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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 890/2024 RGAC, e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Ferdinando, Via Indipendenza, n. 30, presso lo studio dell'avv. Andreina Cinzia Colaci che lo rappresenta e difende, in virtù procura allegata all'atto di appello
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, Vico I° Piazza Roma, n. 12, presso lo studio degli avv.ti Manuela De Sensi e
Vittoria Critelli che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita in riforma della Parte_1
sentenza n. 247/2024 del 13.05.2024 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia così statuire: 1) Accogliere il presente gravame in ogni sua parte e per l'effetto riconoscere il diritto dell'appellante all'assegno di mantenimento;
2) In conseguenza, disporre a carico dell'appellato , l'obbligo della corresponsione di tale assegno a titolo di Controparte_1
mantenimento, ovvero a minor titolo, quale contributo al mantenimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 cpc nella misura di € 400,00 ovvero in via gradata e subordinata nella minor misura di € 200,00 come disposto dal Presidente con Ordinanza del 28.01.2021. 3)
Ovvero ancora, nella diversa misura maggiore o minore che codesta Corte riterrà di giustizia ed equità 4) Il tutto con decorrenza dalla pubblicazione delle Sentenza impugnata ossia dal
13.05.2024, con interessi legali e rivalutazione monetaria da tale data e sino al soddisfo;
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato “Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello Controparte_1
proposto dalla IG.ra , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigettare, Parte_1
nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento impugnato;
- Confermare, in ogni caso integralmente il provvedimento impugnato siccome immune da vizi. Con condanna alle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per il P.G.: “Chiede il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata.».
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Con ricorso dep. il 10.12.2020 la ricorrente premesso di - aver contratto matrimonio il
04.08.2010 con che dalla unione non sono nati figli;
che i coniugi Controparte_1
hanno scelto il regime della separazione dei beni e stabilito la residenza familiare nel
Comune di San Ferdinando (RC), in via di sua proprietà esclusiva – chiedeva, per i motivi indicati in ricorso, pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
obbligare il convenuto al mantenimento della ricorrente poiché titolare solo di un reddito minimo derivante da modesta occupazione part-time (addetta alle pulizie presso una piccola impresa), nella misura – indicata nella memoria integrativa - pari ad € 450,00 mensili e far data dall'allontanamento oltre al pagamento delle utenze domestiche. Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale contestando tuttavia la ricostruzione attorea;
chiedendo il rigetto delle domande economiche, in subordine obbligandolo in misura di euro 100,00 data le propria ridotta capacita contributiva e, di contro, le significative potenzialità e capacità economico\reddituale regolare e 'a nero' e le possidenze della moglie;
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza ex art 708 cpc con cui poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere €
200,000 mensili a titolo di mantenimento della moglie a cui assegnava la casa coniugale di sua proprietà, indi rimettendo le parti dinanzi al G.I. Depositate le memorie integrative, alle successive udienze veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nei termini ammessi con ordinanza istruttoria del 22.11.2022; indi, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata dal 6.12.2023 per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc. >>.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 247/2024, pubblicata in data 13/05/2023, così decideva:
<<1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e - smg - 2) rigetta la domanda di addebito Parte_1 Controparte_1
avanzata dalla ricorrente;
3) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN FERDINANDO (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (RAM anno 2010; parte II;
serie A , atto n. 10) 6) compensa le spese. >>.
Avverso la sentenza proponeva appello affidato a due motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo di appello, la lamentava che il giudice di prime cure era Pt_1
pervenuto al rigetto della domanda di addebito della separazione al senza aver CP_1
adeguatamente valutato le prove documentali e testimoniali fornite e senza aver svolto una corretta analisi delle condizioni economiche di essa appellante successive all'allontanamento del coniuge.
In particolare, assumeva : a) che i coniugi disponevano di un libretto postale cointestato e che tutti i prelievi, di cui aveva fatto menzione il Tribunale, risultavano, in realtà effettuati tra il luglio del 2018 e settembre del 2018 e, quindi, precedentemente al trasferimento del
Barone, quando quest'ultimo era ancora nella casa coniugale;
peraltro, l'appellante spiegava come detti prelievi fossero stati effettuati dallo stesso adducendo svariate CP_1 motivazioni, quali il pagamento di rate di finanziamento ed altre spese attinenti le esigenze coniugali;
b) che i testi escussi avevano dichiarato che la a seguito Pt_1 dell'allontanamento da casa del coniuge, era rimasta effettivamente senza risorse economiche, al punto che era stata costretta a far ricorso all'aiuto dell'anziano genitore;
c) che, contrariamente all'assunto del giudice di prime cure, il riscatto della polizza a vita - di cui era stata fatta menzione nella sentenza impugnata - non era ancora avvenuto al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte del essendo la stessa maturata solo CP_1
a dicembre 2023 e che, detta polizza per motivi burocratici, non era stata ancora incassata dall'appellante
Ribadiva come, nel lasso di tempo intercorso fra il 2019 ed il 2024, il marito era venuto meno al suo obbligo di assistenza, in particolare con riguardo al profilo economico.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza impugnata nella parte Pt_1
in cui veniva rigettata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Lamentava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dei principi fissati dall'art. 156 c.c., secondo i quali il coniuge privo di adeguati redditi propri aveva diritto al mantenimento, salvo addebito a suo carico, e che nel caso di specie tale diritto fosse giustificato dalla significativa disparità economica tra i coniugi.
Sottolineava inoltre: - di percepire un reddito irrisorio, come comprovato dalla documentazione reddituale e dalle buste paga depositate nel giudizio di primo grado, reddito che non le consentiva di mantenere un tenore di vita dignitoso rispetto a quello goduto durante il matrimonio;
- che il percepiva invece un reddito stabile e superiore, CP_1
derivante dalla sua attività lavorativa al nord, senza essere gravato da particolari oneri;
- che il rigetto della domanda di mantenimento risultava, dunque, ingiusto e privo di adeguata motivazione.
Rassegnava in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale, in via preliminare, eccepiva: 1)
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, sostenendo che le disposizioni del Libro
II, Titolo VI-bis del c.p.c., riguardanti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, si applicassero solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre per quelli pendenti a tale data, come appunto nella concreta fattispecie, continuavano a trovare applicazione le norme previgenti, in conformità all'articolo 35 del d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio
2023); 2) la tardività dell'appello; 3) l' inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, non essendo sufficiente la "mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice".
Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di primo grado, rilevando che: - il deterioramento del rapporto coniugale fosse avvenuto per esclusiva responsabilità della che aveva rifiutato di seguirlo al nord, preferendo Pt_1
restare con il padre anziano nonostante la disponibilità dei fratelli a prendersene cura.
Evidenziava: - che l'appellante aveva una propria capacità lavorativa e disponeva cespiti immobiliari idonei a garantire un'autonomia economica sufficiente;
- che egli, al contrario, non godeva di una situazione economica agiata, dovendo affrontare considerevoli spese fisse derivanti dal trasferimento al nord e dal costo della vita, e non disponeva di alcun cespite patrimoniale.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il P.G. chiedeva il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.01.2024, sostituita, ex art. 127 c.p.c, con il deposito di note scritte, le parti depositavano conclusive e la causa, con ordinanza del 28.1.2025, veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, devono essere esaminatele eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, sollevate da parte appellata.
Il ha eccepito che le disposizioni del Libro II, Titolo VI-bis del c.p.c. relative ai CP_1
procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in particolare gli articoli 473 bis e seguenti, si applicano solo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 mentre per i procedimenti pendenti a tale data, come appunto nella fattispecie in esame, continuano ad avere applicazione le precedenti norme, ed ha a tale proposito richiamato l'articolo 35 del d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n.
197/2022 (legge di Bilancio 2023), facendone a ciò conseguire l'improcedibilità
/inammissibilità dell'appello introdotto dalla Pt_1
Ebbene, pur trovando applicazione il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia disciplinato dall'art. 473 bis.30 e seguenti ai giudizi il cui primo grado ha avuto inizio successivamente al 28 febbraio 2023 e trovando pertanto applicazione nel caso di specie, ratione temporis, la precedente disciplina, deve rilevarsi che l'errore nella scelta del rito nel processo civile non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, purché le parti abbiano rispettato i termini perentori previsti per la sua introduzione, nel caso di specie per la proposizione dell' appello e dunque i termini previsti dagli articoli 325 ( c.d. termine breve di impugnazione) e 327 ( c.d. termine lungo di impugnazione) c.p.c., che fissano, rispettivamente, il termine per proporre appello in trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e di sei mesi dalla sua pubblicazione.
La parte appellata ha altresì eccepito la tardività dell'appello, evidenziando di avere notificato la sentenza al difensore della in data 14.05.2024, dies a quo per il Pt_1
computo del termine c.d. breve di impugnazione.
Trattandosi di giudizio introdotto mediante ricorso, ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre avere riguardo alla data di deposito dell'atto in cancelleria, avvenuto telematicamente in data 13.6.2024.
Ed invero, nel processo civile telematico, laddove il giudizio è introdotto con ricorso, ciò che rileva ai fini della tempestività è la data di invio dell'atto telematico, ossia il momento in cui l'atto viene trasmesso alla piattaforma del ministero della giustizia (PEC inviata e accettata dalla rete giustizia). Trattasi di principio è sancito dal D.M. 44/2011 e dalle regole tecniche del PCT.
Nel caso in esame, il ricorso risulta depositato telematicamente entro l'ultimo giorno utile, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., per proporre appello, vale a dire il 13.06.2024.
Deve, infine, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi.
Secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
27199/2017,) l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere interpretato nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o, comunque, vincolate - “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
hanno precisato, inoltre, che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Ed ancora in tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nei seguenti termini limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure >> ( cfr. Cass. n.2320 / 2023; Cass. S.U., n. 36481/2022)
Facendo applicazione dei richiamati principi, non vi è dubbio, ad avviso del Collegio, che il tenore complessivo dell'atto consente di comprendere, agevolmente, quali siano i capi della sentenza impugnati dall'appellante e le censure mosse alla pronuncia di primo grado fondanti la riforma invocata.
Passando all'esame del merito del gravame deve rilevarsi che del tutto infondato si appalesa il primo motivo di impugnazione con il quale si duole della mancata Parte_1
dichiarazione di addebito della separazione al al quale imputa un comportamento CP_1
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, causa dell'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi.
Tanto osservato, deve, in primo luogo, precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e l'irreversibilità della crisi coniugale ricade sulla parte che richiede l'addebito1 ed è indispensabile che venga fornita la prova rigorosa che detto comportamento abbia costituito la causa unica, prevalente o comunque determinante dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale 2
Nel caso di specie, che ha dedotto a fondamento della domanda di Parte_1
addebito al il suo volontario e non giustificato allontanamento dalla residenza CP_1
coniugale senza provvedere a fornirle i necessari mezzi di sostentamento, non disponendo ella di mezzi propri adeguati, tant'è che era stata costretta “a fare ricorso al genitore che vive in casa con lei, per poter avere un sostegno economico”, non ha fornito, nei termini poc'anzi evidenziati, la prova posta a suo carico.
Dalle risultanze della prova per testi escussa in primo grado emerge, infatti, che l'allontanamento del dalla casa coniugale è da ricollegare esclusivamente ad CP_1
esigenze di lavoro (cfr. dich. teste sorella dell'appellate, la quale ha infatti Testimone_1
dichiarato che il Barone era andato via per lavoro).
Alcuna prova risulta, poi, fornita della circostanza secondo cui che il Barone, una volta andato via da casa, non avrebbe più fornito mezzi di sostentamento alla priva di Pt_1
reddito sufficiente.
Ed infatti, il teste , cognato dell'appellante, ha dichiarato che il non Testimone_2 CP_1 corrispondeva nulla alla (“non le passava nulla”, v. dich. verb. ud. 13.6.2023) per Pt_1
averlo appreso dalla stessa.
Quanto alla dichiarazione della teste secondo cui la sorella aveva preso in Testimone_1
casa il padre anche per ““per necessità economica dato che il marito andandosene non le corrispondeva nulla”, deve ragionevolmente ritenersi che la teste abbia parimenti appreso detta circostanza dalla sorella, odierna appellante.
Ebbene, la deposizione de relato ex parte actoris che non ha di per sé alcun valore probatorio, può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze, oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono a confortarne la credibilità (cfr. Cass. n. 10297/1998;
Cass. n. 6620/2008).
Non appare superfluo evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che i testimoni de relato actoris << depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr. Cass. n. 8358/2007).
Dagli svolti rilievi consegue che in ordine al mancato addebito al della separazione CP_1
dei coniugi la sentenza di primo grado non merita riforma, dovendosi escludere che egli abbia tenuto comportamenti in violazione dei doveri coniugali tali da provocare, per sua esclusiva colpa, l'irreversibilità della crisi coniugale.
In assenza di prove di senso contrario, è ragionevole presumere che la crisi coniugale, nella sua componente essenziale, abbia avuto altre e ben più profonde origini e, segnatamente, trovi il suo fondamento nella reciproca e profonda disaffezione dei coniugi, in una loro incompatibilità caratteriale e nell'incapacità reciproca di trovare un punto di incontro per salvare il rapporto coniugale.
Passando al secondo motivo di appello, con il quale è stato censurato da il Parte_1 mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento deve porsi in rilievo quanto segue.
Gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dall'art. 156 c.c., comma I, il quale dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”.
L'assegno di separazione, a differenza di quello divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass. n.
12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto all'indigenza per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso.
Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Tanto riassuntivamente premesso, va rilevato, con riferimento al caso concreto, che dalle risultanze processuali emerge, - con riguardo alla situazione economico-patrimoniale dell'appellante - che il reddito lordo della nell'anno 2020 è stato pari ad euro Pt_1
775,02; nell'anno 2021 è stato pari ad euro 339,80 e per l'anno 2022 è stato pari ad euro
1.663,08 (cfr. CUD anni 2021, 2022 e 2023 e buste paga in atti).
Emerge altresì che ella è proprietaria di alcune unità immobiliari site nel Comune di San
Ferdinando: 1) unità immobiliare identificata in catasto al foglio 32, particella 301, sub 1, categoria A/5, classe 3, con una consistenza di 2,5 vani, avente una superficie totale di 57
m², di cui 52 m² escluse le aree scoperte, intestato al 100% a 2) unità Parte_1
immobiliare identificata in catasto al foglio 31, particella 446, sub 2, categoria A/2, classe
1, con una consistenza di 5,5 vani, superficie totale di 146 m², di cui 139 m² escluse le aree scoperte) unità immobiliare, consistente in un lastrico solare, identificata in catasto al foglio 31, particella 446, sub 6, ed è intestata al 50% a 4) unità Parte_1
immobiliare identificata in catasto al Foglio 31, particella 446, sub 5, intestata al 25% a
(cfr. all. n. 7 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado Parte_1 dell'odierno appellato).
Ora, escludendo l'unità immobiliare utilizzata come abitazione dalla che non deve Pt_1
pertanto sopportare esborsi per locazione, non vi è dubbio che ella possa trarre reddito, tramite affitto o vendita, quanto meno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, identificato in catasto al foglio 32, particella 301, sub 1, categoria A/5, classe 3, con una consistenza di
2,5 vani, avente una superficie totale di 57 m², di cui 52 m² escluse le aree scoperte.
Con riferimento a emergono dal CUD anno 2021 e dal CUD anno 2023 Controparte_1
seguenti redditi: anno 2020 un reddito da lavoro dipendente di circa 8.920,83 - ditta “Fratelli
Sotero s.rl.” nonché un reddito di euro 9.841,22 - “Guida Costruzioni s.r.l.”; anno 2023 un reddito da lavoro dipendente di euro 28.715,94;
La percezione di tali redditi è stata confermata dal resistente in sede di libera interrogatorio laddove ha dichiarato: <ono operaio, percepisco 1500- 1900,00 euro di stipendio a seconda dei mesi se estivi o invernali perché siamo pagati a giornate;
devo pagare l'affitto, ho ceduto il quinto dello stipendio per mie necessità e pago il mantenimento a mia moglie di euro 200,00, […] >> (cfr. verbale ud. 13.6.2023).
Il che non è proprietario di beni immobili, oltre a sostenere spese di locazione, euro CP_1
450,00 mensili giusta contratto in atto, vivendo in Norditalia, dove lavora, deve inoltre far fronte ad un costo della vita notoriamente più elevato.
Pertanto, valutata la situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti, considerato: -
a) che la ha dimostrato di avere capacità lavorativa;
b) la possibilità che ella metta Pt_1
a reddito quanto meno il sopra indicato bene immobile di sua esclusiva proprietà; c) il modesto tenore di vita dei coniugi, ritiene la Corte che la disparità economica comunque esistentet ra i coniugi consenta, al fine di non determinare l'impoverimento del coniuge obbligato, il riconoscimento, in favore della di un assegno mensile di Pt_1
mantenimento di euro 100,00 ( somma peraltro indicata dallo stesso in sede di CP_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del 24.5. 2021 per l'ipotesi in cui il
Presidente del Tribunale di Vibo Valentia avesse ritenuto di riconoscere un assegno di mantenimento in favore della e nella successiva memoria integrativa del Pt_1
19.1.2022), da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sulle mensilità decorrenti da detta data sino alla pubblicazione della presente decisione.
L'evidenziata pronuncia riveste carattere assorbente della domanda avanzata dall'appellato ex art. 96 c.p.c.
Spese del grado compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 247/2024, pubblicata il 13/05/2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Controparte_1
a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, un Parte_1
assegno mensile di mantenimento di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre interessi legali sulle mensilità decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- compensa interamente tra le pari le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex plurimis, Cass. n. 16691/2020
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza>>. 2 Cfr. Cass. n. 40795/2021 la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 890/2024 RGAC, e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Parte_1 C.F._1
Ferdinando, Via Indipendenza, n. 30, presso lo studio dell'avv. Andreina Cinzia Colaci che lo rappresenta e difende, in virtù procura allegata all'atto di appello
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, Vico I° Piazza Roma, n. 12, presso lo studio degli avv.ti Manuela De Sensi e
Vittoria Critelli che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato con l'intervento del P.G.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “ Voglia l'Ecc.ma Corte adita in riforma della Parte_1
sentenza n. 247/2024 del 13.05.2024 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia così statuire: 1) Accogliere il presente gravame in ogni sua parte e per l'effetto riconoscere il diritto dell'appellante all'assegno di mantenimento;
2) In conseguenza, disporre a carico dell'appellato , l'obbligo della corresponsione di tale assegno a titolo di Controparte_1
mantenimento, ovvero a minor titolo, quale contributo al mantenimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 cpc nella misura di € 400,00 ovvero in via gradata e subordinata nella minor misura di € 200,00 come disposto dal Presidente con Ordinanza del 28.01.2021. 3)
Ovvero ancora, nella diversa misura maggiore o minore che codesta Corte riterrà di giustizia ed equità 4) Il tutto con decorrenza dalla pubblicazione delle Sentenza impugnata ossia dal
13.05.2024, con interessi legali e rivalutazione monetaria da tale data e sino al soddisfo;
Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato “Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello Controparte_1
proposto dalla IG.ra , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
- Rigettare, Parte_1
nel merito, il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma del provvedimento impugnato;
- Confermare, in ogni caso integralmente il provvedimento impugnato siccome immune da vizi. Con condanna alle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Per il P.G.: “Chiede il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata.».
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<< Con ricorso dep. il 10.12.2020 la ricorrente premesso di - aver contratto matrimonio il
04.08.2010 con che dalla unione non sono nati figli;
che i coniugi Controparte_1
hanno scelto il regime della separazione dei beni e stabilito la residenza familiare nel
Comune di San Ferdinando (RC), in via di sua proprietà esclusiva – chiedeva, per i motivi indicati in ricorso, pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
obbligare il convenuto al mantenimento della ricorrente poiché titolare solo di un reddito minimo derivante da modesta occupazione part-time (addetta alle pulizie presso una piccola impresa), nella misura – indicata nella memoria integrativa - pari ad € 450,00 mensili e far data dall'allontanamento oltre al pagamento delle utenze domestiche. Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale contestando tuttavia la ricostruzione attorea;
chiedendo il rigetto delle domande economiche, in subordine obbligandolo in misura di euro 100,00 data le propria ridotta capacita contributiva e, di contro, le significative potenzialità e capacità economico\reddituale regolare e 'a nero' e le possidenze della moglie;
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza ex art 708 cpc con cui poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere €
200,000 mensili a titolo di mantenimento della moglie a cui assegnava la casa coniugale di sua proprietà, indi rimettendo le parti dinanzi al G.I. Depositate le memorie integrative, alle successive udienze veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nei termini ammessi con ordinanza istruttoria del 22.11.2022; indi, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata dal 6.12.2023 per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc. >>.
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 247/2024, pubblicata in data 13/05/2023, così decideva:
<<1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e - smg - 2) rigetta la domanda di addebito Parte_1 Controparte_1
avanzata dalla ricorrente;
3) rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN FERDINANDO (RC) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (RAM anno 2010; parte II;
serie A , atto n. 10) 6) compensa le spese. >>.
Avverso la sentenza proponeva appello affidato a due motivi di censura. Parte_1
Con il primo motivo di appello, la lamentava che il giudice di prime cure era Pt_1
pervenuto al rigetto della domanda di addebito della separazione al senza aver CP_1
adeguatamente valutato le prove documentali e testimoniali fornite e senza aver svolto una corretta analisi delle condizioni economiche di essa appellante successive all'allontanamento del coniuge.
In particolare, assumeva : a) che i coniugi disponevano di un libretto postale cointestato e che tutti i prelievi, di cui aveva fatto menzione il Tribunale, risultavano, in realtà effettuati tra il luglio del 2018 e settembre del 2018 e, quindi, precedentemente al trasferimento del
Barone, quando quest'ultimo era ancora nella casa coniugale;
peraltro, l'appellante spiegava come detti prelievi fossero stati effettuati dallo stesso adducendo svariate CP_1 motivazioni, quali il pagamento di rate di finanziamento ed altre spese attinenti le esigenze coniugali;
b) che i testi escussi avevano dichiarato che la a seguito Pt_1 dell'allontanamento da casa del coniuge, era rimasta effettivamente senza risorse economiche, al punto che era stata costretta a far ricorso all'aiuto dell'anziano genitore;
c) che, contrariamente all'assunto del giudice di prime cure, il riscatto della polizza a vita - di cui era stata fatta menzione nella sentenza impugnata - non era ancora avvenuto al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte del essendo la stessa maturata solo CP_1
a dicembre 2023 e che, detta polizza per motivi burocratici, non era stata ancora incassata dall'appellante
Ribadiva come, nel lasso di tempo intercorso fra il 2019 ed il 2024, il marito era venuto meno al suo obbligo di assistenza, in particolare con riguardo al profilo economico.
Con il secondo motivo di appello, la censurava la sentenza impugnata nella parte Pt_1
in cui veniva rigettata la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Lamentava che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dei principi fissati dall'art. 156 c.c., secondo i quali il coniuge privo di adeguati redditi propri aveva diritto al mantenimento, salvo addebito a suo carico, e che nel caso di specie tale diritto fosse giustificato dalla significativa disparità economica tra i coniugi.
Sottolineava inoltre: - di percepire un reddito irrisorio, come comprovato dalla documentazione reddituale e dalle buste paga depositate nel giudizio di primo grado, reddito che non le consentiva di mantenere un tenore di vita dignitoso rispetto a quello goduto durante il matrimonio;
- che il percepiva invece un reddito stabile e superiore, CP_1
derivante dalla sua attività lavorativa al nord, senza essere gravato da particolari oneri;
- che il rigetto della domanda di mantenimento risultava, dunque, ingiusto e privo di adeguata motivazione.
Rassegnava in epigrafe trascritte.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale, in via preliminare, eccepiva: 1)
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, sostenendo che le disposizioni del Libro
II, Titolo VI-bis del c.p.c., riguardanti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, si applicassero solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre per quelli pendenti a tale data, come appunto nella concreta fattispecie, continuavano a trovare applicazione le norme previgenti, in conformità all'articolo 35 del d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio
2023); 2) la tardività dell'appello; 3) l' inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione, non essendo sufficiente la "mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice".
Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'appello e la correttezza della sentenza di primo grado, rilevando che: - il deterioramento del rapporto coniugale fosse avvenuto per esclusiva responsabilità della che aveva rifiutato di seguirlo al nord, preferendo Pt_1
restare con il padre anziano nonostante la disponibilità dei fratelli a prendersene cura.
Evidenziava: - che l'appellante aveva una propria capacità lavorativa e disponeva cespiti immobiliari idonei a garantire un'autonomia economica sufficiente;
- che egli, al contrario, non godeva di una situazione economica agiata, dovendo affrontare considerevoli spese fisse derivanti dal trasferimento al nord e dal costo della vita, e non disponeva di alcun cespite patrimoniale.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Il P.G. chiedeva il rigetto del gravame proposto e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.01.2024, sostituita, ex art. 127 c.p.c, con il deposito di note scritte, le parti depositavano conclusive e la causa, con ordinanza del 28.1.2025, veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, devono essere esaminatele eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, sollevate da parte appellata.
Il ha eccepito che le disposizioni del Libro II, Titolo VI-bis del c.p.c. relative ai CP_1
procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, in particolare gli articoli 473 bis e seguenti, si applicano solo ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 mentre per i procedimenti pendenti a tale data, come appunto nella fattispecie in esame, continuano ad avere applicazione le precedenti norme, ed ha a tale proposito richiamato l'articolo 35 del d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, della legge n.
197/2022 (legge di Bilancio 2023), facendone a ciò conseguire l'improcedibilità
/inammissibilità dell'appello introdotto dalla Pt_1
Ebbene, pur trovando applicazione il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia disciplinato dall'art. 473 bis.30 e seguenti ai giudizi il cui primo grado ha avuto inizio successivamente al 28 febbraio 2023 e trovando pertanto applicazione nel caso di specie, ratione temporis, la precedente disciplina, deve rilevarsi che l'errore nella scelta del rito nel processo civile non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, purché le parti abbiano rispettato i termini perentori previsti per la sua introduzione, nel caso di specie per la proposizione dell' appello e dunque i termini previsti dagli articoli 325 ( c.d. termine breve di impugnazione) e 327 ( c.d. termine lungo di impugnazione) c.p.c., che fissano, rispettivamente, il termine per proporre appello in trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado e di sei mesi dalla sua pubblicazione.
La parte appellata ha altresì eccepito la tardività dell'appello, evidenziando di avere notificato la sentenza al difensore della in data 14.05.2024, dies a quo per il Pt_1
computo del termine c.d. breve di impugnazione.
Trattandosi di giudizio introdotto mediante ricorso, ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre avere riguardo alla data di deposito dell'atto in cancelleria, avvenuto telematicamente in data 13.6.2024.
Ed invero, nel processo civile telematico, laddove il giudizio è introdotto con ricorso, ciò che rileva ai fini della tempestività è la data di invio dell'atto telematico, ossia il momento in cui l'atto viene trasmesso alla piattaforma del ministero della giustizia (PEC inviata e accettata dalla rete giustizia). Trattasi di principio è sancito dal D.M. 44/2011 e dalle regole tecniche del PCT.
Nel caso in esame, il ricorso risulta depositato telematicamente entro l'ultimo giorno utile, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., per proporre appello, vale a dire il 13.06.2024.
Deve, infine, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi.
Secondo quanto posto in rilievo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.
27199/2017,) l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, deve essere interpretato nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o, comunque, vincolate - “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
hanno precisato, inoltre, che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili”.
Ed ancora in tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nei seguenti termini limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure >> ( cfr. Cass. n.2320 / 2023; Cass. S.U., n. 36481/2022)
Facendo applicazione dei richiamati principi, non vi è dubbio, ad avviso del Collegio, che il tenore complessivo dell'atto consente di comprendere, agevolmente, quali siano i capi della sentenza impugnati dall'appellante e le censure mosse alla pronuncia di primo grado fondanti la riforma invocata.
Passando all'esame del merito del gravame deve rilevarsi che del tutto infondato si appalesa il primo motivo di impugnazione con il quale si duole della mancata Parte_1
dichiarazione di addebito della separazione al al quale imputa un comportamento CP_1
volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, causa dell'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi.
Tanto osservato, deve, in primo luogo, precisarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la prova del nesso causale tra il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e l'irreversibilità della crisi coniugale ricade sulla parte che richiede l'addebito1 ed è indispensabile che venga fornita la prova rigorosa che detto comportamento abbia costituito la causa unica, prevalente o comunque determinante dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale 2
Nel caso di specie, che ha dedotto a fondamento della domanda di Parte_1
addebito al il suo volontario e non giustificato allontanamento dalla residenza CP_1
coniugale senza provvedere a fornirle i necessari mezzi di sostentamento, non disponendo ella di mezzi propri adeguati, tant'è che era stata costretta “a fare ricorso al genitore che vive in casa con lei, per poter avere un sostegno economico”, non ha fornito, nei termini poc'anzi evidenziati, la prova posta a suo carico.
Dalle risultanze della prova per testi escussa in primo grado emerge, infatti, che l'allontanamento del dalla casa coniugale è da ricollegare esclusivamente ad CP_1
esigenze di lavoro (cfr. dich. teste sorella dell'appellate, la quale ha infatti Testimone_1
dichiarato che il Barone era andato via per lavoro).
Alcuna prova risulta, poi, fornita della circostanza secondo cui che il Barone, una volta andato via da casa, non avrebbe più fornito mezzi di sostentamento alla priva di Pt_1
reddito sufficiente.
Ed infatti, il teste , cognato dell'appellante, ha dichiarato che il non Testimone_2 CP_1 corrispondeva nulla alla (“non le passava nulla”, v. dich. verb. ud. 13.6.2023) per Pt_1
averlo appreso dalla stessa.
Quanto alla dichiarazione della teste secondo cui la sorella aveva preso in Testimone_1
casa il padre anche per ““per necessità economica dato che il marito andandosene non le corrispondeva nulla”, deve ragionevolmente ritenersi che la teste abbia parimenti appreso detta circostanza dalla sorella, odierna appellante.
Ebbene, la deposizione de relato ex parte actoris che non ha di per sé alcun valore probatorio, può assurgere a valido elemento di prova solo quando sia suffragata da circostanze, oggettive e soggettive ad essa estrinseche o da altre risultanze probatorie acquisite al processo che concorrono a confortarne la credibilità (cfr. Cass. n. 10297/1998;
Cass. n. 6620/2008).
Non appare superfluo evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che i testimoni de relato actoris << depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto la domanda giudiziale, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa” (cfr. Cass. n. 8358/2007).
Dagli svolti rilievi consegue che in ordine al mancato addebito al della separazione CP_1
dei coniugi la sentenza di primo grado non merita riforma, dovendosi escludere che egli abbia tenuto comportamenti in violazione dei doveri coniugali tali da provocare, per sua esclusiva colpa, l'irreversibilità della crisi coniugale.
In assenza di prove di senso contrario, è ragionevole presumere che la crisi coniugale, nella sua componente essenziale, abbia avuto altre e ben più profonde origini e, segnatamente, trovi il suo fondamento nella reciproca e profonda disaffezione dei coniugi, in una loro incompatibilità caratteriale e nell'incapacità reciproca di trovare un punto di incontro per salvare il rapporto coniugale.
Passando al secondo motivo di appello, con il quale è stato censurato da il Parte_1 mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno di mantenimento deve porsi in rilievo quanto segue.
Gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dall'art. 156 c.c., comma I, il quale dispone che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”.
L'assegno di separazione, a differenza di quello divorzile, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass. n.
12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto all'indigenza per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso.
Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Tanto riassuntivamente premesso, va rilevato, con riferimento al caso concreto, che dalle risultanze processuali emerge, - con riguardo alla situazione economico-patrimoniale dell'appellante - che il reddito lordo della nell'anno 2020 è stato pari ad euro Pt_1
775,02; nell'anno 2021 è stato pari ad euro 339,80 e per l'anno 2022 è stato pari ad euro
1.663,08 (cfr. CUD anni 2021, 2022 e 2023 e buste paga in atti).
Emerge altresì che ella è proprietaria di alcune unità immobiliari site nel Comune di San
Ferdinando: 1) unità immobiliare identificata in catasto al foglio 32, particella 301, sub 1, categoria A/5, classe 3, con una consistenza di 2,5 vani, avente una superficie totale di 57
m², di cui 52 m² escluse le aree scoperte, intestato al 100% a 2) unità Parte_1
immobiliare identificata in catasto al foglio 31, particella 446, sub 2, categoria A/2, classe
1, con una consistenza di 5,5 vani, superficie totale di 146 m², di cui 139 m² escluse le aree scoperte) unità immobiliare, consistente in un lastrico solare, identificata in catasto al foglio 31, particella 446, sub 6, ed è intestata al 50% a 4) unità Parte_1
immobiliare identificata in catasto al Foglio 31, particella 446, sub 5, intestata al 25% a
(cfr. all. n. 7 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado Parte_1 dell'odierno appellato).
Ora, escludendo l'unità immobiliare utilizzata come abitazione dalla che non deve Pt_1
pertanto sopportare esborsi per locazione, non vi è dubbio che ella possa trarre reddito, tramite affitto o vendita, quanto meno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, identificato in catasto al foglio 32, particella 301, sub 1, categoria A/5, classe 3, con una consistenza di
2,5 vani, avente una superficie totale di 57 m², di cui 52 m² escluse le aree scoperte.
Con riferimento a emergono dal CUD anno 2021 e dal CUD anno 2023 Controparte_1
seguenti redditi: anno 2020 un reddito da lavoro dipendente di circa 8.920,83 - ditta “Fratelli
Sotero s.rl.” nonché un reddito di euro 9.841,22 - “Guida Costruzioni s.r.l.”; anno 2023 un reddito da lavoro dipendente di euro 28.715,94;
La percezione di tali redditi è stata confermata dal resistente in sede di libera interrogatorio laddove ha dichiarato: <ono operaio, percepisco 1500- 1900,00 euro di stipendio a seconda dei mesi se estivi o invernali perché siamo pagati a giornate;
devo pagare l'affitto, ho ceduto il quinto dello stipendio per mie necessità e pago il mantenimento a mia moglie di euro 200,00, […] >> (cfr. verbale ud. 13.6.2023).
Il che non è proprietario di beni immobili, oltre a sostenere spese di locazione, euro CP_1
450,00 mensili giusta contratto in atto, vivendo in Norditalia, dove lavora, deve inoltre far fronte ad un costo della vita notoriamente più elevato.
Pertanto, valutata la situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti, considerato: -
a) che la ha dimostrato di avere capacità lavorativa;
b) la possibilità che ella metta Pt_1
a reddito quanto meno il sopra indicato bene immobile di sua esclusiva proprietà; c) il modesto tenore di vita dei coniugi, ritiene la Corte che la disparità economica comunque esistentet ra i coniugi consenta, al fine di non determinare l'impoverimento del coniuge obbligato, il riconoscimento, in favore della di un assegno mensile di Pt_1
mantenimento di euro 100,00 ( somma peraltro indicata dallo stesso in sede di CP_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado del 24.5. 2021 per l'ipotesi in cui il
Presidente del Tribunale di Vibo Valentia avesse ritenuto di riconoscere un assegno di mantenimento in favore della e nella successiva memoria integrativa del Pt_1
19.1.2022), da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali sulle mensilità decorrenti da detta data sino alla pubblicazione della presente decisione.
L'evidenziata pronuncia riveste carattere assorbente della domanda avanzata dall'appellato ex art. 96 c.p.c.
Spese del grado compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 247/2024, pubblicata il 13/05/2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Controparte_1
a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, un Parte_1
assegno mensile di mantenimento di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre interessi legali sulle mensilità decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
- compensa interamente tra le pari le spese del grado.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex plurimis, Cass. n. 16691/2020
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza>>. 2 Cfr. Cass. n. 40795/2021 la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.