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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa promossa da: in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 و
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce- Avv. Salvatore Colangelo e Avv.
NA BE
- opponente -
contro
Controparte_1
9[...] in persona del Segretario Provinciale Controparte_2 e [...]
Controparte_3
,in persona del Segretario Provinciale Controparte_4 (avv. Luca
[...]
Bosco);
- opposto - oggetto: “opposizione a decreto ex art. 28 1. n° 300/70”
Fatto e diritto
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata dal Parte_1 indicato in epigrafe al decreto emesso ex art. 28 legge 300/1970 dal Tribunale di Lavoro in persona del giudice del lavoro dott. Ciquera in data 3.6.2023, con il quale è stata dichiarata la antisindacalità dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei rappresentanti sindacali Pt_2 Pt_3 e Pt_4 nonché dell'irrogazione della sanzione del rimprovero scritto a carico di Pt_2 e Pt_3
Il ricorrente chiede quindi la riforma integrale della decisione opposta, con il consequenziale annullamento e vittoria di spese.
Costituitesi in giudizio, le organizzazioni sindacali opposte contestano l'accoglibilità del ricorso in opposizione sulla base di diffuse considerazioni.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata;
per l'effetto, il decreto del
Tribunale di Taranto del 3.6.2023 deve essere confermato.
Deve preliminarmente rimarcarsi che: "Nel procedimento speciale regolato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il rito della fase interdittale non richiede l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, ma solo l'allegazione degli elementi della dedotta fattispecie di condotta antisindacale, restando affidata all'iniziativa del Pretore e al mezzo delle sommarie informazioni l'acquisizione di tutte le circostanze strumentali al relativo accertamento. I fatti dedotti o comunque acquisiti nel procedimento sommario costituiscono un limite alla cognizione del giudice della successiva fase di opposizione, che deve riguardare la condotta illecita originariamente denunciata;
il Pretore dell'opposizione può tuttavia tener conto di episodi non denunciati in ricorso ma dedotti successivamente che rappresentino la continuazione o il necessario
-
collegamento di quelli in precedenza allegati (in quanto riferibili a complesse strategie datoriali attuate con comportamenti tra loro in progressione), al solo fine di confermare, con l'ottenuto risultato, la condotta già individuata siccome diretta a quel compimento" (sic CASS. LAV. 23 MARZO 1994 N° 2808). Ciò posto, giova sottolineare, in ordine all'individuazione della condotta antisindacale, che la definizione datane dall'art. 28 della legge n. 300/70 non è analitica ma teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i
"beni" protetti.
Sul punto è stato rilevato che la previsione della norma è volutamente indeterminata, poiché il legislatore del 1970 era consapevole del fatto che nella realtà del conflitto industriale a livello di azienda i “beni” in questione possono venire lesi in una varietà di modi difficilmente figurabili a priori in un testo di legge.
In base a tale constatazione risulta evidente che siano sorti rilevanti problemi derivanti dalla evidente difficoltà di discernere fra comportamenti datoriali antagonisti rispetto al sindacato che si realizzano all'interno del conflitto inter partes e comportamenti che tale conflitto ostacolano: contrasto che, almeno in sede giudiziaria di legittimità, è stato superato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5295/1997, in virtù della quale per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario
(ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, in quanto tale intento lesivo non può considerarsi necessario, atteso che un errore di valutazione del datore di lavoro che non si sia reso conto della portata causale della sua condotta non fa venire meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà; né può considerarsi sufficiente, poiché l'intento del datore di lavoro non può far considerare antisindacale un'attività che non appare obiettivamente diretta a limitare la libertà sindacale (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 17.06.2014, n. 13726;
Cass. civ. Sez. lavoro, 18.04.2007, n. 9250; in senso conforme, ex plurimis Cass.
n. 7706/2004, Cass. n. 1600/1998: secondo cui ciò che il giudice deve accertare è
l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè, la lesione della libertà sindacale). In altri termini, il legislatore, nel definire la condotta sindacale come qualsiasi
"comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale" ne fornisce una nozione non analitica bensì teleologica, essendo il comportamento datoriale sanzionabile in funzione della sua potenziale idoneità a ledere gli interessi sindacali protetti.
Tanto premesso di seguito si riporta la motivazione resa dal giudice della fase sommaria, laddove ha affermato: considerato
-che all'esito delle sommarie informazioni assunte è tuttavia emerso che il confronto -benchè con toni concitati e anche con inopportuno riferimento allo stato di gravidanza della dirigente che avrebbe dovuto sensibilizzarla alla condizione di genitrice della Tamburrano- non ha superato i limiti del confronto e della dialettica aziendale, valutazione questa che non deve risentire delle opinioni soggettive espresse dai soggetti coinvolti sui fatti accaduti;
che la contestazione disciplinare di cui trattasi è stata formulata in maniera identica nei confronti di
-
tutti i partecipanti a tale discussione, senza alcuna distinzione, addebitando quindi a tutti le frasi e comportamenti ivi descritti;
che l'aver avviato un procedimento disciplinare in modo indiscriminato anche per quanto riguarda la stesura della contestazione- convince del fatto che la intenzione fosse quella non di sanzionare il comportamento dei singoli, ma di reagire alla attività dei rappresentanti sindacale, conseiderata inopportuna nella forma e nel contenuto;
ritenuto integrato quindi anche l'elemento soggettivo della condotta in esame, il cui accertamento deve ritenersi necessario attesa la plurioffensività del comportamento (arg. a contrario da Cass. n.
20078 del 2008) e la permanenza degli effetti, quanto meno per ciò che attiene alle posizioni di
AL e Pisarra;
Orbene, trattasi di motivazioni che questo giudice condivide integralmente, dovendosi invero ritenere inaccoglibili le censure che rispetto ad esse vengono mosse dal Parte_1 opponente.
Ed invero, nel ricorso qui in esame si sostiene sostanzialmente che il giudice della fase sommaria abbia errato nella valutazione dei fatti per come emersi in sede di istruttoria e come già cristallizzati nei documenti prodotti, fornendo delle conclusioni non in linea con le risultanze fattuali, e dunque incorrendo in contraddizioni. Tuttavia ritiene il Tribunale che sia circostanza comprovata che i lavoratori interessarti della vicenda abbiano agito nella dichiarata qualità di rappresentanti sindacali e che, come tali, abbiano insistito per ottenere un incontro istituzionale con la Dott.ssa [...]
Per_1
Tanto viene inequivocabilmente avvalorato non solo da tutti i testi escussi, ma soprattutto dalla stessa dott.ssa che, dapprima nella relazione a sua firma Per_1
dichiarava che "verso le 11.00 il sig. CP_5 mi informava di una delegazione di rsu presente fuori dal mio ufficio per un incontro" e successivamente in sede giudiziale ribadiva “Il giorno 3 febbraio scorso, mentre ero nel mio ufficio a lavorare, ho avvertito un vociare al di fuori ed il mio assistente Sig. CP_5 , andato a verificare cosa stava succedendo, mi riferiva che c'era un'organizzazione sindacale che voleva conferire con me;
L'assistente, dopo aver comunicato quanto detto alla delegazione, è ritornato da me per dirmi che la delegazione gli aveva riferito che avevo l'obbligo di ascoltarli immediatamente".
La stessa documentazione in atti, ed in particolare i provvedimenti conclusivi del procedimento disciplinare, confortano tale ricostruzione, laddove risulta dato storico pacifico che i lavoratori abbiano agito nella veste di RSU al fine di interloquire sul piano ferie elaborato dalla dott.ssa Per_1 con particolare riguardo, poi, alla sig.ra
Parte_5
Tanto premesso in prima analisi, la questione si incentra, dunque, sulla verifica circa il corretto esercizio o meno del cd diritto di critica sindacale da parte dei suddetti rappresentanti sindacali.
Invero, secondo i consolidati principi della giurisprudenza della Corte Suprema, di recente ribaditi, «Come osservato da Cass. n. 7471 del 2012, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacchè detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Tuttavia, l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (nella specie, sulla funzionalità del servizio espletato dall'impresa), sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata
(art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, e sostanziale, nel senso, sopra precisato,
e della veridicità (ancorchè putativa) dei fatti denunciati. Ne consegue che solo ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale od a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare» (Cass. 18176/2018).
Ancor più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “quanto all'esercizio del diritto di critica sindacale, garantito dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, esso incontra i limiti della correttezza formale e sostanziale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona, con la conseguenza che, ove tali limiti siano, come nel caso di specie, superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti denigratori non certi, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (cfr. sentenza n. 35922 del 22 dicembre
2023).
La Corte, dunque, richiamando specifici precedenti, ha rilevato che esulano dal diritto di critica anche aspra tutti quei comportamenti che si riducono ad una ingiustificata lesione sul piano morale del datore di lavoro che è estranea ai limiti di correttezza formale e sostanziale.
Appare chiaro che si tratti di un'indagine da effettuare caso per caso, e volta alla verifica del rispetto dei limiti suddetti per come delineati, laddove la stessa Corte ha ritenuto continente una critica aspra non sfociata in epiteti, minacce, frasi volgari che possano offendere, danneggiare o comunque violare la sfera morale del datore di lavoro.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si ritiene di condividere quanto concluso dal giudice della fase sommaria laddove ha ritenuto che il confronto tra le RSU e la dott.ssa Per_1 "non abbia superato i limiti del confronto e della dialettica aziendale".
Ed invero, opina il giudicante che, dall'esito dell'istruttoria giudiziale e dalla documentazione acquisita non risultano essere state proferite parole, frasi o comunque tenuti comportamenti che abbiano trasmodato né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale il limite della critica sindacale consentita.
Ai toni "“accesi" confermati da tutti gli informatori si è aggiunta solo l'affermazione r" buona fortuna” rispetto alla gravidanza della dott.ssa Per_1 che, di per se sola, rimane inopportuna ma non certo travalicante i limiti di continenza.
Lo stesso teste Tes_1 all'udienza del 8.6.2023 ha dichiarato che i "toni erano accesi ma non offensivi”, confermando sostanzialmente quanto già affermato nella dichiarazione a sua firma del 22.2.2023. Il teste CP_5 ha dichiarato che il gruppo di rsu in un primo momento "parlavano
66 tra di loro ad alta voce” e che " si sono avvicinati tutti per parlare delle ferie" per poi concludere "l'unica frase fuori posto che ho sentito è stata quella pronunciata dalla signora Pt_3 nei confronti della dirigente".
Il teste, dunque, ridimensionando quanto dichiarato nella relazione a sua firma del
21.2.2023, riconduce la vicenda in una dimensione per lo più colloquiale, ove la sola presenza di più persone appare essere il motivo del vociare alto percepito nei corridoi.
Dunque, ritiene il Tribunale che le espressioni usate dai lavoratori devono ritenersi critiche, anche aspre, relative ad alcuni aspetti dell'organizzazione aziendale ed in particolare del piano ferie e della particolare situazione della Parte_5
D'altronde tutti i testi hanno concordemente ricondotto la vicenda ad un confronto,
acceso, ma pur sempre contenuto. Su un piano diverso si pongono le conseguenze, comunque comprovate, che da tale estemporaneo intorno possa aver subito la dott.sa Per_1 che, per sua stessa scelta di raggiungere i reclamanti nel corridoio, si è poi sentita “accerchiata” ed evidentemente
"sopraffatta" per il solo fatto della contemporanea presenza di più soggetti che rivendicavano a gran voce un diritto sindacale.
Trattasi, invero, di una percezione soggettiva del fatto, basata molto probabilmente anche sullo stato di attesa della dott.ssa Per_1 ma che tuttavia non coincide con la valutazione oggettiva dell'accaduto, essendosi trattato di rimostranze rientranti nell'espressione legittima del diritto di critica ed esercizio dell'attività sindacale la cui repressione, attraverso il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione, costituisce una palese violazione del diritto del sindacato di svolgere attività associativa in favore dei lavoratori e in quanto tale integra gli estremi della condotta antisindacale.
In definitiva, alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione e condanna parte opponente al pagamento in favore delle parti opposte delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.400,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie,
IVA e CPA da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 15 dicembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa promossa da: in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Parte_1 و
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce- Avv. Salvatore Colangelo e Avv.
NA BE
- opponente -
contro
Controparte_1
9[...] in persona del Segretario Provinciale Controparte_2 e [...]
Controparte_3
,in persona del Segretario Provinciale Controparte_4 (avv. Luca
[...]
Bosco);
- opposto - oggetto: “opposizione a decreto ex art. 28 1. n° 300/70”
Fatto e diritto
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione presentata dal Parte_1 indicato in epigrafe al decreto emesso ex art. 28 legge 300/1970 dal Tribunale di Lavoro in persona del giudice del lavoro dott. Ciquera in data 3.6.2023, con il quale è stata dichiarata la antisindacalità dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei rappresentanti sindacali Pt_2 Pt_3 e Pt_4 nonché dell'irrogazione della sanzione del rimprovero scritto a carico di Pt_2 e Pt_3
Il ricorrente chiede quindi la riforma integrale della decisione opposta, con il consequenziale annullamento e vittoria di spese.
Costituitesi in giudizio, le organizzazioni sindacali opposte contestano l'accoglibilità del ricorso in opposizione sulla base di diffuse considerazioni.
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata;
per l'effetto, il decreto del
Tribunale di Taranto del 3.6.2023 deve essere confermato.
Deve preliminarmente rimarcarsi che: "Nel procedimento speciale regolato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il rito della fase interdittale non richiede l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, ma solo l'allegazione degli elementi della dedotta fattispecie di condotta antisindacale, restando affidata all'iniziativa del Pretore e al mezzo delle sommarie informazioni l'acquisizione di tutte le circostanze strumentali al relativo accertamento. I fatti dedotti o comunque acquisiti nel procedimento sommario costituiscono un limite alla cognizione del giudice della successiva fase di opposizione, che deve riguardare la condotta illecita originariamente denunciata;
il Pretore dell'opposizione può tuttavia tener conto di episodi non denunciati in ricorso ma dedotti successivamente che rappresentino la continuazione o il necessario
-
collegamento di quelli in precedenza allegati (in quanto riferibili a complesse strategie datoriali attuate con comportamenti tra loro in progressione), al solo fine di confermare, con l'ottenuto risultato, la condotta già individuata siccome diretta a quel compimento" (sic CASS. LAV. 23 MARZO 1994 N° 2808). Ciò posto, giova sottolineare, in ordine all'individuazione della condotta antisindacale, che la definizione datane dall'art. 28 della legge n. 300/70 non è analitica ma teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i
"beni" protetti.
Sul punto è stato rilevato che la previsione della norma è volutamente indeterminata, poiché il legislatore del 1970 era consapevole del fatto che nella realtà del conflitto industriale a livello di azienda i “beni” in questione possono venire lesi in una varietà di modi difficilmente figurabili a priori in un testo di legge.
In base a tale constatazione risulta evidente che siano sorti rilevanti problemi derivanti dalla evidente difficoltà di discernere fra comportamenti datoriali antagonisti rispetto al sindacato che si realizzano all'interno del conflitto inter partes e comportamenti che tale conflitto ostacolano: contrasto che, almeno in sede giudiziaria di legittimità, è stato superato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 5295/1997, in virtù della quale per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario
(ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, in quanto tale intento lesivo non può considerarsi necessario, atteso che un errore di valutazione del datore di lavoro che non si sia reso conto della portata causale della sua condotta non fa venire meno l'esigenza di una tutela della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà; né può considerarsi sufficiente, poiché l'intento del datore di lavoro non può far considerare antisindacale un'attività che non appare obiettivamente diretta a limitare la libertà sindacale (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 17.06.2014, n. 13726;
Cass. civ. Sez. lavoro, 18.04.2007, n. 9250; in senso conforme, ex plurimis Cass.
n. 7706/2004, Cass. n. 1600/1998: secondo cui ciò che il giudice deve accertare è
l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato che la legge intende impedire e, cioè, la lesione della libertà sindacale). In altri termini, il legislatore, nel definire la condotta sindacale come qualsiasi
"comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale" ne fornisce una nozione non analitica bensì teleologica, essendo il comportamento datoriale sanzionabile in funzione della sua potenziale idoneità a ledere gli interessi sindacali protetti.
Tanto premesso di seguito si riporta la motivazione resa dal giudice della fase sommaria, laddove ha affermato: considerato
-che all'esito delle sommarie informazioni assunte è tuttavia emerso che il confronto -benchè con toni concitati e anche con inopportuno riferimento allo stato di gravidanza della dirigente che avrebbe dovuto sensibilizzarla alla condizione di genitrice della Tamburrano- non ha superato i limiti del confronto e della dialettica aziendale, valutazione questa che non deve risentire delle opinioni soggettive espresse dai soggetti coinvolti sui fatti accaduti;
che la contestazione disciplinare di cui trattasi è stata formulata in maniera identica nei confronti di
-
tutti i partecipanti a tale discussione, senza alcuna distinzione, addebitando quindi a tutti le frasi e comportamenti ivi descritti;
che l'aver avviato un procedimento disciplinare in modo indiscriminato anche per quanto riguarda la stesura della contestazione- convince del fatto che la intenzione fosse quella non di sanzionare il comportamento dei singoli, ma di reagire alla attività dei rappresentanti sindacale, conseiderata inopportuna nella forma e nel contenuto;
ritenuto integrato quindi anche l'elemento soggettivo della condotta in esame, il cui accertamento deve ritenersi necessario attesa la plurioffensività del comportamento (arg. a contrario da Cass. n.
20078 del 2008) e la permanenza degli effetti, quanto meno per ciò che attiene alle posizioni di
AL e Pisarra;
Orbene, trattasi di motivazioni che questo giudice condivide integralmente, dovendosi invero ritenere inaccoglibili le censure che rispetto ad esse vengono mosse dal Parte_1 opponente.
Ed invero, nel ricorso qui in esame si sostiene sostanzialmente che il giudice della fase sommaria abbia errato nella valutazione dei fatti per come emersi in sede di istruttoria e come già cristallizzati nei documenti prodotti, fornendo delle conclusioni non in linea con le risultanze fattuali, e dunque incorrendo in contraddizioni. Tuttavia ritiene il Tribunale che sia circostanza comprovata che i lavoratori interessarti della vicenda abbiano agito nella dichiarata qualità di rappresentanti sindacali e che, come tali, abbiano insistito per ottenere un incontro istituzionale con la Dott.ssa [...]
Per_1
Tanto viene inequivocabilmente avvalorato non solo da tutti i testi escussi, ma soprattutto dalla stessa dott.ssa che, dapprima nella relazione a sua firma Per_1
dichiarava che "verso le 11.00 il sig. CP_5 mi informava di una delegazione di rsu presente fuori dal mio ufficio per un incontro" e successivamente in sede giudiziale ribadiva “Il giorno 3 febbraio scorso, mentre ero nel mio ufficio a lavorare, ho avvertito un vociare al di fuori ed il mio assistente Sig. CP_5 , andato a verificare cosa stava succedendo, mi riferiva che c'era un'organizzazione sindacale che voleva conferire con me;
L'assistente, dopo aver comunicato quanto detto alla delegazione, è ritornato da me per dirmi che la delegazione gli aveva riferito che avevo l'obbligo di ascoltarli immediatamente".
La stessa documentazione in atti, ed in particolare i provvedimenti conclusivi del procedimento disciplinare, confortano tale ricostruzione, laddove risulta dato storico pacifico che i lavoratori abbiano agito nella veste di RSU al fine di interloquire sul piano ferie elaborato dalla dott.ssa Per_1 con particolare riguardo, poi, alla sig.ra
Parte_5
Tanto premesso in prima analisi, la questione si incentra, dunque, sulla verifica circa il corretto esercizio o meno del cd diritto di critica sindacale da parte dei suddetti rappresentanti sindacali.
Invero, secondo i consolidati principi della giurisprudenza della Corte Suprema, di recente ribaditi, «Come osservato da Cass. n. 7471 del 2012, il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all'attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacchè detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Tuttavia, l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (nella specie, sulla funzionalità del servizio espletato dall'impresa), sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente assicurata
(art. 2 Cost.), di tutela della persona umana, e sostanziale, nel senso, sopra precisato,
e della veridicità (ancorchè putativa) dei fatti denunciati. Ne consegue che solo ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale od a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare» (Cass. 18176/2018).
Ancor più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “quanto all'esercizio del diritto di critica sindacale, garantito dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, esso incontra i limiti della correttezza formale e sostanziale che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona, con la conseguenza che, ove tali limiti siano, come nel caso di specie, superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti denigratori non certi, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (cfr. sentenza n. 35922 del 22 dicembre
2023).
La Corte, dunque, richiamando specifici precedenti, ha rilevato che esulano dal diritto di critica anche aspra tutti quei comportamenti che si riducono ad una ingiustificata lesione sul piano morale del datore di lavoro che è estranea ai limiti di correttezza formale e sostanziale.
Appare chiaro che si tratti di un'indagine da effettuare caso per caso, e volta alla verifica del rispetto dei limiti suddetti per come delineati, laddove la stessa Corte ha ritenuto continente una critica aspra non sfociata in epiteti, minacce, frasi volgari che possano offendere, danneggiare o comunque violare la sfera morale del datore di lavoro.
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si ritiene di condividere quanto concluso dal giudice della fase sommaria laddove ha ritenuto che il confronto tra le RSU e la dott.ssa Per_1 "non abbia superato i limiti del confronto e della dialettica aziendale".
Ed invero, opina il giudicante che, dall'esito dell'istruttoria giudiziale e dalla documentazione acquisita non risultano essere state proferite parole, frasi o comunque tenuti comportamenti che abbiano trasmodato né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale il limite della critica sindacale consentita.
Ai toni "“accesi" confermati da tutti gli informatori si è aggiunta solo l'affermazione r" buona fortuna” rispetto alla gravidanza della dott.ssa Per_1 che, di per se sola, rimane inopportuna ma non certo travalicante i limiti di continenza.
Lo stesso teste Tes_1 all'udienza del 8.6.2023 ha dichiarato che i "toni erano accesi ma non offensivi”, confermando sostanzialmente quanto già affermato nella dichiarazione a sua firma del 22.2.2023. Il teste CP_5 ha dichiarato che il gruppo di rsu in un primo momento "parlavano
66 tra di loro ad alta voce” e che " si sono avvicinati tutti per parlare delle ferie" per poi concludere "l'unica frase fuori posto che ho sentito è stata quella pronunciata dalla signora Pt_3 nei confronti della dirigente".
Il teste, dunque, ridimensionando quanto dichiarato nella relazione a sua firma del
21.2.2023, riconduce la vicenda in una dimensione per lo più colloquiale, ove la sola presenza di più persone appare essere il motivo del vociare alto percepito nei corridoi.
Dunque, ritiene il Tribunale che le espressioni usate dai lavoratori devono ritenersi critiche, anche aspre, relative ad alcuni aspetti dell'organizzazione aziendale ed in particolare del piano ferie e della particolare situazione della Parte_5
D'altronde tutti i testi hanno concordemente ricondotto la vicenda ad un confronto,
acceso, ma pur sempre contenuto. Su un piano diverso si pongono le conseguenze, comunque comprovate, che da tale estemporaneo intorno possa aver subito la dott.sa Per_1 che, per sua stessa scelta di raggiungere i reclamanti nel corridoio, si è poi sentita “accerchiata” ed evidentemente
"sopraffatta" per il solo fatto della contemporanea presenza di più soggetti che rivendicavano a gran voce un diritto sindacale.
Trattasi, invero, di una percezione soggettiva del fatto, basata molto probabilmente anche sullo stato di attesa della dott.ssa Per_1 ma che tuttavia non coincide con la valutazione oggettiva dell'accaduto, essendosi trattato di rimostranze rientranti nell'espressione legittima del diritto di critica ed esercizio dell'attività sindacale la cui repressione, attraverso il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione, costituisce una palese violazione del diritto del sindacato di svolgere attività associativa in favore dei lavoratori e in quanto tale integra gli estremi della condotta antisindacale.
In definitiva, alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso in opposizione deve essere integralmente rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione e condanna parte opponente al pagamento in favore delle parti opposte delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.400,00 ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie,
IVA e CPA da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 15 dicembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma).