CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Uso esclusivo del bene comune e obbligo risarcitorio nei confronti dei coerediAccesso limitatoEmiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 9 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 31626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31626 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32350/2019 R.G. proposto da: ON RI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTI MARCELLO, CALENZO BARBARA, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro ON NI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAGANO FILIPPO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 607/2019, depositata il 18/07/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere EP TO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avv. MAURO CUPITÒ. Civile Sent. Sez. 2 Num. 31626 Anno 2025 Presidente: NN EL Relatore: TO EP Data pubblicazione: 04/12/2025 2 di 9 FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 607/2019, la Corte d’appello di Messina ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, con cui era stato disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra NS TO, NS NN DE e NS RI, composta unicamente dall’immobile sito in Messina alla Via Consolare Pompea, bene assegnato ai primi due coeredi con obbligo di conguaglio in favore di NS RI, ed era stata respinta la respinta la richiesta di risarcimento del danno per il mancato uso dell’immobile proposta da TO NS. Il giudice distrettuale ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, evidenziando che, con missiva del 15.11.2006, TO NS aveva sollecitato la LA RI ad acquistare l’immobile o, in alternativa, a consegnarli le chiavi, manifestando la volontà di far cessare l’uso esclusivo del bene da parte della coerede;
ha liquidato il danno in € 36.510,00, oltre accessori per il periodo intercorrente dal novembre 2006 alla pronuncia di appello ed ha parzialmente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di causa, ponendo la restante parte a carico di RI NS. Per la cassazione della sentenza RI NS ha proposto ricorso articolato in otto motivi. TO NS ha resistito con controricorso. DE NS è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando alla Corte di merito di non aver rilevato che, con la lettera del 15 novembre 2016, gli altri contitolari avevano manifestato la volontà di far cessare il possesso esclusivo della ricorrente solo a seguito di un'ulteriore iniziativa giudiziaria 3 di 9 finalizzata ad ottenere la reintegra nel possesso, iniziativa mai condotta in porto. La ricorrente lamenta che i fratelli, che erano in possesso delle chiavi, le avevano consentito di utilizzare il bene come abitazione principale, senza averne mai chiesto il rilascio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1102, 2043 e 820 c.c., sostenendo che il giudice di merito abbia valutato in modo totalmente errato la corrispondenza epistolare tra i fratelli, da cui non emergeva alcuna volontà degli altri partecipanti di utilizzare il bene in maniera diretta, posto che l'unico documento agli atti, ossia la lettera del 15 novembre 2006, conteneva una semplice richiesta di consegna delle chiavi che già in passato erano state nel possesso dei fratelli, senza richiedere che la convenuta fosse esclusa dal godimento dell'appartamento. Le due censure sono infondate. Il contenuto della missiva del 15 novembre 2006 è stato diversamente interpretato dal giudice, rilevando che il documento conteneva una chiara manifestazione degli altri coeredi di essere reimmessi nel possesso del bene mediante la consegna delle chiavi qualora la ricorrente non avesse inteso acquistarlo, bene che fino ad allora era stato goduto in via esclusiva da RI NS. Era stata formulata una chiara richiesta di rientrare nel godimento dell’immobile, a meno che la convenuta non volesse acquistarne la proprietà esclusiva. Non occorreva che gli altri contitolari richiedessero la totale estromissione di RI NS dall’uso del bene, avendo quest’ultima un pari diritto ad utilizzarlo ma non il potere di escludere gli altri. La decisione appare logica laddove ha ravvisato che la richiesta delle chiavi non aveva altro significato se non quello di ottenere il possesso del bene, essendo diretta a far cessare quella situazione di 4 di 9 occupazione esclusiva che, sebbene iniziata con il consenso di tutti, era divenuta illegittima. 1.1. Non sussistono le altre violazioni denunciate. La violazione dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. si configura allorché il giudice abbia omesso di considerare un dato accadimento storico, un fatto oggettivo, che risulti dalla sentenza per gli atti processuali e che appaia decisivo, non potendosi censurare il modo in cui siano state valutate le prove per sostenere una diversa interpretazione dei fatti già esaminati dal giudice (Cass. SU 8053/2014). L’art. 116 c.p.c. può considerarsi violato se il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, restando esclusa la possibilità di contestare– da tale prospettiva - le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007), essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. 20867/2020). 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non si sia avveduta che le controparti avevano prima richiesto il risarcimento del danno per l'impossibilità di esercitare il possesso dell'immobile a far data dal 31 ottobre 1991 e poi avevano introdotto una domanda nuova, chiedendo il risarcimento del danno maturato a far data dal 1 dicembre 2006, avendo eliminato dai fatti costitutivi della domanda inizialmente dedotti l’esistenza di un accordo con cui era stato consentito alla ricorrente di esercitare il possesso esclusivo sull’immobile. La censura è infondata. A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta 5 di 9 valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera (consentita) emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. La modificazione consistita nella riduzione della richiesta risarcitoria al danno maturato entro un più ristretto arco temporale, effettuata con l'atto di appello, non ha violato l'art. 345 c.p.c., non essendosi tradotta nella proposizione di una domanda nuova, caratterizzata da un oggetto e da un titolo diversi da quelli originari, ma solo nella riduzione di quella originaria, basata sull'illegittimo utilizzo esclusivo dell’immobile da parte della ricorrente relativamente ad un arco temporale più limitato (Cass. SU 19750/2025). I fatti costitutivi della domanda accolta erano già ricompresi nell’azione proposta in primo grado, solo circoscritta in appello ad un periodo di occupazione più breve di quello iniziale, senza alcun ampliamento del quadro fattuale iniziale e senza necessità di ulteriori attività istruttorie. 3. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte d'appello quantificato il danno per il periodo successivo al 21 giugno 2012 utilizzando valutazioni effettuate anni prima, senza tener conto della continua flessione del mercato immobiliare e del progressivo degrado del bene per il trascorrere del tempo. Il quinto motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la pronuncia abbia liquidato il danno da mancato utilizzo del bene a far data dal 2012 in base al valore locativo calcolato con riferimento al 2006, valore che era stato contestato poiché non teneva conto delle oscillazioni del mercato delle locazioni. I due motivi non sono fondati. 6 di 9 Le censure non replicano a quanto sostenuto dalla Corte d'appello riguardo al fatto che la quantificazione del danno per l'intero periodo è stata operata sulla base di valori conformi a quelli indicati dalla stessa ricorrente, in misura pari ad € 6000 annui. Dal ricorso si evince che la ricorrente non aveva specificamente contestato l’importo base del risarcimento (€ 6.000,00), ma gli incrementi annuali conteggiati dal c.t.u., deduzione che la Corte di merito ha sostanzialmente condiviso, riconoscendo un importo depurato da successivi incrementi. Il relativo apprezzamento è sottratto al controllo di legittimità con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., per le ragioni già esposte nella disamina delle precedenti censure. Del tutto generica è invece l’allegazione di asserite oscillazioni dei prezzi delle compravendite dal 2008 al 2013 riferibili alla zona in cui è ubicato l’immobile, trascritte alle pag. 14 e 15 del ricorso. Non sussiste, infine, la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: la norma contempla un autonomo vizio della sentenza che deriva dall’omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014). 4. Il sesto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte d'appello abbia modificato la pronuncia di totale compensazione delle spese di causa adottata in primo grado senza considerare che l’appellante è risultata parzialmente soccombente sulla domanda risarcitoria, accolta misura notevolmente inferiore, e inoltre che, se la domanda non 7 di 9 fosse stata limitata al solo risarcimento per il periodo successivo al 2006, l’attore avrebbe ricevuto solo l’importo di € 1.000,00. Il settimo motivo denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di merito compensato solo parzialmente le spese di primo grado sebbene la domanda di risarcimento del danno sia stata accolta per un importo notevolmente inferiore a quanto inizialmente richiesto dalle controparti. I due motivi sono infondati. La liquidazione delle spese di lite è stata correttamente effettuata non in base all'esito della causa nei singoli gradi di giudizio ma in relazione all'esito finale e, pertanto, la decisione della Corte d'appello di compensare parzialmente le spese di lite del giudizio dinanzi al tribunale non è censurabile. Il controllo di legittimità sulla pronuncia sulle spese è volta esclusivamente a verificare che non siano poste neppure parzialmente a carico della parte vincitrice. La determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 14459/2021; Cass. n. 30592/2017; Cass. n. 2149/2014). 5. L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'art. 6 del D.M. 127/2004, sostenendo che le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate in applicazione dello scaglione per le cause di valore compreso tra 52.000 ed € 260.000, mentre la somma maturata al momento della condanna di primo grado era pari ad €. 33.356,64, dovendosi applicare il diverso scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000 ed €. 52.000,00. Il motivo è infondato. 8 di 9 La Corte di merito ha liquidato le spese del primo grado di causa in favore di TO NS sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000. Per il giudizio d'appello, dopo aver dopo aver evidenziato che NN DE NS non aveva impugnato la decisione, ha adottato lo scaglione per le cause tra € 26.000 ed € 52.000 in considerazione dell'importo del risarcimento riconosciuto ad TO NS. La decisione appare incensurabile poiché relativamente alle spese di primo grado era in discussione anche la domanda riconvenzionale di usucapione di valore indeterminabile proposta dall'attuale ricorrente nei confronti di entrambe le controparti e definita con una pronuncia di rigetto, la quale, ampliando l’oggetto del giudizio e richiedendo un maggior impegno difensivo, doveva essere considerata ai fini della corretta individuazione del valore della lite, che superava l’importo di € 52.000,00 (Cass., nn. 1271/2025, 2769/2020, 30840/2018). Correttamente la Corte d'appello ha differenziato lo scaglione per la liquidazione delle spese per ciascun grado di causa, poiché in appello era in discussione esclusivamente la spettanza del risarcimento del danno per l’uso esclusivo del bene comune, negato dal Tribunale. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. n. 27871/2017; Cass. n. 35195/2022; Cass. n. 13145/2025). Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da 9 di 9 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 7000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 7.10.2025. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE EP TO EL NN
ha liquidato il danno in € 36.510,00, oltre accessori per il periodo intercorrente dal novembre 2006 alla pronuncia di appello ed ha parzialmente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di causa, ponendo la restante parte a carico di RI NS. Per la cassazione della sentenza RI NS ha proposto ricorso articolato in otto motivi. TO NS ha resistito con controricorso. DE NS è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando alla Corte di merito di non aver rilevato che, con la lettera del 15 novembre 2016, gli altri contitolari avevano manifestato la volontà di far cessare il possesso esclusivo della ricorrente solo a seguito di un'ulteriore iniziativa giudiziaria 3 di 9 finalizzata ad ottenere la reintegra nel possesso, iniziativa mai condotta in porto. La ricorrente lamenta che i fratelli, che erano in possesso delle chiavi, le avevano consentito di utilizzare il bene come abitazione principale, senza averne mai chiesto il rilascio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1102, 2043 e 820 c.c., sostenendo che il giudice di merito abbia valutato in modo totalmente errato la corrispondenza epistolare tra i fratelli, da cui non emergeva alcuna volontà degli altri partecipanti di utilizzare il bene in maniera diretta, posto che l'unico documento agli atti, ossia la lettera del 15 novembre 2006, conteneva una semplice richiesta di consegna delle chiavi che già in passato erano state nel possesso dei fratelli, senza richiedere che la convenuta fosse esclusa dal godimento dell'appartamento. Le due censure sono infondate. Il contenuto della missiva del 15 novembre 2006 è stato diversamente interpretato dal giudice, rilevando che il documento conteneva una chiara manifestazione degli altri coeredi di essere reimmessi nel possesso del bene mediante la consegna delle chiavi qualora la ricorrente non avesse inteso acquistarlo, bene che fino ad allora era stato goduto in via esclusiva da RI NS. Era stata formulata una chiara richiesta di rientrare nel godimento dell’immobile, a meno che la convenuta non volesse acquistarne la proprietà esclusiva. Non occorreva che gli altri contitolari richiedessero la totale estromissione di RI NS dall’uso del bene, avendo quest’ultima un pari diritto ad utilizzarlo ma non il potere di escludere gli altri. La decisione appare logica laddove ha ravvisato che la richiesta delle chiavi non aveva altro significato se non quello di ottenere il possesso del bene, essendo diretta a far cessare quella situazione di 4 di 9 occupazione esclusiva che, sebbene iniziata con il consenso di tutti, era divenuta illegittima. 1.1. Non sussistono le altre violazioni denunciate. La violazione dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. si configura allorché il giudice abbia omesso di considerare un dato accadimento storico, un fatto oggettivo, che risulti dalla sentenza per gli atti processuali e che appaia decisivo, non potendosi censurare il modo in cui siano state valutate le prove per sostenere una diversa interpretazione dei fatti già esaminati dal giudice (Cass. SU 8053/2014). L’art. 116 c.p.c. può considerarsi violato se il giudice, nell’esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, restando esclusa la possibilità di contestare– da tale prospettiva - le conclusioni che il giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass. 11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007), essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. 20867/2020). 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 345 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non si sia avveduta che le controparti avevano prima richiesto il risarcimento del danno per l'impossibilità di esercitare il possesso dell'immobile a far data dal 31 ottobre 1991 e poi avevano introdotto una domanda nuova, chiedendo il risarcimento del danno maturato a far data dal 1 dicembre 2006, avendo eliminato dai fatti costitutivi della domanda inizialmente dedotti l’esistenza di un accordo con cui era stato consentito alla ricorrente di esercitare il possesso esclusivo sull’immobile. La censura è infondata. A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta 5 di 9 valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera (consentita) emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. La modificazione consistita nella riduzione della richiesta risarcitoria al danno maturato entro un più ristretto arco temporale, effettuata con l'atto di appello, non ha violato l'art. 345 c.p.c., non essendosi tradotta nella proposizione di una domanda nuova, caratterizzata da un oggetto e da un titolo diversi da quelli originari, ma solo nella riduzione di quella originaria, basata sull'illegittimo utilizzo esclusivo dell’immobile da parte della ricorrente relativamente ad un arco temporale più limitato (Cass. SU 19750/2025). I fatti costitutivi della domanda accolta erano già ricompresi nell’azione proposta in primo grado, solo circoscritta in appello ad un periodo di occupazione più breve di quello iniziale, senza alcun ampliamento del quadro fattuale iniziale e senza necessità di ulteriori attività istruttorie. 3. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte d'appello quantificato il danno per il periodo successivo al 21 giugno 2012 utilizzando valutazioni effettuate anni prima, senza tener conto della continua flessione del mercato immobiliare e del progressivo degrado del bene per il trascorrere del tempo. Il quinto motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la pronuncia abbia liquidato il danno da mancato utilizzo del bene a far data dal 2012 in base al valore locativo calcolato con riferimento al 2006, valore che era stato contestato poiché non teneva conto delle oscillazioni del mercato delle locazioni. I due motivi non sono fondati. 6 di 9 Le censure non replicano a quanto sostenuto dalla Corte d'appello riguardo al fatto che la quantificazione del danno per l'intero periodo è stata operata sulla base di valori conformi a quelli indicati dalla stessa ricorrente, in misura pari ad € 6000 annui. Dal ricorso si evince che la ricorrente non aveva specificamente contestato l’importo base del risarcimento (€ 6.000,00), ma gli incrementi annuali conteggiati dal c.t.u., deduzione che la Corte di merito ha sostanzialmente condiviso, riconoscendo un importo depurato da successivi incrementi. Il relativo apprezzamento è sottratto al controllo di legittimità con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., per le ragioni già esposte nella disamina delle precedenti censure. Del tutto generica è invece l’allegazione di asserite oscillazioni dei prezzi delle compravendite dal 2008 al 2013 riferibili alla zona in cui è ubicato l’immobile, trascritte alle pag. 14 e 15 del ricorso. Non sussiste, infine, la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: la norma contempla un autonomo vizio della sentenza che deriva dall’omessa considerazione di un fatto storico, inteso come accadimento oggettivo rilevante in causa. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “accadimento”, in senso storico e normativo, una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, (Cass. 7983/2014; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133), con esclusione delle argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014). 4. Il sesto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte d'appello abbia modificato la pronuncia di totale compensazione delle spese di causa adottata in primo grado senza considerare che l’appellante è risultata parzialmente soccombente sulla domanda risarcitoria, accolta misura notevolmente inferiore, e inoltre che, se la domanda non 7 di 9 fosse stata limitata al solo risarcimento per il periodo successivo al 2006, l’attore avrebbe ricevuto solo l’importo di € 1.000,00. Il settimo motivo denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la Corte di merito compensato solo parzialmente le spese di primo grado sebbene la domanda di risarcimento del danno sia stata accolta per un importo notevolmente inferiore a quanto inizialmente richiesto dalle controparti. I due motivi sono infondati. La liquidazione delle spese di lite è stata correttamente effettuata non in base all'esito della causa nei singoli gradi di giudizio ma in relazione all'esito finale e, pertanto, la decisione della Corte d'appello di compensare parzialmente le spese di lite del giudizio dinanzi al tribunale non è censurabile. Il controllo di legittimità sulla pronuncia sulle spese è volta esclusivamente a verificare che non siano poste neppure parzialmente a carico della parte vincitrice. La determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 14459/2021; Cass. n. 30592/2017; Cass. n. 2149/2014). 5. L'ottavo motivo denuncia la violazione dell'art. 6 del D.M. 127/2004, sostenendo che le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate in applicazione dello scaglione per le cause di valore compreso tra 52.000 ed € 260.000, mentre la somma maturata al momento della condanna di primo grado era pari ad €. 33.356,64, dovendosi applicare il diverso scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000 ed €. 52.000,00. Il motivo è infondato. 8 di 9 La Corte di merito ha liquidato le spese del primo grado di causa in favore di TO NS sulla base dello scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000. Per il giudizio d'appello, dopo aver dopo aver evidenziato che NN DE NS non aveva impugnato la decisione, ha adottato lo scaglione per le cause tra € 26.000 ed € 52.000 in considerazione dell'importo del risarcimento riconosciuto ad TO NS. La decisione appare incensurabile poiché relativamente alle spese di primo grado era in discussione anche la domanda riconvenzionale di usucapione di valore indeterminabile proposta dall'attuale ricorrente nei confronti di entrambe le controparti e definita con una pronuncia di rigetto, la quale, ampliando l’oggetto del giudizio e richiedendo un maggior impegno difensivo, doveva essere considerata ai fini della corretta individuazione del valore della lite, che superava l’importo di € 52.000,00 (Cass., nn. 1271/2025, 2769/2020, 30840/2018). Correttamente la Corte d'appello ha differenziato lo scaglione per la liquidazione delle spese per ciascun grado di causa, poiché in appello era in discussione esclusivamente la spettanza del risarcimento del danno per l’uso esclusivo del bene comune, negato dal Tribunale. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Cass. n. 27871/2017; Cass. n. 35195/2022; Cass. n. 13145/2025). Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da 9 di 9 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 7000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 7.10.2025. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE EP TO EL NN