Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/05/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2335/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2335/2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
e
( C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANUELA GHEZZA (C.Fisc. ) del CodiceFiscale_3
Foro di Sondrio, presso il cui studio sito in Chiavenna (SO), Via Dolzino n. 6, eleggono domicilio e ove chiedono di ricevere le comunicazioni inerenti questo procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: il tutto giusta procura allegata al Email_1
presente atto, trasmessa in copia informatica con firma digitale ex art. 83 III comma c.p.c.,
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale – procedimento su domanda congiunta pagina 1 di 7
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La sig.ra rimarrà a vivere unitamente ai figli ed presso la Parte_2 Per_1 Per_2 casa coniugale, completa del mobilio che già l'arreda. Il sig. si trasferirà altrove non Parte_1 appena reperirà un'altra abitazione adeguata anche ad ospitare i figli nei tempi in cui staranno con lui.
3) Il sig. seguiterà a pagare le rate del mutuo cointestato con la IG Parte_1 [...]
presso la banca Unicredit sino alla totale estinzione del debito, senza che ciò comporti Parte_2 alcun diritto di credito nei confronti della medesima né per gli importi già versati né per gli importi a versare.
4) I figli minori ed rimarranno affidati ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente dei medesimi presso la madre. Le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente dai genitori quando i figli saranno con uno di loro;
le decisioni e le scelte di particolare importanza, al di fuori dell'ordinaria amministrazione e, in ogni caso, quelle inerenti alla salute e all'educazione dei figli verranno invece prese insieme dai genitori che, sin d'ora, si impegnano a consultarsi reciprocamente in via preventiva. I genitori si impegnano ad evitare atteggiamenti con i loro figli tesi alla svalutazione dell'altro, a non coinvolgerli in eventuali loro rapporti conflittuali. I ricorrenti collaboreranno affinchè i figli possano mantenere con entrambi un rapporto equilibrato e continuativo anche con le rispettive famiglie di origine.
5) I genitori concorderanno le frequentazioni con i figli di volta in volta, in ragione degli impegni lavorativi e scolastici di ogni componente del nucleo;
in linea di massima o, comunque, in difetto di differenti accordi, il padre terrà con sé i figli: nei periodi in cui è impegnato al lavoro, tutte le settimane dal venerdì, dall'orario di uscita da scuola dei figli, fino alla mattina della domenica, in orario da determinarsi anche in ragione e nel rispetto degli eventuali programmi della madre;
- nei periodi in cui è libero dal lavoro a settimane alternate, dalla domenica sera alla successiva domenica sera.
- Durante le vacanze scolastiche dei figli si seguirà il medesimo calendario di cui sopra, fatti salvi i giorni di festività nazionale. Salvo che i genitori siano impegnati al lavoro, i figli alterneranno di anno in anno con ciascun genitore i giorni di Natale e S. Stefano, i giorni del 1° dell'anno e dell'Epifania, nonché i giorni di Pasqua e Pasquetta;
alterneranno altresì le varie festività nazionali che comportino giorni di chiusura della scuola.
- Durante le vacanze scolastiche estive i genitori potranno trascorrere con i figli 2/3 settimane di vacanza anche non continuative;
fatti salvi improrogabili impegni scolastici dei figli, nei periodi in cui il padre non sarà impegnato con il lavoro, avrà possibilità di trascorrere con loro dei periodi di vacanza lontano da casa. Le ferie potranno essere godute anche in luogo diverso dalla residenza abituale, con impegno reciproco dei due genitori di comunicarsi l'un l'altro la destinazione ed i recapiti. pagina 2 di 7 6) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento dei figli sino al raggiungimento da parte loro dell'indipendenza economica. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli, oltre che Parte_1 direttamente nei periodi di tempo in cui li avrà con sé, anche versando alla sig.ra Parte_2
, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della medesima,
[...]
l'importo di € 800,00 (euro ottocento/00) (€ 400,00 a figlio) - che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. In suddetto importo saranno da intendersi compresi: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
7) I genitori si faranno carico nella misura del 60% il padre e del 40% la madre, delle spese extra assegno relative ai figli stessi, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 3 di 7 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente motivato ed indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Ove le spese straordinarie siano anticipatamente quantificate/preventivate (esempio libri scolastici, rette scuola etc.) queste verranno anticipate da un genitore all'altro affinchè quest'ultimo provveda al pagamento a chi spetta. La quota di spettanza di ciascun genitore, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta da parte dell'altro, verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). Ove le spese straordinarie verranno invece anticipate da un solo genitore, il rimborso pro-quota al medesimo, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
La contribuzione alle spese straordinarie potrà anche avvenire mediante pagamento da parte di ciascuno dei genitori della loro parte di spesa direttamente a chi spetta.
8) L'Assegno Unico spettante al nucleo famigliare (o equipollente) continuerà ad essere percepito dalla IG;
le parti si impegnano vicendevolmente a fornire ogni Parte_2 documento e/o comunque la più ampia collaborazione al fine dell'inoltro di eventuali ulteriori richieste agli uffici competenti.
9) La sig.ra avrà diritto al 100% delle (eventuali) detrazioni fiscali relative Parte_2 alle spese per i figli.
10) I ricorrenti danno atto che la contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di cui al punto 6
è stata tra loro concordata tenendo anche in considerazione il fatto che alla separazione conseguirà una maggior tassazione del reddito del sig. e, per contro, una maggiorazione dell'Assegno Pt_1
Unico nonché la necessità da parte del sig. di sostenere spese per l'abitazione ove si impegna Pt_1
pagina 4 di 7 a trasferirsi non appena possibile. Ciò posto, tali elementi non potranno fondare richieste di modifica della misura della contribuzione al mantenimento.
11) In considerazione della circolare MIUR 5336/15 che prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori di comune accordo e, a tal fine, prevede la stretta collaborazione dei medesimi nei rapporti scuola-famiglia, i ricorrenti nel rispetto dei loro diritti e doveri in ambito scolastico, si danno sin d'ora reciproco assenso a firmare singolarmente e/o disgiuntamente, a titolo esemplificativo, le votazioni delle verifiche, le comunicazioni di ruotine nonché le autorizzazioni alla partecipazione ad attività ordinarie nell'ambito didattico e uscite sul territorio. Dovranno invece essere sottoscritti da ambo i genitori i principali documenti tra cui, a titolo esemplificativo, le comunicazioni didattiche e disciplinari di natura non “ordinaria”, le autorizzazioni alla partecipazione alle gite scolastiche, alla partecipazione ad attività scolastiche non ordinarie e/o a pagamento. Entrambi i genitori disporranno di password di accesso al portale della scuola ed al registro elettronico dei figli. I genitori saranno liberi di delegare anche disgiuntamente l'eventuale ritiro dei figli da scuola, ove loro impossibilitati. I genitori avranno facoltà di partecipare sia congiuntamente che disgiuntamente ai colloqui con gli insegnanti.
12) I ricorrenti convengono che nessuno di loro dovrà versare nulla all'altro coniuge essendo entrambi economicamente autosufficienti, anche in ragione di quanto è tra loro concordato in merito al pagamento del mutuo cointestato.
13) Le parti si impegnano a concedersi reciproco consenso all'iscrizione dei figli sul loro passaporto ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio delle carte d'identità dei minori, valide anche per l'espatrio. A tal proposito resta inteso che l'espatrio potrà avvenire senza specifico consenso dell'altro genitore solo ed esclusivamente per gite e/o vacanze e non anche per il trasferimento più o meno duraturo dei minori all'estero.
14) Le parti si impegnano a comunicarsi l'un l'altro il cambio della loro residenza mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno trenta giorni. Resta inteso che l'eventuale trasferimento anagrafico e/o di fatto dei figli a distanza tale da pregiudicare l'attuale frequentazione genitoriale dovrà essere frutto di specifico accordo tra i genitori”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 16/12/2024 e Parte_1 [...]
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio Parte_2 concordatario celebrato in Prata Camportaccio (SO) il 12.02.2012 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prata Camportaccio, Anno 2012 - Parte II - Serie A - numero 1) rappresentando: che dall'unione coniugale sono nati i figli , in Chiavenna il 14.05.2012 e Persona_3
, in Chiavenna il 23.11.2014, entrambi cittadini italiani;
che lavora Persona_4 Parte_1 come barista con contrato annuale presso l'albergo Chesa Randolina in Sils Maria (Svizzera) e dichiara di percepire un reddito medio mensile di CHF 4.100/4.200,00 al netto degli assegni familiari erogati in pagina 5 di 7 CP_ busta paga per differenza rispetto all'assegno unico erogato al nucleo dall' e Parte_2 lavora come commessa con contratto part time al 70 % a tempo indeterminato presso il punto vendita
Iperal di Prata Camportaccio e dichiara di percepire un reddito medio mensile di € 1.200,00/1.300,00; che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. e all'udienza del 15/4/2025 mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza e chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Prata Camportaccio (doc. 3).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori ER
, in Chiavenna il 14.05.2012 e , in Chiavenna il 23.11.2014, laddove regolamenta
[...] Persona_4 compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 6 di 7 La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Prata Camportaccio (SO) il 12.02.2012 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Prata Camportaccio, Anno 2012 -
Parte II - Serie A - numero 1);
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte,
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza,
4) spese di lite al definitivo,
5) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prata Camportaccio (SO), perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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