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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO IN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 24 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6909/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Adelaide Nieddu
RESISTENTE
OGGETTO: pensione d'inabilità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 dicembre 2024, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 5 aprile 2023, domanda presso l' territorialmente CP_1 competente, per essere sottoposta ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalida civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- in esito alla visita medica del 30 maggio 2023, la competente Commissione Medica Inps di Messina l'aveva riconosciuta invalida in misura pari all'85% ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP, presso questo Tribunale, iscritto al n. 3997/2023
R.G., per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu eccependo la nullità della relazione medico-legale poiché non conforme ai dettami normativi e giurisprudenziali vigenti in materia di redazione delle consulenze.
Rilevava che il consulente avesse omesso la necessaria parte valutativa degli elementi fondanti posti a base del proprio convincimento senza, in alcun modo, esplicitare le ragioni per le quali riteneva di dover richiamare un particolare codice tabellare e attribuire la percentuale di invalidità ivi prevista.
Evidenziava, altresì, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non aveva adeguatamente valutato le proprie condizioni di salute e le malattie dalle quali era affetta, che, sebbene in parte riconosciute dal consulente, erano state dallo stesso minimizzate.
Osservava, in particolare, che il ctu aveva errato nella determinazione della percentuale di incidenza invalidante delle infermità a carico dell'apparato respiratorio, alle quali, richiamando, per analogia il codice tabellare 6003, aveva attribuito soltanto una percentuale compresa tra il
21% e il 30.
Affermava, invece, che sarebbe stato più corretto richiamare, per analogia, il codice tabellare n. 6407 relativo alla bronchite cronica ostruttiva, attribuendo la percentuale invalidante del
45%.
Rilevava, altresì, che il ctu aveva errato nella valutazione delle infermità a carico dell'apparato cardiologico, avendo richiamato erroneamente il codice tabellare n. 6445, proprio della cardiopatia lieve, attribuendo una percentuale d'invalidità del 20%.
Osservava che, essendo ella affetta da una cardiopatia in II-III classe NYHA, il ctu avrebbe dovuto operare una media tra i codici tabellari 6442 (che, per la cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, prevede una percentuale invalidante tra il 41% e il 50%) e n. 6443 (che, per la cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA prevede una percentuale invalidante tra il 71% e l'80%) attribuendo comunque una percentuale del 60%.
Evidenziava che, in caso di dissenso, avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la percentuale massima del 50% prevista dal codice n. 6442.
Rilevava, inoltre, che il ctu aveva operato una eccessiva riduzione delle percentuali invalidanti previste dai codici tabellari per le patologie dell'apparato endocrino, valutandole nella misura del 50%. Rappresentava che ella era affetta da diabete mellito, trattato da circa un anno con terapia insulinica, per il quale andava richiamato il codice tabellare n. 9310, che prevede una percentuale compresa tra il 51% e il 60%, proprio in ragione del marcato scompenso glicemico.
Osservava che il ctu aveva errato nella valutazione percentuale di incidenza invalidante delle infermità a carico dell'apparato osteoarticolare, attribuendo soltanto una percentuale del 30%, mentre nei rilievi trasmessi al consulente era stato evidenziato che avrebbe dovuto richiamare il codice tabellare n. 7001 e riconoscere una percentuale compresa tra il 31% e il 40%.
Segnalava, altresì, che il ctu non aveva considerato l'eventuale interferenza delle patologie valutate sulla sua capacità lavorativa, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad attribuire ulteriori 5 punti percentuali, come previsto dalla normativa vigente, e che, unitamente a una corretta valutazione delle patologie sottostimate, avrebbe consentito di riconoscere un'invalidità pari al 100%, nonché l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. 104/92.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico tale da renderla totalmente inabile, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile;
chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico tale da riconoscerle le condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 e che, per l'effetto, venisse riconosciuto il suo diritto al conseguimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di CP_1 accertamento del diritto.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
4.- L'udienza del 24 novembre veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n.
3997/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la invalida in misura pari al 92% con Pt_1 decorrenza dal 5 aprile 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione d'inabilità nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“broncopatia cronica in soggetto con cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in
ii classe nyha. insufficienza venosa arti inferiori. diabete mellito insulinodipendente con scarso controllo glicemico e complicanze micro-angiopatiche e retiniche.vasculopatia cerebrale con turbe della memoria. depressione maggiore cronica. artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale ed esiti di protesi ginocchio bilaterale. recente intervento per adenocarcinoma endometroide tubulare in follow-up oncologico”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, indicando il codice da applicare e la relativa percentuale di invalidità, ha ritenuto che le stesse “siano tali da poter riconoscere la percentuale di invalidità del 100% con decorrenza Novembre 2024.”; il ctu ha, invece, escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, ritenendo sussistenti solo le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992 con la stessa decorrenza, con la stessa decorrenza suindicata.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento della pensione d'inabilità a decorrere dal novembre 2024, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di accertamento del diritto alla prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento pensione d'inabilità con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' , e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi CP_1 previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento della Parte_1 pensione d'inabilità a decorrere dal novembre 2024;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del procedimento per atp CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 673,87, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' ; CP_1
e) rigetta per il resto.
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO IN, ha pronunciato, in esito all' udienza del 24 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6909/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 C.F._1
Piccione, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Adelaide Nieddu
RESISTENTE
OGGETTO: pensione d'inabilità; art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 23 dicembre 2024, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 5 aprile 2023, domanda presso l' territorialmente CP_1 competente, per essere sottoposta ad accertamento sanitario al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalida civile ai fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- in esito alla visita medica del 30 maggio 2023, la competente Commissione Medica Inps di Messina l'aveva riconosciuta invalida in misura pari all'85% ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP, presso questo Tribunale, iscritto al n. 3997/2023
R.G., per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu eccependo la nullità della relazione medico-legale poiché non conforme ai dettami normativi e giurisprudenziali vigenti in materia di redazione delle consulenze.
Rilevava che il consulente avesse omesso la necessaria parte valutativa degli elementi fondanti posti a base del proprio convincimento senza, in alcun modo, esplicitare le ragioni per le quali riteneva di dover richiamare un particolare codice tabellare e attribuire la percentuale di invalidità ivi prevista.
Evidenziava, altresì, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non aveva adeguatamente valutato le proprie condizioni di salute e le malattie dalle quali era affetta, che, sebbene in parte riconosciute dal consulente, erano state dallo stesso minimizzate.
Osservava, in particolare, che il ctu aveva errato nella determinazione della percentuale di incidenza invalidante delle infermità a carico dell'apparato respiratorio, alle quali, richiamando, per analogia il codice tabellare 6003, aveva attribuito soltanto una percentuale compresa tra il
21% e il 30.
Affermava, invece, che sarebbe stato più corretto richiamare, per analogia, il codice tabellare n. 6407 relativo alla bronchite cronica ostruttiva, attribuendo la percentuale invalidante del
45%.
Rilevava, altresì, che il ctu aveva errato nella valutazione delle infermità a carico dell'apparato cardiologico, avendo richiamato erroneamente il codice tabellare n. 6445, proprio della cardiopatia lieve, attribuendo una percentuale d'invalidità del 20%.
Osservava che, essendo ella affetta da una cardiopatia in II-III classe NYHA, il ctu avrebbe dovuto operare una media tra i codici tabellari 6442 (che, per la cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA, prevede una percentuale invalidante tra il 41% e il 50%) e n. 6443 (che, per la cardiopatia ipertensiva in III classe NYHA prevede una percentuale invalidante tra il 71% e l'80%) attribuendo comunque una percentuale del 60%.
Evidenziava che, in caso di dissenso, avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la percentuale massima del 50% prevista dal codice n. 6442.
Rilevava, inoltre, che il ctu aveva operato una eccessiva riduzione delle percentuali invalidanti previste dai codici tabellari per le patologie dell'apparato endocrino, valutandole nella misura del 50%. Rappresentava che ella era affetta da diabete mellito, trattato da circa un anno con terapia insulinica, per il quale andava richiamato il codice tabellare n. 9310, che prevede una percentuale compresa tra il 51% e il 60%, proprio in ragione del marcato scompenso glicemico.
Osservava che il ctu aveva errato nella valutazione percentuale di incidenza invalidante delle infermità a carico dell'apparato osteoarticolare, attribuendo soltanto una percentuale del 30%, mentre nei rilievi trasmessi al consulente era stato evidenziato che avrebbe dovuto richiamare il codice tabellare n. 7001 e riconoscere una percentuale compresa tra il 31% e il 40%.
Segnalava, altresì, che il ctu non aveva considerato l'eventuale interferenza delle patologie valutate sulla sua capacità lavorativa, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad attribuire ulteriori 5 punti percentuali, come previsto dalla normativa vigente, e che, unitamente a una corretta valutazione delle patologie sottostimate, avrebbe consentito di riconoscere un'invalidità pari al 100%, nonché l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della L. 104/92.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico tale da renderla totalmente inabile, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità civile;
chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico tale da riconoscerle le condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 e che, per l'effetto, venisse riconosciuto il suo diritto al conseguimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da altra data accertata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di CP_1 accertamento del diritto.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
4.- L'udienza del 24 novembre veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n.
3997/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la invalida in misura pari al 92% con Pt_1 decorrenza dal 5 aprile 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della pensione d'inabilità nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“broncopatia cronica in soggetto con cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in
ii classe nyha. insufficienza venosa arti inferiori. diabete mellito insulinodipendente con scarso controllo glicemico e complicanze micro-angiopatiche e retiniche.vasculopatia cerebrale con turbe della memoria. depressione maggiore cronica. artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale ed esiti di protesi ginocchio bilaterale. recente intervento per adenocarcinoma endometroide tubulare in follow-up oncologico”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, indicando il codice da applicare e la relativa percentuale di invalidità, ha ritenuto che le stesse “siano tali da poter riconoscere la percentuale di invalidità del 100% con decorrenza Novembre 2024.”; il ctu ha, invece, escluso la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, ritenendo sussistenti solo le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, l. 104/1992 con la stessa decorrenza, con la stessa decorrenza suindicata.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 utili al conseguimento della pensione d'inabilità a decorrere dal novembre 2024, come previsto dal ctu.
7.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della
l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di accertamento del diritto alla prestazione.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento pensione d'inabilità con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso per atp ma antecedente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per tre quarti e la restante quota viene posta a carico dell' , e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi CP_1 previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento della Parte_1 pensione d'inabilità a decorrere dal novembre 2024;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di un quarto delle spese giudiziali del procedimento per atp CP_1 liquidate nella somma già ridotta di € 673,87, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' ; CP_1
e) rigetta per il resto.
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO IN