Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE In persona dei Consiglieri di seguito indicati:
1) Dott. Alessandro Cocchiara Presidente;
2) Dott. Alberto Canale Consigliere;
3) Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consig. Relatore
Letti gli atti del fascicolo RG n. 5021/2024 , pendente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli P.IVA_1 alla Via Vittoria Colonna n.14 presso lo studio dell'Avv. Antonio de
Notaristefani di RA (C.F. ) che la C.F._1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica
Email_1
CONTRO
e , quali genitori Controparte_1 CP_2 esercenti la potestà su ( , rappr.ti e Persona_1 C.F._2 difesi dalll'Avv. Dario Martorano
( ). Email_2
Appellati/attori in primo grado
( , rappr.to e difeso dagli Controparte_3 C.F._3 avv.ti Maria Laura e Sabino Laudadio.
Appellato/convenuto in primo grado
ORDINANZA rilevato che l'appellante , Parte_1 nell'atto di citazione in appello e nelle note di trattazione scritta ritualmente prodotte, ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8358/2024 ottenendo, inaudita altera parte, la sospensione ex art. 351 c.p.c: sentite le parti in sede di trattazione orale della sospensiva;
rilevato che l'appellante ha evidenziato il fumus boni iuris da
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identificarsi col fatto che, in primo grado, l'espletata CTU non aveva accertato la sussistenza del nesso causale tra pretese anomale manovre poste in essere dal dott. e la lesione del plesso brachiale alla spalla CP_3 sinistra subita dalla minore in occasione della sua Persona_1 nascita, avvenuta il 7 ottobre 2011; che il giudice di prime cure ha affermato la responsabilità del dott.
e della odierna appellante, ritenendo di poter presumere CP_3 CP_4 tale nesso di causalità in quanto:
1) in cartella clinica non vi era traccia di un monitoraggio mediante cardiotocografo;
2) era stata annotata un'inerzia uterina, ma non specificato come i sanitari vi avevano ovviato;
rilevato che, nel caso di specie il fumus boni iuris è assorbente anche rispetto al periculum (pure prospettato e dedotto dall'appellante in ragione dell'atto di precetto notificato alla dai genitori esercenti la CP_4 potestà sulla minore ); CP_1 ritenuto che occorre nominare il collegio peritale cui conferire l'incarico di accertare il nesso causale tra la condotta tenuta dal dott. presso CP_3 la Clinica Casa di Cura Ospedale Internazionale,
PQM
conferma la sospensione dell'esecutorietà della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8358/2024; conferisce ai dott.ri
1)Domenico Arduini (ginecologo) PEC: .uniroma2.it Email_3
2) (medico legale) Testimone_1
PEC: Email_4
l'incarico di:
a) descrivere dettagliatamente il decorso del parto per cui è causa, evidenziando le condizioni cliniche della madre e della neonata, nonché le procedure mediche adottate tenuto conto delle risultanze della cartella clinica;
b) esaminare se le azioni e le omissioni dei sanitari coinvolti siano state conformi alle linee guida e alle buone pratiche mediche vigenti al momento dei fatti precisandone i comportamenti negligenti, imprudenti
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o imperiti;
c) accertare se esiste un nesso causale tra le condotte, attive o omissive, dei medici e il danno riportato dalla neonata, secondo il criterio del "più probabile che non" per stabilire se, in assenza delle condotte contestate, il danno si sarebbe comunque verificato;
dispone che i CTU sopra specificati prestino il giuramento di rito con accettazione telematico dell'incarico entro il 15/04/25 con indicazione del giorno e del luogo di inizio delle operazioni peritali;
rinvia alla già fissata udienza del 02/05/25 con riserva in quella sede di: assegnare ai CTU il termine di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la comunicazione delle bozze di relazione alle parti e ai rispettivi periti;
assegnare alle parti il termine di 10 giorni per comunicare al consulente d'ufficio le osservazioni alla bozza ed ai CTU ulteriori 10 giorni per il deposito della relazione definitiva.
Autorizzare le parti a nominare i rispettivi periti in sede di primo accesso.
Assegnare ai consulenti l'anticipo di euro 400,00 ciascuno da porre provvisoriamente a carico della in Parte_1 persona del l.r.p.t.
Si comunichi
In Napoli il 28/03/2025 il Presidente
dott. Alessandro Cocchiara
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