Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5192/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/09/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Nora Antonietta Parte_1 C.F._1
BUSSINI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Davide PERARO, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Ilaria Cavaliere, in qualità di curatrice speciale dei minori e Persona_1
, difesi in proprio ex art. 89 c.p.c.; Persona_2
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente e il resistente: congiuntamente, come da verbale di udienza del 4 marzo 2025; per la curatrice speciale: come da verbale del 4 marzo 2025.
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio il 21 gennaio 2003 a Parte_1 Controparte_1
Calvenzano.
Dalla loro unione sono nati e , entrambi minorenni. Persona_1 Persona_2
Con ricorso regolarmente depositato, la SIa ha domandato la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto col coniuge, la decadenza del SI dalla responsabilità CP_1
genitoriale e in subordine l'affido super esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, il divieto di comunicazione del padre con sé e figli, escluso il diritto di visita, e un contributo per il mantenimento della prole.
Vista la domanda di decadenza, il Giudice relatore, con decreto di fissazione di udienza, ha nominato la curatrice speciale dei minori e ha chiesto un aggiornamento ai servizi sociali in merito alle condizioni del nucleo familiare e dei minori, assegnando alla ricorrente i termini per la notifica del ricorso al resistente e applicando la disciplina speciale dettata dagli art. 473 bis.40 ss. c.p.c.
Il SI , regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e sul CP_1
collocamento, l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento dei minori, mentre si è opposto alla domanda di decadenza e ha chiesto, di contro, l'affido congiunto della prole e la regolamentazione in forma protetta delle visite.
All'udienza del 4 marzo 2025, il Giudice relatore ha sentito liberamente sui fatti di causa, alla presenza dei difensori di entrambe le parti e della curatrice speciale, dapprima il resistente e successivamente la ricorrente, essendo stata disposta la loro comparizione ad orari diversi.
All'esito, tenuto conto di quanto emerso dalla relazione depositata dai servizi sociali e della volontà manifestata dai minori alla curatrice speciale, la SIa ha rinunciato alla domanda di Parte_1
decadenza e i difensori hanno dunque raggiunto un accordo, reputato conforme all'interesse della prole anche dall'avv. Cavalieri, il quale è stato recepito in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore che ha contestualmente rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.21, ult. co c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale di n. 1711/2023, pubblicata in data 2 agosto 2023 e divenuta definitiva, come risultante dall'attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerata anche la rilevanza dei fatti che hanno condotto alla separazione.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, questo Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico e possano essere integralmente recepite, risultando conformi al best interest della prole, secondo quanto evidenziato dai servizi sociali e dalla curatrice speciale.
In particolare, gli operatori che hanno preso in carico il nucleo familiare hanno rilevato che il padre ha avviato un lavoro di maturazione personale che merita di essere proseguito (v. relazione SS dep.
21.2.25), non avendo ancora pienamente raggiunto, ad avviso di questo giudicante, un ravvedimento critico su quanto accaduto e su come i propri agiti possano avere inciso sull'attuale stato di benessere psicoemotivo dei figli e, soprattutto, sul rifiuto manifestato nei confronti del genitore, alla luce delle dichiarazioni rese in udienza dal genitore (v. verbale 4.3.25).
D'altra parte, è importante che anche la madre segua un percorso di sostegno, risultando poco consapevole dell'impatto delle sue azioni rispetto alla distanza tra il padre e i figli (v. relazione SS dep. 21.2.25).
Si ritiene pertanto che il regime dell'affido super esclusivo sia il più rispondente all'interesse dei minori, tenuto conto dell'attuale distacco esistente sul piano emotivo e fisico tra il padre e i minori, tale da impedire al genitore di valutare le decisioni maggiormente rispondenti al loro interesse in base alle proprie inclinazioni naturali, aspirazioni e capacità, delle fragilità ancora presenti in ordine all'idoneità del SI ad assolvere adeguatamente il proprio ruolo, il quale, nonostante CP_1
l'interesse dimostrato verso i figli e l'impegno nello svolgimento dei percorsi disposti, mostra ancora scarsa consapevolezza dei propri errori, riversando sulla moglie la responsabilità del distacco venutosi a creare coi suoi figli (v. verbale 4.3.25), nonostante la SIa continui ad essere ad oggi la Parte_1
figura di riferimento dei figli e svolga in modo adeguato e tutelante il proprio ruolo, salva in ogni caso la necessità di un percorso che la sostenga aiutandola a non assumere atteggiamenti disfunzionali che mirano ad alimentare la mostrificazione del padre dei minori (v. relazione SS dep. 21.2.25).
Le condizioni pattuite appaiono inoltre conformi al desiderio espresso da entrambi i minori di mantenere invariata l'attuale situazione e di non riprendere, neppure in via indiretta, i contatti col genitore (v. relazione SS dep. 21.2.25).
Anche sotto il profilo economico, gli accordi assunti risultano idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e può dunque decidersi in conformità. Infine, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo procedere all'ascolto dei minori, già sentiti dalla curatrice speciale e dagli operatori, i quali verrebbero così coinvolti nuovamente nelle dinamiche genitoriali ed esposti alla sofferenza di dover ripercorrere la loro storia di vita personale e familiare senza che se ne ravvisi la necessità.
Le spese del presente giudizio, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra la ricorrente e il resistente, mentre vengono poste integralmente a carico dei genitori, in via solidale e in misura uguale, le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori, la cui nomina si è resa necessaria a loro tutela in ragione delle domande avanzate e della condotta dei genitori, e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte
(studio, introduttiva, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e il 21 gennaio 2003 a Calvenzano;
Controparte_1
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Calvenzano di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, n. 2, parte II, Serie B;
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto: disporre l'affidamento esclusivo rinforzato alla madre dei figli minori , nato a [...]
Milano il 16/03/2009 e , nata a [...] il [...], con delega alla madre di Persona_2
assumere le decisioni più importanti per i figli in tema di educazione e istruzione, con diritto di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche e le autorità sanitarie, nell'interesse esclusivo dei figli. Resta inteso che le decisioni di massima importanza vertenti in tema di salute (es. interventi chirurgici invasivi), escluse quelle improrogabili che verranno rimesse alla madre, e residenza abituale della prole dovranno essere previamente concordate tra i genitori, eventualmente con l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
dispone il collocamento dei figli minori presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale;
dispone che il servizio sociale proseguirà la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare e delle condizioni di vita e psicofisiche dei minori, provvedendo, anche in collaborazione coi servizi specialistici presenti sul territorio: - all'attivazione di un percorso di sostegno per il padre, che sia volto ad aiutarlo nel comprendere le modalità di approccio più adeguate per prendersi cura dei minori da lontano e le ragioni del rifiuto espresso dai minori, sviluppando una visione critica della sua condotta;
- all'attivazione di un percorso psicologico per i figli, ove manifestino un interesse in tal senso e lo richiedano;
- all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, la quale, mediante l'intermediazione dei servizi sociali, dovrà dare comunicazione al marito delle condizioni psicofisiche dei minori, del loro andamento scolastico e delle decisioni che assumerà nel loro interesse;
- alla regolamentazione di un percorso di graduale riavvicinamento dei minori al padre, se e quando manifesteranno un interesse in tal senso e ne sussistano le condizioni, anche in relazione agli obiettivi di ravvedimento critico della propria condotta;
- alla comunicazione tempestiva al Pubblico Ministero minorile di eventuali situazioni di pregiudizio anche solo potenziale per la prole. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della prole l'importo di di euro 200,00 al mese per ciascun figlio
(così per complessivi euro 400,00), da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente Protocollo:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Le parti concordano che le comunicazioni in ordine alle spese straordinarie e la consegna dei beni del SI ancora presenti nella casa coniugale avverranno mediante un intermediario;
CP_1
dichiara compensate le spese di lite tra ricorrente e resistente;
condanna la parte ricorrente e la parte resistente, in parti uguali e in solido tra loro, a rimborsare alla curatrice speciale dei minori le spese di lite, che si liquidano in euro 2906, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di Treviglio e Osio Sotto.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo