Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/05/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18.12.2024, assunto in decisione in data 15.5.2025 e vertente tra:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Giampiero De Donato ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati CP_1 C.F._2
Cristina Bianchi e Sonia Flavia Maria Pesapane ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza
(MB), Via Italia n. 28;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7
Le parti, all'udienza del 15.5.2025, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Affido esclusivo di alla madre con collocamento presso di lei;
Per_1
- assegnazione alla madre della casa coniugale;
- quanto al diritto di visita della figlia minore il Sig. avrà facoltà di visitare, ed eventualmente Per_1 CP_1 tenere con sé la figlia minore sentito il parere della stessa e previo accordo con la madre su tempi e Per_1 modalità;
- con decorrenza maggio 2025 il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di e Per_1 Per_2
l'importo mensile di euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Monza;
- il primo versamento del contributo ordinario avverrà appena sportelli percepirà la prima busta paga, e comunque a giugno 2025;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% da parte della mamma;
- spese di lite compensate.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 11.9.1999 in Sesto San Parte_1 CP_1
Giovanni.
- Dall'unione sono nati in data 13.3.2005 e in data 9.3.2011. Per_2 Per_1
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 21.3.2018 nel procedimento di separazione n. 1222/2018 RG, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 21.3.2018, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
2) i figli e vengono affidati in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_2 la madre;
3) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda viene assegnata alla signora ed ai figli con lei conviventi Parte_1 Per_2
Per_ e , con facoltà del padre di asportare i propri beni personali entro e non oltre la data del 28/02/2018;
4) il padre avrà facoltà di visita e potrà tenere con sé i figli per fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica ore 21:00 con onere di accompagnarli dalla madre, oltre a un pomeriggio infrasettimanale (nelle settimane di spettanza del week end) con pernottamento e onere di accompagnare i bambini a scuola l'indomani; e di due pomeriggi infrasettimanali (nelle settimane in cui i figli non saranno con il padre nel week end) con pernottamento e onere di accompagnarli a scuola l'indomani;
5) Per quanto attiene alle vacanze natalizie, i figli le trascorreranno alternativamente per sei giorni con ciascun genitore, a partire dalla sera del 25 gennaio sino alla sera del 31 dicembre, per il primo periodo, ed a partire dal 31 dicembre sino alla sera del 6 gennaio, per il secondo periodo;
con ulteriore alternanza, in compagnia dei figli, tra la Vigilia di Natale (cena della Vigilia di
Natale) con il giorno di Natale (pranzo di Natale); resta inteso che in mancanza di accordo, il Sig. per il 2018, CP_1 resterà in compagnia dei figli per la Vigilia di Natale e per il periodo sopra indicato dal 25 al 31 dicembre;
nel rispetto della alternanza per gli anni successivi.
6) Per quanto attiene altresì alle festività scolastiche pasquali, queste ultime saranno trascorse con i genitori nel rispetto della alternanza;
in mancanza di accordo, la madre resterà in compagnia dei figli durante le vacanze scolastiche pasquali per il 2018, nel rispetto della alternanza, per gli anni successivi;
7) In ogni caso, i figli potranno restare dai propri genitori, il giorno del compleanno dei rispettivi genitori;
8) Sulle altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre), i genitori avranno facoltà di trascorrerla con i genitori nel rispetto della alternanza di questi ultimi che si impegnano a trovare una intesa di volta in volta sul punto;
9) Per quanto attiene alle vacanze estive a far data dall'estate 2018 il padre potrà portare in vacanza i bambini per due settimane consecutive da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
pagina 3 di 7 10) In difetto di accordo tra i genitori sull'anzidetto periodo il padre trascorrerà con i figli le prime due settimane di agosto a partire dal primo sabato del mese (nel rispetto della alternanza per gli anni successivi);
11) Vengono in ogni caso fatti salvi accordi di volta in volta raggiunti dai genitori in base ai loro impegni lavorativi e a quelli scolastici dei figli;
12) A titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre, con decorrenza dal giorno 5 del mese successivo a quello in cui lascerà la casa ex coniugale trasferendosi altrove corrisponderà alla madre mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 (euro centocinquata/00) per ciascun figlio (€ 300,00 complessivi), oltre rivalutazione ISTAT. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi a beneficio dei figli secondo il seguente schema: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) vacanze e viaggi;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per attività sportive e ricreative sino ad una spesa complessiva annua di € 500,00
(€ 250,00 per ciascun genitore) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia.
13) Le somme giacenti sul conto corrente cointestato e quelle conseguenti allo svincolo dei titoli, entrambi indicati in Premessa, verranno devolute integralmente al signor il quale si accollerà ogni onere e spesa inerente, anche in caso di svincolo di CP_1 titoli;
14) Il conto corrente cointestato sopra descritto, sul quale grava il pagamento della rata del mutuo sulla casa coniugale, verrà alimentato dalla Sig.ra e dal Sig. nella misura corrispondente alla ripartizione del pagamento del mutuo residuo Pt_1 CP_1 nella misura del 50% per ciascun coniuge;
15) Le parti si impegnano ad ordinare all'Istituto di credito la suddivisione come sopra indicata delle predette somme relative alle giacenze ed ai titoli, entro il 30/1/2018 secondo le modalità di cui sopra, e comunque in quella data il signor CP_1 lascerà la casa coniugale;
16) Contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro il 31/01/2018 il signor e la signora CP_1
in qualità di socia della attività denominata “Ristoeurope s.r.l.” ed il legale rappresentante di quest'ultima Pt_1 provvederanno alla formalizzazione, in sede sindacale protetta, dello scioglimento del rapporto di lavoro tra il signor e CP_1 la pizzeria;
pagina 4 di 7 17) Resta inteso che lo scioglimento del rapporto di lavoro, già valutato in questa sede, non potrà essere oggetto di una successiva richiesta di modifica degli accordi assunti in sede sindacale, né in merito a questa sola circostanza lavorativa oggetto di modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della prole;
18) i coniugi danno reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
19) con la sottoscrizione dei presenti accordi e l'adempimento delle condizioni sovra descritte le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione economica tra loro esistente e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
- Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. depositato in data 18.12.2024 la ricorrente domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affido esclusivo di a sé; l'assegnazione a sé della casa coniugale;
un Per_1 contributo al mantenimento a carico del resistente di euro 250,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande esponeva che il resistente si era trasferito in Puglia, non aveva rapporti con i figli e aveva inadempiuto agli obblighi contributivi;
di aver agito in sede esecutiva e di aver sporto denuncia in sede penale;
che il resistente maturava un debito di 10.000 euro nei suoi confronti a tale titolo;
che entrambi i figli erano studenti;
che i coniugi erano comproprietari (70% per il resistente e 30% per la ricorrente) di immobili in Cinisello Balsamo;
che il resistente era anche proprietario di immobile in Puglia, venduto nel 2024 a soggetto terzo;
che non era noto se effettuasse attività lavorativa;
CP_1
- si costituiva il resistente in data 15.4.2025 domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affido esclusivo di alla madre;
un contributo al mantenimento di euro 354,00 per entrambi i figli, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
a sostegno delle sue domande il resistente esponeva che prima della separazione egli lavorava nella pizzeria di famiglia della ricorrente;
che dopo la separazione, rimasto senza lavoro, si vedeva costretto a trasferirsi in Puglia presso l'abitazione della madre;
che per colpa della lontananza il rapporto con i figli si deteriorava;
che dopo la morte della di lui madre, il resistente, con i soldi ricavati dalla vendita dell'immobile ereditato, avviava un'attività commerciale, rilevatasi poi fallimentare;
che il resistente era alla ricerca di un'occupazione ed era ospitato da un'amica.
- Alla udienza del 15.5.2025 le parti dichiaravano:
: vivo a Cinisello Balsamo in una casa di proprietà al 30% mia, non gravata da mutuo, io sono in Parte_1 prova in un posto di lavoro, da gennaio, sto lavorando come agente di commercio, con reddito mensile di euro 1500 netti circa;
viviamo io e i ragazzi, sto prendendo l'assegno unico al 100%, che è di euro 250 mensili. Ero proprietaria di un immobile che locavo, l'ho venduto a maggio 2024 e ho ricavato 160.000 euro che ho messo su un libretto postale con beneficiari i miei figli.
Non era gravato da mutuo. avevo il 14% della mia società e ho preso 25.000 euro.
VITO SPORTELLI: vivo a Montesilvano (Pescara) in locazione con canone mensile di euro 550, vivo con la mia compagna, la mia compagna lavora come cameriera al Bingo, con reddito mensile di euro 700/800 è part time. Io ho iniziato a lavorare settimana scorsa, con un contratto a tempo determinato di tre mesi, in una società che collabora con Autostrade per l'Italia, con reddito credo di euro 1300 netti. Quando sono stato licenziato dalla ho preso la NASPI, mi pare per 8 mesi. Poi mi Pt_1 sono mantenuto con i miei risparmi e poi con l'eredità dei miei genitori, ho provato ad aprire due attività, ma sono fallite pagina 5 di 7 entrambe. Dai miei genitori ho ereditato la casa che ho venduto a 80.000 euro. Non ho preso reddito di cittadinanza né altro.
Mi è rimasta una polizza pensionistica di 4000/5000 euro ma non si può svincolare.
Dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto l'accordo di cui alle epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza omologata in data 21.3.2018 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (21.3.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 13.3.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
9.3.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento Per_1 dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 18.12.2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Sesto San Giovanni in data 11.9.1999 (Atto n. 179, Parte II, Serie A del CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.5.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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