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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/07/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2014 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to DEL GROSSO CIRO, giusta procura in Parte_1 atti RICORRENTE/I contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to LAURITO GIOVANNI , giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 15.10.2014 la ricorrente ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accertamento l'illegittimità e antigiuridicità degli atti amministrativi con i quali il ha demansionato la ricorrente, nonchè dichiarare la sussistenza degli Controparte_1 elementi per ritenere che la ricorrente sia stata vittima di mobbing da parte del Controparte_1
pagina 1 di 3 condannando l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti patrimoniali e non patrimoniali per un importo complessivo di euro 80.560,38.
Costituitosi il ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente, deducendo la Controparte_1 piena legittimità del proprio operato, atteso che la ricorrente non avrebbe subito alcun demansionamento, ma semplicemente una differente collocazione nell'ambito della riorganizzazione dell'ufficio.
Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU, all'odierna udienza è stata decisa con motivazioni contestuali.
Preliminarmente occorre riqualificare la domanda avanzata dal ricorrente relativa all'accertamento e alla dichiarazione di “illegittimità, illiceità ed antigiuridicità degli atti amministrativi”, in domanda di disapplicazione del provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo. Atteso che l'autorità competente a dichiarare l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato dalla ricorrente è il Tribunale
Amministrativo Regionale.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti dall'istruttoria della causa, in particolare dalla particolareggiata consulenza tecnica medico legale, non è emerso alcun nesso eziologico tra la riorganizzazione disposta del
[...] con le patologie di cui ha sofferto la ricorrente. CP_1
In particolare si legge nella consulenza tecnica “► La valutazione di tutta la sua vicenda lavorativa, applicando anche il modello italiano Ege, non prova un qualsiasi rapporto di adeguatezza causale, nei profili qualitativo e quantitativo, dei fatti lamentati.
► Pertanto, non appare dimostrato che, durante la sua attività di lavoro, sia stata sottoposta ad una condizione di mobbing (verticale o orizzontale o combinato).
► Invece, secondo un'impostazione di ragionevolezza ed adeguatezza della normalità causale (“è più probabile che non”), è verosimile che abbia avvertito difficoltà ad adeguarsi al diverso contesto situazionale (nel quale forse si sentiva privata di qualche seppur lecito privilegio) creatosi con i provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e servizi, adottati dalla nuova Amministrazione comunale.”.
Pertanto, secondo quanto indicato dal CTU, il cui ragionamento appare attendibile e condivisibile, in quanto corredato da idonea motivazione tecnico scientifica, mancando in nuce il rapporto di causalità tra la condotta tenuta dal comune e le patologie di cui era affetta la ricorrente, la domanda relativa al risarcimento del danno sia patrimoniale sia non patrimoniale deve essere rigettata.
Inoltre, è da considerare che dall'istruttoria della causa non è emerso alcun demansionamento della ricorrente, atteso che dalla lettura dei provvedimenti adottati dal Comune di anche CP_1
pagina 2 di 3 all'esito della riorganizzazione ha continuato ad avere le mansioni di istruttore amministrativo di categoria C;
infatti, come si evince dagli atti di causa, la gestione del protocollo è stata affidata alla ricorrente anche successivamente alla riorganizzazione dell'ufficio.
Inoltre, secondo quanto è emerso dall'attività di escussione dei testi, non è configurabile in capo al una condotta di mobbing. In particolare non è emerso che il comune abbia posto in essere una CP_1 serie di comportamenti persecutori e vessatori, sistematici e ripetuti nel tempo, che causano un danno alla salute psicofisica del lavoratore, e che sono mossi da un intento persecutorio. Infatti, gli unici elementi emersi dalle prove testimoniali, sono relative all'ubicazione dell'ufficio della ricorrente, privo del telefono e con la presenza dei bidoni per la raccolta differenziata dinanzi la porta del suo ufficio dopo la riorganizzazione. Infatti, emerso solo tale elemento non è emerso alcun elemento manca del tutto la prova che il abbia posto in essere una serie reiterata di comportamenti vessatori, con CP_1 intenti persecutori.
Mancando la prova anche del mobbing, occorre rigettare il ricorso.
Le spese di lite vengono compensate, sussistendone i presupposti. Le spese di lite vengono poste a carico definitivo di parte ricorrente, in quanto parte maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone a carico definitivo di parte ricorrente le spese relative alla CTU espletata.
Vallo della Lucania, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2014 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to DEL GROSSO CIRO, giusta procura in Parte_1 atti RICORRENTE/I contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to LAURITO GIOVANNI , giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 15.10.2014 la ricorrente ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo l'accertamento l'illegittimità e antigiuridicità degli atti amministrativi con i quali il ha demansionato la ricorrente, nonchè dichiarare la sussistenza degli Controparte_1 elementi per ritenere che la ricorrente sia stata vittima di mobbing da parte del Controparte_1
pagina 1 di 3 condannando l'amministrazione al risarcimento di tutti i danni conseguenti patrimoniali e non patrimoniali per un importo complessivo di euro 80.560,38.
Costituitosi il ha contestato quanto sostenuto dalla ricorrente, deducendo la Controparte_1 piena legittimità del proprio operato, atteso che la ricorrente non avrebbe subito alcun demansionamento, ma semplicemente una differente collocazione nell'ambito della riorganizzazione dell'ufficio.
Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU, all'odierna udienza è stata decisa con motivazioni contestuali.
Preliminarmente occorre riqualificare la domanda avanzata dal ricorrente relativa all'accertamento e alla dichiarazione di “illegittimità, illiceità ed antigiuridicità degli atti amministrativi”, in domanda di disapplicazione del provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo. Atteso che l'autorità competente a dichiarare l'illegittimità dell'atto amministrativo impugnato dalla ricorrente è il Tribunale
Amministrativo Regionale.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Infatti dall'istruttoria della causa, in particolare dalla particolareggiata consulenza tecnica medico legale, non è emerso alcun nesso eziologico tra la riorganizzazione disposta del
[...] con le patologie di cui ha sofferto la ricorrente. CP_1
In particolare si legge nella consulenza tecnica “► La valutazione di tutta la sua vicenda lavorativa, applicando anche il modello italiano Ege, non prova un qualsiasi rapporto di adeguatezza causale, nei profili qualitativo e quantitativo, dei fatti lamentati.
► Pertanto, non appare dimostrato che, durante la sua attività di lavoro, sia stata sottoposta ad una condizione di mobbing (verticale o orizzontale o combinato).
► Invece, secondo un'impostazione di ragionevolezza ed adeguatezza della normalità causale (“è più probabile che non”), è verosimile che abbia avvertito difficoltà ad adeguarsi al diverso contesto situazionale (nel quale forse si sentiva privata di qualche seppur lecito privilegio) creatosi con i provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e servizi, adottati dalla nuova Amministrazione comunale.”.
Pertanto, secondo quanto indicato dal CTU, il cui ragionamento appare attendibile e condivisibile, in quanto corredato da idonea motivazione tecnico scientifica, mancando in nuce il rapporto di causalità tra la condotta tenuta dal comune e le patologie di cui era affetta la ricorrente, la domanda relativa al risarcimento del danno sia patrimoniale sia non patrimoniale deve essere rigettata.
Inoltre, è da considerare che dall'istruttoria della causa non è emerso alcun demansionamento della ricorrente, atteso che dalla lettura dei provvedimenti adottati dal Comune di anche CP_1
pagina 2 di 3 all'esito della riorganizzazione ha continuato ad avere le mansioni di istruttore amministrativo di categoria C;
infatti, come si evince dagli atti di causa, la gestione del protocollo è stata affidata alla ricorrente anche successivamente alla riorganizzazione dell'ufficio.
Inoltre, secondo quanto è emerso dall'attività di escussione dei testi, non è configurabile in capo al una condotta di mobbing. In particolare non è emerso che il comune abbia posto in essere una CP_1 serie di comportamenti persecutori e vessatori, sistematici e ripetuti nel tempo, che causano un danno alla salute psicofisica del lavoratore, e che sono mossi da un intento persecutorio. Infatti, gli unici elementi emersi dalle prove testimoniali, sono relative all'ubicazione dell'ufficio della ricorrente, privo del telefono e con la presenza dei bidoni per la raccolta differenziata dinanzi la porta del suo ufficio dopo la riorganizzazione. Infatti, emerso solo tale elemento non è emerso alcun elemento manca del tutto la prova che il abbia posto in essere una serie reiterata di comportamenti vessatori, con CP_1 intenti persecutori.
Mancando la prova anche del mobbing, occorre rigettare il ricorso.
Le spese di lite vengono compensate, sussistendone i presupposti. Le spese di lite vengono poste a carico definitivo di parte ricorrente, in quanto parte maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese di lite tra le parti;
3. Pone a carico definitivo di parte ricorrente le spese relative alla CTU espletata.
Vallo della Lucania, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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