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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 83/2025 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Parte_1 C.F._1
Persoglia, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Belletti, CP_1 C.F._2 giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti processuali:
“1. Disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
1 2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: (a) due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, di cui l'uno dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva, quando verranno dallo stesso riaccompagnati a scuola, e l'altro dall'uscita della scuola fino o a dopo cena, quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori dalla madre (nella fascia oraria compresa tra le 19:30 alle 20:00); (b) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (dopo scuola o dalle ore 16:00 durante i periodi di vacanza), sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre durante i periodi di vacanza); (c) ponti e festività rituali alternate di anno in anno (Pasqua con l'uno, Lunedì dell'angelo con l'altro, Vigilia con l'uno, Natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo); (d) due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive dei minori, ed una durante quelle invernali, da concordare entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. Il tutto salvo ogni migliore e diverso accordo tra i genitori;
3. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori e nella misura di € Per_1 Per_2
380,00 mensili (€ 190,00 cadauno), rivalutabili ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate da Protocollo d'Intesa dell'intestato Tribunale.
La madre percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale, ferma la suddivisione a metà cadauno di tutti gli altri bonus destinati ai figli.
4. Obbligare il signor a trasferire alla signora , entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del CP_1 Pt_1 presente atto, la piena proprietà di ½ (una metà) parte indivisa dell'immobile sito in Staranzano (GO), via 6 giugno n. 65/A, così individuato:
All'Ufficio Tavolare di FA: P.T. 255 di Staranzano, c.t. 1° p.c. 123/1 Ente Urbano;
All'Agenzia del
Territorio – Ufficio Provinciale di Gorizia – così censito in Comune di Staranzano: Sezione A, foglio 3, p.c.
123/1, sub 1, Via Sei Giugno n. 65/A, piano T-1, Cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, sup cat totale mq 149 (escluse areee scoperte mq 134), rcEuro 639,12; Sezione A, foglio 3, p.c. 123/1 sub 2, via Sei Giugno n. 65/A, piano
T, cat. C/6, cl. 2, mq 20, sup cat totale mq 20, rcEuro 28,92. Con l'inciso che detto trasferimento avverrà senza alcun corrispettivo, essendo funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Il notaio verrà scelto ed incaricato dalla signora che, quindi, sosterrà le relative competenze e spese, accollandosi altresì il Pt_1 relativo mutuo residuo acceso dalle parti presso la BCC Venezia Giulia per l'acquisto del predetto immobile;
5. Nulla a titolo di contributo per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6. Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 30/01/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 14/11/2015 a FA (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte I, atto n. 32), nel corso del quale sono nati i figli l 09/01/2013 a FA e Persona_3 Per_4 il 28/06/2017 a FA, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle
[...]
2 condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. volti alla percezione immediata dell'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore dei figli minori e pari a CP_1 Per_1 Per_2
€ 600,00 mensili (€ 300,00 cadauno) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Ha, inoltre, chiesto l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in favore della stessa, la contribuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari a €600,00 mensili
(300,00 caduno), oltre al 50% delle spese straordinarie, l'esercizio del diritto di visita paterno secondo determinate modalità (a titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, di cui l'uno dall'uscita della scuola fino al rientro nella mattina successiva), la percezione integrale dell'assegno unico per i figli in suo favore e nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore per la trattazione del presente procedimento e l'esame dell'istanza di emanazione di provvedimenti urgenti, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Con decreto d.d. 04/02/2025 il Giudice istruttore, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, ha anticipato l'udienza di prima comparizione stante la necessità di salvaguardare l'interesse dei minori, specie con riguardo alle questioni di carattere economico derivanti dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in capo al padre a fronte della collocazione prevalente dei figli presso la madre.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione personale, ma CP_1 chiedendo conclusioni diverse in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento (€500,00 mensili, anziché €600,00), nonché di ripartizione delle spese di lite (rectius: vittoria delle spese processuali). Successivamente la sig.ra ha depositato la memoria integrativa ex Parte_1 art. 473-bis.17 c.p.c. nei termini espressamente previsti dal dettato normativo.
All'udienza di prima comparizione, a seguito dell'escussione delle parti, il Giudice si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva e a conclusione del sub-procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. il Giudice è addivenuto alle statuizioni così riportate:
Considerato che
L'art. 473 bis. 15 c.p.c., di recente introduzione, ha colmato il vuoto normativo, tradizionalmente avvertito, nel sistema previgente che, all'interno del contenzioso di famiglia, non prevedeva forme di tutela anteriori alla c.d. udienza presidenziale e che aveva indotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere ammissibile, in questi cari, il rimedio cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c.;
3 L'emanazione del provvedimento indifferibile ex art. 473 bis. 15 c.p.c. è subordinato al ricorrere di due presupposti, tra loro alternativi:
a) la sussistenza di un pregiudizio di carattere imminente ed irreparabile (formulazione che richiama la nozione di periculum in mora contenuta nell'art. 700 c.p.c.) che si ritiene integrata tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio.
b) la circostanza che la regolare convocazione dell'altra parte in udienza potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Ritenuto che
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento urgente che regoli l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1
nelle more dell'istaurazione del procedimento. Per_2
In primo luogo, non emergono allo stato elementi idonei a derogare il normale regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
A fronte della situazione di fatto già in essere e dell'adesione di ul punto, deve CP_1 essere il collocamento dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Staranzano, via Sei Giugno n. 65/A.
Si ritiene che la frequentazione dei minori con il genitore non collocatario dovrà avvenire, con previsione di fine settimana alternati presso ciascun genitore con le seguenti modalità, fatto comunque salvo ogni migliore accordo tra le parti: Fine settimana paterno: e staranno presso il padre Per_1 Per_2 dal venerdì pomeriggio (dopo scuola o dalle ore 16.00 durante i periodi di vacanza) sino al lunedì mattina della settimana successiva, quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori a scuola (o a casa della madre, durante i periodi di vacanza). Durante la settimana i minori potranno stare con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, con la previsione di un pernotto settimanale (indicativamente nella giornata di martedì) dall'uscita di scuola da scuola fino o a dopo cena (per il caso del solo pomeriggio) quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori dalla madre (nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 20.00) o alla mattinata successiva
(in caso di pernotto), quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori a scuola.
Fine settimana materno: Durante la settimana i minori potranno stare con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, con la previsione di un pernotto settimanale (indicativamente nella giornata di martedì) dall'uscita di scuola da scuola fino o a dopo cena (per il caso del solo pomeriggio) quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori dalla madre (nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 20.00) o alla mattinata successiva (in caso di pernotto), quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori a scuola.
4 Le festività saranno trascorse dei minori con i genitori ad anni alternati, prevedendo che i minori trascorrano con un genitore il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e con l'altro il periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio. Deve altresì essere disposta l'alternanza annuale tra
Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ferma restando la calendarizzazione ordinaria, i minori potranno trascorrere, durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori da concordarsi preventivamente entro il 31/05 di ogni anno.
Per quel che riguarda il contributo economico, a fronte dell'assegnazione della casa coniugale alla madre
(di proprietà comune dei coniugi), della calendarizzazione sopra data e dell'assenso di Pt_2 che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla madre, tenuto conto della capacità
[...] economiche delle parti come in atti descritte, il contributo al mantenimento a favore del genitore prevalentemente collocatario e a carico dell'altro può essere in questa sede determinato nella misura di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da
Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
P.Q.M.
In via provvisoria e urgente, il Tribunale di Gorizia così provvede:
Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
Dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale sita in Staranzano, via Sei Giugno n. 65/A ad;
Parte_1
Dispone che la frequentazione dei minori con il genitore non collocatario avvenga attraverso le modalità meglio sopra descritte;
Pone a carico di a favore di , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Si dà atto che cconsente che l'Assegno Unico venga percepito in via integrale Parte_2 dalla madre.
Spese al definitivo
Nell'ambito del procedimento principale il resistente ha proceduto al deposito della memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. e alla presentazione della richiesta di modifica in via urgente dei provvedimenti in punto di contribuzione dell'assegno di mantenimento, chiedendo altresì la convocazione delle parti in udienza. A fronte di tali richieste, controparte ha eccepito l'irritualità e l'illegittimità della istanza del resistente alla luce del mancato rispetto delle forme previste dal combinato disposto
5 degli artt. 473-bis.15 co.2 c.p.c. e 473-bis.22 c.p.c. per l'impugnazione del provvedimento inaudita altera parte.
Con decreto d.d. 15/05/2025 il Giudice ha fissato l'udienza, che, a seguito della richiesta di differimento avanzata dalle parti, veniva rinviata.
A scioglimento della riserva disposta all'udienza successiva, il Giudice ha disposto la modifica del provvedimento urgente precedentemente adottato nei termini così indicati ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.:
In punto di adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis. 22 c.p.c.
Ritenuto che, pur rimanendo ferme le statuizioni assunte in punto di affidamento, collocamento e frequentazione del genitore non collocatario, le prospettazioni di parte resistente impongono in questa sede una parziale revisione del contributo al mantenimento a carico di in favore CP_1 di per il mantenimento dei figli minori, comunque impregiudicata ogni Parte_1 ulteriore valutazione all'esito dell'istruttoria.
A fronte di quelli che appaiono essere i redditi e le disponibilità economiche di CP_1 tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune, ad Parte_1
e della percezione dell'assegno unico, il contributo al mantenimento può essere
[...] provvisoriamente rideterminato nella misura di € 380 mensili (€ 190 mensili a figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
In punto di prosecuzione del giudizio.
A fronte del compimento, da parte del minore degli anni dodici, appare necessario procedere Per_1 all'ascolto del minore.
Conformemente a quanto stabilito dal Protocollo Distrettuale per i procedimenti di famiglia, pur rammentando come l'ascolto del minore non costituisca un mezzo istruttorio, deve essere dato un termine alle parti per indicare al giudice temi su cui focalizzare l'ascolto.
Anche fronte delle deduzioni di parte ricorrente si ritiene necessario svolgere indagini di tipo tributario/fiscale, al fine di arricchire il compendio probatorio in vista della determinazione della capacità economica delle parti;
Si ritiene infatti come i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal momento che con il D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162, sono state introdotte le seguenti modifiche: a) previsione nei procedimenti in materia di famiglia che il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
b) estensione delle disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-
6 sexies disp. att. c.p.c.); c) previsione all'art. 7 comma 9 del d.P.R. 605 del 1973, che le informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia;
A fronte della conflittualità presente tra le parti, con potenziale lesione degli interessi dei minori coinvolti, appare opportuno rinnovare, anche in questa sede, l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare a norma dell'art. 473bis. 10 c.p.c. Si evidenzia che tramite il seguente collegamento ipertestuale https://www.tribunale.gorizia.giustizia.it/FileTribunali/179/Sito/Servizi%20al%20cittadino/
Elenco%20Mediatori%20familiari/Elenco%20Mediatori%20familiari.pdf è possibile accedere all'elenco dei mediatori iscritti all'albo del Tribunale e che il primo incontro conoscitivo è gratuito.
Infine, si rimette la causa al collegio per la decisione in punto di status.
P.Q.M.
In via provvisoria, fermo restando quanto nel resto disciplinato giusto provvedimento del
12/04/2025,
Pone a carico di a favore di , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei minori e , la somma mensile di € 380 (€ 190 a figlio), somma Per_1 Per_2 soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Dispone che a mezzo del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Gorizia, con facoltà di sub delega, siano svolti accertamenti completi, previo accesso alla documentazione prodotta dalle parti, nei confronti di:
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._2 residente in [...] includendo tra i compiti dell'Autorità delegata, quelli di cui alle lettere sopra indicate a) e b) in parte motiva, affinché in particolare:
a) Vengano acquisite informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal soggetto indicato, sia personalmente, che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legali rappresentanti;
b) Vengano acquisite informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto a), dal 2022 all'attualità nonché sulla titolarità o sull'effettiva disponibilità di titoli in amministrazione e/o custodia e cassette di sicurezza;
7 c) Venga verificata la effettiva partecipazione (e a quale titolo) del nominativo di cui sopra a società di persone o di capitali, accertando il reale volume di affari delle predette società e i proventi che ne trae la parte;
1. d) Venga verificata l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento
(bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto c);
2. e) Vengano acquisiti estratti conto riferiti ai punti precedenti con indicazione delle movimentazioni effettuate dal 2022 all'attualità;
All'udienza de qua si è proceduto a fissare l'udienza per l'ascolto del figlio minore Per_1 invitando altresì le parti ad avvalersi dell'istituto della mediazione famigliare. E' stata infine disposta la rimessione della causa in decisione per la pronuncia in punto di status.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status in data 07/08/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie.
Nelle more del procedimento le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo condiviso anche in ordine ai rapporti patrimoniali.
Ciò posto, all'udienza del 06/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al foglio di precisione delle conclusioni congiunte.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli e Per_1 Per_2
Stante l'atteggiamento delle parti processuali, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
-Richiama quanto statuito dalla sentenza del 07/08/2025 in punto di separazione personale dei coniugi;
-Recepisce le conclusioni congiunte in punto di condizioni di separazione;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 83/2025 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Parte_1 C.F._1
Persoglia, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_1
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Belletti, CP_1 C.F._2 giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti processuali:
“1. Disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre;
1 2. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità: (a) due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, di cui l'uno dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva, quando verranno dallo stesso riaccompagnati a scuola, e l'altro dall'uscita della scuola fino o a dopo cena, quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori dalla madre (nella fascia oraria compresa tra le 19:30 alle 20:00); (b) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio (dopo scuola o dalle ore 16:00 durante i periodi di vacanza), sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre durante i periodi di vacanza); (c) ponti e festività rituali alternate di anno in anno (Pasqua con l'uno, Lunedì dell'angelo con l'altro, Vigilia con l'uno, Natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo); (d) due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive dei minori, ed una durante quelle invernali, da concordare entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. Il tutto salvo ogni migliore e diverso accordo tra i genitori;
3. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori e nella misura di € Per_1 Per_2
380,00 mensili (€ 190,00 cadauno), rivalutabili ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate da Protocollo d'Intesa dell'intestato Tribunale.
La madre percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale, ferma la suddivisione a metà cadauno di tutti gli altri bonus destinati ai figli.
4. Obbligare il signor a trasferire alla signora , entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione del CP_1 Pt_1 presente atto, la piena proprietà di ½ (una metà) parte indivisa dell'immobile sito in Staranzano (GO), via 6 giugno n. 65/A, così individuato:
All'Ufficio Tavolare di FA: P.T. 255 di Staranzano, c.t. 1° p.c. 123/1 Ente Urbano;
All'Agenzia del
Territorio – Ufficio Provinciale di Gorizia – così censito in Comune di Staranzano: Sezione A, foglio 3, p.c.
123/1, sub 1, Via Sei Giugno n. 65/A, piano T-1, Cat. A/2, cl. 1, vani 7,5, sup cat totale mq 149 (escluse areee scoperte mq 134), rcEuro 639,12; Sezione A, foglio 3, p.c. 123/1 sub 2, via Sei Giugno n. 65/A, piano
T, cat. C/6, cl. 2, mq 20, sup cat totale mq 20, rcEuro 28,92. Con l'inciso che detto trasferimento avverrà senza alcun corrispettivo, essendo funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Il notaio verrà scelto ed incaricato dalla signora che, quindi, sosterrà le relative competenze e spese, accollandosi altresì il Pt_1 relativo mutuo residuo acceso dalle parti presso la BCC Venezia Giulia per l'acquisto del predetto immobile;
5. Nulla a titolo di contributo per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6. Spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 04/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 30/01/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 14/11/2015 a FA (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2015, parte I, atto n. 32), nel corso del quale sono nati i figli l 09/01/2013 a FA e Persona_3 Per_4 il 28/06/2017 a FA, ha chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle
[...]
2 condizioni ivi riportate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. volti alla percezione immediata dell'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore dei figli minori e pari a CP_1 Per_1 Per_2
€ 600,00 mensili (€ 300,00 cadauno) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Ha, inoltre, chiesto l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare in favore della stessa, la contribuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari a €600,00 mensili
(300,00 caduno), oltre al 50% delle spese straordinarie, l'esercizio del diritto di visita paterno secondo determinate modalità (a titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, di cui l'uno dall'uscita della scuola fino al rientro nella mattina successiva), la percezione integrale dell'assegno unico per i figli in suo favore e nulla a titolo di mantenimento tra i coniugi.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore per la trattazione del presente procedimento e l'esame dell'istanza di emanazione di provvedimenti urgenti, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Con decreto d.d. 04/02/2025 il Giudice istruttore, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, ha anticipato l'udienza di prima comparizione stante la necessità di salvaguardare l'interesse dei minori, specie con riguardo alle questioni di carattere economico derivanti dalla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento in capo al padre a fronte della collocazione prevalente dei figli presso la madre.
Si è costituito in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione personale, ma CP_1 chiedendo conclusioni diverse in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento (€500,00 mensili, anziché €600,00), nonché di ripartizione delle spese di lite (rectius: vittoria delle spese processuali). Successivamente la sig.ra ha depositato la memoria integrativa ex Parte_1 art. 473-bis.17 c.p.c. nei termini espressamente previsti dal dettato normativo.
All'udienza di prima comparizione, a seguito dell'escussione delle parti, il Giudice si è riservato di decidere.
A scioglimento della riserva e a conclusione del sub-procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. il Giudice è addivenuto alle statuizioni così riportate:
Considerato che
L'art. 473 bis. 15 c.p.c., di recente introduzione, ha colmato il vuoto normativo, tradizionalmente avvertito, nel sistema previgente che, all'interno del contenzioso di famiglia, non prevedeva forme di tutela anteriori alla c.d. udienza presidenziale e che aveva indotto parte della giurisprudenza di merito a ritenere ammissibile, in questi cari, il rimedio cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c.;
3 L'emanazione del provvedimento indifferibile ex art. 473 bis. 15 c.p.c. è subordinato al ricorrere di due presupposti, tra loro alternativi:
a) la sussistenza di un pregiudizio di carattere imminente ed irreparabile (formulazione che richiama la nozione di periculum in mora contenuta nell'art. 700 c.p.c.) che si ritiene integrata tutte le volte che, anche se il diritto ha ad oggetto la pretesa ad ottenere un bene di carattere fungibile, il risarcimento dei danni e gli altri rimedi apprestati dalla legge non siano idonei ad attuare integralmente, in concreto, il diritto fatto valere in giudizio.
b) la circostanza che la regolare convocazione dell'altra parte in udienza potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Ritenuto che
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento urgente che regoli l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e Per_1
nelle more dell'istaurazione del procedimento. Per_2
In primo luogo, non emergono allo stato elementi idonei a derogare il normale regime di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
A fronte della situazione di fatto già in essere e dell'adesione di ul punto, deve CP_1 essere il collocamento dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in Staranzano, via Sei Giugno n. 65/A.
Si ritiene che la frequentazione dei minori con il genitore non collocatario dovrà avvenire, con previsione di fine settimana alternati presso ciascun genitore con le seguenti modalità, fatto comunque salvo ogni migliore accordo tra le parti: Fine settimana paterno: e staranno presso il padre Per_1 Per_2 dal venerdì pomeriggio (dopo scuola o dalle ore 16.00 durante i periodi di vacanza) sino al lunedì mattina della settimana successiva, quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori a scuola (o a casa della madre, durante i periodi di vacanza). Durante la settimana i minori potranno stare con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, con la previsione di un pernotto settimanale (indicativamente nella giornata di martedì) dall'uscita di scuola da scuola fino o a dopo cena (per il caso del solo pomeriggio) quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori dalla madre (nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 20.00) o alla mattinata successiva
(in caso di pernotto), quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori a scuola.
Fine settimana materno: Durante la settimana i minori potranno stare con il padre due pomeriggi a settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, con la previsione di un pernotto settimanale (indicativamente nella giornata di martedì) dall'uscita di scuola da scuola fino o a dopo cena (per il caso del solo pomeriggio) quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori dalla madre (nella fascia oraria compresa tra le 19.30 e le 20.00) o alla mattinata successiva (in caso di pernotto), quando il padre provvederà a riaccompagnare i minori a scuola.
4 Le festività saranno trascorse dei minori con i genitori ad anni alternati, prevedendo che i minori trascorrano con un genitore il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e con l'altro il periodo compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio. Deve altresì essere disposta l'alternanza annuale tra
Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ferma restando la calendarizzazione ordinaria, i minori potranno trascorrere, durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, con entrambi i genitori da concordarsi preventivamente entro il 31/05 di ogni anno.
Per quel che riguarda il contributo economico, a fronte dell'assegnazione della casa coniugale alla madre
(di proprietà comune dei coniugi), della calendarizzazione sopra data e dell'assenso di Pt_2 che l'Assegno Unico sia percepito integralmente dalla madre, tenuto conto della capacità
[...] economiche delle parti come in atti descritte, il contributo al mantenimento a favore del genitore prevalentemente collocatario e a carico dell'altro può essere in questa sede determinato nella misura di
€ 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da
Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
P.Q.M.
In via provvisoria e urgente, il Tribunale di Gorizia così provvede:
Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
Dispone il collocamento prevalente dei minori presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale sita in Staranzano, via Sei Giugno n. 65/A ad;
Parte_1
Dispone che la frequentazione dei minori con il genitore non collocatario avvenga attraverso le modalità meglio sopra descritte;
Pone a carico di a favore di , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Si dà atto che cconsente che l'Assegno Unico venga percepito in via integrale Parte_2 dalla madre.
Spese al definitivo
Nell'ambito del procedimento principale il resistente ha proceduto al deposito della memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. e alla presentazione della richiesta di modifica in via urgente dei provvedimenti in punto di contribuzione dell'assegno di mantenimento, chiedendo altresì la convocazione delle parti in udienza. A fronte di tali richieste, controparte ha eccepito l'irritualità e l'illegittimità della istanza del resistente alla luce del mancato rispetto delle forme previste dal combinato disposto
5 degli artt. 473-bis.15 co.2 c.p.c. e 473-bis.22 c.p.c. per l'impugnazione del provvedimento inaudita altera parte.
Con decreto d.d. 15/05/2025 il Giudice ha fissato l'udienza, che, a seguito della richiesta di differimento avanzata dalle parti, veniva rinviata.
A scioglimento della riserva disposta all'udienza successiva, il Giudice ha disposto la modifica del provvedimento urgente precedentemente adottato nei termini così indicati ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c.:
In punto di adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 473bis. 22 c.p.c.
Ritenuto che, pur rimanendo ferme le statuizioni assunte in punto di affidamento, collocamento e frequentazione del genitore non collocatario, le prospettazioni di parte resistente impongono in questa sede una parziale revisione del contributo al mantenimento a carico di in favore CP_1 di per il mantenimento dei figli minori, comunque impregiudicata ogni Parte_1 ulteriore valutazione all'esito dell'istruttoria.
A fronte di quelli che appaiono essere i redditi e le disponibilità economiche di CP_1 tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune, ad Parte_1
e della percezione dell'assegno unico, il contributo al mantenimento può essere
[...] provvisoriamente rideterminato nella misura di € 380 mensili (€ 190 mensili a figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
In punto di prosecuzione del giudizio.
A fronte del compimento, da parte del minore degli anni dodici, appare necessario procedere Per_1 all'ascolto del minore.
Conformemente a quanto stabilito dal Protocollo Distrettuale per i procedimenti di famiglia, pur rammentando come l'ascolto del minore non costituisca un mezzo istruttorio, deve essere dato un termine alle parti per indicare al giudice temi su cui focalizzare l'ascolto.
Anche fronte delle deduzioni di parte ricorrente si ritiene necessario svolgere indagini di tipo tributario/fiscale, al fine di arricchire il compendio probatorio in vista della determinazione della capacità economica delle parti;
Si ritiene infatti come i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati dal momento che con il D.L. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162, sono state introdotte le seguenti modifiche: a) previsione nei procedimenti in materia di famiglia che il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
b) estensione delle disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (art. 155-
6 sexies disp. att. c.p.c.); c) previsione all'art. 7 comma 9 del d.P.R. 605 del 1973, che le informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia;
A fronte della conflittualità presente tra le parti, con potenziale lesione degli interessi dei minori coinvolti, appare opportuno rinnovare, anche in questa sede, l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare a norma dell'art. 473bis. 10 c.p.c. Si evidenzia che tramite il seguente collegamento ipertestuale https://www.tribunale.gorizia.giustizia.it/FileTribunali/179/Sito/Servizi%20al%20cittadino/
Elenco%20Mediatori%20familiari/Elenco%20Mediatori%20familiari.pdf è possibile accedere all'elenco dei mediatori iscritti all'albo del Tribunale e che il primo incontro conoscitivo è gratuito.
Infine, si rimette la causa al collegio per la decisione in punto di status.
P.Q.M.
In via provvisoria, fermo restando quanto nel resto disciplinato giusto provvedimento del
12/04/2025,
Pone a carico di a favore di , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei minori e , la somma mensile di € 380 (€ 190 a figlio), somma Per_1 Per_2 soggetta a rivalutazione ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese. Le spese straordinarie, regolate e disciplinate come da Protocollo in essere presso l'intestato Tribunale, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
Dispone che a mezzo del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Gorizia, con facoltà di sub delega, siano svolti accertamenti completi, previo accesso alla documentazione prodotta dalle parti, nei confronti di:
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._2 residente in [...] includendo tra i compiti dell'Autorità delegata, quelli di cui alle lettere sopra indicate a) e b) in parte motiva, affinché in particolare:
a) Vengano acquisite informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate – servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal soggetto indicato, sia personalmente, che quali cointestatari, che quali semplici delegati o legali rappresentanti;
b) Vengano acquisite informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto a), dal 2022 all'attualità nonché sulla titolarità o sull'effettiva disponibilità di titoli in amministrazione e/o custodia e cassette di sicurezza;
7 c) Venga verificata la effettiva partecipazione (e a quale titolo) del nominativo di cui sopra a società di persone o di capitali, accertando il reale volume di affari delle predette società e i proventi che ne trae la parte;
1. d) Venga verificata l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento
(bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto c);
2. e) Vengano acquisiti estratti conto riferiti ai punti precedenti con indicazione delle movimentazioni effettuate dal 2022 all'attualità;
All'udienza de qua si è proceduto a fissare l'udienza per l'ascolto del figlio minore Per_1 invitando altresì le parti ad avvalersi dell'istituto della mediazione famigliare. E' stata infine disposta la rimessione della causa in decisione per la pronuncia in punto di status.
Pronunciata la sentenza parziale sullo status in data 07/08/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria relativamente alle domande accessorie.
Nelle more del procedimento le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo condiviso anche in ordine ai rapporti patrimoniali.
Ciò posto, all'udienza del 06/10/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al foglio di precisione delle conclusioni congiunte.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli e Per_1 Per_2
Stante l'atteggiamento delle parti processuali, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
-Richiama quanto statuito dalla sentenza del 07/08/2025 in punto di separazione personale dei coniugi;
-Recepisce le conclusioni congiunte in punto di condizioni di separazione;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 23/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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