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Articolo 3 della Legge 27 maggio 1985, n. 292
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Legge 27 maggio 1985, n. 292
Articolo 3 della Legge 27 maggio 1985, n. 292
Versione
22 giugno 1985
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 giugno 1985
Vedi fonte istituzionale
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