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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CA RI, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore PRESTA DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ric_1 s.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Denno
Difeso da Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
NT SI s.p.a. - 02002380224
1 Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 IMIS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMIS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 IMIS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMIS 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 IMIS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle Parti:
Appellante: conferma le già formulate richieste. Appellato: Comune di Denno - non presente;
NT SI - conferma le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 30 luglio 2024 NT SI s.p.a., su affidamento del Comune di Denno, notificò ad
Ric_1 s.r.l. il provvedimento denominato “atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi” con il quale ha intimato il pagamento del complessivo importo di euro 68.390,95 conseguente al mancato pagamento di IMIS per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Ric_1 ha impugnato il provvedimento deducendo plurimi motivi tra i quali che non aveva mai avuto conoscenza degli atti presupposti all'atto di presa in carico e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati erano prescritti. Inoltre, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina dell'IMIS.
Hanno resistito in giudizio il Comune di Denno e NT SI ribadendo, ciascuno per la propria competenza, la legittimità del loro operato. Preliminarmente era stata però eccepita l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la procura conferita al dott. geom. Nominativo_1 risultava conferita a un soggetto privo dello jus postulandi, non
2 vertendo il giudizio su una materia per la quale ai geometri iscritti al relativo albo è riconosciuta la possibilità di difesa tecnica.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 157/2025, depositata il 14 aprile
2025, ha dichiarato il ricorso “inammissibile perché presentato da un soggetto privo dello ius postulandi con riguardo all'oggetto del giudizio”. Ha quindi condannato la Ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle Resistenti, liquidate in complessivi euro 1.000,00 per ciascuna Parte.
3. Questa è la sentenza qui appellata da Ric_1, difesa dall'avv. Difensore_1, che ha dedotto:
I – “violazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 182 c.p.c. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU;
omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio”, perché non è stato rilevato che il ricorso era stato sottoscritto non solo dal difensore privo della ius postulandi
Rappresentante_1ma anche personalmente da quale legale rappresentante della Società, che aveva rilasciato procura alla lite in favore del geom. Nominativo_1; quindi la fattispecie è quella del “ricorso sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente”, cui si applica l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 che prevede la fissazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per la costituzione della parte e/o per il rilascio o la regolarizzazione della procura alla lite e solo dopo aver constatato il mancato rispetto di tale termine è possibile dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
ne deriverebbe, a detta della Parte, che la “pronuncia è illegittima, in quanto emessa senza il previo invito alla regolarizzazione previsto dalla legge” e che “trattandosi di un vizio relativo alla regolare costituzione del contraddittorio, la riforma della sentenza impugnata impone la rimessione della causa alla Corte di Giustizia di Primo Grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 546 del 1992”;
II – “riproposizione dei motivi di ricorso non esaminati in Primo Grado”: II a) “la non conoscenza (in buona fede) da parte del legale rappresentante di Ric_1 degli atti esecutivi citati nell'atto di NT SI, unitamente alla non conoscenza di tutti gli atti, prodromici precedenti, quali (eventuale) avviso bonario, avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento, ruolo esattoriale o cartella esattoriale, riguardanti, inerenti e conseguenti l'IMIS del Comune di Denno per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a causa della mancata notifica dei predetti atti”; II b) “intervenuta prescrizione del pagamento dell'IMIS conseguente al difetto di notifica degli atti impositivi e di riscossione”;
III c) “apparente difetto di notifica dell'atto di NT SI denominato “presa in carico e
Nominativo_2sollecito di pagamento di atti esecutivi”, perché è stato ritirato presso la residenza e da , 3 Rappresentante_1moglie di , notifica che sarebbe valida solo “se la moglie sia effettivamente convivente con il destinatario e se la moglie abbia dichiarato di essere convivente e di accettare la notifica per conto del destinatario”;
III d) “questione di legittimità costituzionale dell'IMIS”. La Società conclude chiedendo di accogliere l'appello e riformare la sentenza di Primo Grado, disponendo la rimessione della controversia alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Trento, ovvero, in subordine, annullare gli atti impugnati in accoglimento dei motivi di ricorso.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Denno per controdedurre ed eccepire:
i – “l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di appello”, perché la tesi dell'Appellante eluderebbe i termini perentori per la proposizione del ricorso;
perché dopo che l'Amministrazione aveva eccepito la mancanza di ius postulandi la Società contribuente “nulla ha fatto per - ammesso che potesse farlo - regolarizzare la situazione”.
Il Comune ha poi ripresentato le difese svolte in Primo Grado per affermare:
- che gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati a mezzo pec;
- che la responsabilità per la mancata lettura di una notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata è da attribuire al destinatario;
- che successivamente alla notifica e al mancato versamento ha inserito i crediti a ruolo e trasmesso la pratica a NT SI per la riscossione coattiva;
- che a un'eventuale nullità della notifica dell'atto impugnato si applica la sanatoria del raggiungimento dello scopo;
- che la questione di legittimità costituzionale oltre che non rilevante è infondata. Il Comune conclude chiedendo di “respingere il ricorso in appello siccome inammissibile e infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni sopra esposte, con conferma della sentenza di Primo Grado e con integrale rifusione delle spese di lite”.
5. Si è costituita in giudizio NT SI per controdedurre e sostenere che:
- dalla “inesistenza” della procura discende l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 182 c.p.c. atteso che “il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di 'sanare' l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite - Cass. civ., Sez. Unite, sent. 21 dicembre 2022, n. 37434”;
- il Comune di Denno ha dato ampia prova della regolarità delle notifiche di sua competenza, per cui
NT SI è priva di legittimazione passiva su tale punto;
- nessuna prescrizione e/o decadenza è maturata;
4 Ric_1- la tempestiva proposizione del ricorso da parte di ha comportato la sanatoria di eventuali vizi sottesi alla notifica dell'atto gravato;
- la questione di legittimità costituzionale sollevata da Ric_1 oltre a “essere mal contestualizzata”, è anche inammissibile difettando sia il requisito di rilevanza che quello di non manifesta infondatezza. NT SI conclude chiedendo di respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, udita la relazione della Giudice relatrice e quindi i Difensori dell'Appellante e di NT SI, i quali hanno illustrato le divergenti posizioni e relative conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è meritevole di essere vagliato favorevolmente.
2.1. Il primo motivo di appello - la pronuncia gravata è illegittima perché è stato omesso l'invito alla Parte di regolarizzare la sua posizione dotandosi di assistenza tecnica - è fondato ma la conseguenza non è quella chiesta dall'Appellante, ossia la rimessione della causa alla Corte di Primo Grado che ha emesso la sentenza impugnata.
2.2. Anzitutto, è principio assodato nel processo tributario che la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore al limite di legge (attualmente euro tremila) determina:
- ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, il dovere per il giudice tributario adito di ordinare al contribuente di munirsi di detta assistenza tecnica;
- l'inammissibilità del ricorso che, tuttavia, può essere pronunciata solo a seguito di ordine ineseguito nel termine fissato, e non per il solo fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato;
- le disposizioni in esame vanno “interpretate, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa nel processo e l'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare” (Corte cost. n. 289 del 2000).
2.3. Quanto alla conseguenze del mancato ordine, si osserva che:
5 - “l'omissione dell'ordine può essere eccepita in sede di gravame soltanto dalla parte cui è stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, in applicazione del principio generale di cui al comma 2 dell'art. 157 c.p.c., quindi non anche dalla controparte né rilevata d'ufficio nel giudizio di secondo grado”;
- l'omissione dell'ordine non determina una nullità assoluta (ossia una nullità per violazione degli artt. 101 o 102 c.p.c., nei casi in cui sia stata illegittimamente preclusa la partecipazione al giudizio di primo grado di una parte necessaria) perché “il profilo della proposizione del ricorso introduttivo a opera della parte personalmente, in causa tributaria di valore superiore al limite di legge, involge la sola questione dell'assistenza tecnica e non della rappresentanza processuale”;
- “questa sottolineatura - che trattasi di semplice assistenza tecnica (e non anche di rappresentanza), il cui incarico può essere conferito anche in sede di udienza pubblica (art. 12, comma 7) - vale a escludere (in radice) che la relativa mancanza si risolva in una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992), ovvero in una nullità extraformale rilevabile d'ufficio nel grado successivo e suscettibile di determinare il rinvio della causa alla commissione provinciale” (Cass. civ., sez. V, 2.3.2012, n. 3266; id., sez. V, 14.12.2012, n. 23082; id., sez. VI - 5, 18.1.2017, n. 1245; id., sez. V, 11.5.2018, n. 11435; id., sez. V, 5.9.2022, n. 26027).
2.4. Consegue a tale impostazione che tale vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio. Sul citato art. 59 la giurisprudenza di legittimità si è espressa stabilendo il principio di diritto per il quale, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali ivi codificate e solo per le quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria, “il giudizio dinanzi alle CTR assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, sicché la sentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall'appello presentato, sentenza di primo grado, sicché la CTR non può limitarsi, tranne che nelle suddette eccezioni, alla fase rescissoria, ma deve decidere nel merito le questioni ad essa sottoposte”
(ex multis, Cass. civ., sez. V, 3.7.2025, n. 18132).
3. Il Collegio passa quindi all'esame del merito della causa, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.
4. Si osserva che l'atto impugnato è un sollecito di pagamento, ossia un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine indicato. Trattasi di un atto emesso da NT
SI, in quanto soggetto legittimato alla riscossione forzata, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. 6 c), della l. n. 160 del 2019. Esso, come esposto nella parte in fatto, indica la sussistenza di 5 avvisi di accertamento esecutivi per IMIS non versata relativa ai 5 anni di imposta dal 2017 al 2021.
5.1. In termini generali vale rammentare, in punto di diritto, che il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 dispone che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e che solamente “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitariamente a quest'ultimo”.
L'orientamento di legittimità è da tempo granitico nell'affermare che nel processo tributario ogni provvedimento può essere impugnato solo per vizi suoi propri e non quelli che riguardano provvedimenti precedenti ricevuti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo provvedimento (cfr., in termini, Cass. civ., sez. V,
19.10.2022, n. 30908; id., sez. V, 29.11.2021, n. 37259; id., sez. VI - 5, 25.2.2019, n. 5473; id., sez. V, 17.5.2017, n. 12244).
5.2. In concreto, ciò comporta che se viene accertata la regolare notifica/comunicazione di un atto tributario precedente a quello impugnato, il contribuente non è più legittimato a impugnare l'atto successivo lamentando vizi oramai divenuti definitivi. Qualsivoglia eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, anche quella di decadenza e/o di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo a un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., Cass. civ., sez. V, 2.11.2023, n. 30498; id., sez. V,
27.8.2024, n. 23162; id., sez. V, 5.8.2024, n. 22108, e la giurisprudenza ivi citata;
id., 4.2.2025, n.
2743).
5.3. E nell'ultimo anno la Corte di legittimità ha precisato, e affermato con costanza, che:
a) “va data continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”;
7 b) “va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. n. 16743 del 2024) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”;
c) il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere nullità precedenti (anche relative al procedimento di notifica) o la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento e quella di notificazione del sollecito stesso;
d) in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto: “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento … in quanto equiparabile all'avviso di mora … è impugnabile autonomamente ai sensi all'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. civ., sez. V, 11.3.2025, n. 6436; id., sez. V, sentenza 21.7.2025, n. 20476; id., sez. V, 22.9.2025,
n. 25756; id., 29.9.2025, n. 26311; id., sez. V, 30.10.2025, n. 28706).
6.1. Tanto chiarito, il Collegio rileva che la Società ha impugnato il sollecito di pagamento di atti esecutivi che ha ricevuto il 30 luglio 2024 deducendo che non le sarebbero mai stati notificati gli atti presupposti in esso indicati.
6.2. La doglianza è infondata.
6.3. In punto di diritto si ricorda il seguente principio di diritto: “ai sensi della disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante Codice dell'amministrazione digitale), agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata ancor prima della novellazione dell'art. 6 del d.lgs. cit. ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 2, comma 1, lett. a) e del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 2, comma 1, lettera e), e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad opera del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art.
7-quater, commi 6 e 7, conv. in l. 1 dicembre 2016 n. 225” (Cass. civ., sez. V,
12.8.2025, n. 23166).
Ciò significa che il Comune di Denno nell'anno 2022 era legittimato a utilizzare la posta pec per notificare i propri avvisi di accertamento.
6.4. In punto di fatto il Comune di Denno ha provato documentalmente che gli avvisi di accertamento menzionati nell'atto impugnato, nn. 10, 19, 20, 21 e 22/2022 ed emessi a causa della totale omissione dei relativi versamenti IMIS, sono stati notificati a mezzo pec trasmessa direttamente dal funzionario, 8 tramite il protocollo informatico comunale collegato alla pec del Comune di Denno dichiarata in IPA (Email_4 – cfr., doc. n. 1). Essi sono stati inviati all'indirizzo pec della società Ric_1 s.r.l. ( Email_5 ) presente nel portale della Camera di commercio della Provincia
e presente in INI-PEC (cfr., doc. n. 4). Il Comune ha depositato in atti le ricevute di accettazione e di consegna delle pec, tutte “ Ric_1consegnate nella casella di destinazione” di il 5 luglio 2022 (cfr., doc. n. 5).
6.5. La prova che un messaggio pec è stato consegnato nella casella del destinatario, con certificazione di data e ora, è sufficiente a generare la presunzione di conoscenza del suo contenuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Spetta di conseguenza al destinatario la notifica dimostrare che la mancata conoscenza della pec è imputabile a irregolarità della notifica, o a caso fortuito o a forza maggiore (per esempio in caso di malfunzionamento del servizio pec ma con prova rigorosa del fatto che il problema tecnico è stato causato da un evento esterno non imputabile a propria negligenza).
6.6. In questo caso la Società destinataria delle notifiche a mezzo pec si è limitata a eccepire la “non
Ric_1conoscenza (in buona fede) da parte del legale rappresentante di degli atti esecutivi”. Il che, all'evidenza, non è sufficiente a superare la presunzione di conoscenza perché l'ordinaria amministrazione di una società presuppone che il rappresentante legale debba adottare misure di diligenza per comprendere e gestire le comunicazioni ufficiali ricevute mediante pec.
7.1. Visto il perdurare della posizione debitoria, il Comune di Denno si è rivolto a NT
SI, società in house incaricata della riscossione coattiva, la quale ha emesso il provvedimento impugnato, notificato il 30 luglio 2024 e denominato “atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi”, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. c), della l. n. 160 del 2019, disposizione che recita: “il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”.
7.2. Ebbene, per un primo profilo, la dedotta “prescrizione del debito” è infondata poiché è evidente che tra il 5 luglio 2022 (data di notifica degli avvisi di accertamento) e il 30 luglio 2024 (data di notifica dell'atto impugnato) nessun termine di prescrizione quinquennale è maturato.
7.3. Per altro profilo, è assodato che per la notificazione di atti di accertamento fiscale a una persona giuridica è ammessa, in via alternativa alla notifica presso la sede legale, la notifica direttamente alla persona che la rappresenta presso la sua residenza, domicilio o dimora (Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n.
18059).
9 E quanto al fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata semplice (come previsto dalla disposizione sopra riportata) sia stato ricevuto e sottoscritto da “Nominativo_2, moglie convivente del legale rappresentante di Ric_1” (come ha affermato lo stesso Appellante), è sufficiente ricordare che per le notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale “la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario” (Cass. civ., sez. III, 14.12.2024, n. 32575; id., 9.2.2022, n. 4160).
In ogni caso, un'eventuale nullità della notifica dell'atto sub iudice è stata sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto notificato (Cass. civ., sez. V, 12.8.2025, n. 23166).
8.1. Resta da esaminare l'ultimo motivo, con cui è stata sollevata la “questione di legittimità costituzionale dell'IMIS a causa della violazione del principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione;
violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (anche fiscale) sancita dall'articolo 3 della Costituzione;
violazione del principio della tutela della proprietà privata sancito dall'articolo 42 della Costituzione;
violazione del principio costituzionale della proporzionalità e del buon andamento della azione tributaria sancito dall'articolo
97 della Costituzione;
violazione del principio del divieto alla doppia imposizione fiscale per insufficiente collegamento con i servizi locali sancito dall'articolo 119 della Costituzione;
violazione del principio di autonomia e coordinamento della finanza pubblica sancito dall'articolo 119 della
Costituzione e incompetenza legislativa;
violazione del diritto alla proprietà privata, sancito dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”.
8.2. La prospettazione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal giudice comune deve presentarsi non solo “non manifestamente infondata” ma anche “rilevante”, ossia deve essere ravvisato, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, “un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale”. La rilevanza sussiste “quando la norma della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, 10 oppure quando la decisione [della Corte costituzionale] comunque influisca sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire per rendere la decisione, … per altro verso, ricorre anche ove la strumentalità sussista rispetto ad una possibile diversa definizione della lite, non strettamente a mezzo dalla decisione della causa” (sentenze Corte costituzionale n. 250 del 2011 e n. 95 del 2023).
8.3. Orbene, le norme della cui legittimità l'Appellante dubita (e che non cita ma che sono, indubitabilmente, le disposizioni legislative che disciplinano l'IMIS), non presentano alcuna rilevanza nel caso de quo stante la definitività degli avvisi di accertamento, sui quali la Contribuente non è più legittimata a dedurre vizi per atti divenuti immutabili. In altre parole, nella presente fattispecie non vi è alcuna “stretta connessione” delle norme censurate con il thema decidendum di questo processo che, come sopra esposto, è limitato all'esame della legittimità del “sollecito di pagamento di atti esecutivi” emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. c), della l. n. 160 del 2019.
La questione deve quindi dichiararsi inammissibile per mancanza di rilevanza.
9. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello è infondato nel merito e deve essere respinto con conseguente conferma, per quanto dedotto, della legittimità dell'atto impugnato.
10. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, rigetta l'appello nel merito.
Condanna la contribuente a rifondere le spese del grado, liquidate in 2.800,00 euro in favore di ciascuna delle controparti costituite e quindi complessivamente in 5.600,00 euro onnicomprensivi. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Gabriele Casalena
11
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
CA RI, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore PRESTA DOMENICO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ric_1 s.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Comune di Denno
Difeso da Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
NT SI s.p.a. - 02002380224
1 Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10 IMIS 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19 IMIS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20 IMIS 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMIS 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22 IMIS 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle Parti:
Appellante: conferma le già formulate richieste. Appellato: Comune di Denno - non presente;
NT SI - conferma le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 30 luglio 2024 NT SI s.p.a., su affidamento del Comune di Denno, notificò ad
Ric_1 s.r.l. il provvedimento denominato “atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi” con il quale ha intimato il pagamento del complessivo importo di euro 68.390,95 conseguente al mancato pagamento di IMIS per gli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Ric_1 ha impugnato il provvedimento deducendo plurimi motivi tra i quali che non aveva mai avuto conoscenza degli atti presupposti all'atto di presa in carico e che, in ogni caso, i crediti ivi riportati erano prescritti. Inoltre, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina dell'IMIS.
Hanno resistito in giudizio il Comune di Denno e NT SI ribadendo, ciascuno per la propria competenza, la legittimità del loro operato. Preliminarmente era stata però eccepita l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la procura conferita al dott. geom. Nominativo_1 risultava conferita a un soggetto privo dello jus postulandi, non
2 vertendo il giudizio su una materia per la quale ai geometri iscritti al relativo albo è riconosciuta la possibilità di difesa tecnica.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, con sentenza n. 157/2025, depositata il 14 aprile
2025, ha dichiarato il ricorso “inammissibile perché presentato da un soggetto privo dello ius postulandi con riguardo all'oggetto del giudizio”. Ha quindi condannato la Ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle Resistenti, liquidate in complessivi euro 1.000,00 per ciascuna Parte.
3. Questa è la sentenza qui appellata da Ric_1, difesa dall'avv. Difensore_1, che ha dedotto:
I – “violazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 182 c.p.c. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU;
omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio”, perché non è stato rilevato che il ricorso era stato sottoscritto non solo dal difensore privo della ius postulandi
Rappresentante_1ma anche personalmente da quale legale rappresentante della Società, che aveva rilasciato procura alla lite in favore del geom. Nominativo_1; quindi la fattispecie è quella del “ricorso sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente”, cui si applica l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 che prevede la fissazione, da parte del Giudice, di un termine perentorio per la costituzione della parte e/o per il rilascio o la regolarizzazione della procura alla lite e solo dopo aver constatato il mancato rispetto di tale termine è possibile dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
ne deriverebbe, a detta della Parte, che la “pronuncia è illegittima, in quanto emessa senza il previo invito alla regolarizzazione previsto dalla legge” e che “trattandosi di un vizio relativo alla regolare costituzione del contraddittorio, la riforma della sentenza impugnata impone la rimessione della causa alla Corte di Giustizia di Primo Grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 546 del 1992”;
II – “riproposizione dei motivi di ricorso non esaminati in Primo Grado”: II a) “la non conoscenza (in buona fede) da parte del legale rappresentante di Ric_1 degli atti esecutivi citati nell'atto di NT SI, unitamente alla non conoscenza di tutti gli atti, prodromici precedenti, quali (eventuale) avviso bonario, avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento, ruolo esattoriale o cartella esattoriale, riguardanti, inerenti e conseguenti l'IMIS del Comune di Denno per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a causa della mancata notifica dei predetti atti”; II b) “intervenuta prescrizione del pagamento dell'IMIS conseguente al difetto di notifica degli atti impositivi e di riscossione”;
III c) “apparente difetto di notifica dell'atto di NT SI denominato “presa in carico e
Nominativo_2sollecito di pagamento di atti esecutivi”, perché è stato ritirato presso la residenza e da , 3 Rappresentante_1moglie di , notifica che sarebbe valida solo “se la moglie sia effettivamente convivente con il destinatario e se la moglie abbia dichiarato di essere convivente e di accettare la notifica per conto del destinatario”;
III d) “questione di legittimità costituzionale dell'IMIS”. La Società conclude chiedendo di accogliere l'appello e riformare la sentenza di Primo Grado, disponendo la rimessione della controversia alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Trento, ovvero, in subordine, annullare gli atti impugnati in accoglimento dei motivi di ricorso.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Denno per controdedurre ed eccepire:
i – “l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di appello”, perché la tesi dell'Appellante eluderebbe i termini perentori per la proposizione del ricorso;
perché dopo che l'Amministrazione aveva eccepito la mancanza di ius postulandi la Società contribuente “nulla ha fatto per - ammesso che potesse farlo - regolarizzare la situazione”.
Il Comune ha poi ripresentato le difese svolte in Primo Grado per affermare:
- che gli avvisi di accertamento sono stati tutti notificati a mezzo pec;
- che la responsabilità per la mancata lettura di una notificazione avvenuta a mezzo posta elettronica certificata è da attribuire al destinatario;
- che successivamente alla notifica e al mancato versamento ha inserito i crediti a ruolo e trasmesso la pratica a NT SI per la riscossione coattiva;
- che a un'eventuale nullità della notifica dell'atto impugnato si applica la sanatoria del raggiungimento dello scopo;
- che la questione di legittimità costituzionale oltre che non rilevante è infondata. Il Comune conclude chiedendo di “respingere il ricorso in appello siccome inammissibile e infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni sopra esposte, con conferma della sentenza di Primo Grado e con integrale rifusione delle spese di lite”.
5. Si è costituita in giudizio NT SI per controdedurre e sostenere che:
- dalla “inesistenza” della procura discende l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 182 c.p.c. atteso che “il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di 'sanare' l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite - Cass. civ., Sez. Unite, sent. 21 dicembre 2022, n. 37434”;
- il Comune di Denno ha dato ampia prova della regolarità delle notifiche di sua competenza, per cui
NT SI è priva di legittimazione passiva su tale punto;
- nessuna prescrizione e/o decadenza è maturata;
4 Ric_1- la tempestiva proposizione del ricorso da parte di ha comportato la sanatoria di eventuali vizi sottesi alla notifica dell'atto gravato;
- la questione di legittimità costituzionale sollevata da Ric_1 oltre a “essere mal contestualizzata”, è anche inammissibile difettando sia il requisito di rilevanza che quello di non manifesta infondatezza. NT SI conclude chiedendo di respingere il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, udita la relazione della Giudice relatrice e quindi i Difensori dell'Appellante e di NT SI, i quali hanno illustrato le divergenti posizioni e relative conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è meritevole di essere vagliato favorevolmente.
2.1. Il primo motivo di appello - la pronuncia gravata è illegittima perché è stato omesso l'invito alla Parte di regolarizzare la sua posizione dotandosi di assistenza tecnica - è fondato ma la conseguenza non è quella chiesta dall'Appellante, ossia la rimessione della causa alla Corte di Primo Grado che ha emesso la sentenza impugnata.
2.2. Anzitutto, è principio assodato nel processo tributario che la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore al limite di legge (attualmente euro tremila) determina:
- ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, il dovere per il giudice tributario adito di ordinare al contribuente di munirsi di detta assistenza tecnica;
- l'inammissibilità del ricorso che, tuttavia, può essere pronunciata solo a seguito di ordine ineseguito nel termine fissato, e non per il solo fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato;
- le disposizioni in esame vanno “interpretate, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa nel processo e l'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare” (Corte cost. n. 289 del 2000).
2.3. Quanto alla conseguenze del mancato ordine, si osserva che:
5 - “l'omissione dell'ordine può essere eccepita in sede di gravame soltanto dalla parte cui è stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, in applicazione del principio generale di cui al comma 2 dell'art. 157 c.p.c., quindi non anche dalla controparte né rilevata d'ufficio nel giudizio di secondo grado”;
- l'omissione dell'ordine non determina una nullità assoluta (ossia una nullità per violazione degli artt. 101 o 102 c.p.c., nei casi in cui sia stata illegittimamente preclusa la partecipazione al giudizio di primo grado di una parte necessaria) perché “il profilo della proposizione del ricorso introduttivo a opera della parte personalmente, in causa tributaria di valore superiore al limite di legge, involge la sola questione dell'assistenza tecnica e non della rappresentanza processuale”;
- “questa sottolineatura - che trattasi di semplice assistenza tecnica (e non anche di rappresentanza), il cui incarico può essere conferito anche in sede di udienza pubblica (art. 12, comma 7) - vale a escludere (in radice) che la relativa mancanza si risolva in una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992), ovvero in una nullità extraformale rilevabile d'ufficio nel grado successivo e suscettibile di determinare il rinvio della causa alla commissione provinciale” (Cass. civ., sez. V, 2.3.2012, n. 3266; id., sez. V, 14.12.2012, n. 23082; id., sez. VI - 5, 18.1.2017, n. 1245; id., sez. V, 11.5.2018, n. 11435; id., sez. V, 5.9.2022, n. 26027).
2.4. Consegue a tale impostazione che tale vizio processuale non determina la retrocessione del giudizio ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che esso esula dalle ipotesi tassative previste da tale disposizione e, in particolare, da quella dell'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio. Sul citato art. 59 la giurisprudenza di legittimità si è espressa stabilendo il principio di diritto per il quale, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali ivi codificate e solo per le quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria, “il giudizio dinanzi alle CTR assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, sicché la sentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall'appello presentato, sentenza di primo grado, sicché la CTR non può limitarsi, tranne che nelle suddette eccezioni, alla fase rescissoria, ma deve decidere nel merito le questioni ad essa sottoposte”
(ex multis, Cass. civ., sez. V, 3.7.2025, n. 18132).
3. Il Collegio passa quindi all'esame del merito della causa, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello nel processo tributario.
4. Si osserva che l'atto impugnato è un sollecito di pagamento, ossia un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine indicato. Trattasi di un atto emesso da NT
SI, in quanto soggetto legittimato alla riscossione forzata, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. 6 c), della l. n. 160 del 2019. Esso, come esposto nella parte in fatto, indica la sussistenza di 5 avvisi di accertamento esecutivi per IMIS non versata relativa ai 5 anni di imposta dal 2017 al 2021.
5.1. In termini generali vale rammentare, in punto di diritto, che il comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992 dispone che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”, e che solamente “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitariamente a quest'ultimo”.
L'orientamento di legittimità è da tempo granitico nell'affermare che nel processo tributario ogni provvedimento può essere impugnato solo per vizi suoi propri e non quelli che riguardano provvedimenti precedenti ricevuti, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo provvedimento (cfr., in termini, Cass. civ., sez. V,
19.10.2022, n. 30908; id., sez. V, 29.11.2021, n. 37259; id., sez. VI - 5, 25.2.2019, n. 5473; id., sez. V, 17.5.2017, n. 12244).
5.2. In concreto, ciò comporta che se viene accertata la regolare notifica/comunicazione di un atto tributario precedente a quello impugnato, il contribuente non è più legittimato a impugnare l'atto successivo lamentando vizi oramai divenuti definitivi. Qualsivoglia eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, anche quella di decadenza e/o di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo a un altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr., Cass. civ., sez. V, 2.11.2023, n. 30498; id., sez. V,
27.8.2024, n. 23162; id., sez. V, 5.8.2024, n. 22108, e la giurisprudenza ivi citata;
id., 4.2.2025, n.
2743).
5.3. E nell'ultimo anno la Corte di legittimità ha precisato, e affermato con costanza, che:
a) “va data continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”;
7 b) “va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. n. 16743 del 2024) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione”;
c) il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere nullità precedenti (anche relative al procedimento di notifica) o la prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento e quella di notificazione del sollecito stesso;
d) in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto: “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento … in quanto equiparabile all'avviso di mora … è impugnabile autonomamente ai sensi all'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”
(Cass. civ., sez. V, 11.3.2025, n. 6436; id., sez. V, sentenza 21.7.2025, n. 20476; id., sez. V, 22.9.2025,
n. 25756; id., 29.9.2025, n. 26311; id., sez. V, 30.10.2025, n. 28706).
6.1. Tanto chiarito, il Collegio rileva che la Società ha impugnato il sollecito di pagamento di atti esecutivi che ha ricevuto il 30 luglio 2024 deducendo che non le sarebbero mai stati notificati gli atti presupposti in esso indicati.
6.2. La doglianza è infondata.
6.3. In punto di diritto si ricorda il seguente principio di diritto: “ai sensi della disciplina posta dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante Codice dell'amministrazione digitale), agli Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata ancor prima della novellazione dell'art. 6 del d.lgs. cit. ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, art. 2, comma 1, lett. a) e del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 2, comma 1, lettera e), e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad opera del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, art.
7-quater, commi 6 e 7, conv. in l. 1 dicembre 2016 n. 225” (Cass. civ., sez. V,
12.8.2025, n. 23166).
Ciò significa che il Comune di Denno nell'anno 2022 era legittimato a utilizzare la posta pec per notificare i propri avvisi di accertamento.
6.4. In punto di fatto il Comune di Denno ha provato documentalmente che gli avvisi di accertamento menzionati nell'atto impugnato, nn. 10, 19, 20, 21 e 22/2022 ed emessi a causa della totale omissione dei relativi versamenti IMIS, sono stati notificati a mezzo pec trasmessa direttamente dal funzionario, 8 tramite il protocollo informatico comunale collegato alla pec del Comune di Denno dichiarata in IPA (Email_4 – cfr., doc. n. 1). Essi sono stati inviati all'indirizzo pec della società Ric_1 s.r.l. ( Email_5 ) presente nel portale della Camera di commercio della Provincia
e presente in INI-PEC (cfr., doc. n. 4). Il Comune ha depositato in atti le ricevute di accettazione e di consegna delle pec, tutte “ Ric_1consegnate nella casella di destinazione” di il 5 luglio 2022 (cfr., doc. n. 5).
6.5. La prova che un messaggio pec è stato consegnato nella casella del destinatario, con certificazione di data e ora, è sufficiente a generare la presunzione di conoscenza del suo contenuto, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Spetta di conseguenza al destinatario la notifica dimostrare che la mancata conoscenza della pec è imputabile a irregolarità della notifica, o a caso fortuito o a forza maggiore (per esempio in caso di malfunzionamento del servizio pec ma con prova rigorosa del fatto che il problema tecnico è stato causato da un evento esterno non imputabile a propria negligenza).
6.6. In questo caso la Società destinataria delle notifiche a mezzo pec si è limitata a eccepire la “non
Ric_1conoscenza (in buona fede) da parte del legale rappresentante di degli atti esecutivi”. Il che, all'evidenza, non è sufficiente a superare la presunzione di conoscenza perché l'ordinaria amministrazione di una società presuppone che il rappresentante legale debba adottare misure di diligenza per comprendere e gestire le comunicazioni ufficiali ricevute mediante pec.
7.1. Visto il perdurare della posizione debitoria, il Comune di Denno si è rivolto a NT
SI, società in house incaricata della riscossione coattiva, la quale ha emesso il provvedimento impugnato, notificato il 30 luglio 2024 e denominato “atto di presa in carico e sollecito di pagamento di atti esecutivi”, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. c), della l. n. 160 del 2019, disposizione che recita: “il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”.
7.2. Ebbene, per un primo profilo, la dedotta “prescrizione del debito” è infondata poiché è evidente che tra il 5 luglio 2022 (data di notifica degli avvisi di accertamento) e il 30 luglio 2024 (data di notifica dell'atto impugnato) nessun termine di prescrizione quinquennale è maturato.
7.3. Per altro profilo, è assodato che per la notificazione di atti di accertamento fiscale a una persona giuridica è ammessa, in via alternativa alla notifica presso la sede legale, la notifica direttamente alla persona che la rappresenta presso la sua residenza, domicilio o dimora (Cass. civ., sez. V, 1.7.2024, n.
18059).
9 E quanto al fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata semplice (come previsto dalla disposizione sopra riportata) sia stato ricevuto e sottoscritto da “Nominativo_2, moglie convivente del legale rappresentante di Ric_1” (come ha affermato lo stesso Appellante), è sufficiente ricordare che per le notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale “la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario” (Cass. civ., sez. III, 14.12.2024, n. 32575; id., 9.2.2022, n. 4160).
In ogni caso, un'eventuale nullità della notifica dell'atto sub iudice è stata sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo desumibile dalla tempestiva impugnazione dell'atto notificato (Cass. civ., sez. V, 12.8.2025, n. 23166).
8.1. Resta da esaminare l'ultimo motivo, con cui è stata sollevata la “questione di legittimità costituzionale dell'IMIS a causa della violazione del principio della capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione;
violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (anche fiscale) sancita dall'articolo 3 della Costituzione;
violazione del principio della tutela della proprietà privata sancito dall'articolo 42 della Costituzione;
violazione del principio costituzionale della proporzionalità e del buon andamento della azione tributaria sancito dall'articolo
97 della Costituzione;
violazione del principio del divieto alla doppia imposizione fiscale per insufficiente collegamento con i servizi locali sancito dall'articolo 119 della Costituzione;
violazione del principio di autonomia e coordinamento della finanza pubblica sancito dall'articolo 119 della
Costituzione e incompetenza legislativa;
violazione del diritto alla proprietà privata, sancito dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo”.
8.2. La prospettazione di una questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal giudice comune deve presentarsi non solo “non manifestamente infondata” ma anche “rilevante”, ossia deve essere ravvisato, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, “un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale”. La rilevanza sussiste “quando la norma della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, 10 oppure quando la decisione [della Corte costituzionale] comunque influisca sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire per rendere la decisione, … per altro verso, ricorre anche ove la strumentalità sussista rispetto ad una possibile diversa definizione della lite, non strettamente a mezzo dalla decisione della causa” (sentenze Corte costituzionale n. 250 del 2011 e n. 95 del 2023).
8.3. Orbene, le norme della cui legittimità l'Appellante dubita (e che non cita ma che sono, indubitabilmente, le disposizioni legislative che disciplinano l'IMIS), non presentano alcuna rilevanza nel caso de quo stante la definitività degli avvisi di accertamento, sui quali la Contribuente non è più legittimata a dedurre vizi per atti divenuti immutabili. In altre parole, nella presente fattispecie non vi è alcuna “stretta connessione” delle norme censurate con il thema decidendum di questo processo che, come sopra esposto, è limitato all'esame della legittimità del “sollecito di pagamento di atti esecutivi” emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. c), della l. n. 160 del 2019.
La questione deve quindi dichiararsi inammissibile per mancanza di rilevanza.
9. In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'appello è infondato nel merito e deve essere respinto con conseguente conferma, per quanto dedotto, della legittimità dell'atto impugnato.
10. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe indicato, rigetta l'appello nel merito.
Condanna la contribuente a rifondere le spese del grado, liquidate in 2.800,00 euro in favore di ciascuna delle controparti costituite e quindi complessivamente in 5.600,00 euro onnicomprensivi. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Gabriele Casalena
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