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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2970/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 3/10/2024
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianfranco Castorino, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Piazza Benedetto
Cairoli 2 – Roma;
- Appellanti -
1 E
rappresentata e difesa dall' Controparte_1
Avv. Gaetano Scalise ed elett.te domicilata presso il di lui studio in
Piazzale delle Belle Arti 3 - Roma;
- Appellata ed appellante incidentale –
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio De Arcangelis CP_2
ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Piazzale Clodio 12 –
Roma;
- Appellati –
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_3
Ernesto Grandinetti ed elett.te dom.ta presso il di lui studio in Roma,
Via della Croce n. 44 ;
E
, , ; CP_4 Controparte_5 CP_6
- Appellati contumaci -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 856/2018 emessa dal
Tribunale Civile di Civitavecchia, depositata il 22.10.2018 nel giudizio iscritto al RG 1113/2008.
2 CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del
3/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
e esponevano che il giorno Parte_2 Parte_3
20/09/2005, alle ore 07,20 circa, in Fiumicino, la giovane Parte_4
si trovava alla guida della autovettura Fiat PA Tg. BA 911
[...]
NG, di proprietà della madre, , e transitava sulla S.P. Parte_3
15/b Via Casal S. Angelo, Palidoro – Crocicchie, direzione Roma, allorché giunta al Km 1+950 violentemente collideva con l'autovettura
Opel Kadett Tg. Roma 92879Z, di proprietà di e Controparte_5
condotta da la quale transitante sulla medesima via, CP_4
nell'opposto senso di marcia, direzione Bracciano, ad elevatissima velocità, in una curva sinistrorsa ed in un punto vietato da linea di mezzeria continua, aveva effettuato una manovra di sorpasso del veicolo che la precedeva (una Mitsubishi Lancer Tg. Rm 0D3018),
andando ad invadere la corsia opposta e quindi ad urtare frontalmente l'autovettura condotta dalla;
- che causa Parte_4
dell'impatto frontale, la Fiat PA aveva ruotato di 180° gradi ed era stata altresì colpita dall'autovettura Renault AN IC Tg. BV
405 JP di proprietà di e condotta da il CP_2 CP_6
quale, transitante nello stesso senso di marcia e precedendo la Fiat
PA, a causa della velocità elevata (non commisurata alle caratteristiche ed alle condizioni della strada) e per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, e/o anche per disattenzione, nonostante
3 l'azione frenante intrapresa, non era riuscita a fermarsi in tempo e, collidendo con il pianale dell'autovettura della Fiat PA, ne aveva causato il completo ribaltamento;
- che la Polizia Provinciale nonché la pattuglia dei VV.FF. n 29, comparto di Cerveteri era intervenuta sul luogo del sinistro, estraendo dalle lamiere la conducente della Fiat
PA Tg. BA 911 NG, poi trasportata a mezzo di autolettiga e in condizioni di codice rosso, presso il reparto D.E.A. dell'Aurelia
Hospital di Roma, e quindi ricoverata presso il reparto di Anestesia e
Rianimazione con prognosi riservata;
- che la vittima era deceduta il giorno successivo, alle ore 12:55 del 21/09/05; - che la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia aveva iscritto la notizia di reato nel procedimento n. 5410/05 R.G.N.R., a carico di CP_4
e , per il delitto previsto e punito dall'art. 589
[...] CP_6
c.p. vecchia formulazione, conferendo incarico al C.T.U. al fine di:
“accertare, previa autopsia, l'epoca e le cause del decesso di
[...]
e i mezzi con i quali era stato prodotto l'evento morte”; - Parte_4
che, all'esito delle operazioni peritali, il consulente aveva depositato la relazione medico legale in cui chiariva che la vittima era deceduta per insufficienza cardio-respiratoria terminale, insorta in seguito ad un gravissimo politraumatismo corporeo, ad un vasto ematoma sottodurale acuto da trauma cranico e ad un emoperitoneo da trauma addominale chiuso, provocati dall'incidente stradale in cui era stata coinvolta;
- che per le condotte di guida la Polizia municipale aveva contestato a la violazione degli artt. 80, commi quarto CP_4
e quattordici (revisione dei veicoli), 141 (velocità e limiti), 146
4 (segnaletica stradale – superamento della linea continua di mezzeria) e
148 (sorpasso in fase di incrocio con altri veicoli) D.Lgs. 285/1992
(nuovo C.d.S.), e a quelle per la violazione degli artt. CP_6
80, 4° e 14° comma (revisione dei veicoli), 141, com. 2° e 8° (velocità
e limiti) del citato Decreto;
- che con due distinte lett. racc. A/R, del
30/09/05, inviate rispettivamente alla Controparte_7
compagnia assicuratrice della Renault AN IC e alla
[...]
compagnia assicuratrice della Opel Kadett, era stato CP_8
richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro, ma la aveva replicato per l'insussistenza di CP_7
responsabilità a carico del proprio assicurato negando ogni CP_6
forma di coinvolgimento e rifiutando la transazione proposta dagli attori;
- che, del pari, la pur avendo incaricato Controparte_8
suo perito, il 25/10/2005, di effettuare una perizia sulla Fiat PA, all'esito, non aveva riscontrato in alcun modo la proposta transattiva del 15/5/2007 offerta dagli attori.
Chiedevano quindi al Tribunale: 1) in via principale accertare e dichiarare che e sono responsabili CP_4 CP_6
in forma concorsuale tra loro del sinistro dedotto in narrativa, ovvero in via esclusiva, o chi tra loro verrà ritenuto responsabile secondo di giustizia, e per l'effetto condannare e la (quale Controparte_8
responsabile civile dell'autovettura Opel Kadett), e e CP_6
nonchè la (quale CP_2 Controparte_7
responsabile civile dell'autovettura Renault AN IC), ovvero chi verrà ritenuto responsabile, comunque in solido tra loro, al
5 risarcimento della complessiva somma di €. 1.861.328,44 (di cui euro
652.985,17 a , iure proprio, euro 531.140,13 a Parte_1
, iure proprio, euro 277.203,14 a Parte_3 Parte_2
, iure proprio, euro 400.000,00 in solido agli attori,
[...] Parte_1
e e , iure successionis, o
[...] Parte_2 Parte_3
in quella altra complessiva somma, maggiore o minore, ritenuta di
giustizia, anche secondo valutazione equitativa oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) in via subordinata, accertare e
condannare quello che verrà ritenuto responsabile tra CP_4
e , e nel caso si tratti di
[...] CP_6 CP_4
unitamente ed in solido con la e Controparte_8 CP_5
, mentre se sarà ritenuto esclusivo responsabile il solo
[...] [...]
unitamente ed in solido con la e CP_6 Controparte_7
, al risarcimento di tutte le medesime somme specificate CP_2
al punto precedente delle conclusioni, in favore degli odierni attori, e
quindi nella complessiva somma di 1.502.206,06 (al quale è stato già detratto l'acconto ricevuto), o in quella altra complessiva somma, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, anche secondo
valutazione equitativa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro (20/09/2005),
ovvero domanda (28/03/2008) sino al soddisfo;
3) Accertare il
mancato e/o ritardato risarcimento per colpa e dichiarare la mala gestio della e/o della Controparte_8 Controparte_7
e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al
[...]
pagamento sulle somme tutte riconosciute a titolo di risarcimento
6 danni della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla
somma rivalutata a decorrere dal 20/09/2005 o altra data come in narrativa, determinandone l'ammontare separatamente e condannando le/a compagnie/a assicuratrici/e, ritenute responsabili in via solidale, al pagamento delle stesse somme anche se eccedenti il
rispettivo massimale di polizza. 4) Con vittoria di spese di lite, spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dell'Avv.
Gianfranco Castorino, antistatario.
Instauratosi il contraddittorio sono rimasti contumaci solo
[...]
e , mentre si sono costituite tutte le altri parti in CP_6 CP_2
causa, contestando in fatto ed in diritto le domande attoree di cui hanno invocavano il rigetto. In particolare, la Controparte_9
ha dedotto che sul tratto di strada interessato dal sinistro vi fosse
[...]
il limite di velocità di 50 Km/h con divieto di sorpasso, ed era costituito da una curva con visibilità del tratto viario limitata e quella generale insufficiente per le condizioni climatiche (nuvoloso con pioggia battente) e per l'assenza di illuminazione pubblica;
che la Fiat PA aveva proceduto ad una velocità di circa 70 Km/h e che, dopo la collisione con l'Opel Kadett, era stata urtata sul pianale dalla Renault
AN, che non aveva rispettato il limite di velocità e la distanza di sicurezza, sicché doveva ritenersi concorrente una responsabilità della vittima e del conducente del veicolo Renault AN, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 141 e 149 CdS. Contestava, inoltre, il
quantum debeatur.
7 e hanno aderito a siffatta Controparte_5 CP_4
impostazione e, in subordine, hanno eccepito che l'evento fosse maggiormente riconducibile alla condotta della vittima e del La CP_6
ha, del pari, contestato la Controparte_10
responsabilità del proprio assicurato ed ha insistito per il rigetto della domanda.
Prima dell'ammissione e dell'espletamento delle prova, la
[...]
ad agosto 2008, ha corrisposto agli Controparte_11
attori l'importo complessivo del €. 511.759,37 a titolo di danno morale, danno patrimoniale per spese funerarie, danno non patrimoniale.
Acquisiti i documenti prodotti, espletati gli incombenti istruttori ammessi ovvero la prova per testi e l'interrogatorio formale, disposta e depositata C.T.U. la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n.856 del 22.10.2018 il Tribunale di Civitavecchia in parziale accoglimento delle domande, sulla scorta delle risultanze della relazione del CTU nominato, della documentazione prodotta, dei verbali dell'autorità intervenuta e dei rilievi fotografici, riconosceva la responsabilità concorsuale alla causazione del sinistro in misura dell'80% a carico della conducente della Opel Kadett, CP_4
e per il 20% di nonché delle compagnie assicuratrici, CP_6
e Controparte_12 Controparte_13
dei veicoli responsabili.
[...]
8 Per l'effetto liquidava agli attori per danno da perdita del rapporto parentale, sulla base delle Tabelle del 2014 del Tribunale di Milano €
250.000,00 in favore di ciascuno dei genitori della vittima, Parte_1
e , ed € 144.130,00 in favore della sorella,
[...] Controparte_14
Liquidava altresì per danno psichico, sulla base Parte_2
delle risultanze della CTU medico legale espletata, € 50.000,00 a favore di ed € 30.000,00 a favore di Parte_1 Parte_3
ed infine € 30.000,00 a favore di a titolo di
[...] Parte_2
danno morale, seppur non esitato in malattia, ma dimostrato tramite
CTU e prove orali.
Riconosceva quindi le spese funerarie richieste e il risarcimento per i danni dalla distruzione del veicolo secondo valore del mezzo, negando invece per difetto di prova il danno patrimoniale da futuro lucro cessante per la perdita del contributo economico che la vittima avrebbe potuto dare in famiglia.
Infine, riconosceva la sussistenza di un danno terminale morale, come tale trasmissibile iure hereditatis, essendo stato provato con testimoni che la vittima primaria era cosciente all'atto dell'intervento dei vigili del fuoco, avvenuto circa due ore dopo il verificarsi del sinistro, e lo liquidava equitativamente in € 5.000,00.
Condannava pertanto e per la relativa CP_4 CP_6
percentuale di responsabilità ciascuno e in solido con le rispettive compagnie assicuratrici, a corrispondere quanto dovuto per danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, danno psichico e danno
9 morale, nonché del danno terminale morale iure successioni, previa detrazione della somma di € 511.759,37 corrisposta da Controparte_8
in corso di giudizio, oltre al pagamento delle spese mediche documentate a favore di e e delle Parte_1 Parte_3
spese funerarie ed il risarcimento del valore del mezzo incidentato.
Inoltre condannava le compagnie assicuratrici per mala gestio nei confronti degli attori in solido con gli assicurati a rifondere i danni non patrimoniali anche oltre il limite del massimale di polizza, oltre interessi sul massimale dal fatto illecito al soddisfo effettivo, condannando infine le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite.
oooOooo
Avverso detta sentenza proponevano rituale appello i familiari della vittima primaria. Lamentavano il difetto di motivazione del Tribunale ove aveva accolto la domanda, applicando le tabelle del Tribunale di
Milano in luogo di quelle richieste del Tribunale di Roma, da preferirsi in quanto atte a garantire una maggiore equità del caso concreto, siccome basate su una quantificazione di criterio a punti, determinati sulla età del congiunto, della vittima primaria, sulla convivenza o meno, così giustamente limitando la discrezionalità del giudice ed evitando palesi discriminazioni fra casi simili. Rilevava in tal senso come non fosse sorretto da adeguata motivazione il passaggio della sentenza nel quale veniva riconosciuto per i genitori un importo di €
250.000,00 ciascuno in quanto importo massimo riconosciuto dal
10 Tribunale di Civitavecchia per casi simili, invero corrispondente all'importo medi fra il valore minimo e massimo previsti dalle tabelle milanesi, evidenziando altresì come contraddittoriamente alla sorella della vittima primaria, fossero stati riconosciuti € 144.130,00 pari al valore massimo previsto nelle predette tabelle meneghine. In subordine ove ritenute comunque applicabili tali tabelle chiedevano riformarsi la sentenza sul punto determinando il valore del danno nella misura massima prevista.
Impugnavano altresì la sentenza ove liquidava in chiave equitativa forfettaria i danni psichici subiti dai due genitori, discostandosi, senza motivarne le ragioni, dalle percentuali rispettivamente riconosciute dalla CTU medico legale espletata, e pari per danno psichico al 20% di
IP al padre e per maggior danno psichico pari al 10% alla madre.
Infine, si dolevano anche del capo della sentenza che, pur riconoscendo la cd. formido mortis da parte della giovane vittima per un tempo apprezzabile, ne aveva poi liquidato il relativo valore trasmissibile agli eredi nella modesta misura di € 5.000,00, laddove dalle stesse tabelle milanesi al periodo emergeva come il danno terminale potesse essere liquidato fino a tre giorni nella misura massima, non ulteriormente personalizzabile di € 30.000,00 e quindi chiedevano la riforma sul punto con condanna alla corresponsione di € 15.000,00 a tale titolo, stante la permanenza in vita della ragazza per circa 36 ore dopo il sinistro.
11 Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_12
dell'avverso appello per pretesa infondatezza dei relativi motivi. La compagnia spiegava inoltre appello incidentale, dolendosi del capo della sentenza in cui veniva ripartita la responsabilità fra i conducenti dei due veicoli investitori, ritenendo essenziale il concorso causale di conducente della Renault AN, nella provocazione CP_6
dei danni che portarono al decesso di in pari Parte_4
misura del 50% o quantomeno del 40%, e pertanto chiedendo la riforma della sentenza sul punto, in quanto le lesioni principali alla vittima sarebbero derivate dal secondo impatto con la AN, tanto da provocare il ribaltamento della PA condotta dalla , e la Pt_1
traslazione della stessa di oltre 5 metri sino alla posizione statica finale all'interno della cunetta al lato della corsia di marcia.
Impugnava altresì il capo della pronuncia relativo al riconoscimento del danno da perdita parentale nei confronti di ed Parte_2
alla sua entità liquidatoria massima, nonché della liquidazione di un ulteriore danno morale a favore della stessa. Sul punto riteneva che la personalizzazione fosse stata concessa dal Tribunale in CP_8
assenza di allegazione e prova di un massimo sconvolgimento della vita e relative conseguenze dannose, dolendosi altresì d'una evidente duplicazione operata dal Tribunale per lo stesso danno, ove liquidato una ulteriore separata posta di € 30.000,00 per danno morale non esitato in danno psichico, e ciò in spregio ai noti insegnamenti dell'orientamento di legittimità che postula l'unitarietà del danno non patrimoniale. Liquidazione vieppiù incoerente rispetto al criterio
12 mediano – fra minimo e massimo previsti dalle tabelle milanesi - di liquidazione del medesimo danno ai genitori.
Si doleva anche della liquidazione di un danno terminale morale iure successionis ai familiari, sostenendo l'assenza del presupposto della coscienza e quindi della sofferenza da parte della vittima successivamente al sinistro e sino al decesso, poiché la stessa sarebbe subito entrata in stato comatoso.
Si doleva infine del capo della pronuncia che condannava le assicurazioni a risarcire i danneggiati oltre il massimale previsto in polizza, e ciò in quanto il relativo capo si discostava, peraltro senza motivare sul punto, dai noti insegnamenti di legittimità che sanciscono come l'assicuratore sia obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale, essendo il suo debito di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso l'assicurato, e quindi rispondendo oltre il limite del massimale ex art. 1224 c.c. solo ed unicamente quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova sul maggior danno.
Si costituivano altresì la e Controparte_3 CP_2
con separati atti difensivi, chiedendo il rigetto dei vari motivi dell'appello principale per infondatezza. Deducevano a riguardo che era corretto il ricorso alle tabelle milanesi in quanto riconosciute dalla
Cassazione come modello regolativo delle liquidazioni su base nazionale, e che non era di per sé censurabile la discrezionalità del
13 giudice nella individuazione in concreto dell'equo risarcimento tenuto conto di tutte le circostanze da valutare nel caso specifico sottoposto al suo scrutinio.
Inoltre rilevavano la assoluta infondatezza della richiesta degli appellanti del riconoscimento del maggior valore del danno tanatologico in quanto non sorretta da validi presupposti.
Inoltre già , proponeva CP_3 Controparte_13
anche appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza, con azzeramento di qualsiasi responsabilità nella causazione del sinistro da parte di e soprattutto nel decesso di CP_6 [...]
essendo peraltro tali elementi desumibili dalla deposizione Parte_4
dei testi escussi in primo grado, nonché dalla stessa relazione del CTU del PM, Prof. nella causa penale, che si era conclusa con Per_1
l'assoluzione di a differenza di che CP_6 CP_4
aveva richiesto il patteggiamento, così implicitamente riconoscendo la propria responsabilità. Risultava infatti dall'analisi della cinematica compiuta dal perito del PM che il conducente della Renault IC si era trovato all'improvviso dinanzi alla propria linea di marcia la PA condotta dalla , già ribaltata e proiettata obliquamente dal Pt_1
primo violento impatto con la Opel Kadett, tanto da avere un tempo di reazione talmente insignificante, di circa 1 secondo, tale da non poter evitare l'impatto anche se la propria velocità fosse stata pari al limite dei 50 km orari. Inoltre, evidenziava come, da obiettività medica documentale, le cause del rapido decesso della erano Pt_1
ascrivibili alle gravissime lesioni traumatiche craniche e di emorragia
14 addominale, determinate dalla fortissima decelerazione istantanea sino all'arresto della che avevano comportato la notevole inerzia Pt_5
cinetica della massa corporea della vittima con le conseguenti ed esiziali lesioni interne, come confermato peraltro dalla relazione del perito medico del PM, Dott. Per_2
Infine, anche impugnava il capo della sentenza sulla mala CP_3
gestio impropria, ribadendo come il limite dell'obbligo dell'assicuratore verso il danneggiato consista nella sola integrabilità del massimale di risarcimento con gli interessi legali o compensativi se provato il maggior danno. Nello specifico evidenziava come tale responsabilità, nei predetti limiti, potesse eventualmente incombere solo sulla , la quale anche in ragione dell'appello incidentale CP_8
doveva considerarsi la sola compagnia obbligata in solido con il proprio assicurato, tenuto altresì conto che solo essa aveva corrisposto un acconto in corso di causa agli attori.
Per contro restavano invece contumaci ed e CP_4 Controparte_5
. CP_15
Tanto premesso devesi preliminarmente rilevare come non vi sia stata contestazione sul capo della sentenza che esenta da qualsiasi responsabilità la condotta di guida della vittima primaria,
[...]
con la conseguenza che il relativo accertamento è divenuto Parte_4
incontestabile con formazione del giudicato.
Appelli incidentali sulla responsabilità del sinistro
15 Ciò acclarato ragioni di priorità logico giuridica impongono la previa trattazione dei rispettivi speculari ed antitetici motivi degli appelli incidentali svolti dalle compagnie assicuratrici circa la ripartizione della responsabilità nella causazione del sinistro.
Come sopra accennato mentre la ne richiede una diversa CP_8
percentualizzazione limitando la responsabilità del conducente del veicolo, proprio assicurato, al 50% o quantomeno al 40%, CP_3
chiede accertarsi, in riforma della sentenza, l'esclusiva responsabilità
del veicolo assicurato con , arrivando sino a negare CP_8
l'investimento successivo da parte del veicolo condotto dal CP_16
sulla base delle deposizioni testimoniali, della perizia cinematica del consulente nominato dal Pm, delle risultanze medico legali relative all'esame autoptico della vittima, nonché in ragione dell'esito processuale penale che aveva visto assolto , conducente CP_17
della Renault Megan, rispetto a che aveva patteggiato CP_4
la pena, così implicitamente riconoscendo la propria responsabilità.
Orbene ritiene questo Collegio di non discostarsi dal prudente apprezzamento del Tribunale nel ripartire la percentuale di responsabilità del sinistro a carico dei due veicoli coinvolti. In tal senso entrambi gli appelli incidentali debbono essere rigettati, esprimendo rilievi infondati e contrari agli acquisiti accertamenti obiettivi.
Ed infatti le censure della sono basate sulla stessa negazione CP_8
della concatenazione dinamico causale del sinistro, e ciò in quanto fu certamente il primo impatto, ovvero l'investimento frontale della
16 vettura della vittima da parte della Opel Kadett, che ne aveva invaso la corsia di marcia per effettuare ad alta velocità un sorpasso in curva ed in presenza di striscia continua, a determinarne l'arresto e l'occupazione della corsia di marcia del veicolo guidato dalla vittima;
mentre contraddice la realtà, allorché trascura che il secondo CP_3
investimento si realizzò così come documentato dai rilievi fotografici della Renault IC effettuati dal CTU Ing. Quest'ultimo, Per_3
infatti, ha riferito che tale secondo impatto si verificò a causa della velocità elevata tenuta da e per la violazione della CP_6
prescritta distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precedeva.
Errata risulta altresì la tesi secondo la quale il precetto normativo del rispetto della distanza di sicurezza, da graduarsi concretamente in relazione alla velocità osservata, sia destinato esclusivamente a regolare normali condizioni di marcia e traffico, ma non si applichi ad eventi improvvisi ed imprevedibili, in quanto la norma di cui all'art. 149 CDS impone comunque di osservare una distanza tale da permettere l'arresto completo del veicolo prima dell'impatto con quello che lo precede e tenuto altresì conto delle condizioni obiettive presenti all'atto dei fatti, come emergenti dal verbale della agenti intervenuti, ovvero la presenza di fondo stradale bagnato, la leggera discesa del piano stradale, l'orario del primo mattino, il tempo coperto e l'assenza di illuminazione stradale, circostanze tutte che imponevano un maggior grado di cautela da parte dei conducenti, sia nel moderare la velocità
che nel rispettare congrue distanze di sicurezza, considerando altresì che lo stesso CDS all'art. 141 impone al conducente di garantire sempre
17 ed in ogni caso il controllo del proprio mezzo, prevedendo anche l'altrui errore o violazione di norme di comportamento.
Inoltre è stato ritenuto che, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché
le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili ed ancora che il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente a quanto prescritto dalle norme che regolano la circolazione stradale rispetto al suo veicolo, ma deve altresì prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, negligente e persino imperita Cass. Sez. 4, Sentenza n.
32202 del 15/07/2010 Rv. 248354; 15.11.2013 Saporito, Rv. 259277;
22.4.2016, Gennari, n. 27059.
Ed è innegabile che le concrete condizioni presenti all'atto del sinistro imponevano una maggior prudenza e rispetto delle regole citate sulla moderazione della velocità e sul rispetto della distanza di sicurezza, considerando la maggiore possibilità dell'altrui errore.
Inoltre non valgono ad infirmare le presenti considerazioni le deduzioni in ordine alla ascrivibilità univoca delle cause del decesso della ai traumi subiti per il primo impatto, attesochè Parte_4
non vi è prova controfattuale che in assenza del secondo violento impatto, tale da determinare il ribaltamento o perlomeno la traslazione
18 del veicolo della vittima per oltre cinque metri, condizione fattuale che esprime incontrovertibilmente la forza cinetica espressa dalla velocità della Renault AN nell'impattare la PA già ferma all'altezza dell'inizio dello sportello anteriore lato conducente, gli esiti esiziali si sarebbero comunque realizzati, dovendo per converso ritenersi
ragionevolmente che le conseguenze del secondo impatto possano aver concorso quantomeno all'aggravamento dei danni già realizzatisi sulla persona di e/o a causarne di ulteriori, comunque Parte_4
concorrenti, nel creare il complessivo quadro di politraumatismo ed emorragico che portò al fatale esito, ragioni per le quali lo stesso
è stato assolto dal reato di omicidio colposo, non CP_6
essendovi piena prova – come richiesto in sede penale ove vige la regola dell'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio – che il decesso della vittima fosse derivato dal suo comportamento.
Tali considerazioni conducono altresì al rigetto dell'appello incidentale svolto dalla , che vorrebbe irragionevolmente determinare un CP_8
concorso paritario o di poco inferiore a carico della conducente della
Opel Kadett, ignorando come la causa primaria del sinistro sia ascrivibile al sorpasso effettuato dalla ad alta velocità CP_4
in curva, invadendo l'altrui corsia, in un tratto a scarsa visibilità se non alla cieca, ed in condizioni di fondo stradale bagnato e di scarsa illuminazione naturale e di nessuna illuminazione artificiale. Pari
irragionevolezza è espressa nel voler attribuire solo al conducente del secondo veicolo investitore le cause del decesso della giovane
19 , in totale antitesi con le risultanze rinvenibili nella cartella Pt_1
clinica e dalla CTU medico legale espletata su incarico del PM, che le riconducono ad emorragia cranica ed addominale, ragionevolmente occorse a seguito della violenta decelerazione ed arresto del mezzo causa l'impatto frontale fra i due veicoli, non essendovi alcun prova che il decesso sia seguito per le sole lesioni, sicuramente riportate dalla a seguito del secondo impatto laterale subito da parte della Pt_1
Renault AN, che al più come prima chiarito possono aver concorso alla realizzazione del complesso quadro di politraumatismo ed emorragico in cui la vittima si trovava all'atto del ricovero ospedaliero.
Appello principale ed appello incidentale sulla liquidazione del danno
da perdita parentale ed appello incidentale sulla liquidazione di separato danno morale non psichico a Parte_2
Ritengono gli appellanti principali , Parte_1 Parte_3
e errata la liquidazione nei loro confronti del
[...] Parte_2
Tribunale avendo lo stesso adottato le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale e quindi con applicazione di un criterio equitativo puro nella determinazione del quantum debeatur, in luogo di quelle del
Tribunale di Roma, basate su un sistema a punti e più rispettose del principio di uniformità delle liquidazioni risarcitorie in casi simili.
Inoltre, rilevano in subordine l'intima contraddittorietà della pronuncia che pur applicando le medesime tabelle milanesi sia per i genitori che per la sorella della vittima primaria, abbiano solo per la seconda liquidato con personalizzazione il valore massimo previsto.
Chiedevano pertanto in primis la riforma sul punto con applicazione
20 delle tabelle romane con condanna degli obbligati in solido a corrispondere la differenza fra quanto determinato in primo grado per danno parentale e quanto dovuto con applicazione delle tabelle romane,
e quantomeno della differenza dovuta, solo per i genitori, fra quanto liquidato dal Tribunale di Civitavecchia e quanto dovuto con personalizzazione massima da tabella milanese.
Sul medesimo punto della sentenza, ma solo con riguardo alla posizione di la Parte_2 Controparte_12
ha ritenuto riformabile la sentenza ove stabilisce la liquidazione per perdita del danno parentale in misura massima, senza però che vi sia sta allegazione e prova della personalizzazione, ovvero della esistenza in concreto della sussistenza di circostanze anomale ed eccezionali nello sconvolgimento delle abitudini di vita, liquidando un ulteriore posta risarcitoria a titolo di danno morale non psichico, dimostrato dalla
CTU, chiedendo quindi di riformare sul punto la sentenza, con attribuzione di un'unica posta risarcitoria per perdita parentale, in misura intermedia fra minimo e massimo previsti da tabella milanese.
Si ritengono fondati sia i motivi di appello principale che di quello incidentale innanzi indicati.
Circa la applicazione delle tabelle milanesi rispetto a quelle romane, se
è vero che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la prevalenza delle prime, al fine di uniformità delle liquidazioni in assenza di regole normative d'una tabella unica nazionale, solo recentemente varata, seppur in assenza di tabella delle menomazioni, con D.P.R. n. 12 del
21 2025, è parimenti vero che la stessa Cassazione con le pronunce n.
17018/2018, n. 10579/2021 e n. 20292/2022 ha stabilito che “Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre
l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. In tale ultima pronuncia la Suprema Corte ha anche chiarito che è che onere della parte proporre l'istanza di liquidazione del danno patrimoniale mediante le tabelle, mentre spetta poi al giudice, in sede di qualificazione giuridica, applicare la liquidazione tabellare conforme a diritto.
Pertanto, ed in conformità a tale principio nomofilattico deve ritenersi applicabile in specie la liquidazione del danno da perdita parentale, secondo il sistema a punti ed all'attualità previsto dalle tabelle del
Tribunale di Roma del 2023, che portano ad un risarcimento per pari ad € 346.362,58, pari a punti 30,5, per Parte_1 Pt_3
22 pari ad € 352.040,65 pari a punti 31 ed infine per Parte_3 Parte_2
pari ad € 215.766,85 pari a punti 19.
[...]
Da tali somme dovrà essere detratto l'acconto di € 511.759,37 corrisposte dalla in corso di giudizio, con l'ulteriore CP_8
detrazione degli importi che risultassero pagati dalle Assicurazioni in esecuzione della sentenza di primo grado.
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. n. 9950/2017). Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat
fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli
23 interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
a partire da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Deve conseguentemente ritenersi assorbito ed implicitamente rigettato l'appello della sul medesimo punto del danno parentale CP_8
liquidato a mentre è meritevole di accoglimento Parte_2
l'appello incidentale della in ordine alla liquidazione di una CP_8
separata posta risarcitoria per in quanto, ed a Parte_2
differenza dei propri genitori, il CTU incaricato non ha accertato la sussistenza di un danno biologico di natura psichica, ovvero di una alterazione definitiva alla stregua di nuova malattia stabilizzata con postumi permanenti, seppur causalmente connessa al grave lutto subito,
Pertanto nulla sarà dovuto alla stessa a tale titolo dal Tribunale definito danno morale non psichico, ed in quanto tale lesione unitariamente intesa come compromissione della qualità di vita, degli equilibri relazionali, nonché della componente morale connessa alla perdita del familiare, è già liquidata nel risarcimento specificato dal sistema tabellare a punti.
Appello principale sulla liquidazione del danno biologico psichico a favore di e Parte_1 Pt_3 Parte_3
Si dolgono i genitori della vittima primaria di una valutazione liquidatoria del Tribunale non congrua, in quanto liquidata in difetto rispetto alla percentuale di invalidità permanente stabilita dalla CTU
psichiatrica redatta dal Dott. Per_4
24 Il motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Si legge infatti nelle conclusioni peritali che , Parte_1
persona priva di disturbi psichici ante evento luttuoso, li ha successivamente sviluppati, sino ad uno stato depressivo stabilizzato con sintomi psicotici, valutabile da tabella CEREDOC come disturbo persistente del tono dell'umore per punti da 10 a 20; mentre la moglie
è risultata affetta depressione maggiore cronicizzata, Parte_3
ma solo come maggior danno sulla base di un accertata preesistenza di sindrome bipolare, valutabile da tabella CEREDOC per punti da 3 a
10.
Pertanto non essendovi particolari censure sulla attendibilità logico scientifica delle predette conclusioni, come in relazione alle stesse modalità di esame della documentazione acquisita dal CTU, e dall'esame obiettivo dei periziandi, non si ritiene di doversi discostare dalla liquidazione equitativa espressa da Tribunale, da ritenersi congrua ove riferita ai valori medi percentuali delle invalidità rilevate rispetto anche a quanto liquidabile a valori attuali secondo le tabelle milanesi del 2024.
L'appello sul punto va pertanto rigettato, rimanendo confermata la condanna degli appellati, per danno psichico, nella misura di €
50.000,00 a favore di e di € 30.000,00 a favore di Parte_1
Parte_3
Appello principale ed appello incidentale sull'accertamento e liquidazione iure hereditatis del danno terminale morale.
25 Sia gli appellanti principali che la si dolgono per opposti CP_3
motivi della liquidazione del danno terminale morale iure hereditatis.
Innanzitutto è opportuno precisare come sia orientamento consolidato di legittimità riconoscere che perché tale danno si integri sia necessaria una anche minima permanenza in vita della vittima dopo il sinistro e che la stessa sia rimasta cosciente tanto da comprendere l'inesorabile approssimarsi della propria fine. Solo nella sussistenza di tali presupposti di lucida sofferenza soggettiva può crearsi nel patrimonio della vittima un diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi, distinto e diverso dal danno biologico terminale consistente nelle menomazioni subite e sopportate dal momento del sinistro sino alla morte e quantificabili alla stregua di invalidità temporanea assoluta ed in precisi limiti temporali.
Ciò chiarito appare indubitabile che la compianta Parte_4
abbia avuto, almeno sino al momento dell'intervento dei soccorritori,
la lucidità per comprendere cosa le era accaduto e le gravissime conseguenze del sinistro, tanto da, come comprovato dalla deposizione del vigile del fuoco intervenuto per estrarla dalle lamiere, gesticolare con la mano al fine di chiedere cautela nel soccorrerla. E se ciò è avvenuto a circa due ore dal sinistro è evidente come la vittima sia stata consapevole non solo delle sofferenze derivanti dal politraumatismo subito, ma anche abbia avvertito la cd. formido mortis, ovvero la consapevolezza angosciante dell'inesorabile approssimarsi della propria fine.
26 Appare quindi innegabile il diritto degli eredi ad ottenere un risarcimento per tale sofferenza terminale, da commisurarsi all'intensità della predetta condizione rispetto alla gravità immediata delle percezioni e tenuto conto altresì della giovane età della vittima, essendo innegabile il diverso valore della stessa percezione rispetto alla aspettativa di vita diversa fra un giovane, una persona matura ed un anziano.
Pertanto si ritiene corretto commisurare, secondo il criterio equitativo applicabile, tale intensità al valore massimo espresso dalle tabelle milanesi, che nel quantificarlo nella misura massima di € 30.000,00,
entro i tre giorni, senza ulteriori personalizzazioni, legittimano appieno la discrezionalità del giudicante nel parametrare il quantum risarcitorio entro i detti limiti temporali, in ragione delle peculiarità del caso concreto, come accertate in atti, considerata la massima sofferenza morale patita dalla vittima, cosciente anche se per un tempo non lunghissimo della sua gravissima condizione, dell'approssimarsi della fine della sua vita, nonostante la sua giovane età, in assenza di qualsiasi precedente patologia.
Pertanto, deve rigettarsi l'appello incidentale sul punto di e, CP_3
in accoglimento dell'appello principale, condannarsi, in riforma della sentenza impugnata, le compagnie in solido con i responsabili del sinistro a corrispondere a ciascuno agli appellanti principali la somma complessiva di € 30,000,00, iure ereditatis.
27 Appelli incidentali sulla disposta condanna delle compagnie
assicuratrici a corrispondere il risarcimento oltre i massimali di polizza.
E' infondata la censura avverso la decisione sulla effettiva sussistenza della mala gestio impropria a carico di entrambe le compagnie, seppur la sola abbia provveduto a mettere a disposizione una somma, CP_8
comunque inferiore al massimale e solo in corso del giudizio di primo grado all'atto dell'ammissione dei mezzi istruttori, ove per converso nulla ha mai anticipato la attuale Controparte_13
Controparte_3
Ad avviso della Corte tale inadempimento appare essersi integrato anche rispetto all'applicazione, dell'ormai abolito art. 22 l. n. 990/1969 che comunque stabiliva un termine oltre il quale, nell'evidenza della responsabilità del proprio assicurato, comunque poteva configurarsi, come in specie, una mala gestio impropria per ritardo nel formulare una offerta di pagamento al danneggiato, ovvero per un inadempimento riconducibile alla compagnia e non all'assicurato, con responsabilità della prima a riconoscere gli interessi al saggio legale sul massimale, o se provato il maggior danno ex art. 1224 comma 2.
Inoltre entrambe le compagnie assicurative si dolgono del capo della sentenza con cui il Tribunale ravvisandone la mala gestio impropria, le ha condannate in solido con i responsabili al pagamento del risarcimento oltre i limiti dei massimali di polizza ed oltre interessi sul massimale dal fatto illecito sino all'effettivo soddisfo.
28 Motivava il Tribunale al punto VII “Entrambe le compagnie di assicurazione negando, a più riprese, in via stragiudiziale, il risarcimento agli attori, a causa del mancato coinvolgimento del
proprio assistito hanno manifestato, chiaramente, una condotta rientrante nella cd. mala gestio contrattuale. Ora il danno da “mala gestio” dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorchè il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli
interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione articolo 1224, comma 2, cod. civ.,
mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione
del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore (v. di recente, Corte di Cassazione, sezione VI-
3, ordinanza 26 aprile 2017 n. 10221).
Invero ad avviso di questo Collegio vi è un contrasto solo apparente fra dispositivo e motivazione, e ciò in quanto nella motivazione viene espresso concretamente, peraltro con riferimento a precedente di legittimità assolutamente conforme a quelli citati dagli appellanti incidentali, e secondo il quale il decisum è appunto quello di condannare le compagnie oltre il massimale ma per i soli interessi al saggio legale o, ove dimostrata l'esorbitanza dell'inflazione reale
29 rispetto al saggio legale, nella misura della rivalutazione delle somme dovute dal sinistro sino all'effettivo soddisfo.
In presenza quindi di una chiara esplicitazione degli effetti negativi della mala gestio quanto alla maggiorazione del massimale per i soli interessi legali o alla rivalutazione per le ipotesi indicate , ben può
applicarsi il principio recentemente affermato dalla Cassazione, sia pure in tema di regolamentazione delle spese di lite, della prevalenza della motivazione sul dispositivo (Cass. Sez. 6, 16/10/2019, n. 26236).
La soccombenza sostanziale degli appellati determina la condanna dei predetti appellati a rifondere agli appellanti le spese di lite anche del presente grado, liquidate secondo il valore effettivo della causa parametrato alla domanda accolta di maggior valore, per valori medi in base al DM n. 55/2014 e successive variazioni, con maggiorazione per la presenza di pluralità di parti aventi la medesima posizione, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria in quanto non svoltasi
Resta ferma invece la statuizione relativa alle spese del primo grado, stante l'esito finale sostanzialmente invariato della lite.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e e sugli appelli incidentali proposti da
[...] Parte_3
e Controparte_12 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 856/2018, in
30 parziale accoglimento dell' appello principale e dell'appello incidentale della così provvede: Controparte_18
- Condanna, , CP_4 Controparte_5 [...]
, e Controparte_12 CP_6 CP_2
in solido tra loro, con ripartizione Controparte_3
nei rapporti interni in ragione della misura delle rispettive responsabilità accertate dal Tribunale, a pagare agli appellanti, quale risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale,
per la morte della congiunta, delle seguenti Parte_4
somme: in favore di : euro 346.362,58; in Parte_1
favore di euro 352.040,65 e in favore di Parte_3
euro 215.766,85; oltre alla somma di euro Parte_2
30.000,00, iure ereditatis, per il risarcimento del danno terminale morale patito dalla predetta congiunta;
il tutto oltre interessi e rivalutazione, con detrazione delle somme già corrisposte, come specificato in parte motiva.
- Dichiara che, riguardo alle somme di cui al punto che precede, le compagnie assicuratrici sono tenute al risarcimento oltre il massimale per i soli interessi al saggio legale dal momento della mancata offerta sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna , CP_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_12 CP_6 CP_2
in solido tra loro, al pagamento Controparte_3
delle spese del presente grado che si liquidano nella misura di euro 1.165,00 per esborsi ed euro 32.190,40 per compensi
31 professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Gianfranco Castorino dichiaratosi antistatario.
- Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3/4/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
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