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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
Sezione civile
Il Tribunale di Gela, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/2/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 711/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da:
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 per procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco Maria Incardona, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gela, vico Carpentieri n. 1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dall'avv. Emilio Battaglia (C.F. ) C.F._1 nonché dall'avv. Marco Tullio Cataldo (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via C.F._2
Agostino Depretis n. 86, presso lo studio dei suddetti avvocati
RE
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Codognotto (C.F. ) per procura generale alle C.F._3 liti, elettivamente domiciliata in Roma, v. Ugo De Carolis n. 77, presso lo studio del suddetto procuratore;
RE
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Miceli (C.F. per procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliata in Ragusa, Piazza Libertà n. 10, presso lo studio del suddetto procuratore
*****
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società esercente attività alberghiera nel settore Parte_1 dell'ospitalità di lusso con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, premesso di avere acquistato presso la società il veicolo Renault Megane E – Tech 100% electric per il prezzo di € 45.117,24, Controparte_3 da impiegare nel servizio di car-driving eco-sostenibile offerto ai clienti della struttura alberghiera, sottoscrivendo un contratto di finanziamento con la società inrenault) finalizzato Controparte_2 all'acquisto dell'autovettura, ha agito in giudizio nei confronti delle società , Controparte_4
lamentando ripetuti guasti di natura elettrica che hanno Controparte_1 Controparte_5 resi necessari plurimi interventi di riparazione del veicolo, invocando la disciplina generale in tema di
1 inadempimento contrattuale, nonché la garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1490 – 1492 -
1494 c.c. ed una serie di tutele previste dal Codice del Consumo, e deducendo altresì la vessatorietà del contratto di finanziamento stipulato con Ha chiesto pertanto dichiararsi la CP_5 CP_2 risoluzione del contratto di vendita del veicolo in questione, concluso con e del Controparte_4 correlato contratto di finanziamento stipulato con con conseguente condanna Controparte_5 delle resistenti alla restituzione delle somme già versate. In subordine, ha chiesto altresì ordinarsi la sostituzione del veicolo difettoso con un nuovo veicolo di pari caratteristiche e prestazioni. Infine, ha chiesto la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni subiti – danni patrimoniali derivanti dalle perdite economiche subite a causa del fermo tecnico del veicolo e dei costi aggiuntivi sostenuti, danno all'immagine e alla reputazione commerciale della società, danni causati dalla impossibilità di utilizzare il veicolo secondo gli scopi prefissati. Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, in data 15/1/2025 si è costituita in giudizio la società che in Controparte_2 via preliminare, deducendo la inapplicabilità del foro del consumatore, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Gela in favore del Tribunale di Ragusa o del Tribunale di Roma, il primo in rapporto alla sede della società venditrice ed al luogo ove è stato concluso il contratto di compravendita, il secondo in rapporto alla sede della stessa società e di Nel merito, ha contestato la domanda Controparte_2 Controparte_6 di risoluzione del contratto, stante la restituzione del veicolo all'attrice in perfetta efficienza previa sostituzione integrale della batteria di trazione, essendosi sia il venditore che la rete di assistenza adoperati, nei tempi tecnici necessari, per ridurre al minimo il disagio e gli inconvenienti patiti dal cliente. Ha altresì contestato la domanda di risarcimento del danno per insussistenza di un nesso eziologico tra i presunti danni e le obbligazioni assunte, pienamente adempiute dalla società finanziaria. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree. In subordine, in caso di accoglimento delle suddette domande, ha chiesto di dichiarare tenuta a Controparte_3 manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole in ordine all'eventuale restituzione alla degli Parte_1 importi corrisposti dall'attrice a titolo di rimborso dei ratei del finanziamento e a dichiararla tenuta a restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento del prezzo per conto della Parte_1
In data 30/1/2025 si è altresì costituita in giudizio la società che in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per la inapplicabilità del foro del consumatore ex art. 66 bis D.L.vo 206/2005, in favore del Tribunale di Ragusa o del Tribunale di Roma, entrambi ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in relazione alle sedi delle società resistenti - Comiso e Roma - , o, comunque, in favore del
Tribunale di Ragusa in relazione al foro per le cause relative a diritti di obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo di conclusione del contratto di compravendita, o ancora in favore del Tribunale di
Roma, in virtù del foro convenzionale previsto dall'art. 14 del contratto di finanziamento. Nel merito, ha dedotto la propria estraneità ai rapporti contrattuali di compravendita o di finanziamento instaurati dalla società attrice, nonché l'infondatezza delle domande attoree di risoluzione del contratto o di sostituzione del veicolo e ne ha chiesto il rigetto. In subordine, ha rilevato la genericità della domanda di risarcimento del danno.
Ancora, in data 31/1/2025 si è costituita in giudizio la società , che, in via Controparte_4 preliminare, sul rilievo della inapplicabilità del foro del consumatore, ha eccepito l'incompetenza territoriale
2 del Tribunale adito in favore del Tribunale di Ragusa, in funzione del luogo – Comiso, sede della - CP_3 in cui l'obbligazione è sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c., o del Tribunale di Roma, in rapporto alla sede delle società e della Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda di Controparte_2 Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita, a seguito delle riparazioni eseguite ed accettate dalla società attrice, essendo il rimedio della risoluzione non più attivabile in quanto alternativo al rimedio manutentivo. Ha altresì rilevato l'insussistenza nel veicolo di vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato. Ha infine dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria, affermando di avere interamente adempiuto le proprie obbligazioni evadendo prontamente la richiesta di manutenzione ricevuta dalla società attrice, con il rilascio di un veicolo sostitutivo di categoria equivalente per l'intera durata del ricovero dell'autovettura acquistata. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea. Ha chiesto altresì il rigetto della domanda di manleva proposta da
In caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di dichiarare che CP_2 Controparte_1
è tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da tale accoglimento.
A seguito dell'adesione della parte ricorrente, all'udienza dell'11/2/2025, all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito tempestivamente sollevata dalle società resistenti con la costituzione nel termine di cui all'art. 281 undecies co. 2 c.p.c., trova applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 38 co. 2
c.p.c., secondo il quale, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., “quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, nell'ipotesi considerata, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta “l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (così Cass. sez. VI,
11/05/2022, n.15017; Cass. Sez. II sent. n. 21300 del 30/7/2024; Cass. sez. VI, 08/11/2013, n.25180). Si è osservato sul punto che per effetto dell'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza territoriale la questione relativa alla competenza è risolta dall'accordo formatosi nel processo, sicché il giudice “deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo” (così Cass. 21300/2024 cit.).
Dall'applicazione di tali principi discende che nel caso di specie va dichiarata la competenza del Tribunale di
Ragusa o del Tribunale di Roma, competenza territoriale alternativa sulla quale si è formato l'accordo delle parti, per effetto dell'adesione della società ricorrente all'eccezione sollevata dalle resistenti.
Nessuna statuizione può essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, mancando un provvedimento di carattere decisorio in rapporto al quale sia configurabile una soccombenza, dovendo provvedere sulle spese il giudice della causa riassunta, dichiarato territorialmente competente.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c. dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale a conoscere della presente causa, per la cognizione della quale sono competenti il Tribunale di Ragusa o il Tribunale di Roma;
3 assegna il termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione davanti al giudice competente;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Gela, 13/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
4
Sezione civile
Il Tribunale di Gela, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Rosaria Carlà, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11/2/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 711/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da:
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 per procura allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco Maria Incardona, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gela, vico Carpentieri n. 1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura generale alle liti, dall'avv. Emilio Battaglia (C.F. ) C.F._1 nonché dall'avv. Marco Tullio Cataldo (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via C.F._2
Agostino Depretis n. 86, presso lo studio dei suddetti avvocati
RE
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Codognotto (C.F. ) per procura generale alle C.F._3 liti, elettivamente domiciliata in Roma, v. Ugo De Carolis n. 77, presso lo studio del suddetto procuratore;
RE
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Miceli (C.F. per procura in C.F._4 atti, elettivamente domiciliata in Ragusa, Piazza Libertà n. 10, presso lo studio del suddetto procuratore
*****
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la società esercente attività alberghiera nel settore Parte_1 dell'ospitalità di lusso con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, premesso di avere acquistato presso la società il veicolo Renault Megane E – Tech 100% electric per il prezzo di € 45.117,24, Controparte_3 da impiegare nel servizio di car-driving eco-sostenibile offerto ai clienti della struttura alberghiera, sottoscrivendo un contratto di finanziamento con la società inrenault) finalizzato Controparte_2 all'acquisto dell'autovettura, ha agito in giudizio nei confronti delle società , Controparte_4
lamentando ripetuti guasti di natura elettrica che hanno Controparte_1 Controparte_5 resi necessari plurimi interventi di riparazione del veicolo, invocando la disciplina generale in tema di
1 inadempimento contrattuale, nonché la garanzia per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1490 – 1492 -
1494 c.c. ed una serie di tutele previste dal Codice del Consumo, e deducendo altresì la vessatorietà del contratto di finanziamento stipulato con Ha chiesto pertanto dichiararsi la CP_5 CP_2 risoluzione del contratto di vendita del veicolo in questione, concluso con e del Controparte_4 correlato contratto di finanziamento stipulato con con conseguente condanna Controparte_5 delle resistenti alla restituzione delle somme già versate. In subordine, ha chiesto altresì ordinarsi la sostituzione del veicolo difettoso con un nuovo veicolo di pari caratteristiche e prestazioni. Infine, ha chiesto la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni subiti – danni patrimoniali derivanti dalle perdite economiche subite a causa del fermo tecnico del veicolo e dei costi aggiuntivi sostenuti, danno all'immagine e alla reputazione commerciale della società, danni causati dalla impossibilità di utilizzare il veicolo secondo gli scopi prefissati. Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, in data 15/1/2025 si è costituita in giudizio la società che in Controparte_2 via preliminare, deducendo la inapplicabilità del foro del consumatore, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Gela in favore del Tribunale di Ragusa o del Tribunale di Roma, il primo in rapporto alla sede della società venditrice ed al luogo ove è stato concluso il contratto di compravendita, il secondo in rapporto alla sede della stessa società e di Nel merito, ha contestato la domanda Controparte_2 Controparte_6 di risoluzione del contratto, stante la restituzione del veicolo all'attrice in perfetta efficienza previa sostituzione integrale della batteria di trazione, essendosi sia il venditore che la rete di assistenza adoperati, nei tempi tecnici necessari, per ridurre al minimo il disagio e gli inconvenienti patiti dal cliente. Ha altresì contestato la domanda di risarcimento del danno per insussistenza di un nesso eziologico tra i presunti danni e le obbligazioni assunte, pienamente adempiute dalla società finanziaria. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande attoree. In subordine, in caso di accoglimento delle suddette domande, ha chiesto di dichiarare tenuta a Controparte_3 manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole in ordine all'eventuale restituzione alla degli Parte_1 importi corrisposti dall'attrice a titolo di rimborso dei ratei del finanziamento e a dichiararla tenuta a restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento del prezzo per conto della Parte_1
In data 30/1/2025 si è altresì costituita in giudizio la società che in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per la inapplicabilità del foro del consumatore ex art. 66 bis D.L.vo 206/2005, in favore del Tribunale di Ragusa o del Tribunale di Roma, entrambi ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in relazione alle sedi delle società resistenti - Comiso e Roma - , o, comunque, in favore del
Tribunale di Ragusa in relazione al foro per le cause relative a diritti di obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c., avuto riguardo al luogo di conclusione del contratto di compravendita, o ancora in favore del Tribunale di
Roma, in virtù del foro convenzionale previsto dall'art. 14 del contratto di finanziamento. Nel merito, ha dedotto la propria estraneità ai rapporti contrattuali di compravendita o di finanziamento instaurati dalla società attrice, nonché l'infondatezza delle domande attoree di risoluzione del contratto o di sostituzione del veicolo e ne ha chiesto il rigetto. In subordine, ha rilevato la genericità della domanda di risarcimento del danno.
Ancora, in data 31/1/2025 si è costituita in giudizio la società , che, in via Controparte_4 preliminare, sul rilievo della inapplicabilità del foro del consumatore, ha eccepito l'incompetenza territoriale
2 del Tribunale adito in favore del Tribunale di Ragusa, in funzione del luogo – Comiso, sede della - CP_3 in cui l'obbligazione è sorta ai sensi dell'art. 20 c.p.c., o del Tribunale di Roma, in rapporto alla sede delle società e della Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda di Controparte_2 Controparte_1 risoluzione del contratto di compravendita, a seguito delle riparazioni eseguite ed accettate dalla società attrice, essendo il rimedio della risoluzione non più attivabile in quanto alternativo al rimedio manutentivo. Ha altresì rilevato l'insussistenza nel veicolo di vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato. Ha infine dedotto l'infondatezza della domanda risarcitoria, affermando di avere interamente adempiuto le proprie obbligazioni evadendo prontamente la richiesta di manutenzione ricevuta dalla società attrice, con il rilascio di un veicolo sostitutivo di categoria equivalente per l'intera durata del ricovero dell'autovettura acquistata. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda attorea. Ha chiesto altresì il rigetto della domanda di manleva proposta da
In caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto di dichiarare che CP_2 Controparte_1
è tenuta a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da tale accoglimento.
A seguito dell'adesione della parte ricorrente, all'udienza dell'11/2/2025, all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito tempestivamente sollevata dalle società resistenti con la costituzione nel termine di cui all'art. 281 undecies co. 2 c.p.c., trova applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 38 co. 2
c.p.c., secondo il quale, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., “quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, nell'ipotesi considerata, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta “l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (così Cass. sez. VI,
11/05/2022, n.15017; Cass. Sez. II sent. n. 21300 del 30/7/2024; Cass. sez. VI, 08/11/2013, n.25180). Si è osservato sul punto che per effetto dell'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza territoriale la questione relativa alla competenza è risolta dall'accordo formatosi nel processo, sicché il giudice “deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo” (così Cass. 21300/2024 cit.).
Dall'applicazione di tali principi discende che nel caso di specie va dichiarata la competenza del Tribunale di
Ragusa o del Tribunale di Roma, competenza territoriale alternativa sulla quale si è formato l'accordo delle parti, per effetto dell'adesione della società ricorrente all'eccezione sollevata dalle resistenti.
Nessuna statuizione può essere adottata in ordine alle spese del presente giudizio, mancando un provvedimento di carattere decisorio in rapporto al quale sia configurabile una soccombenza, dovendo provvedere sulle spese il giudice della causa riassunta, dichiarato territorialmente competente.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c. dichiara l'incompetenza per territorio di questo Tribunale a conoscere della presente causa, per la cognizione della quale sono competenti il Tribunale di Ragusa o il Tribunale di Roma;
3 assegna il termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione davanti al giudice competente;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Gela, 13/2/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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