CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/09/2024, n. 33703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33703 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, RD GN, che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e concludendo per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore: è presente l'Avv. ENRICO CAPONE, di Foro di AN AR CA VETERE, in difesa dell'imputato, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento . Penale Sent. Sez. 4 Num. 33703 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 03/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona il 5 dicembre 2023, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di RO /il 28 marzo 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Santo IN responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto in due occasioni, accertate tra il 14 ed il 17 aprile 2020, cocaina in quantitativi variabili tra 50 e 100 grammi a NZ RO (cocaina che IN aveva previamente acquistato in Romagna ove si era recato con il taxi), e, in conseguenza, riconosciute le circostanz attenuanti generiche, applicato l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il primo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza o insufficienza di motivazione, poiché entrambe le sentenze di merito si risolverebbero in «perifrasi prive di ogni verificabilità in concreto sia ad opera de/l'impugnante sia con riguardo all'attività di controllo della legittimità del processo decisorio da svolgersi ad opera di Codesta Corte» (così alla p. 1 del ricorso). La Corte di appello non avrebbe argomentato circa i rilievi difensivi che erano stati mossi con l'atto di appello. Gli episodi addebitati all'imputato non sarebbero verificabili in concreto, in particolare non spiegandosi perché debba ritenersi attendibile la chiamata in correità del coimputato NZ RO, essendo insufficiente il riscontro al riguardo rappresentato dall'avere l'imputato effettuato spostamenti in Romagna con un taxi durante le chiusure stabilite .t.lirlkuk-Vi Planr 21érifla(1.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, RD GN, che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e concludendo per il rigetto del ricorso. Udito il Difensore: è presente l'Avv. ENRICO CAPONE, di Foro di AN AR CA VETERE, in difesa dell'imputato, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento . Penale Sent. Sez. 4 Num. 33703 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 03/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona il 5 dicembre 2023, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di RO /il 28 marzo 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Santo IN responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto in due occasioni, accertate tra il 14 ed il 17 aprile 2020, cocaina in quantitativi variabili tra 50 e 100 grammi a NZ RO (cocaina che IN aveva previamente acquistato in Romagna ove si era recato con il taxi), e, in conseguenza, riconosciute le circostanz attenuanti generiche, applicato l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il primo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza o insufficienza di motivazione, poiché entrambe le sentenze di merito si risolverebbero in «perifrasi prive di ogni verificabilità in concreto sia ad opera de/l'impugnante sia con riguardo all'attività di controllo della legittimità del processo decisorio da svolgersi ad opera di Codesta Corte» (così alla p. 1 del ricorso). La Corte di appello non avrebbe argomentato circa i rilievi difensivi che erano stati mossi con l'atto di appello. Gli episodi addebitati all'imputato non sarebbero verificabili in concreto, in particolare non spiegandosi perché debba ritenersi attendibile la chiamata in correità del coimputato NZ RO, essendo insufficiente il riscontro al riguardo rappresentato dall'avere l'imputato effettuato spostamenti in Romagna con un taxi durante le chiusure stabilite .t.lirlkuk-Vi Planr 21érifla(1.