Articolo 1 della Legge 27 luglio 2004, n. 216
Articolo 2
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20 agosto 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
Entrata in vigore il 20 agosto 2004