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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4039 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._2
l'11/07/1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Manuela VENTURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Vicenza, Viale Riviera Berica n. 503, in comproprietà dei coniugi, resterà nella disponibilità della sig.ra CP_1
che già vi abita con le due figlie, mentre il sig. , ha già di Parte_1
fatto trasferito la propria residenza presso l'abitazione dei genitori, in attesa di trovare una sistemazione definitiva. I coniugi continueranno a pagare ciascuno il proprio 50% del mutuo ipotecario accesso presso la banca Banca BNL sede di Vicenza, per l'acquisto della casa coniugale, riservandosi di adottare ogni decisione relativa alla divisione e/o vendita della stessa in un momento successivo;
3) essendo le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti nulla è
dovuto per il loro mantenimento;
4) le figlie, già in età matura, decideranno liberamente le modalità di frequentazione con il padre;
5) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e successivi rinnovi;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
I coniugi dichiarano che ogni questione di carattere patrimoniale è già stata concordemente definita e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
2 Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data
10/09/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso
3 al rilascio dei rispettivi passaporti e successivi rinnovi;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1
uniti in matrimonio in Vicenza in data 10/09/2005 con Parte_1
atto trascritto al n. 142, Parte I, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4039 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._2
l'11/07/1969,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Manuela VENTURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Vicenza, Viale Riviera Berica n. 503, in comproprietà dei coniugi, resterà nella disponibilità della sig.ra CP_1
che già vi abita con le due figlie, mentre il sig. , ha già di Parte_1
fatto trasferito la propria residenza presso l'abitazione dei genitori, in attesa di trovare una sistemazione definitiva. I coniugi continueranno a pagare ciascuno il proprio 50% del mutuo ipotecario accesso presso la banca Banca BNL sede di Vicenza, per l'acquisto della casa coniugale, riservandosi di adottare ogni decisione relativa alla divisione e/o vendita della stessa in un momento successivo;
3) essendo le figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti nulla è
dovuto per il loro mantenimento;
4) le figlie, già in età matura, decideranno liberamente le modalità di frequentazione con il padre;
5) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e successivi rinnovi;
6) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
I coniugi dichiarano che ogni questione di carattere patrimoniale è già stata concordemente definita e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
2 Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data
10/09/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 27/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso
3 al rilascio dei rispettivi passaporti e successivi rinnovi;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1
uniti in matrimonio in Vicenza in data 10/09/2005 con Parte_1
atto trascritto al n. 142, Parte I, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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