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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa FE LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1656 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] M.mo (CS) il 16/09/1970 (C.F. ), elettivamente
[...] C.F._2 domiciliati in AL (CS) alla via Lauro n. 24 presso lo studio dell'avv. Mauro Campilongo (C.F.
) che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di C.F._3 citazione introduttivo depositato il 13.11.2018; attori
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._5
nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_3 C.F._6 CP_4
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._7 Controparte_5 nato a [...] il [...] (C.F. ), nata C.F._8 Controparte_6
a Santa Maria del Cedro il 26/10/1968, (C.F. ), tutti rappresentati e C.F._9 difesi dall'Avv. Giorgio Cozzolino (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._10 presso il suo studio in AL (Cs) via Martiri 16 marzo n. 16 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.02.2019;
convenuti – attori in riconvenzionale
NONCHE'
E-Distribuzione s.p.a. (già NE Distribuzione s.p.a.), società con un unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona del procuratore avv. Controparte_7 come da procura conferita con atto pubblico del 12.12.2017, rep. 55629 - racc. 27976, con sede legale in Roma (Rm) alla via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa, dall' avv. Angelo Paravati,
1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in AL (Cs) alla via Gramsci n. 7, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.02.2019;
convenuta – attrice in riconvenzionale
Oggetto: actio negatoria servitutis, azione di risarcimento danni ed accertamento di usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 20.11.2018, e Parte_1
, hanno richiesto di dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù ovvero altro Parte_2 diritto reale in favore dei convenuti, nonché il risarcimento dei danni, asseritamente subiti, in conseguenza dell'arbitraria costruzione di un manufatto in cemento armato e dell'apposizione, da parte degli stessi, all'interno del suddetto manufatto, posto sul confine tra la proprietà degli attori e la strada pubblica, di tre contatori di energia elettrica.
In particolare, e , premesso di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2 appezzamento di terreno sito in AL (CS) alla via MA IA, identificato al Catasto di suddetto Comune al foglio di mappa n. 11 particella 1212 (ex 725), in virtù di atto di compravendita del 14.07.2004 per OT (n. rep. 88598 – Racc. 27342) e Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza il 4.08.2004, hanno rilevato che , e (odierni convenuti e proprietari Controparte_5 CP_3 Controparte_1 degli immobili serviti dai contatori), in modo del tutto arbitrario e senza alcun titolo, hanno realizzato un manufatto ospitante il vano contatori di energia elettrica all'interno del loro terreno.
Hanno, inoltre, rappresentato di aver subito, in conseguenza di tale arbitraria condotta, la violazione del proprio diritto al godimento pieno, pacifico ed esclusivo del proprio immobile nonché della propria privacy domestica, a causa degli interventi di riparazione e manutenzione dei contatori medesimi da parte dei convenuti, eseguiti senza alcun preavviso.
Quindi, gli attori hanno richiesto: la rimozione dal loro terreno del manufatto suindicato e dei contatori di energia elettrica in esso contenuti;
la dichiarazione dell'inesistenza di qualunque servitù o di altro diritto reale in favore dei convenuti;
nonché la condanna degli stessi in solido, al risarcimento dei danni, asseritamente, subiti nella misura determinata in via equitativa, con vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione in favore del difensore antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, regolarmente depositata in data 22.02.2019, si sono costituiti in giudizio CP_3
, e
[...] Controparte_5 Controparte_1 Controparte_6 CP_4
2 , i quali nel contestare quanto ex adverso dedotto ed affermato, hanno Controparte_2 richiesto il rigetto della domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Hanno rilevato: che il manufatto ospitante i contatori NE aventi n. 780438134, 780962445 e
780438142 è stato realizzato nel 1990 da (padre dei MA odierni Persona_2 Pt_1 convenuti) al fine di consentire la posa dei predetti contatori a servizio degli immobili proprio e di quelli dei figli;
che lo stato dei luoghi, così come descritto, è rimasto invariato dal 1990, e che la piccola parte di terreno occupata dal manufatto contenente i predetti contatori ed il medesimo manufatto soprastante sono stati posseduti, "animo domini", indisturbatamente e continuativamente, dai MA , unitamente ai rispettivi consorti. Pt_1
Pertanto, hanno richiesto, il rigetto della domanda di parte attrice;
in via riconvenzionale, hanno richiesto l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale in loro favore del manufatto e della piccola porzione di terreno su cui lo stesso insiste sita in AL (Cs) alla via MA IA ove sono alloggiati i contatori dell'NE descritti suindicati ed, in via riconvenzionale subordinata, di dichiarare l'acquisto, in loro favore, per intervenuta usucapione, della servitù di posa ed utilizzo dell'impianto e dei contatori elettrici in danno del fondo appartenente agli attori, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del difensore antistatario per dichiarato anticipo.
[... Infine, con comparsa, regolarmente depositata in data 22.02.2019, si è costituita in giudizio l'
(già NE Distribuzione s.p.a., come precisato con la comparsa conclusionale Controparte_8 ex art. 190 c.p.c.), la quale, nel contestare quanto dedotto ed affermato da parte attrice, ha richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di elettrodotto, stante l'installazione e l'utilizzo del suddetto impianto, da oltre venti anni, in modo pacifico, ininterrotto ed immutato e/o per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. Nel contestare, poi, la fondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, ha rilevato l'inadeguatezza della prova da essi fornita in ordine alla natura ed entità dei danni, asseritamente, subiti. Pertanto, l'e-distribuzione s.p.a. ha richiesto l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di posa ed utilizzo dei contatori sul terreno di proprietà degli attori e, per converso, il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, nel corso del giudizio è stata assunta la prova testimoniale richiesta dalle parti e, all'udienza del
25.05.2025, queste ultime hanno precisato le conclusioni insistendo nell'accoglimento di quanto richiesto e dedotto nei rispettivi scritti difensivi e precedenti verbali. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
3 Tenuto conto del compendio probatorio in atti, la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti è suscettibile di accoglimento;
mentre va disattesa la domanda di risarcimento danni spiegata da parte attrice.
Orbene, per chiarezza e comodità espositiva, occorre dare atto, in primo luogo, della fondatezza della domanda con cui , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , e hanno richiesto in via riconvenzionale,
[...] Controparte_5 Controparte_6
l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, in loro favore, del manufatto e della piccola porzione di terreno su cui lo stesso insiste e sopra identificato ove sono alloggiati i contatori dell'NE, e la fondatezza della domanda con cui e-distribuzione s.p.a. ha richiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'intervenuto acquisto in suo favore, per usucapione ultraventennale, del diritto di servitù di posa e di utilizzo dei contatori NE esercitato mediante l'impianto insistente suoi fondi indicati dalla controparte.
Come noto, la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento su tali beni si acquistano, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuato per vent'anni.
L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti fra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce nell'utilizzazione di essa. La pienezza e l'esclusività di tale potere soddisfano, infatti, il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva (cfr., in ordine alla funzione dell'istituto ed ai presupposti che ne legittimano l'applicazione, Cass. civ. n. 4807/92). Affinché si abbia un possesso utile ai fini dell'usucapione è necessario accertare, pertanto, la sussistenza di un comportamento, connotato dalla continuità, che renda palese l'intento del possessore di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, ovvero una signoria sulla cosa che permanga ininterrottamente per il tempo indispensabile per usucapire, caratterizzata dall'animus e dal corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza (cfr, in ordine all'esercizio del potere di fatto richiesto ad usucapionem ed ai requisiti dell'animus e del corpus, Cass. civ. n. 4092/92). Tali requisiti si manifestano, per un verso, nell'esplicazione del predetto potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto coram populo, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, e, per altro verso, nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, non essendo richiesto, invece, lo stato soggettivo di buona fede (cfr., in ordine al requisito soggettivo richiesto ai fini dell'usucapione ed ai criteri ai quali l'autorità giudiziaria adita è legittimata a
4 ricorrere nella prospettiva di accertarne la sussistenza, Cass. civ. n. 5964/96; nonché Cass. civ. sez. II, n. 9671/14). Solo la sussistenza di un corpus, quindi, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà.
L'accertamento dell'usucapione richiede, pertanto, che la parte proponente dimostri l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e quindi, non solo il corpus, ma anche l'animus, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, cui si aggiunge l'assenza di tolleranza da parte dei proprietari, da ravvisarsi nella condiscendenza del dominus, derivante dai rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia, manifestata al destinatario, in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto (cfr. Cass. sez. sentenza 15 marzo - 4 giugno 2019).
Degli elementi costitutivi menzionati è richiesta la prova che incombe in capo a colui il quale agisce in giudizio, sebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'elemento soggettivo dell'animus possidendi è normalmente insito nell'esercizio del potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta e, pertanto, ove si assuma che l'esercizio avvenga per mera tolleranza, spetta a chi ciò adduce darne la prova. Tale presunzione opera anche in materia di servitù; pertanto, la tolleranza va provata da chi la eccepisce (cfr., in questi termini, tra le altre,
Cass. civ. sez. II del 21.07.2009 n. 16961). Considerato, poi, l'oggetto del contendere, occorre rilevare che anche la servitù di elettrodotto può essere acquistata per usucapione (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 24.02.2009 n. 4434). Come statuito, infatti, dalla Suprema
Corte di cassazione, “in tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta negli art. 119 e seguenti del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 non è nè esclusiva nè inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non esclude pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione” (cfr. Cass. civ. sez. III del 18.06.1996 n. 5606; nonché, in modo conforme, Cass. civ. n. 3148/84, Cass. civ. n. 5077/83, Cass. civ. n. 2579/81). Pertanto,
l'occupazione "sine titulo" di un fondo e l'installazione su di esso di un elettrodotto comporta l'acquisizione di una servitù a titolo originario per effetto della permanenza dell'opera e dell'inerzia del proprietario del fondo fino alla scadenza del termine per l'usucapione. A norma dell'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), “la servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare
5 conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture”.
Nel caso in esame, ossia la presenza di contatori su proprietà altrui, la situazione configura una servitù di elettrodotto apparente in quanto il contatore, pur trovandosi su un fondo servente,
è visibile e destinato ad un uso continuativo e permanente da parte del fondo dominante. Inoltre, bisogna considerare che le servitù apparenti, in base a quanto disposto dall'art.1061 c.c., possono acquistarsi per “usucapione” o per destinazione del padre di famiglia.
Infatti, l'installazione dei contatori costituisce opera di natura tale da rivelare inequivocabilmente l'esistenza del peso che grava sul fondo, trattandosi di servitù apparente perché esercitata, dal principio, mediante una struttura visibile e permanente, individuabile da qualsivoglia punto di osservazione, avente esteriore evidenza e specifica destinazione. Sul punto ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”, intendendo, pertanto, che è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n.
2290/2004; Cass. n. 321/1998), essendo sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica (Cass. ord. 25493/2024).
Peraltro, in tal caso, al proprietario del fondo occupato non spetta l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 123 del citato r.d. n. 1775 del 1933, poiché essa va corrisposta “prima che siano intrapresi i lavori di imposizione della servitù", ed è, dunque, prevista nelle sole ipotesi di costituzione della servitù in via coattiva o convenzionale (cfr., in questo senso, Cass. civ. sez. II del 25.03.1998 n. 3153).
Dunque, fatte tali debite premesse, va rilevato, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, che dalla prova testimoniale assunta in corso di causa è emersa l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione proposta, in via riconvenzionale, dai convenuti. In particolare, infatti, i testi e Testimone_1 Testimone_2
(escussi all'udienza del 23.06.20219) hanno riferito quanto segue. Nello specifico Tes_1
ha dichiarato: “esercito l'attività di impiantistica elettrica e ricordo benissimo questi fatti
[...] perché all'inizio della mia attività andai a svolgere delle attività presso i signori CP_5
e . Ricordo anche di essere intervenuto sul posto molte volte in
[...] Controparte_6 particolare all'atto delle volture del contatore di e alla quale, Persona_2 CP_3
6 nell'occasione, sistemai l'impianto. Ricordo che intervenni anche in altra occasione per
l'allagamento del vano contatore, allorquando ne verificai il funzionamento, sostituendo anche il vano posto e il tetto dell'alloggio. Fui chiamato per tali lavori per la maggior parte delle volte da e . Ricordo che la prima volta che intervenni fu nel 1990 CP_3 Controparte_5 in quanto si trattava dei miei primi lavori. Preciso che nel 1990 fui chiamato da CP_5
; mentre , dipendente NE sino al 31.12.2017, ha dichiarato: “per un
[...] Testimone_2 periodo sono stato responsabile dell'unità operativa di AL, nella quale fui trasferito da
Castrovillari a fine anni 80”; ha confermato che: “per allocare i tre contatori esterni della luce, nel manufatto attuale che li ospita, è stato necessario redigere una specifica tecnica da parte dell'ENEL, ed è stato altresì necessario una esplicita manifestazione del consenso tramite una esplicita richiesta sottoscritta da parte del proprietario del terreno[….]In particolare, sul punto potrebbe essere possibile ma non ricordo l'intervento che ci occupa consistere nella sostituzione della vecchia linea aerea con altre. Ricordo perfettamente che venne installata questa cassetta di sezionamento dell'impresa e descrivemmo le forniture esistenti in quel momento. Nelle cassette vennero installati i cavi che alimentavano la fornitura esistente. Ricordo che esisteva una linea aerea che serviva l'abitazione di (padre delle parti in causa). Persona_2
Successivamente alimentammo tale fornitura già esistente con una nuova linea che fu realizzata.
I contatori vennero allocati in un vano predisposto da loro sito all'esterno sul muro esistente da loro predisposto”, confermando poi la circostanza che i contatori elettrici, sono stati apposti da
NE Spa, nell'anno 1990, nell'alloggiamento predisposto dai richiedenti coniugi Per_2
e al fine di consentire la fornitura di energia elettrica alle
[...] Persona_3 loro abitazioni site in AL, alla via oggi MA IA (“Non ricordo perfettamente l'anno, forse il 1989/1990 in quanto rientrai da castrovillari in qualità di tecnico nel 1989 e fu uno dei primi lavori che curai”) e che gli stessi sono poi rimasti nella loro originale collocazione. Infine, ha dichiarato che “Sino al 2017, anno in cui andai in quiescenza, non mi risultano segnalazioni riguardanti la posizione dei contatori”.
Inoltre, (escusso all'udienza del 16.02.2022), avendo avuto rapporti Testimone_3 professionali con , ha dichiarato che : “il manufatto ove si trovano allocati i Persona_2 contatori NE a servizio degli immobili di , e Controparte_1 CP_3 CP_5
siti in AL (CS), via MA Graecia, è stato realizzato nel 1990 dal genitore dei
[...] MA , Sig. , allo scopo di alloggiare i predetti contatori a servizio Pt_1 Persona_2 degli immobili proprio e di quelli dei figli, , e Controparte_1 CP_3 CP_5
[…] confermo e preciso che prima esisteva il contatore a nome della sig.ra
[...] Persona_3
, poi l'intestazione passò alla FI . Gli altri due contatori erano di
[...] CP_3
7 e ”, confermando, al contempo, l'immutabilità dei Controparte_5 Controparte_1 luoghi oggetto di giudizio dal 1990 (“Dal 1990 ho frequentato molte volte i luoghi per espletare la mia attività professionale e lo stato dei luoghi sino ad oggi è rimasto pressoché lo stesso”).
Infine, ha confermato che i contatori erano al servizio di (successivamente al Persona_3 servizio dell'appartamento di , di e CP_3 Controparte_5 Controparte_1
(cfr. escussione ud. 16.02.2022).
Solo il teste (escusso all'udienza del 16.02.2022) ha affermato che il Testimone_4 manufatto e i contatori elettrici non erano presenti nell'agosto del 2004 (periodo in cui gli attori hanno siglato accordo di compravendita con il Comune di AL) così affermando: “Ad agosto del 2004 manufatto e struttura non erano presenti”.
Quindi dal compendio probatorio allegato agli atti, è emerso che l'impianto, costituito dalla presenza di tre contatori NE è stato sempre utilizzato per fornire l'energia elettrica alla relativa zona e, nel corso degli anni, non è intervenuta alcuna variazione, né, altresì, è mai pervenuta alcuna contestazione o rimostranza da parte di terzi soggetti (vi compreso, pertanto, gli attori). È, dunque, emerso che la società convenuta, da oltre venti anni, ha installato nel manufatto ed utilizzato, in modo pacifico, continuo e pubblico, l'impianto elettrico per cui è causa, Né, giova precisare, vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei già menzionati testi, avendo reso dichiarazioni chiare e concordanti, precisando, altresì, di aver avuto cognizione diretta delle circostanze riferite, in quanto, all'epoca, uno dei testi escussi lavorava alle dipendenze della società convenuta. Dato atto, quindi, che su 4 testi escussi, 3 di questi hanno dichiarato, in modo preciso e circostanziato, la presenza sia del manufatto che dell'impianto risalente all'anno 1990,
e solo 1 ha dichiarato il contrario, vi è da ritenere l'inattendibilità di quest'ultimo.
Inoltre, dal compendio probatorio allegato agli atti, ed in particolare dalla delibera della Giunta comunale di AL del 22.04.2004 al n. 88958, risulta che “ , ha provveduto in Parte_1 data 16.10.2003 a notificare un atto di citazione al convenendo in giudizio Parte_3
l'Ente medesimo al fine di ottenere una sentenza in suo favore che ne accerti la proprietà esclusiva del terreno in precedenza specificato (ossia al foglio 11 particella 725 di mq 310 di cui
120 mq occupati da costruzione come definito nell'atto di compravendita del 14.07.2004) per intervenuta usucapione”, ritenendo quindi, coerentemente con quanto allegato dal compendio fotografico, che gli attori avessero già il possesso dell'immobile e del terreno su cui insiste il manufatto da almeno vent'anni a far data dal 2003, presumibilmente, quindi, dai primi anni '80
e valutando quindi, questo aspetto, globalmente anche alle fotografie allegate, non può che ritenersi provata la circostanza della presenza del manufatto da quella data.
8 I convenuti , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
e e l'E-distribuzione s.p.a., hanno, dunque, adeguatamente
[...] Controparte_6 assolto l'onere probatorio gravante a loro carico e, comunque, parte attrice (contravvenendo all'onere probatorio gravante a suo carico) non ha, congruamente, dimostrato la sussistenza di eventuali circostanze idonee a revocare in dubbio la fondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale, ivi compreso il fatto che l'esercizio della predetta servitù di elettrodotto sia avvenuto per mera tolleranza degli stessi attori. Infatti, considerato che il possesso per cui è causa
è consistito in un'attività di durata non transitoria e di entità non modesta, può escludersi che tale potere fattuale sia stato esercitato per mera tolleranza e condiscendenza degli attori;
né, comunque, alcuna congrua prova di segno contrario, si ribadisce, è desumibile dal compendio probatorio in atti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. sez. II dell'11.02.2009 n. 3404, secondo cui “in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito
l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza”; ed, ancora, Cass. civ. sez.
II del 27.04.2006 n. 9661, secondo cui “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito”). Considerate, infatti, le peculiarità della fattispecie in esame, non può ritenersi provato l'elemento specifico della tolleranza, posto che nell'atto introduttivo gli attori, non solo hanno affermato di possedere il bene dal 2004 (cfr. pag. 3 dell' atto introduttivo), ma hanno anche rilevato che l'unico episodio in cui vi sarebbe stata mera tolleranza risalirebbe all'anno 2018, periodo in cui è stato permesso ai convenuti di eseguire dei lavori di ripristino al tetto del manufatto, dovute alle avverse condizioni climatiche. Si tratta di un episodio isolato, che da solo non può far integrare gli estremi di una servitù di elettrodotto su fondi altrui per mera condiscendenza della controparte, posto che la stessa è stata categoricamente esclusa dagli attori.
Va, dunque, riconosciuto l'intervenuto acquisto, in favore dei convenuti Controparte_1
, , , e , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
9 dell'usucapione del manufatto e della piccola porzione di terreno su cui lo stesso insiste sita in
AL (Cs) alla via MA IA ove sono alloggiati i contatori dell'NE (sito alla via MA
IA e facente parte del più esteso appezzamento di terreno sito in AL (Cs), identificato in
Catasto al foglio di mappa 11 del Comune di AL, p.lla 1212 ex 725) e dell'e-Distribuzione
s.p.a., dell'usucapione della servitù di posa ed utilizzo dei contatori NE esercitata sul fondo appena indicato.
Per contro, come già rilevato, non è suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice.
In primo luogo, posto l'intervenuto acquisto per usucapione del manufatto vantata dai MA
e della servitù di elettrodotto vantata dalla società convenuta, ne consegue l'impossibilità Pt_1 di parte attrice di richiedere il risarcimento di eventuali danni (peraltro, nemmeno debitamente allegati e provati) riconducibili alla mancata disponibilità, per il periodo occorrente per il maturare dell'usucapione, della piccola porzione del fondo occupata dall'impianto elettrico (cfr., infatti, al riguardo, Cass. civ. sez. II del 24.02.2009 n. 4434, secondo cui “dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione, stabilita per del termine necessario la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, deriva che se la p.a. occupa "sine titulo" un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica, perché agli "iura in re aliena" è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita - cessa l'illiceità permanente e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino a usucapirlo, nonché il credito indennitario. Deriva da quanto precede che l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di usucapione esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti della usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, togliendo "ab origine" il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito”; nonché, in modo conforme, Cass. civ. sez. III dell'8.09.2006 n. 19294 e Cass. civ. sez. II del 25.03.1998 n. 3153).
Peraltro, anche a prescindere da quanto sinora rilevato, la domanda di risarcimento danni spiegata da parte attrice non sarebbe stata suscettibile di accoglimento, in quanto non adeguatamente provata. Invero, posto che alcuna prova è stata fornita in ordine ad eventuali danni procurati al terreno in conseguenza dell'installazione del manufatto e dei contatori per cui è causa.
Né, in ogni caso, si potrebbe sopperire a tale lacuna probatoria mediante la liquidazione in via equitativa dei danni, asseritamente, subiti ai sensi dell'art. 1226 c.c., come richiesto dagli attori.
10 Come noto, infatti, l'esercizio di tale potere da parte del giudice, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare (circostanza, del tutto, indimostrata nella fattispecie in esame)
e, dall'altro, non ricomprende, in ogni caso, anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, la complessità del caso di specie e la presenza di elementi di prova divergenti tra loro ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1656/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2. accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 CP_2
, , , e e,
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto, in loro favore, per usucapione ultraventennale, del manufatto e della piccola porzione di terreno su cui lo stesso insiste sito in AL (Cs) alla via MA IA e facente parte del più esteso appezzamento di terreno sito in AL (Cs) via MA IA, identificato in Catasto al foglio di mappa
11 del Comune di AL, p.lla 1212 (ex 725);
3. accoglie la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall'e-Distribuzione s.p.a.
e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto, in suo favore, per usucapione ultraventennale, della servitù di posa e di utilizzo dei tre contatori NE esercitata sul fondo sito nel Comune di AL, alla via magna IA, identificato in Catasto al foglio di mappa 11 del Comune di AL, p.lla 1212 (ex 725), oggetto dell'atto di compravendita sottoscritto in data 14.07.2007 da e e il Parte_1 Parte_2
Comune di AL;
4. compensa le spese legali.
Paola, 15.12.2025
Il Giudice
FE LA
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