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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1061/2025 promossa da:
(c.f.: ; P.I.: ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Federico Cavagna
e Silvio Campidelli Email_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_2 il loro studio sito a Rimini (RN) in Corso D'Augusto n. 115
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2 rappresentata e difesa dalle funzionarie incaricate Valentina Proto , Rossella Polino , Serafini Vittoria e Maria Lisa Orsini e elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in Rimini Piazzale Cesare Battisti n. 20 .
- OPPOSTO -
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione proposta da nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale omonima avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 9947 del valore di di € Con 7.920,00 emessa dal Dirigente dell' di Rimini in data 25/03/2025 in relazione alla violazione dell'art. 3 commi 3 del DL 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1 D.Lvo 14 settembre 2015 n. 151 per avere impiegato in modo irregolare nella giornata del 12/05/2020 i lavoratori e . Persona_1 Persona_2
1 Si perveniva così alla udienza del 15\07\2025 nella quale la difesa di parte Con ricorrente proponeva all' di definire in via transattiva la lite con la riduzione della sanzione amministrativa dall'importo di € 7.920,00 all'importo di € 7.200,00 − con la detrazione della somma di € 720,00 pari all'incremento del 10% applicato il mancato pagamento dell'importo ridotto irrogato in illecito − a spese di lite compensate .
Proposta questa , non accettata dall' , che si ritiene congrua in CP_1 considerazione del limitato arco temporale (un solo giorno) della violazione contestata .
L'opposizione va dunque parzialmente accolta con la rideterminazione ex art. 6 comma 12 del D.Lvo 1 settembre 2011 n.150 l'entità della sanzione amministrativa dovuta da in applicazione della Ordinanza Parte_1 Con Ingiunzione n. 9947 emessa dal Dirigente dell' di Rimini in data 25/03/2025 nella misura complessiva di 7.200,00.
Per tale motivo si impone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 24\04\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' di Controparte_1 Rimini :
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e , per l'effetto , ridetermina ex art. 6 comma 12 del D.Lvo 1 settembre 2011 n.150 l'entità della sanzione amministrativa dovuta da in applicazione della Ordinanza Parte_1 Con Ingiunzione n. 9947 emessa dal Dirigente dell' di Rimini in data 25/03/2025 nella misura complessiva di 7.200,00.
2) Spese processuali interamente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 17\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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