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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO ANNA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIGNAZZE 30 B 21019 SOMMA LOMBARDOpresso il difensore avv. LONGO ANNA ROBERTA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO Parte_2 C.F._2 ANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VIGNAZZE 30 B 21019 SOMMA LOMBARDOpresso il difensore avv. LONGO ANNA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ON AR e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BALESTRAZZI CLAUDIA ( ) VIA LARGA 9 20122 MILANO;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA N. 44 20122 MILANOpresso il difensore avv.
ON AR
OPPOSTA
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per gli opponenti: gli attori opponenti, nel riportarsi a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto nei precedenti scritti difensivi che qui s'intendono integralmente riprodotti e richiamati, formulano le seguenti
Conclusioni: In via preliminare di rito: chiedono di Voler rimettere la causa in mediazione per nuovo tentativo, con il consenso delle parti, valorizzando la valenza conciliativa dell'istituto di mediazione laddove esso sia esperito in pagina 1 di 10 modo pieno e consapevole con il consenso di tutte le parti.
In Via principale di merito: Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
per l'opposta: accogliere le conclusioni formulate dalla “ nelle proprie note Controparte_1 scritte del 17 marzo 2025 e dunque:
- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio, stante la mancata adesione
e partecipazione dei sig.ri e al Parte_1 Parte_3 procedimento di mediazione avviato dalla “ innanzi Controparte_1 all'Organismo di Conciliazione della Fondazione Forense di BU IO (med. n. 536/2024), ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 5 bis e 5 quater del D.Lgs 28/2010 e ss. mod.
- ove non ritenesse di dichiarare l'improcedibilità del giudizio di opposizione, accogliere comunque le domande ed eccezioni formulate dalla Firmato Da: ON AR Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 389343ad4dd36961
2 medesima “ nelle conclusioni di cui alla comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta del 30/10/2024, che di seguito si riportano: in via preliminare:
- confermare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in narattiva, atteso che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., e neppure sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., potendo al contrario derivare -dalla sospensione della provvisorietà esecutività- grave e irreparabile pregiudizio alla creditrice convenuta, il cui credito -rectius, i cui due distinti crediti, peraltro, non sono stati ex adverso contestati nè sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum;
nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 [...]
poiché infondata in fatto e in diritto, per le motivazioni esposte Parte_3 in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di BU IO in data 22/07/2024 n.
1105/2024;
- in ogni caso, respingere tutte le domande ex adverso formulate, poiché infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, e per l'effetto condannare i sig.ri e Parte_1 Parte_3 a corrispondere alla “ , in via solidale tra loro: Controparte_1 Þ l'importo di Euro 202.422,64, per le causali di cui in narrativa e precipuamente in ragione della garanzia ipotecaria sub doc. 1; e/o Þ l'importo di Euro 202.869,54, per le causali di cui in narrativa e precipuamente in ragione della garanzia personale sub doc. 5; oltre interessi ex art. 1284, comma IV, del Codice Civile, dalla data della domanda monitoria al saldo, nonché oltre alle spese del procedimento monitorio, nell'ammontare già liquidato dal Giudice, o nella diversa misura che sarà ritenuta, e ad ogni altra successiva occorsa e/o occorrenda.
pagina 2 di 10 In via istruttoria come in atti in ogni caso, valutare il comportamento dei sig.ri e Pt_1 Parte_3 ai sensi dell'art. 116 c.p.c., anche ai fini della loro responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I Sigg.ri e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_3
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1105/2024 (RG 2553/2024), emesso dal Tribunale di
BU IO, con il quale gli era stato ingiunto, in qualità di terzi datori di ipoteca nonché di fideiussori della società il pagamento in favore di (nel CP_2 Controparte_1 prosieguo, per brevità, , dell'importo di € 405.292,18, oltre interessi e spese di lite, a titolo di CP_1
debito residuo derivante da due contratti, il primo relativo all'apertura di conto corrente sottoscritto in data 20.09.2005 ed il secondo relativo ad una concessione di apertura di credito in conto corrente del
2.10.2009.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano: 1) la nullità parziale della fideiussione rilasciata il
23/11/2005 per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n. 276/1990 con conseguente decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei loro confronti non avendo provveduto a proporre le proprie istanze verso la società debitrice entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
2) l'incedibilità del credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente sottoscritto con la banca il 2.10.2009.
Concludevano pertanto chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata il
23/11/2005 per intervenuta decadenza dalla possibilità di agire contro i garanti per il recupero del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca opposta prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e concludendo per il rigetto e la conferma del decreto opposto.
Espletati gli incombenti di rito, non veniva accolta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato alle parti termine di gg. 15 per incardinare la procedura mediatoria che si concludeva negativamente.
Con le note a trattazione scritta del 17.03.2025, l'opposta chiedeva di dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna degli stessi ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la mancata partecipazione degli opponenti alla procedura di mediazione obbligatoria.
pagina 3 di 10 La parte opponente a sua volta chiedeva di rimettere la causa in mediazione per un ulteriore tentativo.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 20.05.2025 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia infondata per le ragioni che seguono.
1. Sull' eccezione di improcedibilità dell'opposizione a
[...]
eccepiva l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non avendo parte CP_3
opponente partecipato alla mediazione obbligatoria.
Sul punto, si osserva che, in continuità con l'orientamento maggioritario sostenuto dalle altre corti di merito, l'improcedibilità della domanda per mancata partecipazione alla mediazione è riconosciuta solo nei confronti della parte onerata dell'attivazione del procedimento, vale a dire solo qualora sia proprio quest'ultima a non presentarsi all'incontro (cfr. i.e. tribunale di latina n. 932/2019 - n. r.g.
00001955/2018 del 11/04/2019 pubblicata il 11/04/2019 “in rito deve ritenersi (conformemente a quanto sostenuto, tra glia altri, da Tribunale di Firenze con sentenza del 21.4.2015, da Tribunale di
Reggio Emilia, sentenza 27.3.2017, da Tribunale di Caltanissetta, sentenza 26.8.2016, da Tribunale
Pavia, sentenza del 201.2017, da Tribunale di Civitavecchia, sentenza del 20.07.2017, da Tribunale
Roma sez. XII, sentenza 23 febbraio 2017, da Tribunale Torino, sentenza n. 4613 del 4 ottobre 2017, sentenza quest'ultima in cui risulta riportato ampio elenco giurisprudenziale) che la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione della parte onerata ad ottenere l'avveramento della condizione di procedibilità, equivale a mancato esperimento della mediazione stessa. L'art. 5 comma II bis del d.lgs. n.28/2010 statuisce infatti che: “la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo”, ed appare evidente che può esservi “incontro” solo se risultano presenti tutte le parti coinvolte. A nulla rileva, di contro, che l'art.8 d.lgs. 28/2010 ricolleghi alla mancata partecipazione conseguenze sfavorevoli sotto il profilo probatorio (ex art. 116 c.p.c.) e l'applicazione della sanzione pecuniaria, giacche' tale articolo intende logicamente riferirsi alla parte che non sia onerata della mediazione, poiché' - appunto - quando la parte onerata non introduca la mediazione o non vi si presenti, la sua domanda deve essere sanzionata direttamente per improcedibilità”.
Orbene, nel caso di specie, essendo nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vale la pena ricordare il principio di diritto ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne pagina 4 di 10 consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 18/09/2020), n. 19596).
Pertanto, posto che l'omessa partecipazione alla mediazione ha riguardato la parte opponente, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata.
2. Sul merito
2.1 art 1956 cc
Con riferimento all'asserita ignoranza da parte dei fideiussori dell'aggravamento della condizione economica del debitore principale si osserva che gli opponenti erano rispettivamente amministratore unico, nonché socio all'80%, della , e socia di detta società , per il restante 20%. CP_2
Trova dunque applicazione il ss. principio:
“Il socio ha il diritto di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale: addirittura in sede di assemblea approva il bilancio. Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società.” (Cass. sent. n. 8486 del 03/08/1995);
2.2 Nullità parziale della fideiussione
Parte opponente eccepiva la nullità parziale della fideiussione rilasciata il 23/11/2005 e in particolare delle clausole nn 2,8 e 6 della fideiussione, per contrarietà alla normativa antitrust di cui alla L. n.
276/1990.
Innanzitutto, occorre chiarire che, contrariamente alla tesi di parte opposta, nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione omnibus e non un contratto autonomo di garanzia.
In primo luogo, la presenza all'art. 7 della clausola secondo cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla NC, a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
pagina 5 di 10 tasse ed ogni altro accessorio” non è sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma rispetto a quello principale.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice (Cassazione civile sez.
I, 04/12/2024, n. 31105).
Nel caso di specie, nella garanzia in esame non compare alcuna clausola che prevede una rinuncia espressa ad avvalersi delle eccezioni spettanti al debitore principale né una deroga esplicita all'art. 1945 c.c. Inoltre, va valorizzato anche il fatto che alla fideiussione originaria rilasciata nel 2005, contestualmente alla stipulazione del contratto di apertura di conto corrente, ha fatto seguito nel 2007 una seconda fideiussione integrativa che ha esteso il massimale garantito da € 86.000,00 ad €
200.000,00, a conferma dell'esistenza dell'accessorietà, elemento tipico della fideiussione.
Ciò premesso, è noto che la NC d'IA (all'epoca competente in materia), con provvedimento n.
55/2005, adottato all'esito del procedimento istruttorio promosso L. n. 287 del 1990, ex artt. 2 e 14, ha accertato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) elaborato dall'ABI nell'ottobre del 2002 e comunicato il 7 marzo 2003, contenenti, rispettivamente, la c.d. clausola "di reviviscenza", la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, contenevano disposizioni in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma
2, lett. a), ove applicate in modo uniforme.
Il contratto di fideiussione che viene qui in rilievo (doc. 5 fasc. monitorio) è effettivamente costituito da un modello corrispondente allo schema contrattuale proposto dall'ABI.
Da qui gli opponenti hanno tratto la conclusione che lo stesso sia affetto da nullità parziale per violazione della disciplina anticoncorrenziale.
A tale riguardo, è opportuno dare atto del dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limitative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione omnibus stipulati dagli istituti di credito con gli utenti.
La giurisprudenza ha seguito due orientamenti antitetici.
pagina 6 di 10 Il primo, minoritario, afferma che la riproduzione delle clausole A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fideiussione che le avesse ipoteticamente riprodotte in maniera pedissequa.
L'opinione giurisprudenziale maggioritaria, al contrario, coerentemente con il principio di conservazione degli atti di autonomia negoziale, afferma la natura parziale della nullità della fideiussione, con esclusivo riferimento agli articoli riproduttivi delle clausole vietate.
A composizione del contrasto sono intervenute le SS.UU. nel 2021, affermando che “[…] la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema
A.B.I., dichiarate nulle dal provvedimento della NC d'IA n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole […]” (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 30-12-2021, n. 41994).
Ciò premesso, il contratto di fideiussione de quo è stato sottoscritto nel novembre 2005 e riproduce pedissequamente le clausole di cui agi artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
E' vero che il provvedimento n. 55/2005 della NC d'IA costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso per il periodo considerato (che copre un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005).
Tuttavia nel caso di specie, trattandosi di una fideiussione omnibus rilasciata nel novembre 2005 - e quindi in prossimità del periodo temporale coperto dal provvedimento della NC d'IA - deve ritenersi raggiunta la prova dell'intesa anticoncorrenziale tenuto conto del provvedimento della NC
d'IA e del modello ABI prodotti dagli opponenti (docc. 2 e 4), stante la conformità a detto modello delle clausole contenute nella fideiussione ritenuta nulla (Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2024, n. 16102)
Deve, pertanto, dichiararsi la nullità parziale della fideiussione rilasciata in 23.11.2005 e della successiva integrazione del 2007, limitatamente alle clausole richiamate agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990.
2.3 Art 1957 cc
Tuttavia, l'inoperatività della clausola in esame è irrilevante ai fini del decidere posto che la declaratoria di nullità comporta la reviviscenza del disposto di cui all'art. 1957 c.c. in punto di termine decadenziale semestrale, che nel caso di specie è stato rispettato.
Ed invero, si premette che in caso di fallimento del debitore principale, il debito garantito da fideiussione che non sia ancora scaduto deve intendersi tale, ai sensi dell'art. 55 l. fall., comma 2, alla data di dichiarazione del fallimento, con la conseguenza che da questa data decorre il termine entro cui pagina 7 di 10 il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., comma 1, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cassazione civile, sez. III. Ordinanza n. 24296 del
16/10/2017).
Nel caso di specie, i rapporti tra le parti sono cessati con la dichiarazione di fallimento della società debitrice intervenuta con sentenza del 10.07.2015 (doc. 31 comparsa di cost. e risposta), CP_2
non sussistendo elementi tali da far ritenere che, prima di quel momento, i rapporti fossero stati chiusi.
In particolare, non risulta alcuna comunicazione formale da parte della originaria creditrice di risoluzione del contratto (“Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004)
Anzi, dagli estratti conto prodotti risulta che nel corso del 2015 era ancora presente un saldo negativo di conto di € 110.785,68. (doc. 10 fasc. monitorio).
Ciò posto, deve ritenersi che, avendo l'originaria creditrice proposto istanza di insinuazione al passivo del fallimento nel settembre 2015 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio) e, quindi, entro i termini di legge
(essendo la dichiarazione di fallimento della società debitrice intervenuta con sentenza CP_2
del 10.07.2015 - doc. 31 comparsa di cost. e risposta), l'opposta abbia validamente agito in via giudiziale nei confronti della debitrice e soddisfacendo il requisito di cui all'art. 1957 c.c.
Si ricorda, a tal proposito, che “La presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile. Né rileva, ai fini dell'efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l'esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto). (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4927).
2.4 Sussistenza del credito
Il diritto esercitato da parte opposta è stato sufficientemente dimostrato.
pagina 8 di 10 Sul punto si osserva che gli opponenti non hanno contestato che la debitrice principale non abbia ricevuto periodicamente gli estratti conto periodicamente inviati (recanti la dicitura di approvazione in difetto di contestazione entro il termine di 60 giorni), i quali in ogni modo sono stati depositati in allegato all'istanza di ammissione al passivo del Fallimento (doc. 6) ed hanno avuto il CP_4
vaglio positivo del Curatore Fallimentare, per tale ragione ritenuti idonei, in uno alla documentazione integrativa, a giustificare l'ammissione integrale del credito vantato dalla banca “Intesa San Paolo
S.p.A.” (oggi dalla cessionaria “ ) al passivo del (docc. 11 Controparte_1 Controparte_5
e 19).
Trattasi della documentazione depositata unitamente al ricorso monitorio ed alla documentazione contrattuale (vd. estratti del conto corrente NC Intesa n. 1000/20001 -intestato alla - CP_4
dal 30/09/2009 al 16/06/2011 (doc. 7), estratti del conto corrente NC Intesa n. 03167/0000/08058176
-intestato alla - dal 03/11/2003 al 16/06/2011 (doc. 9) e i prospetti della posizione a CP_4
sofferenza 9521/00000160 dal 31/12/2010 (21.06.2011) al 09/07/2015 (doc. 8) e della posizione a sofferenza 9521/00000159 dal 31/12/2010 (21.06.2011) al 09.07.2015 (doc. 10).
2.5 incedibilità credito
Parte opponente ha contestato la validità nonché l'efficacia della cessione del credito e della relativa garanzia ipotecaria prestata dagli opponenti derivante dal contratto di apertura di credito sottoscritto il
2.10.2009 tra Intesa San Paolo e la e successivamente ceduto a e poi da CP_4 CP_6 quest'ultima a . CP_1
Nello specifico, ritiene che sia stato violata la clausola contrattuale n. 10 che qualifica il contratto come personale e non cedibile ai sensi dell'art. 1260, comma 2, c.c. (cfr. doc. 1 monitorio), da ciò derivando che anche il credito in questione non poteva essere ceduto.
Tale tesi non può essere accolta in quanto la clausola in esame fa espresso e specifico riferimento alla sola cessione del contratto e non alla cessione del credito.
Si legge testualmente: “le parti convengono che il presente contratto debba essere considerato di carattere personale ai sensi dell'art. 2558 c.c. e non cedibile ai sensi dell'art. 1260 c.c.
Pertanto, la cessione è legittima.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione della parziale soccombenza dell'opposta.
Le spese residue, considerate anche quella della fase della mediazione, vengono poste a carico degli opponenti nella misura che si determina come da dispositivo.
pagina 9 di 10 Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., mentre si ritiene di dover condannare la parte opponente al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010, in ragione della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di BU IO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1105/2024 (RG Parte_3
2553/2024), Tribunale di BU IO, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) Accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione rilasciata in 23.11.2005 e della successiva integrazione del 2007, limitatamente alle clausole richiamate agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione, per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990;
3) Rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che diviene definitivamente esecutivo;
4) Compensa per metà le spese di lite e condanna i Sigg.ri e Parte_1 [...]
in solido, al pagamento in favore di , in persona del Parte_3 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese residue (ulteriori a quelle liquidate in sede monitoria, che si confermano) liquidate (già dimezzate) in complessivi € 8.000,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed anticipazioni documentate
(anche per la fase della mediazione).
5) Condanna i Sigg.ri e al versamento Parte_1 Parte_3
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
BU IO, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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