Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1143/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
LI ED (C.F. ) titolare della ditta individuale C.F._1
AUTOSYMBOL DI LI ED rappresentato e difeso dall'avv. Iole Martone per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
e
ENEL ENERGIA S.P.A. (C.F. ) P.IVA_1 non costituita appellata
2RPLUS SPV S.R.L. (C.F. ) P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Isa Sigismondi per procura in calce alla comparsa di intervento del 25.6.2021 intervenuta
A-ZETA S.R.L. (C.F. P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Isa Sigismondi per procura in calce alla comparsa di intervento del 3.5.2024 intervenuta
oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Roma n.10373/2020 pubblicata il 15.7.2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La sentenza impugnata ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da UA IO, titolare della ditta Autosymbol di IO UA, contro il decreto ingiuntivo n.12525/2016 ottenuto da Officine CST s.p.a. in nome e per conto di Enel Energia s.p.a. per l'importo di € 21.430,19 portato da fatture insolute. Il decreto ingiuntivo è stato revocato e l'opponente è stato condannato a pagare a Enel Energia s.p.a. la minor somma di € 13.655,77 e interessi a Enel Energia s.p.a.. Le spese processuali sono state compensate per un terzo e poste a carico dell'opponente per due terzi.
Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della 2RPlus SPV s.r.l. in persona del procuratore speciale Officine CST S.p.A.” All'esito della prima udienza di comparizione delle parti la Corte ha respinto l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante, ha irrogato la sanzione di € 700,00 in considerazione della totale assenza di motivazione dell'istanza, e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.5.2023. Dopo altri rinvii d'ufficio è intervenuta in giudizio A-Zeta s.r.l., quale ulteriore cessionaria del credito, che ha fatto proprie le conclusioni della sua dante causa 2RPlus SPV s.r.l.. A seguito del mutamento del rito, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.4.2025 ex art.281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma (aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 2. - L'appello è basato su un unico motivo, con il quale IO contesta l'accertamento compiuto dal tribunale in merito alla parte del credito non coperta da prescrizione.
La decisione criticata è così motivata: “Passando all'esame dell'ultimo motivo di opposizione - che ovviamente riguarda solo le fatture nn. 2326141665 e 2333629124, ….OMISSIS… deve evidenziarsi che non risulta che vi sia stata una duplicazione di addebiti tra le stesse e la fattura n. 2327729037, poiché la fattura n. 2326141665 è stata emessa sulla base di consumi stimati, la fattura n. 2327729037 sulla base di consumi rilevati e, infine, la fattura n. 2333629124, sulla base di consumi rilevati, ma a rettifica delle due precedenti, ed è pertanto evidente che si riferisca agli stessi periodi presi in considerazione dalle prime due e che ne abbia rideterminato i corrispettivi”. L'appellante ripropone le censure svolte censurando la modalità di fatturazione dell'ente somministrante e critica la sentenza per avere, a suo dire, violato l'art.2697 c.c., considerato che l'onere della prova del credito gravava sull'opposta e che questa non aveva offerto alcuna prova dell'attendibilità e veridicità dei dati riportati in fattura, né alcun chiarimento sulle modalità di fatturazione nel periodo di riferimento.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, nel rapporto in oggetto, la contabilizzazione dei consumi di energia elettrica dell'avente diritto dalla somministrazione è effettuata mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore, e il rivenditore, nelle more della rilevazione dei consumi effettivi, è autorizzato a emettere fatture sulla base di una stima dei consumi presuntivamente effettuati dall'utente. Pertanto, da un lato è del tutto legittima la fatturazione sulla base di consumi stimati, che implica tuttavia la successiva emissione di fatture di conguaglio a debito o a credito dell'utente, dall'altro lato le fatture sulla base di consumi rilevati, che siano o meno fatture di conguaglio, si presumono basate sui dati comunicati dal distributore locale, che si presumono a loro volta, a meno di specifiche e motivate contestazioni da parte dell'utente, corrispondenti ai consumi effettivi di quest'ultimo. L'appellante contesta i criteri di fatturazione perché asseritamente oscuri, mentre - al netto di alcune pur censurabili incongruenze tra le indicazioni relative al periodo di fatturazione contenute nella intestazione del documento e quelle desumibili dalle date delle letture rilevate o stimate riportate alla voce “riepilogo letture e prelievi” - tali criteri si desumono in modo chiaro dalle letture riportate nel riepilogo suddetto. In particolare, la fattura n.2326141665 del 31.8.2012 riguarda il periodo dal 1.10.2010 al 31.7.2012 ma i consumi sono puramente stimati, perché la sola lettura indicata come rilevata è quella inziale del
1.10.2010 mentre la lettura del 31.7.2012 è stimata.
La fattura n.2333629124 del 8.11.2012, invece, riguarda il periodo dal 1.10.2010 al 27.2.2012 e i consumi sono effettivi, perché sia la lettura inziale del 1.10.2010 (coincidente con quella indicata nella fattura n.2326141665) che quella del 27.2.2012 sono rilevate. Si tratta quindi di una fattura di conguaglio che addebita all'utente gli importi non addebitati in acconto sulla base della stima contenuta nella fattura n. 2326141665.
La fattura intermedia n.2327729037 del 12.9.2012 contiene consumi rilevati relativi al periodo dal
1.10.2010 al 31.8.2012, ma, per quanto concerne il periodo dal 1.10.2010 al 27.2.2012, è stata rettificata dalla fattura n.2333629124 e non risulta che sia mai stata pagata né azionata in questo giudizio o in altri.
Occorre ancora evidenziare che la rettifica di consumi rilevati nella fattura n.2327729037 - pur implicando un pregresso errore di fatturazione o di lettura e trasmissione dei dati da parte del distributore - non è di per sé sola indice dell'inattendibilità dei dati di consumo riportati nella fattura di rettifica n.2333629124. Occorre infatti ribadire che, in assenza di specifiche contestazioni dell'utente, riguardanti, ad esempio, il malfunzionamento dell'apparecchio rilevatore o l'incompatibilità delle letture riportate nella fattura con quelle riscontrate dall'esame del contatore, si presume che i dati fatturati dal rivenditore siano veridici. L'appello va quindi respinto e le spese processuali addebitate all'appellante, secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5200,01 e € 26.000,00. Le spese vanno a favore di 2RPlus SPV s.r.l. per le prime tre fasi e di A-Zeta s.r.l. per la fase decisionale.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.10373/2020 , pubblicata in data 15.7.2020, così decide:
- rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere a 2RPlus SPV s.r.l. le spese processuali delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, che liquida per compenso in € 3898,00 e ad A-Zeta s.r.l. le spese processuali della fase decisionale, che liquida per compenso in € 1911,00, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 04/04/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo