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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4121/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4121/2024 tra
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3
Pt_4 [...]
Parte_5
Parte_6
Pt_7 [...]
Parte_8
RICORRENTI
e
NEL FUTURO DELLA CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per i RICORRENTI l'avv. CONTE ANDREA e l'avv. VENTURA SILVIA
Per nessuno Controparte_3 compare L'avv. Conte chiede dichiararsi la contumacia di parte resistente. Il giudice invita alla discussione. L'avv. Conte discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie, ove ritenuto, di cui al ricorso;
chiede la distrazione delle spese.
Il Giudice
dato atto della ritualità della notifica del ricorso, dichiara la contumacia di parte resistente e si ritira in
Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,35, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), (C.F. , C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_9 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. C.F._7 Parte_10 Parte_8
, con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. VENTURA C.F._8
SILVIA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliati in PIAZZA DEI ROSSI 1
presso il difensore avv. CONTE ANDREA CP_2
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Controparte_3
, domandando nel merito di
[...]
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di giugno 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale al livello C2 per i sig.ri , Pt_1 Parte_2
e dell'inquadramento nel livello B1 per i sig.ri Pt_5 Pt_6 Pt_8 Parte_1 Pt_8
e del CCNL Metalmeccanici. Pt_5 Pt_3
2) Accertare e dichiarare:
- il diritto dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_9 Parte_6
a percepire dal mese di giugno 2024 un importo retributivo lordo mensile ciascuno Parte_10 di € 2.163,92 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.190,27 a Parte_1 decorrere dal mese di giugno 2024, o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67, a Parte_8 decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.615,47 a Parte_5 decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 2.283,65 o altro importo che si accerti - il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.539,61 a Parte_3 decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 2.283,65 o altro importo che si accerti;
3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere:
- ai sigg.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_9 Parte_6 Pt_10 un importo retributivo lordo mensile di € 2.163,92 o, in subordine di € 1.989,38 o altro
[...] importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.983,52 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.190,27 o, in subordine di € Parte_1
1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 13.141,62 o, in subordine, di
€ 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- a Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o, in subordine di € 1.989,38 Parte_8
o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.502,02 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.615,47 o, in subordine di € Parte_5
2.283,65 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 15.692,82 o, in subordine, di
€ 13.701,90 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.539,61 o, in subordine di € Parte_3
2.283,65 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 15.237,66 o, in subordine, di € 13.701,90 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”.
I ricorrenti, premesso di essere dipendenti della società resistente quale operaio (alcuni inquadrati al livello C2 ed altri al livello B1 del CCNL Metalmeccanici Industria), hanno riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria
(terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il rispettivo contratto subordinato a tempo indeterminato con la resistente e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva.
Nella contumacia della società resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' documentato (docc. 1, 2 9 e 12 fasc. res.) che tra ciascun ricorrente e la resistente sia in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto con inquadramento al livello C2 o B1 del CCNL
Metalmeccanici e qualifica di operaio addetto alla produzione industriale ( , Pt_1 Parte_2
sono inquadrati come operai al livello C2 del CCNL Pt_5 Pt_6 Pt_8 Parte_1 Pt_8
Metalmeccanici Industria, mentre i sig.ri e sono inquadrati come operai al livello B1); è Pt_5 Pt_3
altresì allegato che, nel periodo oggetto di causa, ciascun ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
In difetto di costituzione della reiostente, difettano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative avrebbero potuto essere ricoperte dai ricorrenti nell'ambito dell'attività produttiva aziendale.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 19 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente.
Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 4 fasc. ric.). Ad ulteriore conferma, si possono richiamate le comunicazioni aziendali del 2022 e 2023 in atti (doc.
11 fasc. ric.), che danno conto di disposizioni aziendali presupponenti l'utilizzo dei locali aziendali, nonché la comunicazione del 31.5.2023 con cui il liquidatore della società ha disposto la turnazione dei lavoratori relativa alle attività di manutenzione e sorveglianza (doc. 16 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost.
Pe ciascun ricorrente, la domanda è da accogliere come da dispositivo con riferimento alla quantificazione (non contestata) operata in ricorso sugli importi tabellari pari.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare: Controparte_3
a) a Parte_1 Parte_2 Parte_9 Parte_6 Parte_10
e un importo retributivo lordo mensile di € 1.989,38 e, quindi, la Parte_8 Parte_1 complessiva somma di € 11.936,28 per ciascun ciascuno per il periodo da giugno 2024 a novembre
2024;
b) a e un importo retributivo lordo mensile di € 2.283,65 e, quindi, la Parte_5 Parte_3 complessiva somma di € 13.701,90 per ciascun per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024; il tutto, oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge;
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Silvia
Ventura, Andrea Cont e Anita Marafioti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4121/2024 tra
Parte_1
[...]
Parte_2
Parte_3
Pt_4 [...]
Parte_5
Parte_6
Pt_7 [...]
Parte_8
RICORRENTI
e
NEL FUTURO DELLA CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per i RICORRENTI l'avv. CONTE ANDREA e l'avv. VENTURA SILVIA
Per nessuno Controparte_3 compare L'avv. Conte chiede dichiararsi la contumacia di parte resistente. Il giudice invita alla discussione. L'avv. Conte discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di merito ed istruttorie, ove ritenuto, di cui al ricorso;
chiede la distrazione delle spese.
Il Giudice
dato atto della ritualità della notifica del ricorso, dichiara la contumacia di parte resistente e si ritira in
Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 18,35, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), (C.F. , C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_9 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. C.F._7 Parte_10 Parte_8
, con il patrocinio dell'avv. CONTE ANDREA e dell'avv. VENTURA C.F._8
SILVIA e dell'avv. MARAFIOTI ANITA, elettivamente domiciliati in PIAZZA DEI ROSSI 1
presso il difensore avv. CONTE ANDREA CP_2
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
), P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti hanno convenuto in giudizio Controparte_3
, domandando nel merito di
[...]
“1) Accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente alla retribuzione dovuta dal mese di giugno 2024 ad oggi, tenuto conto dell'inquadramento contrattuale al livello C2 per i sig.ri , Pt_1 Parte_2
e dell'inquadramento nel livello B1 per i sig.ri Pt_5 Pt_6 Pt_8 Parte_1 Pt_8
e del CCNL Metalmeccanici. Pt_5 Pt_3
2) Accertare e dichiarare:
- il diritto dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_9 Parte_6
a percepire dal mese di giugno 2024 un importo retributivo lordo mensile ciascuno Parte_10 di € 2.163,92 o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.190,27 a Parte_1 decorrere dal mese di giugno 2024, o, in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti;
- il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67, a Parte_8 decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 1.989,38 o altro importo che si accerti.
- il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.615,47 a Parte_5 decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 2.283,65 o altro importo che si accerti - il diritto del sig. , a percepire un importo retributivo lordo mensile di € 2.539,61 a Parte_3 decorrere dal mese di giugno 2024, o in subordine, di € 2.283,65 o altro importo che si accerti;
3) Condannare conseguentemente la società convenuta a corrispondere:
- ai sigg.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_9 Parte_6 Pt_10 un importo retributivo lordo mensile di € 2.163,92 o, in subordine di € 1.989,38 o altro
[...] importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.983,52 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.190,27 o, in subordine di € Parte_1
1.989,38 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 13.141,62 o, in subordine, di
€ 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- a Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.083,67 o, in subordine di € 1.989,38 Parte_8
o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 12.502,02 ciascuno o, in subordine, di € 11.936,28 ciascuno o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al Sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.615,47 o, in subordine di € Parte_5
2.283,65 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 15.692,82 o, in subordine, di
€ 13.701,90 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
- al sig. un importo retributivo lordo mensile di € 2.539,61 o, in subordine di € Parte_3
2.283,65 o altro importo che si accerti da giugno 2024 ad oggi e dunque a corrispondergli per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024 compresi un importo lordo di € 15.237,66 o, in subordine, di € 13.701,90 o altro importo che si accerti, con riserva di agire per quanto dovuto a decorre dal mese di dicembre 2024 in poi;
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese da liquidarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”.
I ricorrenti, premesso di essere dipendenti della società resistente quale operaio (alcuni inquadrati al livello C2 ed altri al livello B1 del CCNL Metalmeccanici Industria), hanno riferito di non aver ricevuto la retribuzione per il periodo successivo al termine della Cassa integrazione straordinaria
(terminata a dicembre 2023), che è tuttora in corso il rispettivo contratto subordinato a tempo indeterminato con la resistente e che non sussiste alcuna situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo il datore di lavoro il pieno controllo della fabbrica ed essendo quindi nella condizione di poter svolgere attività produttiva.
Nella contumacia della società resistente, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' documentato (docc. 1, 2 9 e 12 fasc. res.) che tra ciascun ricorrente e la resistente sia in essere rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermianto con inquadramento al livello C2 o B1 del CCNL
Metalmeccanici e qualifica di operaio addetto alla produzione industriale ( , Pt_1 Parte_2
sono inquadrati come operai al livello C2 del CCNL Pt_5 Pt_6 Pt_8 Parte_1 Pt_8
Metalmeccanici Industria, mentre i sig.ri e sono inquadrati come operai al livello B1); è Pt_5 Pt_3
altresì allegato che, nel periodo oggetto di causa, ciascun ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (neanche quella di “manutenzione e sorveglianza”, pacificamente cessata da gennaio 2024) e non abbia percepito alcuna retribuzione.
In difetto di costituzione della reiostente, difettano l'allegazione e la prova di quali concrete e specifiche attività lavorative avrebbero potuto essere ricoperte dai ricorrenti nell'ambito dell'attività produttiva aziendale.
Ritiene invero il giudicante che, in forza dei principi generali, sarebbe stato onere del datore di lavoro fornire allegazione e prova di quanto sopra, soprattutto se si considera che l'assemblea dei soci della resistente, con voto unanime, ha deliberato in data 9.2.2023 lo scioglimento anticipato della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (doc. 19 fasc. ric.) ed ha avviato, dalla medesima data, uno stato di liquidazione che si protrae tuttora e rispetto al quale difettano indicazioni circa le attività lavorative che in concreto avrebbero potuto essere affidate al ricorrente.
Né può ritenersi provato che la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria sia dipesa esclusivamente dal rappresentato stato di occupazione, sia perché ciò è escluso dal testo del verbale1, sia perché solo un mese prima, nell'istanza di CIGS del 5.1.2023, la stessa società aveva indicato nel dettaglio le attività svolte da gennaio 2022 a dicembre 2022 ed ancora in corso (attività di sorveglianza e di manutezione, oltre ad un servizio risorse umane da una lavoratice impiegata quotidianamente) e aveva rilevato che “le complesse dinamiche tra la direzione azienale e la controparte sindacale”, pur causando “significativi rallentamenti e difficoltà”, non impedivano (né avevano impedito) all'interno dello stabilimento lo svolgimento, con rotazione tra i dipendenti, delle suddette attività, che – sempre sulla scorta di quanto si legge nella predetta istanza – sono state organizzate dall'azienda (“Nel corso del 2022 la società QF ha garantito una piena rotazione di tutti i dipendenti per le attività da svolgere in stabilimento”) ed hanno visto anche la nomina di un responsabile aziendale dello stabilimento per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività in corso (vd. doc. 4 fasc. ric.). Ad ulteriore conferma, si possono richiamate le comunicazioni aziendali del 2022 e 2023 in atti (doc.
11 fasc. ric.), che danno conto di disposizioni aziendali presupponenti l'utilizzo dei locali aziendali, nonché la comunicazione del 31.5.2023 con cui il liquidatore della società ha disposto la turnazione dei lavoratori relativa alle attività di manutenzione e sorveglianza (doc. 16 fasc. ric.).
Sussiste quindi la fondatezza del diritto di credito azionato e tale accertamento, discendendo dall'applicazione dei principi generali in materia contrattuale, non viene a costituire violazione del principio di libertà di iniziativa economica ed imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost.
Pe ciascun ricorrente, la domanda è da accogliere come da dispositivo con riferimento alla quantificazione (non contestata) operata in ricorso sugli importi tabellari pari.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione delle spese in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna a pagare: Controparte_3
a) a Parte_1 Parte_2 Parte_9 Parte_6 Parte_10
e un importo retributivo lordo mensile di € 1.989,38 e, quindi, la Parte_8 Parte_1 complessiva somma di € 11.936,28 per ciascun ciascuno per il periodo da giugno 2024 a novembre
2024;
b) a e un importo retributivo lordo mensile di € 2.283,65 e, quindi, la Parte_5 Parte_3 complessiva somma di € 13.701,90 per ciascun per il periodo da giugno 2024 a novembre 2024; il tutto, oltre rivalutazione ed interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo come per legge;
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_3 lite, liquidate in € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Silvia
Ventura, Andrea Cont e Anita Marafioti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Prende la parola il Presidente il quale, esposte le ragioni che hanno progressivamente determinato
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, non ultimo il perdurare dell'indisponibilità dello stabilimento produttivo a causa dell'occupazione da parte di alcuni dipendenti, propone di sciogliere anticipato la società mettendola in liquidazione a partire dalla data odierna”.