Articolo 333 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 332Articolo 334
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31 dicembre 2019
Art. 333. Reati dell'institore 1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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