Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Giudici:
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Francesco S. Filocamo Consigliere
ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento n. 490/2024 V.G. – avente ad oggetto il ricorso in opposizione ex art. 5 ter, L. n.
89/2001 – promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Lattanzio del Foro di Parte_1
Foggia;
-opponente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato territorialmente competente di L'Aquila.
-opposto-
CONCLUSIONI
Il ricorrente così conclude: 1) Accogliere la presente opposizione per i motivi indicati;
2) per l'effetto, condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_2 CP_1 alla complessiva somma di €. 5.600,00 ovvero nella somma che verrà rideterminata per danni non patrimoniali sofferti dal ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, o nella misura maggiore o minore, che si riterrà di giustizia. 3) Condannare il , in persona del pro Controparte_2 CP_1
tempore, al rimborso delle spese e competenze professionali oltre Spese Generali ed accessori di legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario del presente giudizio e di quello relativo al proc. n. 384/2024 R.G.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Lattanzio del Foro di Parte_1
Foggia, avverso il decreto monocratico di rigetto n. cronol. 380/2024 emesso da questa
Corte di Appello in data 25.10.2024 nell'ambito del procedimento n. R.G.V.G.
384/2024;
2. considerato che, con ricorso promosso ai sensi dell'art. 3 l. 89/2001, l'odierno opponente aveva domandato l'equa riparazione dei danni derivanti dall'irragionevole durata del procedimento penale n. 2775/2015 R.G.N.R. – n. 1881/2016 R.G. Tribunale di Teramo, definito in primo grado con sentenza n. 1555/18 del Tribunale di Teramo emessa in data
8.10.2018, in secondo grado con sentenza n. 543/2021 della Corte di Appello di
L'Aquila emessa in data 25.02.2021, dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado, ed in primo grado nel giudizio rinnovato con sentenza n. 1352/2023 del Tribunale di Teramo emessa in data 06.07.2023 (depositata in data 30/05/2024), per l'effetto di una lungaggine processuale di complessivi anni 6, mesi 8 e giorni 25. L'odierno opponente chiedeva pertanto liquidarsi un'equa riparazione nella misura di complessivi € 5.600,00 in applicazione dell'art. 2 bis l. n. 89/2001;
3. rilevato che il decreto impugnato ha rigettato il ricorso proposto da Parte_1
(n. cronol. 380/2024 del 25.10.2024), per il motivo di seguito espresso:
- … “Nel computo dei termini di durata ragionevole del processo non vanno considerati: il periodo di sospensione del processo e quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa, ex art. 2 c. 2 quater l. n. 89/2001; il termine per proporre impugnazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. 2 n. 23282 del 23/08/2021 rv. 662143 - 01); il tempo intercorso tra un evento interruttivo ed il deposito del ricorso in riassunzione (cfr. Cass. Sez. 1 n. 25162 del 28/11/2011 rv. 620591 -
01)”… “Nella fattispecie, quindi, non va considerato il periodo dal 18/01/2027 al 20/01/2017, di sospensione dei processi presso gli uffici giudiziari di Teramo di cui al decreto in atti, ed i periodi dal 20/03/2017 al 09/04/2018, dal
25/06/2018 al 08/10/2018, e dal 16/02/2023 al 05/07/2023, di rinvio delle udienze su istanza del difensore dell'imputato odierno istante. La durata rilevante del giudizio presupposto va dunque determinata in complessivi anni 7 mesi 11 e giorni 12, periodo da cui va detratto il periodo di giorni 64, corrispondente alla sospensione disposta dal 9/3/2020 all'11/5/2020 dalla normativa emergenziale in conseguenza della pandemia da SARS-CoV-2, sicché la durata valutabile è di anni 7, mesi 9 e giorni 8, equiparabili ad anni 8. Dalla durata del processo così determinata deve essere detratto il periodo di otto anni considerato ragionevole ex art. 2 c. 2 bis l. n. 89/2001. La durata del giudizio presupposto, di conseguenza, non risulta eccedere il limite di ragionevolezza.”;
4. Premesso quanto sinteticamente suesposto, ha così proposto ricorso Parte_1
in opposizione avverso il suddetto decreto monocratico di rigetto reso dalla Corte di
Appello di L'Aquila (n. cronol. 380/2024 del 25.10.2024) reputando erronee le determinazioni assunte con il provvedimento impugnato per il motivo di seguito espresso:
- “Violazione, errata applicazione ed interpretazione dell'art. 2 co. 2 bis l.
89/2001 per mancato accoglimento della domanda.”. Nella fattispecie:
“Secondo il calcolo indicato, il periodo entro il quale non sussiste alcun tipo di violazione è determinato in anni 8, pertanto alcun tipo di irragionevole durata si sarebbe concretizzata nel caso di specie. Il predetto calcolo risulta essere errato atteso che il procedimento penale, ai fini dell'individuazione del calcolo per
l'irragionevole durata del procedimento, si determinerebbe nelle seguenti fasi:
“Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità” Nel presente procedimento la durata del procedimento supera i 6 anni (e non 8), ma soprattutto vi è un ulteriore elemento, ovvero il periodo di riferimento riguarda quello di primo grado;
pertanto la motivazione del decreto impugnato ha errato nell'applicazione ed interpretazione dell'art. 2 co 2 bis l. 89/2001.”. In conclusione, l'opponente ha chiesto, in accoglimento del ricorso introduttivo, di ingiungere al Controparte_1
il pagamento a della somma di € 5.600,00, oltre
[...] Parte_1
interessi e rivalutazione, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché la condanna dello stesso al rimborso delle spese e competenze CP_1 professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore dell'Avvocato
Giacomo Lattanzio dichiaratosi antistatario.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, ritenendo la Corte che, fermo il calcolo con cui il primo giudice ha escluso i periodi non ricompresi in quanto dovuti alla sospensione ex lege o al decorso dei termini per l'impugnazione o la riassunzione, il processo presupposto deve ritenersi aver avuto una durata di anni 6 e non di anni 8, come da questi ritenuto, conteggiando per due volte il termine massimo di durata del procedimento di primo grado, ossia la prima volta e la seconda volta, dopo la dichiarazione di nullità della sentenza effettuata in appello.
6. L'appellante cita sul punto una sentenza della Suprema Corte, la n. 15003/2011, secondo cui, in caso di regressione del giudizio a seguito di annullamento (nella specie declaratoria di nullità della decisione del Tribunale, operata dalla Corte d'appello, per non essere stati rinnovati atti dibattimentali dopo la sostituzione di un componente del collegio giudicante), si verifica un'anomalia nella successione dei gradi del giudizio, che, tuttavia, non può legittimare un ampliamento del periodo di durata ritenuto
"ragionevole", alla stregua di una durata "tipica" costituita da tre gradi di merito, in quanto la presenza di una nullità assoluta del provvedimento, derivante da una grave violazione delle previsioni del codice di rito, in sé considerata, nulla aggiunge alla complessità di un procedimento, che, in base alle proprie connotazioni oggettive, si sarebbe potuto concludere in tempi più brevi.
7. Deve però darsi atto anche di un orientamento di senso opposto, propugnato da Cass. n.
25008/2005, secondo cui “Ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la regola della necessaria considerazione dei tempi di svolgimento dei vari gradi di giudizio si attaglia al caso in cui il processo, dopo l'appello, è tornato in primo grado, nessuna differenziazione essendo lecito fare, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea, tra una successione "normale" dei gradi del giudizio (primo grado, appello, giudizio di legittimità e eventuale giudizio di rinvio) e una scansione inusuale delle varie fasi nel senso che, dopo il giudizio di appello, il processo regredisca alla fase precedente per vizi procedurali. Anche quest'ultima fase richiede, infatti, ai fini della determinazione della durata ragionevole, una valutazione che non può prescindere dall'esame della nuova attività processuale resasi necessaria, restando impregiudicata, d'altra parte, ogni ulteriore ed eventuale pretesa per il tempo che occuperà il futuro corso della causa.”
8. La Corte tuttavia, ritiene di aderire all'orientamento intermedio della Suprema Corte che equipara, quanto a durata, il giudizio di rinvio a quello disposto ex art. 354 cpc, espresso da Cass. n.19769/ 2015, secondo cui “Ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, sicché la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario.”
9. Pertanto, stante la durata del procedimento di anni 7, mesi 9 e giorni 8, equiparabili ad anni 8, il procedimento presupposto ha ecceduto di n. 2 anni dalla durata consentita sicché spettano al ricorrente /opponente € 400,00 per ciascuno degli anni residui.
10. L'opposizione, pertanto, deve essere accolta.
11. In conformità ai parametri disposti dalla L. 89/2001, può dunque concludersi per un indennizzo di complessivi € 800,00 per il , dovuti per l'irragionevole durata Pt_1 della procedura concorsuale, ovvero € 400,00 x 6 anni di lungaggine processuale.
12. Su tali somme non compete la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazioni ex lege (Cass. 13 aprile 2006 n. 8712), ma i soli interessi legali dalla domanda al saldo.
1. Il deve essere condannato alla rifusione in favore della parte opponente delle CP_1
spese del presente procedimento (sia della fase monocratica che di opposizione), liquidate come in dispositivo alla stregua del D.M. 147/2022, valori minimi, data la semplicità e ripetitività delle questioni trattate, fase istruttoria al minimo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto opposto condanna il Controparte_1
:
[...]
1. - dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. accoglie il ricorso e, in riforma del decreto impugnato, condanna il al CP_1 pagamento della somma di € 800,00 in favore di;
Parte_1
3. condanna il alle spese di lite liquidate in € 584,00 per compenso, ed € 27,00 CP_1 per esborsi documentati, quanto alla presente fase e in € 473,00 quanto alla fase monitoria, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, spese tutte da distrarsi in favore dell'Avv. Giacomo Lattanzio, dichiaratosi antistatario.
4. Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 24.03.2025.
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio