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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9749 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 52840 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 52840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti il 12 marzo 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
CE De TI n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Nicola Fornelli n. 16/B
presso lo studio dell'avv. Maria Noel Ramundo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
conferita da procuratore speciale della CP_2 CP_1
APPELLATA
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Maria Sclafani giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 23 giugno 2023 rep. Persona_1
22416 racc. 11992
APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia conosciuta cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec il giorno 29 marzo
2022 l'opponente aveva proposto opposizione ex articolo 615 cpc avverso la prdinanza ingiunzione prefettizia n. 91160045306 adottata il 1 febbraio 2017 della cui esistenza era venuta a conoscenza al momento della notifica della cartella di pagamento
097202000058724345 di euro 832,67.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento entro il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata notifica della ordinanza ingiunzione presupposta, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo la propria carena di Controparte_1
legittimazione passiva in relazione alle censure relative agli atti posti in essere dall'Ente
creditore, la insussistenza della contestazione del ruolo, risultando indicato nella cartella di pagamento il numero dello stesso emesso mediante flusso telematico ed in base al quale era stata emessa la cartella di pagamento pacificamente riferibile al concessionario per la
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 2 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riscossione e la insussistenza della prescrizione anche in relazione agli effetti della sospensione della stesa introdotta con la legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid-19..
Si era costituita depositando la documentazione relativa alla avvenuta CP_3
notifica a mani proprie della ordinanza ingiunzione prefettizia presupposta dalla cartella di pagamento.
Aveva comunque dedotto che avrebbe dovuto essere proposta la opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cpc mentre per contestare la notifica dei verbali di accertamento doveva essere introdotta la opposizione nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 mediante proposizione di ricorso.
Parte opponente aveva contestato la non corrispondenza agli originali delle copie prodotte attraverso l'archivio informatico di . CP_3
Con sentenza 12209/2023 il Giudice di pace di Roma ha respinto la opposizione ritenendo che la ordinanza ingiunzione prefettizia era stata correttamente notificata a mani proprie della destinataria, che i vizi della cartella di pagamento non era sussistenti essendo chiaramente riconoscile la provenienza della cartella di pagamento dalla
[...]
che la aveva emessa sulla base del ruolo ricevuto per via informatica Controparte_1
dall'Ente creditore, la inapplicabilità della decadenza di cui all'articolo 35 bis della legge
244/2007 ed aveva condannato la opponente al pagamento delle spese processuali anche nei confronti di difesa mediante funzionario nella misura di euro 25. CP_3
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando la avvenuta Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio malgrado fosse CP_3
stata assistita e difesa da un proprio funzionario e non da un legale e per non aver documentato le spese stesse.
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 3 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la ribadendo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva il quanto la impugnazione riguardava unicamente il capo della decisione riguardante la sola . CP_3
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la sentenza CP_3
appellata non aveva condannato la parte soccombente al pagamento di una somme a titolo di diritti ed onorari di avvocato al funzionario che aveva difeso la amministrazione comunale in primo grado, ma si era limitata a riconoscere il rimborso delle spese vive come riconosciuto ormai dalla prevalente giurisprudenza della corte di cassazione ritenendo dovuta la somma quantificata in soli euro 25 quale rimborso delle spese vive sostenute.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 12
marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è il solo capo della sentenza 12209/2023 relativo alla liquidazione delle spese in favore di assistita nel giudizio di primo grado da CP_3
un funzionario.
In particolare, nella sentenza impugnata il giudice di pace ha condannato la opponente al pagamento in favore di delle sole spese di costituzione quantificate in euro CP_3
25.
Al riguardo osserva il giudicante che, per quanto riguarda la possibilità di liquidazione di spese di giudizio in favore della parte costituita a mezzo di propri funzionari, la giurisprudenza è ormai orientata ad escludere che alla parte rappresentata ai sensi di legge da un proprio funzionario possano essere liquidati compensi propri del difensore essendo consentita solo la liquidazione delle spese vive sostenute per la costituzione.
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 4 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Infatti, la corte di cassazione ha chiarito che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o si avvale di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass.
Sez, II, 4 agosto 2023, n. 23825; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. Sez.
VI-II, 17 ottobre 2016, n. 20980) precisando, tuttavia, che è necessario che l'Amministrazione abbia concretamente affrontato in giudizio la difesa a mezzo di un proprio funzionario ed abbia sostenuto spese purché risultino da apposita nota anche in assenza di deposito della documentazione contabile. La corte di conseguenza, ha ritenuto che appartenga alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti. (Cass. Sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389)
Tale principio è stato confermato dalla carte di cassazione che ha ritenuto che L'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 5 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio,
purché risultino da apposita nota. (Cass. Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825)
Nel caso di specie, tuttavia, il non risulta aver depositato una nota spese CP_4
con la quale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a titolo di spese di cancelleria e per il deposito della comparsa di costituzione e risposta presso l'ufficio del giudice di pace.
Il giudice di pace nel liquidare le spese di giudizio ha quindi, d'ufficio, riconosciuto anche un importo a titolo di spese, sia pure non riferita agli onorari del legale per le fasi del giudizio, ed assai esigua.
In tal modo, tuttavia, il Giudice di pace non si è adeguato all'orientamento della cassazione che non ritiene necessaria la produzione della documentazione di spesa ma la sola allegazione nel caso che venga liquidato un importo esiguo, mentre nel caso di specie tali spese non solo non sono state allegate, circostanza superabile, ma non sono state neppure richieste con il deposito di una nota.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato che nulla è dovuto nel giudizio di primo grado per le spese tra la
[...]
e .. Pt_1 CP_3
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra l'appellante e
[...]
e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono giuste ragioni per compensare le CP_3
spese del presente grado di giudizio tra la e la Parte_1 Controparte_1
non interessata al presente giudizio essendo stato impugnato solo il capo
[...]
delle spese relativo a . CP_3
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12209/2023
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 6 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Dichiara che nulla è dovuto per le spese nel primo grado di giudizio tra e Parte_1
; CP_3
condanna a rimborsare ad le spese del presente grado di CP_3 Parte_1
giudizio, spese che liquida in euro 691,50 di cui euro 600 per onorari delle fasi processuali,
euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e la Parte_1 [...]
. Controparte_1
Così deciso in Roma, il giorno 24 giugno 2025.
Il Giudice
(ER PA)
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 7 di 7 G.U. ER PA
ER PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE ER
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 52840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, deciso alla udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti il 12 marzo 2025, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1 C.F._1
CE De TI n. 15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione in primo grado.
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Nicola Fornelli n. 16/B
presso lo studio dell'avv. Maria Noel Ramundo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
conferita da procuratore speciale della CP_2 CP_1
APPELLATA
E
(cf ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Maria Sclafani giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 23 giugno 2023 rep. Persona_1
22416 racc. 11992
APPELLATA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione prefettizia conosciuta cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso cartella di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica a mezzo pec il giorno 29 marzo
2022 l'opponente aveva proposto opposizione ex articolo 615 cpc avverso la prdinanza ingiunzione prefettizia n. 91160045306 adottata il 1 febbraio 2017 della cui esistenza era venuta a conoscenza al momento della notifica della cartella di pagamento
097202000058724345 di euro 832,67.
A fondamento della opposizione aveva dedotto la intervenuta decadenza per non essere stata notificata la cartella di pagamento entro il termine di due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 35 bis introdotto con la legge 244/2007, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata notifica della ordinanza ingiunzione presupposta, la mancata sottoscrizione del titolo esecutivo e degli estremi del titolo esecutivo stesso, la mancata notifica del verbale di accertamento presupposto, il mancato deposito della cartella di pagamento e la prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo la propria carena di Controparte_1
legittimazione passiva in relazione alle censure relative agli atti posti in essere dall'Ente
creditore, la insussistenza della contestazione del ruolo, risultando indicato nella cartella di pagamento il numero dello stesso emesso mediante flusso telematico ed in base al quale era stata emessa la cartella di pagamento pacificamente riferibile al concessionario per la
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 2 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
riscossione e la insussistenza della prescrizione anche in relazione agli effetti della sospensione della stesa introdotta con la legislazione emergenziale adottata a seguito della pandemia da Covid-19..
Si era costituita depositando la documentazione relativa alla avvenuta CP_3
notifica a mani proprie della ordinanza ingiunzione prefettizia presupposta dalla cartella di pagamento.
Aveva comunque dedotto che avrebbe dovuto essere proposta la opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cpc mentre per contestare la notifica dei verbali di accertamento doveva essere introdotta la opposizione nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all'articolo 7 del d.lgs. 150/2011 mediante proposizione di ricorso.
Parte opponente aveva contestato la non corrispondenza agli originali delle copie prodotte attraverso l'archivio informatico di . CP_3
Con sentenza 12209/2023 il Giudice di pace di Roma ha respinto la opposizione ritenendo che la ordinanza ingiunzione prefettizia era stata correttamente notificata a mani proprie della destinataria, che i vizi della cartella di pagamento non era sussistenti essendo chiaramente riconoscile la provenienza della cartella di pagamento dalla
[...]
che la aveva emessa sulla base del ruolo ricevuto per via informatica Controparte_1
dall'Ente creditore, la inapplicabilità della decadenza di cui all'articolo 35 bis della legge
244/2007 ed aveva condannato la opponente al pagamento delle spese processuali anche nei confronti di difesa mediante funzionario nella misura di euro 25. CP_3
Avverso detta sentenza ha proposto appello la lamentando la avvenuta Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio malgrado fosse CP_3
stata assistita e difesa da un proprio funzionario e non da un legale e per non aver documentato le spese stesse.
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 3 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si è costituita la ribadendo la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva il quanto la impugnazione riguardava unicamente il capo della decisione riguardante la sola . CP_3
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la sentenza CP_3
appellata non aveva condannato la parte soccombente al pagamento di una somme a titolo di diritti ed onorari di avvocato al funzionario che aveva difeso la amministrazione comunale in primo grado, ma si era limitata a riconoscere il rimborso delle spese vive come riconosciuto ormai dalla prevalente giurisprudenza della corte di cassazione ritenendo dovuta la somma quantificata in soli euro 25 quale rimborso delle spese vive sostenute.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della udienza del 19 giugno 2025 sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza del 12
marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è il solo capo della sentenza 12209/2023 relativo alla liquidazione delle spese in favore di assistita nel giudizio di primo grado da CP_3
un funzionario.
In particolare, nella sentenza impugnata il giudice di pace ha condannato la opponente al pagamento in favore di delle sole spese di costituzione quantificate in euro CP_3
25.
Al riguardo osserva il giudicante che, per quanto riguarda la possibilità di liquidazione di spese di giudizio in favore della parte costituita a mezzo di propri funzionari, la giurisprudenza è ormai orientata ad escludere che alla parte rappresentata ai sensi di legge da un proprio funzionario possano essere liquidati compensi propri del difensore essendo consentita solo la liquidazione delle spese vive sostenute per la costituzione.
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 4 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Infatti, la corte di cassazione ha chiarito che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o si avvale di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass.
Sez, II, 4 agosto 2023, n. 23825; Cass. Sez. II, 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. Sez.
VI-II, 17 ottobre 2016, n. 20980) precisando, tuttavia, che è necessario che l'Amministrazione abbia concretamente affrontato in giudizio la difesa a mezzo di un proprio funzionario ed abbia sostenuto spese purché risultino da apposita nota anche in assenza di deposito della documentazione contabile. La corte di conseguenza, ha ritenuto che appartenga alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti. (Cass. Sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389)
Tale principio è stato confermato dalla carte di cassazione che ha ritenuto che L'autorità
amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 5 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio,
purché risultino da apposita nota. (Cass. Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825)
Nel caso di specie, tuttavia, il non risulta aver depositato una nota spese CP_4
con la quale chiedeva il rimborso delle spese sostenute a titolo di spese di cancelleria e per il deposito della comparsa di costituzione e risposta presso l'ufficio del giudice di pace.
Il giudice di pace nel liquidare le spese di giudizio ha quindi, d'ufficio, riconosciuto anche un importo a titolo di spese, sia pure non riferita agli onorari del legale per le fasi del giudizio, ed assai esigua.
In tal modo, tuttavia, il Giudice di pace non si è adeguato all'orientamento della cassazione che non ritiene necessaria la produzione della documentazione di spesa ma la sola allegazione nel caso che venga liquidato un importo esiguo, mentre nel caso di specie tali spese non solo non sono state allegate, circostanza superabile, ma non sono state neppure richieste con il deposito di una nota.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato che nulla è dovuto nel giudizio di primo grado per le spese tra la
[...]
e .. Pt_1 CP_3
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra l'appellante e
[...]
e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono giuste ragioni per compensare le CP_3
spese del presente grado di giudizio tra la e la Parte_1 Controparte_1
non interessata al presente giudizio essendo stato impugnato solo il capo
[...]
delle spese relativo a . CP_3
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 12209/2023
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 6 di 7 G.U. ER PA
ER PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Dichiara che nulla è dovuto per le spese nel primo grado di giudizio tra e Parte_1
; CP_3
condanna a rimborsare ad le spese del presente grado di CP_3 Parte_1
giudizio, spese che liquida in euro 691,50 di cui euro 600 per onorari delle fasi processuali,
euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e la Parte_1 [...]
. Controparte_1
Così deciso in Roma, il giorno 24 giugno 2025.
Il Giudice
(ER PA)
RGAC 52840 ANNO 2023 Pag. 7 di 7 G.U. ER PA
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