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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
23.1.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Giampietro
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
convenuto contumace
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accogliere le seguenti conclusioni:
accertarsi e dichiararsi che: il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l'allora sede effettiva /
sede di lavoro della resistente sita ST (TN) di talché il Giudice del Lavoro adito è
da ritenere competente territorialmente;
accertarsi e dichiararsi che:
il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (per non essere stato retribuito nei mesi antecedenti le dimissioni) e che, per l'effetto, gli è dovuta
l'indennità di mancato preavviso;
accertarsi e dichiararsi che:
al ricorrente sono quindi ancora dovute retribuzioni per Euro 18.376,42 al lordo
IRPEF e il TFR per Euro 28.191,00 al lordo IRPEF come dimostrate dalle buste paga
emesse dal resistente e allegate al presente atto e dai conteggi elaborati dall'Ufficio
Vertenze della del Trentino parimenti allegati al presente atto;
CP_2
per l'effetto di quanto sopra accertato, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ora con sede legale in
[...]
Casalmaggiore, via del Lino 26, a pagare al ricorrente la somma Parte_1
complessiva, al lordo IRPEF, di Euro 46.567,42 (di cui Euro 18.376,42 per
retribuzioni e mancato preavviso ed Euro 28.191,00 per TFR) con rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni”
pagina 2 di 5 MOTIVAZIONE
Le domande proposte dal ricorrente nei confronti della società Parte_1
sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte. Controparte_1
ragioni di fatto
Emerge per tabulas (doc. 5 fasc. ric.) che:
✓ in data 1.11.2011 è stato costituito, tra la datrice originaria e il Controparte_3
qui ricorrente , un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e Parte_1
indeterminato, avente a oggetto mansioni di commesso, con inquadramento nel quarto livello CCNL Commercio;
✓ con effetto dall'1.6.2022 la società ha ceduto il contratto di Controparte_3
lavoro subordinato, intercorrente con , alla qui convenuta Parte_1
Controparte_1
✓ nell'ambito di quel negozio di cessione del contratto veniva convenuto, tra l'altro che: “il Cedente trasferirà alla Cessionario, entro la data del 16.6.2022, la provvista
finanziaria relativa ai ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie e degli altri istituti
normativo economici soggetti a liquidazione pluriperiodale, maturati fino alla data
della cessione del contratto, ivi compreso il T.F.R. che non sarà pagato all'atto della
medesima cessione, ma accantonato nel futuro rapporto di lavoro in capo alla
Cessionaria sulla base ed in aggiunta a quanto già accantonato in capo alla cedente”.
È pure provato documentalmente (doc. 3 fasc. ric.) che, in data 31.7.2024, il ricorrente si dimetteva per giusta causa, adducendo “irregolarità varie e ritardi e mancanza di stipendi mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2024”.
Inoltre la parte convenuta non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale, di talché i fatti ivi dedotti devono ritenersi come ammessi (art. 232 cod.proc.civ.). pagina 3 di 5 Infine sempre la parte convenuta, nonostante la specificazione delle domande, neppure si
è costituita in giudizio, né è comparsa alla prima udienza, il che rappresenta un comportamento valutabile ai fini della decisione ai sensi degli artt. 116 co.2 e 420 co. 1
cod.proc.civ..
ragioni di diritto
In virtù della natura onerosa del contratto di lavoro subordinato (art. 36 co. 1 Cost. e art. 2094 cod.civ.) la parte convenuta società va Controparte_1
condannata a pagare al ricorrente la somma lorda di € 46.567,42 (di Parte_1
cui € 28.191,00 per TFR), a titolo di retribuzioni ordinarie afferenti al periodo gennaio -
luglio 2024, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;);
spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta società al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente , della somma lorda di € 46.567,42, con il Parte_1
maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli pagina 4 di 5 indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio,
liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 18 febbraio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
23.1.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Giampietro
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
convenuto contumace
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accogliere le seguenti conclusioni:
accertarsi e dichiararsi che: il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l'allora sede effettiva /
sede di lavoro della resistente sita ST (TN) di talché il Giudice del Lavoro adito è
da ritenere competente territorialmente;
accertarsi e dichiararsi che:
il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (per non essere stato retribuito nei mesi antecedenti le dimissioni) e che, per l'effetto, gli è dovuta
l'indennità di mancato preavviso;
accertarsi e dichiararsi che:
al ricorrente sono quindi ancora dovute retribuzioni per Euro 18.376,42 al lordo
IRPEF e il TFR per Euro 28.191,00 al lordo IRPEF come dimostrate dalle buste paga
emesse dal resistente e allegate al presente atto e dai conteggi elaborati dall'Ufficio
Vertenze della del Trentino parimenti allegati al presente atto;
CP_2
per l'effetto di quanto sopra accertato, condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ora con sede legale in
[...]
Casalmaggiore, via del Lino 26, a pagare al ricorrente la somma Parte_1
complessiva, al lordo IRPEF, di Euro 46.567,42 (di cui Euro 18.376,42 per
retribuzioni e mancato preavviso ed Euro 28.191,00 per TFR) con rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni”
pagina 2 di 5 MOTIVAZIONE
Le domande proposte dal ricorrente nei confronti della società Parte_1
sono fondate e meritano, quindi, di essere accolte. Controparte_1
ragioni di fatto
Emerge per tabulas (doc. 5 fasc. ric.) che:
✓ in data 1.11.2011 è stato costituito, tra la datrice originaria e il Controparte_3
qui ricorrente , un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e Parte_1
indeterminato, avente a oggetto mansioni di commesso, con inquadramento nel quarto livello CCNL Commercio;
✓ con effetto dall'1.6.2022 la società ha ceduto il contratto di Controparte_3
lavoro subordinato, intercorrente con , alla qui convenuta Parte_1
Controparte_1
✓ nell'ambito di quel negozio di cessione del contratto veniva convenuto, tra l'altro che: “il Cedente trasferirà alla Cessionario, entro la data del 16.6.2022, la provvista
finanziaria relativa ai ratei delle mensilità aggiuntive, delle ferie e degli altri istituti
normativo economici soggetti a liquidazione pluriperiodale, maturati fino alla data
della cessione del contratto, ivi compreso il T.F.R. che non sarà pagato all'atto della
medesima cessione, ma accantonato nel futuro rapporto di lavoro in capo alla
Cessionaria sulla base ed in aggiunta a quanto già accantonato in capo alla cedente”.
È pure provato documentalmente (doc. 3 fasc. ric.) che, in data 31.7.2024, il ricorrente si dimetteva per giusta causa, adducendo “irregolarità varie e ritardi e mancanza di stipendi mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2024”.
Inoltre la parte convenuta non è comparsa a rendere l'interrogatorio formale, di talché i fatti ivi dedotti devono ritenersi come ammessi (art. 232 cod.proc.civ.). pagina 3 di 5 Infine sempre la parte convenuta, nonostante la specificazione delle domande, neppure si
è costituita in giudizio, né è comparsa alla prima udienza, il che rappresenta un comportamento valutabile ai fini della decisione ai sensi degli artt. 116 co.2 e 420 co. 1
cod.proc.civ..
ragioni di diritto
In virtù della natura onerosa del contratto di lavoro subordinato (art. 36 co. 1 Cost. e art. 2094 cod.civ.) la parte convenuta società va Controparte_1
condannata a pagare al ricorrente la somma lorda di € 46.567,42 (di Parte_1
cui € 28.191,00 per TFR), a titolo di retribuzioni ordinarie afferenti al periodo gennaio -
luglio 2024, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto;
tale somma va maggiorata ex art. 429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459;);
spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta società al pagamento, in Controparte_1
favore del ricorrente , della somma lorda di € 46.567,42, con il Parte_1
maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli pagina 4 di 5 indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio,
liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 18 febbraio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 5 di 5