Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05772/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5772 del 2024, proposto da
AT IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Mascolo, Alfredo Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AO IN, RI OS IN, GU IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento datato 28 ottobre 2024, a firma del Dirigente del III Dipartimento, rubricato nel registro ordinanza al n° 252, con il quale è stata integralmente la proposta n° 62 del 17 ottobre 2024, a firma del tecnico istruttore Geom. Vincenzo Maresca, notificato il 31 ottobre 2024, con il quale si è ingiunto, secondo l’esplicito ed esclusivo richiamo al modello sanzionatorio di cui all’art. 33 del d.P.R. 380/2001, tra gli altri, anche all’odierna ricorrente, di demolire nel termine congruo di novanta giorni dalla relativa notifica dei: “…due lucernari del tipo “velux”, in quanto sprovvisti di titoli abilitativi sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico …”;
- del provvedimento datato 4 settembre 2024, repertoriato al n° 609, a firma congiunta del predetto istruttore tecnico – Geom. Vincenzo Maresca – del Dirigente del IV Dipartimento – Ing. RAno Maresca – e dello stesso Dirigente del III Dipartimento – Arch. Filippo De Martino – nella sola parte in cui disponeva delle misure repressive, per le quali ordinava il medesimo ripristino dei lucernari de quibus e, peraltro, nello stesso termine, nonché la applicazione di sanzione pecuniaria prevista per le opere abusive, determinata in base ai parametri di legge.
- di ogni altro atto ad esso presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AO IN, RI OS IN, GU IN e del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI RA D'TE e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame è controversa la legittimità dell’ordinanza, meglio precisata in epigrafe, con cui è stato ordinato alla ricorrente, oltre che agli odierni controinteressati, di demolire due lucernari del tipo Velux in quanto sprovvisti dei necessari titoli abilitativi. Viene inoltre contestato il provvedimento del 3 settembre 2024, recante diniego di autotutela in relazione al provvedimento di condono ex lege 47/85 rilasciato su istanza della ricorrente, nella parte in cui ha, tuttavia, preannunciato il ripristino dei medesimi lucernari nonché l’applicazione di sanzione pecuniaria.
2. A sostegno del ricorso sono dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili.
2.1 Con un primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità dei provvedimenti impugnati per elusione (prima ancora che violazione) del giudicato di cui alla sentenza n° 358/2024, resa dalla Sezione, essendo tali atti in contrasto con il pregresso provvedimento comunale di archiviazione (determina prot. n. 31722 del 25/8/2021).
2.2 Con un secondo e ultimo motivo lamenta l’illegittimità delle sanzioni adottate dall’ente, per l’insuperabile contrasto con l’art. 33 del d.P.R. 380/01, in quanto, in tesi, le opere contestate non rientrerebbero nella tipologia della ristrutturazione edilizia e, dunque, non vi sarebbe il presupposto applicativo dell’art 33 TU Edilizia. Inoltre, non vi sarebbero elementi di contrasto con la disciplina urbanistica vigente nel territorio del Comune di Sorrento che, peraltro, non viene contestata negli impugnati provvedimenti ma che avrebbe rappresentato uno dei presupposti per l’applicazione dell’intimazione di ripristino di cui all’art. 33 citato. Infine, si lamenta il mancato coinvolgimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo che grava, non sull’immobile, ma sull’intero territorio comunale.
3. Si è costituito il Comune di Sorrento che si è opposto alle avverse pretese. In particolare, ha eccepito in rito l’inammissibilità del ricorso in relazione alla impugnativa della nota del 3 settembre 2024, in quanto in parte qua non avente natura prescrittiva e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure.
4. Si sono inoltre costituiti i nominati controinteressati, IN GU, IN RI OS, IN AO, rimarcando l’infondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente e instando per la reiezione del ricorso.
5. All’udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In limine, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa comunale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in relazione alla sola impugnativa del diniego di autotutela, contestato dalla ricorrente nella sola parte in cui ha preannunciato l’adozione di successiva ordinanza di demolizione dei due lucernari, ritenuti estranei al rilasciato condono edilizio, nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Invero, con tale atto il Comune di Sorrento, nell’esitare, dopo un lungo iter amministrativo, l'istanza-diffida proveniente dagli odierni controinteressati, ha disposto l'archiviazione dell’avviato procedimento di autotutela, avente ad oggetto il permesso di costruire in sanatoria, rilasciato nel 2010 alla odierna ricorrente.
Detto atto è tuttavia dalla stessa censurato limitatamente alla parte in cui il Comune preconizza le conseguenziali misure sanzionatorie applicabili nella specie, senza provvedere alla loro effettiva irrogazione. Censurandosi, dunque, asserzioni non prescrittive ma di natura interlocutoria e infraprocedimentale, le stesse risultano prive di attitudine lesiva, con conseguente inammissibilità della relativa impugnativa.
7. L’esame delle censure va limitato, dunque, ai soli motivi spiegati a sostegno dell’impugnativa proposta avverso l’ordinanza di demolizione.
7.1 È infondato il primo motivo, con cui si deduce la violazione del giudicato essendo in tesi le questioni poste con l’odierno ricorso già risolte con altra sentenza della Sezione n. 358/2024.
Sul punto occorre sottolineare che la sentenza in questione, pur contenendo un incidentale riferimento ai due Velux, non si è pronunciata sulla legittimità né sull’epoca di realizzazione dei velux. Invero, al capo “7.2” della motivazione, si precisa che «... con la nota prot. n. 31722 del 25/8/2021 il Comune aveva precisato di considerare legittimi (siccome rientranti nel condono) quelli (in numero di due) rappresentati solo in pianta (benché non anche in prospetto) nei grafici allegati alla C.E. n. 489/2010, nonché nelle planimetrie catastali del 1992 e 2016.», dando poi atto che tale nota non era stata impugnata e che «Alla luce di tutto quanto precede, emerge la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, avendo il Comune già riscontrato con la nota dell’agosto 2021 la precedente istanza dei ricorrenti volta alla repressione degli interventi successivi alla C.E. n. 489/2010 e/o comunque non rientranti nel condono. Di talché, la diffida n. 3599/22 – par tale parte – risulta una reiterazione di istanza già rivota al Comune e da questo esitata con conseguente declaratoria di inammissibilità delle censure spiegate dai ricorrenti in parte qua» (cfr. par. 7.2.1). Dette censure, dunque, non sono state affatto esaminate dal Collegio.
Ciò posto, la successiva attività svolta dall’ente nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia, contrariamente alle avverse deduzioni, non confligge affatto con le statuizioni della precedente sentenza che, come sottolineato, in parte qua non ha affrontato il merito delle questioni controverse, in ragione della evidenziata preclusione processuale.
Per quanto è emerso in maniera incontroversa dalla documentazione fotografica acquisita successivamente dall’ente, a seguito di riapertura dell’istruttoria ( cfr . ortofoto realizzata dalla regione Campania – Dir. Gen.Governo del territorio – fotogramma 1116 strisciata 46 del volo 1985), i ridetti lucernari, non visibili alla data dei rilievi fotografici, risultano dunque realizzati, in maniera rimasta incontestata, solo in data successiva, e quindi in tempo non utile per beneficiare del condono edilizio.
A nulla vale rilevare da parte della ricorrente che detti lucernai erano stati predisposti nell’intradosso già alla data del condono anche se non era stata realizzata l’apertura all’esterno, ove restavano ricoperti dalle tegole, perché ciò equivale a riconoscere che alcuna luce era stata realizzata alla data ultima prevista dalla L. 47/85. Dunque, del tutto correttamente il Comune ha escluso che gli stessi potessero rientrare nella sanatoria rilasciata nel 2010, essendo quest’ultima basata sul presupposto, come detto non verificatosi, dell’integrale completamento di tutte le opere graficamente rappresentate nella domanda, in conformità alle dichiarazioni dell’istante, alla data stabilita dalla speciale disciplina condonistica.
Né la deducente può invocare l’affidamento ingenerato dalla precedente attività del Comune di Sorrento, che, in particolare, con la nota dell’agosto 2021 aveva ritenuto sufficiente la rappresentazione grafica dei Velux in pianta e non in prospetto. Le precedenti valutazioni, infatti, non confliggono con le sucessive determinazioni dell’ente, in quanto basate su una rappresentazione della realtà che ha all’evidenza indotto in errore l’amministrazione, tenuto conto che la rappresentazione grafica (in pianta) nella istanza di condono dei due lucernari ha lasciato intendere l’esistenza di detti lucernari già alla data del 1° ottobre 1983, sebbene, per quanto innanzi precisato, all’epoca non ancora realizzati.
7.2 È inoltre infondata l’ulteriore serie di censure con cui ci si duole della violazione dell’art. 33 TU edilizia.
Gioverà premettere che secondo la consolidata giurisprudenza "l'apertura di porte e di finestre sul prospetto di un edificio va sempre qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia comportante modifica dei prospetti, assoggettato tuttora al regime del permesso di costruire" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 aprile 2024, n. 2578).
Ed invero, "Il connotato distintivo che caratterizza l'intervento di ristrutturazione, distinguendolo dagli interventi manutentivi, è costituito dalla finalità, che è quello della "trasformazione" dell'organismo edilizio, in termini di diversità rispetto al precedente; non rientra fra gli interventi di manutenzione straordinaria e, in quanto opere non di mero ripristino bensì modificatrici dell'aspetto degli edifici, ne consegue che tra gli interventi suscettibili di dare luogo ad un intervento di ristrutturazione edilizia vi sono quelli incidenti sui prospetti ed al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, come effettuato nel caso all'esame, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo" (Consiglio di Stato sez. II, 3 novembre 2023, n. 9524).
Peraltro, i due Velux, nel caso che occupa la Sezione, sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, con la conseguenza che qualsivoglia intervento che alteri lo stato dei luoghi è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in mancanza della quale l'unica sanzione applicabile è quella della riduzione in pristino dello stato dei luoghi ( cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7426).
La giurisprudenza ha oramai chiarito che, in caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi, come quello realizzato e contestato con l’ordinanza di demolizione e riscontrabile dal rilievo fotografico allegato in atti, deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, con conseguente sanzione demolitoria (come nel caso di specie) in caso di titolo carente, e ciò anche quando trattasi di opere realizzabili mediante d.i.a; infatti in tal caso la misura demolitoria deve riguardare tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (Tar Campania Napoli sez. VI, 11 giugno 2021, n. 3940) a prescindere dalla classificazione e dalla graduazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi tratteggiate, ritiene il Collegio che gli interventi in questione sono stati correttamente qualificati come rientranti nell’ambito definitorio della ristrutturazione edilizia, in quanto, la realizzazione delle due aperture, funzionali a dare luce e aria agli ambienti sottostanti, hanno certamente mutato l’aspetto esteriore del prospetto dell’immobile in area protetta.
Dunque, gli stessi, anche ad una valutazione complessiva dell’impatto che ne è conseguito, necessitavano della previa valutazione di compatibilità paesaggistica che, per quanto detto, nella specie è mancata, con conseguente natura doverosa e vincolata della disposta sanzione demolitoria.
Del tutto inconferente risulta, infine, la deduzione della conformità delle opere realizzate con la disciplina urbanistica.
In ogni caso, infatti, l’assenza di titolo abilitativo edilizio è sanzionata con la demolizione, indipendentemente dalla circostanza della sussistenza o meno dei presupposti per il suo rilascio, ovverosia della conformità con gli strumenti urbanistici delle opere realizzate.
Quest’ultimo aspetto può, semmai, rilevare in caso di richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, peraltro, nella specie non presentata.
8. In conclusione il ricorso è in parte inammissibile e in parte respinto.
9. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AU EN, Presidente
RI RA D'TE, Consigliere, Estensore
AN BB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA D'TE | RI AU EN |
IL SEGRETARIO