Sentenza 11 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/06/2021, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2021
N. 00797/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2021, proposto da
VA DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Dragone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, corso del Popolo 67;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per
l'ottemperanza del giudicato - indennizzo ex L. 24/03/2001, n. 89 per irragionevole durata del processo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e depositato, il signor VA DI ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex L. n. 89/2001, indicato in epigrafe, esponendo che:
- con il predetto decreto, la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento della domanda dallo stesso proposta, ingiungeva al Ministero della Giustizia “di pagare senza dilazione al ricorrente a titolo di equa riparazione la somma di € 4.400,00, oltre agli interessi al saggio legale vigente alla data del deposito del ricorso al saldo ed oltre alle spese di questo procedimento che liquida in € 350,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15 %, IVA e CPA come per legge”;
- il decreto, notificato in data 15 luglio 2016 non veniva opposto e diventava irrevocabile in data 15 settembre 2016, come da attestazione di cancelleria;
- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata all’Amministrazione intimata il 26 ottobre 2016;
- il decreto, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale, il 3 novembre 2020;
- sono decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sia l’ulteriore termine di sei mesi previsto dall’articolo 5-sexies, comma 7, della legge n. 89 del 2001;
- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero della Giustizia, la parte ricorrente ha pertanto instaurato il presente giudizio, con il quale ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione:
- a corrispondere al sig. DI le somme di cui in condanna, oltre interessi maturati dal passaggio in giudicato del decreto al soddisfo;
- al pagamento delle spese del presente giudizio.
Ha altresì chiesto di disporre, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta affinchè questi, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, provveda a dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe.
3. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
4. La causa è stata quindi chiamata all’odierna camera di consiglio, in esito alla quale è passata in decisione.
5. Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.
Deve invero essere dato atto che:
- parte ricorrente ha notificato il titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione intimata ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto azionato è divenuto definitivo, come da documentazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato la dichiarazione di cui al comma 1, art. 5 sexies, L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il termine di sei mesi dall’invio di tale documentazione, termine il quale per la sua natura speciale assorbe comunque il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 (v. Corte Cost. n. 135/2018);
Visto il rituale esercizio, ex artt. 87 e 114 cod. proc. amm., dell’azione ex art. 112 comma 2, cod. proc. amm, e l’affermato perdurante inadempimento, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in epigrafe menzionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Va rigettata la domanda di pagamento di un’ulteriore somma per ogni mese di ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della manifesta iniquità della corrispondente pretesa ex art. 114 quarto comma lettera e) c.p.a..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto nei limiti anzidetti e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore del sig. VA DI della somma complessiva di € 4.400,00, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato.
8. Infine, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze di causa relative al presente giudizio, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero della Giustizia di dare ottemperanza al decreto in epigrafe indicato, provvedendo entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento delle somme dovute secondo quanto specificato in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, il quale dovrà provvedere, a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5-sexies, più volte richiamato;
rigetta la domanda di condanna al pagamento della somma di denaro di cui all’art. 114 quarto comma lettera e) c.p.a.
Condanna l’intimato Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO