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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15293 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 44102 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, la Parte_1 P.IVA_1 quale agisce non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di società NTroparte_1 avente ad oggetto sociale la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 maggio
1999 (c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 252, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Marika Miceli che la rappresenta e difende
- attrice -
NTro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma, via Vespasiano CP_2 C.F._1
n. 60, presso lo studio degli avvocati Enrico Leo e Antonella Pulcini, che lo rappresentano e lo difendono;
- convenuto -
nonché contro
Liquidazione coatta amministrativa CCII società IV edilizia a CP_3 mutualità prevalente in liquidazione (c.f. ), in persona del commissario liquidatore P.IVA_3
1 pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1 dell'Avv. Lucia Baldoni, che la rappresenta e la difende;
- convenuta -
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di una procedura a evidenza pubblica indetta con delibera della Giunta regionale della
Regione Lazio del 9 giugno 2003 per l'edilizia residenziale convenzionata, la
[...]
otteneva un finanziamento pubblico e stipulava una Parte_2 convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971 con il Comune di Roma che le concedeva il diritto di superficie sull'area sita in Roma, via Ponderano (Piano di Zona B 51), per realizzarvi un compendio immobiliare, con l'obbligo di destinare gli alloggi a locazione permanente a canone calmierato.
Successivamente, la società alienava la proprietà superficiaria alla la quale Parte_2 CP_4
a sua volta la cedeva alla a mutualità prevalente. NTroparte_5
NT Per finanziare l'acquisto, seconda contraeva un mutuo fondiario di euro 3.300.000 con la
[...] risultando tuttavia inadempiente all'obbligazione di rimborso del NTroparte_6 finanziamento, maturando una significativa esposizione debitoria, che ha condotto al pignoramento del compendio immobiliare. NT ha successivamente ceduto il credito, vantato nei confronti di NTroparte_6 seconda per il mutuo concessogli, per il complessivo importo di euro 3.675.504,70, alla CP_1
[...]
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, quale mandataria di Parte_1 CP_1
NT
– dedotto che la ha stipulato con tutti i suoi soci, nell'anno 2019, contratti di locazione a
[...] parziale modifica e integrazione di quelli già in essere, stipulati nell'anno 2010, che avrebbero previsto due clausole pregiudizievoli, consistenti nella riduzione del canone, abbassato ad un importo
“vile”, e nella quietanza contenuta nell'articolo 2 del contratto, per i canoni scaduti e a scadere, fino all'anno 2035, invalida in quanto ottenuta attraverso l'utilizzo in compensazione di un credito del conduttore, illegittimamente riconosciutogli dalla IV, perché inesistente – ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il socio e la società CP_2 CP_3 IV, chiedendo la revocatoria, ex art. 2901 c.c., della scrittura privata conclusa in data
26.09.2019 con sottoscrizione autenticata per atto a rogito del notaio di Roma rep. Persona_1
2 95984, racc. 27563, trascritta il 15.10.2019 al registro generale n. 121675 e al registro particolare n.
84812, per la modifica al contratto di locazione agevolato ad uso abitativo stipulato il 18.5.2010 (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998), con cui la IV aveva CP_3 concesso in locazione ultranovennale al sig. , l'appartamento posto al piano primo di CP_2 fabbricato sito in Roma, via Pallanza numeri 59 e 61 e accesso carrabile dal numero 57, distinto al catasto al foglio 339, particella 5671, subalterno 12, composto di soggiorno, cucina, una camera, una cameretta, due bagni, piccolo disimpegno e balcone a livello con annessa cantina n. 12 al primo piano interrato, nonché il box auto posto al piano seminterrato, distinto con il subalterno 42, e chiedendo la declaratoria di nullità, per simulazione assoluta, del “NTratto Preliminare di assegnazione in proprietà di alloggio a carattere transattivo”, concluso in data 26.09.19, con sottoscrizione delle parti autenticata dal notaio Rep. 95985, racc. 27564, trascritto il 16.10.2019 al Persona_1 registro generale n. 122463 e registro particolare 85435, con cui la si NTroparte_5 obbligava ad assegnare al Sig. (che acconsentiva), in via definitiva, il diritto di CP_2 proprietà superficiaria della durata di anni 99, rinnovabile, sull'appartamento ed il box auto sopra descritti, appena ottenuto il riscatto del vincolo locatizio da parte della Regione Lazio o comunque allo scadere del vincolo normativo in data 18.4.2025.
2. Si è costituito con comparsa , contestando le avverse deduzioni e chiedendo la CP_2 pregiudiziale riunione e/o trattazione congiunta di tutti i contenziosi introdotti dalla Link finanziaria nei confronti dei soci della Cooperativa e nel merito il rigetto delle due domande attoree proposte in quanto entrambe inammissibili, anche per prescrizione, e, in ogni caso, del tutto infondate. NT
2.1. Nelle more del giudizio la seconda società IV edilizia a mutualità prevalente in liquidazione veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies
c.c. con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 26 marzo 2025, con nomina del commissario liquidatore.
3. Alla prima udienza il giudice ha dichiarato la contumacia della
[...]
e ha rigettato la richiesta, formulata dal resistente, di NTroparte_7 riunione del presente giudizio a quelli trattati alla stessa udienza, stante la non piena identità soggettiva tra le cause ed essendo i contratti preliminari, sebbene di contenuto analogo, distinti e concernenti differenti immobili;
ha respinto la richiesta di dichiarazione d'interruzione del processo, giacché il decreto di ammissione della società intimata alla liquidazione coatta CP_3 amministrativa (depositato dalla ricorrente con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.) non è causa
3 d'interruzione, prevedendo l'art. 303 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che “
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore”, senza effettuare alcun richiamo all'art. 143 del medesimo codice, ove si statuisce l'interruzione dei giudizi in corso nei casi di “apertura della liquidazione giudiziale”, la quale rappresenta istituto diverso dalla liquidazione coatta amministrativa;
ha respinto la richiesta, formulata dalla ricorrente, di consulenza tecnica d'ufficio, siccome non necessaria. NT
3.1. Successivamente la Liquidazione coatta amministrativa CCII seconda società IV edilizia a mutualità prevalente in liquidazione si è costituita in giudizio chiedendo la riunione con gli altri giudizi introdotti dalla nei confronti degli altri soci della Parte_1 CP_5 nonché della Cooperativa stessa, per la dichiarazione di simulazione e revocatoria delle scritture private, per la modifica di contratto di locazione agevolato ad uso abitativo stipulato dalla ha chiesto anche la riunione del presente giudizio con i giudizi introdotti dai soci NTroparte_5
NT della IV nei confronti di per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della IV, per non essersi attivata per completare l'iter di affrancazione;
nel merito ha aderito alle conclusioni della parte attrice.
3.2. All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa;
il giudice ha revocato la contumacia NT dell' seconda società IV edilizia a mutualità prevalente in liquidazione, stante la costituzione in giudizio della relativa Liquidazione coatta amministrativa e ha rigettato la richiesta di rinvio della causa formulata dal sig. , in quanto la recente costituzione della Liquidazione CP_2
NT coatta amministrativa dell' non solo non ha introdotto nuove domande, né nuove eccezioni in senso stretto (che, in ogni caso, sarebbero inammissibili), ma non ha neanche formulato nuove e diverse deduzioni rispetto al quadro difensivo sviluppato dall'attrice, alle cui conclusioni ha aderito.
Inoltre, il giudice ha rigettato l'istanza della Liquidazione coatta di riunione del presente giudizio con altri pendenti dinanzi a questo Tribunale in relazione a vicende analoghe, per i motivi già espressi alla precedente udienza su analoga istanza del socio convenuto;
ha rigettato anche l'istanza di riunione con giudizi intentati dai soci contro la , trattandosi di cause con soggetti CP_5 parzialmente differenti, e soprattutto con petitum e causae petendi totalmente distinti.
Ritenuta la causa matura la decisione, essa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c..
4 4. In via pregiudiziale, va respinta l'eccezione del socio convenuto di stralcio di documentazione depositata dall'attrice in allegato alle sue note conclusionali, trattandosi di due atti sopravvenuti NT (stato passivo dell' del 24.6.2025 e ordinanza di questo Tribunale del 19.8.2025), che peraltro non introducono, neanche indirettamente, nuovi temi d'indagine e nuove questioni.
4.1. Sempre in via pregiudiziale, va respinta l'eccezione del sig. circa l'indeterminatezza del CP_2 libello introduttivo, essendo perfettamente individuabile il thema decidendum in tutte le sue articolazioni, mentre alcuni refusi nel richiamo della documentazione non determinano alcun vulnus alla comprensione delle domande.
5. Con riferimento alla domanda di revocatoria, in via preliminare va rigetta l'eccezione, formulata dal socio convenuto, di prescrizione dell'azione revocatoria, giacché il termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c. decorre dalla trascrizione del contratto nei registri immobiliari (che è strumento di pubblicità verso i terzi) e non dalla sua registrazione presso l'Agenzia delle entrate (che ha finalità certificatorie e fiscali).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la disposizione dell'art. 2903 c.c. laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi;
è solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (Cass. civ. n. 1210/2007; in senso conforme cfr. Cass. civ. n. 5889/2016 e n. 11758/2018).
Ne discende che nel caso di specie, dove il contratto di locazione è stato registrato in data 14.10.2019
e trascritto in data 15.10.2019 e la citazione è stata notificata alla IV il 13.10.2024 a mezzo p.e.c. ed è stata consegnata all'ufficiale giudiziario 15.10.2024 per la notificazione a mani del socio convenuto, il termine quinquennale è stato rispettato anche nei confronti di quest'ultimo, essendo la notificazione intervenuta l'ultimo giorno utile, attesa la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, cosicché ai fini dell'interruzione della prescrizione, con riferimento agli atti giudiziari, è sufficiente il rispetto del termine in relazione alla consegna dell'atto all'ufficio notifiche.
5.1. La domanda di revocatoria è fondata e deve essere accolta.
5.2. Va premesso che le vicende dei giudizi dinanzi al giudice dell'esecuzione non influiscono – per diversità strutturale e funzionale – sulle valutazioni di merito da effettuarsi nel presente giudizio.
5 5.3. Per l'utile esperimento dell'actio pauliana occorrono i seguenti requisiti: a) la sussistenza di un credito, anche soggetto a condizione o a termine;
b) un atto di disposizione patrimoniale del debitore successivo al sorgere del credito (salva la peculiare ipotesi di cui all'art. 2901, comma 1, c.c.); c)
l'eventus damni, ovverosia un pregiudizio per le ragioni creditorie a causa della diminuzione anche potenziale, del patrimonio del debitore, derivante dall'atto di disposizione, con conseguente menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c.; d) la scientia damni del debitore, ovverosia la consapevolezza o la conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, anche in assenza di dolo specifico di nocumento al creditore;
e) nell'ipotesi di atto oneroso, occorre anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore, senza necessità di una specifica collusione tra il terzo e il debitore.
5.4. Tanto premesso, nella fattispecie in esame il credito dell'attrice nei confronti della IV oggi in liquidazione coatta è sussistente, emergendo univocamente dagli atti la presenza di un credito NT NT da restituzione di un mutuo ipotecario (versato dalla el 2013 in favore della IV , la cui attuale debenza (in favore dell'attrice a seguito di cessione del credito) non è stata contestata dalle parti convenute, le quali, in ogni caso, non hanno dedotto di averlo estinto, né tanto meno, lo hanno dimostrato.
Tale credito sussisteva già nel 2013 quando venne stipulato e concretizzato il contratto di mutuo e, quindi, antecedentemente all'atto dispositivo del 2019 di cui è stata domandata la revocazione.
5.5. Nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario ai fini dell'integrazione del requisito dell'eventus damni di cui all'art. 2901 c.c. che l'atto di disposizione patrimoniale renda impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che l'atto contestato abbia cagionato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito e, quindi, abbia determinato anche soltanto un rischio d'incapienza.
Ciò posto, nel caso di specie l'eventus damni è certamente sussistente e lo è nella sua declinazione maggiormente incisiva: invero, non si concreta in un pericolo di pregiudizio per la realizzazione del credito, ma ha già determinato un pregiudizio effettivo.
In proposito si osserva che concedere i beni in locazione ad un canone vile (la metà di quello iniziale e nettamente inferiore a quello previsto dall'amministrazione comunale) e stabilire la compensazione dei canoni pregressi non versati e dei canoni da versare fino ad aprile 2035 hanno, con ogni evidenza, eliso la possibilità per la società creditrice di soddisfarsi esecutivamente su tali somme.
6 5.6. Con riferimento alla scientia damni tanto in capo alla debitrice quanto in capo al terzo, è provato
– in quanto non specificamente contestato e, anzi, confermato dalle difese del convenuto – che la NT debitrice IV e il socio interessato, prima di stipulare l'atto modificativo del contratto di locazione erano a conoscenza della situazione debitoria della predetta IV, tantoché il negozio è stato posto in essere per rimediare a un dichiarato pregiudizio inferto ai soci dalla mala gestio dei precedenti amministratori e comunque nell'atto di disposizione si fa menzione dell'esposizione debitoria della IV.
Inoltre, la modifica del contratto di locazione è stata effettuata per tutti e trenta i soci della IV, la quale ha evidentemente voluto pregiudicare il complessivo credito della banca mutuante.
Orbene, ai fini dell'actio pauliana, nell'ipotesi di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore, non essendo necessaria l'intenzione di nuocere al creditore, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni (cfr., ex aliis, Cass. civ. numeri 27546/2014, 16825/2013, 966/2007,
20813/2004, 14489/2004, 6272/1997 e 4077/1996).
Con riferimento al terzo è sufficiente per gli atti onerosi la consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore causata dall'atto di disposizione, tale da arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, il che non presuppone né l'intenzione di nuocere, né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. civ. n. 10430/2005), fermo restando, ad ogni modo, che, come già evidenziato, tale conoscenza sussiste nel caso di specie.
Posto che, trattandosi di un atto di disposizione a titolo oneroso e successivo al credito, è sufficiente la sussistenza di ragionevoli presunzioni semplici per provare la scientia damni, nel caso di specie si
è comunque in presenza di una piena prova, giacché si palesa con immediata e solida evidenza la piena consapevolezza della IV di arrecare un grave pregiudizio alle ragioni creditorie e la ragionevole certezza che anche il terzo (peraltro socio della IV e, quindi, non estraneo alle vicende finanziarie di quest'ultima) fosse senz'altro a conoscenza di tale esito.
In particolare, anche a voler prescindere dalla eccentricità di un accordo di notevole ribassamento del canone con contestuale sostanziale rinuncia (tramite quietanza) al percepimento non soltanto dei canoni scaduti, ma addirittura di quelli a scadere fino al 2035 (a decorrere dal 2019) in dichiarata
7 compensazione con un credito del socio conduttore riconosciuto dalla IV senza effettivi riscontri, la circostanza che l'atto dispositivo abbia inciso in via esiziale, immediata e diretta sul credito della mutuante attraverso un negozio oneroso (peraltro replicato per 30 soci) posto in essere da una IV edilizia con proprio socio conduttore è di per sé sufficiente a integrare sia l'eventus damni sia la scientia damni.
5.7. In definitiva, sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per il legittimo esercizio dell'azione revocatoria, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei confronti di parte attrice della scrittura privata (di modifica del precedente contratto di locazione del 18.5.2010) stipulata NT dall' con il socio convenuto in data 26.09.2019 e trascritta il 15.10.2019.
6. È fondata e, pertanto, deve essere accolta anche la domanda di nullità, ai sensi dell'art. 1414, comma 1, c.c. per simulazione assoluta del “NTratto preliminare di assegnazione in proprietà di NT alloggio a carattere transattivo” stipulato dalla IV con il socio odierno convenuto in data 26.9.2019 e trascritto il 15.10.2019.
Al riguardo si evidenzia che siffatto contratto è stato stipulato (insieme ad altri 29 analoghi accordi con gli altri soci) il medesimo giorno del contratto di locazione modificativo del precedente negozio locativo ed è collegato a quest'ultimo, innestandosi ambedue nella medesima vicenda fattuale ed essendo sostanzialmente parte di un'unica composita operazione negoziale, come espressamente confermato nelle sue difese dal socio convenuto. NT Con il suddetto contratto preliminare è stato stabilito di trasferire da seconda al socio la proprietà superficiaria per anni 99 degli immobili da esso locati non appena ottenuto il riscatto dal vincolo locatizio da parte della Regione Lazio o, in difetto, allo scadere del vincolo normativamente previsto per la data del 30.4.2035 ed è stato riconosciuto dalla IV che il socio le avrebbe già versato un considerevole importo per l'assegnazione e che egli avrebbe anche un credito nei confronti della società, la cui genesi non è perspicua.
A prescindere dalle contestazioni dell'attrice circa il prezzo di cessione, l'effettivo versamento di somme da parte del socio e il loro esatto importo, è dirimente osservare che la causa transattiva non è sussistente in modo effettivo, basandosi su azioni pretestuose veicolate in precedenza dal socio nei confronti della IV per il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell'immobile nonostante non fosse
(e non sia attualmente) decorso il termine locatizio di 25 anni e per la rideterminazione del corrispettivo dovuto a saldo da parte del socio e nei confronti della medesima IV nonché della , della della e di per NTroparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
8 un'asserita illegittimità del mutuo concesso e nullità dell'ipoteca nella misura eccedente la quota di accollo per come pattuita, peraltro dopo l'avvio di un pignoramento presso terzi proposto dalla contro il socio odierno convenuto (nonché dagli altri soci) per i canoni di locazione da CP_4
NT versare alla IV e nell'imminenza di una procedura esecutiva che avrebbe proposto la er il recupero del mutuo concesso.
È altresì decisivo in punto di difetto causale che per il socio nulla è mutato in relazione ai diritti acquisiti ed acquisibili con la stipulazione dell'atto censurato rispetto all'inizialmente preventivata assegnazione dell'alloggio di proprietà della IV al termine della locazione nel 2035, tantoché il socio è ad oggi conduttore e le sue aspettative sul diritto domenicale sono rimaste invariate.
In sostanza, il contratto preliminare è del tutto inutile per il socio, oltre a non recare alcun vantaggio alla IV.
Su altro versante, tramite il contratto preliminare alla Bnl prima e alla seppur NTroparte_1 titolari di privilegio ipotecario sui medesimi beni immobili oggetto dell'accordo tra gli odierni convenuti, è opponibile la trascrizione di un atto, senza effetti reali attuali, idoneo a trasferire, senza il versamento di alcuna somma dal socio alla IV, la proprietà superficiaria dei beni di quest'ultima in favore del socio, per tal via elidendo il valore dell'ipoteca iscritta anteriormente sui medesimi beni, in quanto essa non garantisce più il credito, essendo sostanzialmente non più sussistenti le somme su cui la creditrice potrà rivalersi per la restituzione del mutuo erogato.
Ne discende che i contraenti hanno posto in essere un atto simulato in modo assoluto, non volendo gli effetti di questo né di altro negozio (gli effetti, invero, vengono traslati al 2035, peraltro in totale spregio dell'art. 2645-bis, comma 3, c.c. che prevede il termine massimo di tre anni per gli effetti della trascrizione del contratto preliminare) e da cui non hanno tratto alcuna utilità attuale, se non quella di arrecare danno alla creditrice della IV e di rendere più difficoltosa l'esecuzione sui beni oggetto di ipoteca, facendo sorgere un credito in capo al socio, il quale, invece, è ragionevolmente debitore della IV di tutti i canoni non versati alla data del contratto preliminare e di quelli successivi, impendendo in tal modo alla creditrice di esigere le somme ancora dovute dal socio alla IV.
Quanto esposto è sufficiente a dimostrare la simulazione assoluta del contratto di assegnazione, non sorretto da alcun interesse delle parti diverso da quello di rendere notevolmente più difficoltosa
9 l'esazione del credito tramite l'esecuzione forzata sul bene immobile, con conseguente assorbimento di ogni altra deduzione e questione sul punto.
7. L'accoglimento delle due domande dell'attrice di inefficacia relativa e di nullità di negozi trascritti comporta altresì l'accoglimento della domanda della medesima di emissione di ordine al competente conservatore di trascrivere la presente sentenza.
8. Tra l'attrice e il socio convenuto le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
8.1. Tra la Liquidazione coatta e le altre parti esse devono essere compensate, in quanto detta convenuta ha aderito alle domande dell'attrice e non ha svolto domande trasversali contro il socio e considerato comunque che l'allora IV fu parte negoziale del negozio dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice e del negozio dichiarato nullo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti rappresentata dalla NTroparte_1
NT
la scrittura privata stipulata da seconda società IV edilizia a Parte_1 mutualità prevalente e in data 26.9.2019, trascritta il 15.10.2019, di modifica del CP_2 contratto di locazione agevolato ad uso abitativo stipulato il 18.5.2010;
2) dichiara nullo ai sensi dell'art. 1414, comma 1, c.c. il contratto preliminare di assegnazione in NT proprietà di alloggio a carattere transattivo stipulato da seconda società IV edilizia a mutualità prevalente e in data 26.9.2019 e trascritto il 16.10.2019; CP_2
3) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Roma 1 la trascrizione della presente sentenza;
4) condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite CP_2 Parte_1 del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.000, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa;
5) compensa le spese di lite tra la Liquidazione coatta amministrativa CCII ASA seconda società IV edilizia a mutualità prevalente in liquidazione e le altre parti.
Roma, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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