disposizione quest'ultima che fa obbligo al convenuto di proporre nella comparsa di costituzione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio.
Dalla lettura combinata delle evocate disposizioni processuali si evince, dunque, che per evitare la decadenza di cui all'art.343 co.1 c.p.c. l'appellante incidentale – parte convenuta nel giudizio di impugnazione promosso dall'appellante principale - debba costituirsi nel rispetto del termine di cui all'art.166 c.p.c, ossia venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di appello. Peraltro, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto è da considerare come dies a quo il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art.155 c.p.c., e come dies ad quem il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa, che, invece, va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero (sulla natura eccezionale dei termini liberi, cfr. Cass.civ.sez.II, 27 marzo 1969 n.995; Cass.civ.Sez.Lav., 21 marzo 2006
n.6263).
Inoltre, atteso il chiaro disposto dell'art.166 c.p.c. (che fa espresso richiamo esclusivamente al comma 5 dell'art.168 bis c.p.c.), non assume alcuna rilevanza, ai fini del computo del termine per la costituzione del convenuto, lo spostamento automatico della data di udienza che sia stata rimandata d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'art.168 bis del codice di rito. Ciò significa che, ove nel giorno in citazione fissato per la comparizione il giudice designato non tenga udienza e la comparizione delle parti sia rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice, il convenuto per evitare la decadenza debba pur sempre costituirsi almeno venti giorni prima della data fissata nell'atto di citazione per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, a nulla rilevando, appunto, lo spostamento automatico di siffatta data in applicazione dell'art. 168 bis co.4 c.p.c.
Ne consegue che sia inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a pag. 27 parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "venti giorni prima"
(termine il quale, indicato dall'art.166 c.p.c. per la proposizione della domanda riconvenzionale di primo grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di secondo grado, dall'art.343 c.p.c.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale
(non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art.168 bis, quarto comma, c.p.c. E, infatti, l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'art.168 bis c.p.c., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza;
fattispecie nella quale - giusta espressa previsione di cui allo stesso art.166 c.p.c. - il termine di "venti giorni prima" va, appunto, computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato (cfr. Cass.civ.sez.I, 11 giugno 2003 n.9351; Cass.civ.sez.III, 20 ottobre 2005 n.20319; Cass.civ.sez.I, 23 giugno 2008
n.17032; Cass.civ.sez.III, 5 ottobre 2010 n.20667).
Nel caso di specie, evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno 25.1.2023 e che alcun provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5 c.p.c. risulta essere stato adottato, la costituzione della CP_2
– avvenuta con comparsa depositata in cancelleria soltanto il 16.2.2023 (id est,
[...]
successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello) - deve riconoscersi tardiva in quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art.166 c.p.c., con la conseguenza che la stessa all'epoca della sua costituzione in giudizio fosse già decaduta dal potere di proporre Controparte_2
appello incidentale.
Pertanto, l'impugnazione incidentale è inammissibile.
***
Regolamentazione delle spese di lite.
Atteso il rigetto sia dell'appello principale proposto da , sia dell'appello incidentale Parte_1 proposto dal e tenuto conto della inammissibilità dell'appello Controparte_1
incidentale adesivo proposto da appare giustificata la compensazione integrale tra Controparte_2
le anzidette parti delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio.
Per converso, essendo il risultato Controparte_3
pienamente vittorioso in relazione a tutte le pretese di riforma della sentenza del Tribunale di
Matera come formulate nei suoi confronti da , dal e da Parte_1 Controparte_1
va disposta la condanna in solido delle menzionati parti al pagamento, in favore del Controparte_2
medesimo , delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura CP_3
pag. 28 liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi per ciascuna delle fasi processuali.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2024 e le parti hanno successivamente depositato gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
*
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 7.10.202 e pag. 29 l'appello principale e quello incidentale proposto dal sono stati Controparte_1
riconosciuti infondati e sono stati respinti integralmente mentre l'appello incidentale proposto da
è stato dichiarato inammissibile. Controparte_2
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che , il cui appello principale è stato integralmente respinto, nonché il Parte_1
e la i cui appeLI incidentali sono stati, rispettivamente, Controparte_1 Controparte_2
l'uno rigettato e l'altro dichiarato inammissibile, siano tenuti a versare ciascuno un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ognuno di essi dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n. 666/2022 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 5.8.2022 e pubblicata l'8.8.2022, proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 30.9.2022 nei confronti del CP_3 Controparte_3
, del di e di in persona
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché sull'appello incidentale proposto nei confronti del in Controparte_8 persona del curatore p.t., con comparsa depositata il 29.12.2022 e sull'appello incidentale proposto nei confronti del e del Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., con comparsa depositata Controparte_9
il 16.2.2023, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t.;
- Rigetta l'appello principale proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 30.9.2022;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dal in persona del Controparte_1
curatore p.t., con comparsa depositata il 29.12.2022;
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., con comparsa depositata il 16.2.2023;
- Conferma la sentenza n. 666/2022 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 5.8.2022 e pubblicata l'8.8.2022;
- Condanna in solido , il in persona del Parte_1 Controparte_1
pag. 30 curatore p.t., e la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2
pagamento, in favore del Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al
[...]
presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Dichiara interamente compensate tra , il e la Parte_1 Controparte_1
le spese processuali del presente grado di giudizio. Controparte_2
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché la parte appellante principale ( ) e le parti appellanti incidentali ( e Parte_1 Controparte_1
siano tenute, ciascuna, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2
unificato pari a quello da ognuna di esse dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24.4.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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