Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario). 1. A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.
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31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
Commentari • 2
- 1. Circolare del 20/01/1992 n. 11 - Min. TesoroMin. Tesoro · 20 gennaio 1992
[…] le circolari n. 10744 del 5 giugno 1984 e n. 20193 dell\'11 gennaio 1985, e ribadita con le circolari del 30 novembre 1990 n. 58089 e del 13 dicembre 1991 n. 83203, nonche\' richiamata all\'art. 9 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 - si pone in evidenza la necessita\' che le Amministrazioni centrali svolgano con accuratezza la fase istruttoria delle richieste di
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Giurisprudenza • 12
- 1. Trib. Agrigento, sentenza 05/05/2022, n. 435Provvedimento: […] Presidente della Repubblica n. 68/86 acquisiscano ed attivino sollecitamente sistemi automatizzati di controllo sull'osservanza dell'orario di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dagli accordi di comparto ed in attuazione dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in materia di lavoro straordinario) che fa obbligo alle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1 luglio 1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora non siano regolarmente operanti strumenti oLeggi di più...
- controllo orario di lavoro·
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