Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2025, proposto da
Positano Ville S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
a - dell'autorizzazione paesaggistica n. 3 del 06.05.2025 (prot. n. 7425), nella parte in cui il Comune di Positano ha previsto "il montaggio temporaneo una tantum delle opere in premessa evidenziate" ovvero della prevista piscina stagionale smontabile;
b - ove e per quanto occorra, della proposta di provvedimento del Responsabile in Materia Paesaggistica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso notificato al Comune di Positano e al Ministero della cultura il 2 luglio 2025 e depositato l’11 luglio 2025, parte ricorrente impugna l’autorizzazione paesaggistica numero 3 del 6 maggio 2025, rilasciata dal Comune di Positano per il montaggio temporaneo di una piscina stagionale.
Il Ministero della cultura si costituisce in giudizio ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva, non essendo stati impugnati atti della Soprintendenza al paesaggio.
Il Comune di Positano non si costituisce in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, fissata per la trattazione cautelare, parte ricorrente rinuncia alla domanda cautelare.
Nella memoria conclusionale parte ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza del 28 gennaio 2026, passando in decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato è l’autorizzazione paesaggistica numero 3 del 2025, rilasciata dal Comune di Positano in esito a una istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dall’attuale ricorrente il 19 settembre 2022 per la realizzazione di una piscina di carattere stagionale e temporaneo, composta da una vasca in tela di plastica e una struttura in metallo e legno.
Al riguardo, la Soprintendenza al paesaggio aveva espresso parere contrario, pronunciandosi anche su una istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina fissa, in alternativa a quella smontabile, con atto del 31 maggio 2024.
Il parere contrario della Soprintendenza era stato impugnato dalla parte interessata al T.a.r. di Salerno che, con la sentenza numero 276 del 12 febbraio 2025, aveva respinto il ricorso in relazione alla piscina fissa e lo aveva accolto in relazione alla piscina temporanea e stagionale smontabile, ravvisando il difetto di motivazione nel parere della Soprintendenza.
Il Comune di Positano, vista la sentenza del T.a.r. di Salerno numero 276 del 2025 e ritenendo inutilmente scaduto il termine di 60 giorni per l’espressione del parere da parte della Soprintendenza, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per il montaggio temporaneo “una tantum” della piscina, prescrivendo che piscina e solarium avrebbero dovuto essere rimosse entro il 30 settembre 2025, riportando l’area interessata dall’installazione al pristino stato.
Parte ricorrente impugna l’autorizzazione paesaggistica non essendo stata autorizzata la installazione di una piscina stagionale, bensì di una piscina smontabile “una tantum”, in tal modo ledendo l’interesse della parte alla installazione stagionale della piscina.
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione del Ministero della cultura sul difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale, non essendo impugnato alcun atto della Soprintendenza al paesaggio. Di conseguenza il Ministero della cultura deve essere estromesso dal processo.
Nel merito, avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente deduce sette motivi di illegittimità.
Con il primo motivo deduce la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, con il secondo motivo la difformità dell’autorizzazione comunale rispetto al parere tacitamente favorevole della Soprintendenza, con il terzo motivo la violazione dell’articolo 146 del codice del paesaggio, essendo fondata l’autorizzazione contestata su considerazioni urbanistico-edilizie piuttosto che paesaggistiche, con il quarto motivo la contraddittorietà con l’istruttoria condotta dalla Commissione locale per il paesaggio che aveva reso parere favorevole senza prescrizioni, con il quinto motivo il difetto di motivazione, non essendo indicate le ragioni per le quali è stata dettata la contestata prescrizione e non essendo spiegato perché una piscina smontabile “una tantum” sarebbe compatibile con il paesaggio a differenza di una piscina smontabile stagionale, con il sesto motivo il difetto di motivazione e di istruttoria sulle caratteristiche morfologiche, dimensionali e strutturali dell’intervento, con il settimo motivo la illegittimità dei rilievi posti a fondamento della prescrizione impugnata.
A giudizio del Collegio, il quinto motivo di impugnazione è fondato e assorbente.
Risulta incomprensibile la motivazione del provvedimento impugnato laddove si autorizza, sul piano paesaggistico, il montaggio della piscina, con la prescrizione che la stessa debba essere rimossa entro il 30 settembre 2025.
Il provvedimento, al riguardo, è motivato con le seguenti considerazioni: il Consiglio di Stato avrebbe chiarito che una piscina interrata o sopraelevata rispetto al suolo non possa essere qualificata come opera precaria, essendo destinata a soddisfare esigenze non contingenti ma ricorrenti in determinati periodi dell’anno, avendo carattere stagionale. Pertanto essa avrebbe bisogno del permesso di costruire. L’eventuale installazione “una tantum” della piscina precaria e temporanea non avrebbe a modificare in modo sostanziale e irreversibile lo stato dei luoghi, non essendo prevista alcuna opera edilizia in muratura. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica consentirebbe l’attivazione del titolo edilizio per soddisfare le contingenti esigenze manifestate dal proponente, che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte in ragione dei tempi necessari per articolare una eventuale diversa soluzione progettuale. In via equitativa, in conclusione, si apprezza favorevolmente l’installazione di una piscina smontabile fuori terra non già a carattere stagionale, bensì “una tantum” limitatamente all’estate 2025.
Dalle considerazioni richiamate non è possibile ricostruire una motivazione logica e coerente, non essendo spiegate le ragioni per cui l’installazione della piscina stagionale sarebbe incompatibile con i valori paesaggistici.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali, tenuto conto della particolarità del caso concreto, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della cultura.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
IO ND, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO ND | TO PO |
IL SEGRETARIO