CASS
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Massime • 1
In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2024, n. 8873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8873 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5436/2020 R.G. proposto da: UR ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato MORIGI ENRICO ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 1 Num. 8873 Anno 2024 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 04/04/2024 2 di 11 nonchè contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4460/2019 depositata il 02/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. FATTI DI CAUSA Con sentenza n.4460/2019 deposita il 2/7/2019 la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da LA SO avverso l'ordinanza n. 27053/2014 del Tribunale di Roma, con cui era stata respinta la domanda proposta da LA SO nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per ottenere il pagamento della complessiva somma di Euro 54.742,50, pari - a dire del ricorrente - agli emolumenti maturati per lo svolgimento delle funzioni di Presidente reggente della Commissione tributaria regionale del Lazio dal 22/8/29012 sino al 29/2/2014, emolumenti composti da un compenso fisso ed uno variabile ai sensi del D.lgs. n. 545 del 1992, art. 13, oltre alle maggiori somme maturate dall'1/3/2014 al 18/3/2014, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione. La domanda era stata proposta sulla premessa che il LA, in qualità di presidente anziano, aveva ricoperto quale reggente la carica di Presidente della anzidetta Commissione Tributaria ed aveva svolto le relative funzioni e che ciò aveva comportato il maturarsi del diritto all'emolumento indicato. La Corte di appello di Roma, ha ritenuto che: a) il rapporto fra giudice tributario e Ministero dell’economia e delle finanze non poteva qualificarsi di pubblico impiego stante il suo carattere onorario, con ciò escludendo l’applicazione dell’art.52 d.lgs.n.165/2001; b) il relativo trattamento economico non era di natura retributiva, assumendo carattere indennitario;
c) la decisione favorevole alla tesi sostenuta dal LA, pur patrocinata da alcune Risoluzioni del consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, era stata smentita dal parere reso dal Consiglio di Stato del 27.4.2010 n. affare 01167/10, secondo il quale l’art.2, c.2, del d.lgs.n.545/1992, nel prevedere la sostituzione del Presidente di commissione assente o impedito con il Presidente di sezione, escludeva che fosse necessaria l’adozione di un atto implicante una qualche discrezionalità sui poteri del sostituto integrando, piuttosto, un sistema automatico di sostituzione, visto che era la stessa disposizione ad 3 di 11 individuare il soggetto destinato a subentrare a chi sia assente o impedito;
d) tali conclusioni dovevano ritenersi valide anche in caso di assenza prolungata;
e) le risoluzioni del CPGT, per altro verso, erano inadeguate a superare l’interpretazione anzidetta, nemmeno ipotizzandosi una violazione dei parametri costituzionali rispetto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 proprio per la diversità fra la posizione di sostituto del presidente di commissione in capo al Presidente di Sezione, già titolare di una diversa posizione economica e quella di chi svolge in via di fatto le funzioni superiori di Presidente di Sezione, rientrando in ogni caso la scelta sui criteri concernenti gli emolumenti nel campo della discrezionalità legislativa. Il LA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il MEF ha con controricorso. All’esito del deposito di istanza per la trattazione in pubblica udienza, rappresentando che questione similare era posta nel ricorso n. 13760/2020 tra altre parti, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.12481/2023, rinviava la causa all’udienza pubblica. Il Procuratore generale ha depositato memoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza n.12481/2023, è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 17.1.2024. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 17 gennaio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 545 del 1992, art. 2, nonché del D.L. n. 98 del 2011, art. 39. Con tale doglianza il ricorrente deduce che, nel caso in cui - come il suo - la nomina in funzione vicaria sia conseguita non già ad "assenza" o impedimento", ma alla vacanza del posto non troverebbe applicazione l'art. 2 cit. e trae argomento a sostegno dalla circostanza che la Delibera del Consiglio di Presidenza Tributaria 17 luglio 2012, n. 1474, con cui era stato nominato in funzione vicaria del presidente di Commissione, gli aveva attribuito il potere di esercitare sia l'attività giurisdizionale che quella non giurisdizionale. Dunque, secondo il ricorrente, l’art.2, c.2, d.lgs.n.545/1992 e l’art.39 c d.l.n.98/2011 troverebbero applicazione unicamente per l’ipotesi della sostituzione per assenza o impedimento del Presidente di commissione per una limitata durata temporale e per lo svolgimento delle sole funzioni amministrative e non per la diversa ipotesi dello svolgimento di funzioni vicarie per vacanza dell’incarico di Presidente di Commissione, qual era quella del ricorrente, appositamente nominato reggente dal Consiglio di Presidente della Giustizia tributaria. Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio ed in particolare del "decreto di nomina", nonché l’erronea valutazione da parte della Corte di appello delle mansioni 4 di 11 effettivamente svolte in materia giurisdizionale dal Presidente di Commissione rispetto ad un Presidente di Sezione. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 6, in relazione agli artt. 3,36 e 97 Cost. La soluzione alla quale era approdata la Corte di appello risulterebbe iniqua e violativa dei parametri costituzionali indicati rispetto al caso di reggenza operata per anni dal ricorrente con il conseguente espletamento di tutte le funzioni sia amministrative che giurisdizionali del presidente della commissione. Il primo motivo ed il terzo motivo, i quali meritano un esame congiunto, sono entrambi infondati. Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.” L’art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che “1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”. Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “ I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545- corsivo aggiunto n.d.r.-, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992." Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, 5 di 11 variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2, d.lgs. n.545/1992, cit.-. Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria l’incarico di Presidente facente funzioni di Commissione tributaria- ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione. In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria, nella versione emendata con delibera n.269 del 22.2.2022 dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove è stato previsto che “Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso della carica di titolarità. Ciò posto, al fondo della questione rimessa al Collegio vi è, anzitutto, la portata dell’art.2, c.2 d.lgs. n.546/1995 che dispone, in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commissione, la sostituzione del Presidente di Sezione nelle funzioni non giurisdizionali. Il ricorrente assume che la previsione contemplata nel comma 2 cit. non riguardi le ipotesi di assenza prolungata regolata da un apposito provvedimento di reggenza del Consiglio di Presidente della Giustizia tributaria, mentre il Ministero controricorrente sostiene la tesa opposta, in ragione dell’assenza di limitazioni di sorta rispetto alla ipotesi di assenza prolungata del presidente di Commissione. Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nel disattendere la prospettazione difensiva del ricorrente, abbia operato una corretta interpretazione dell’art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e dell’art.39, c.6 d.l.n.98/2011. Quanto alla prima disposizione la stessa disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età. Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, 6 di 11 senza soluzione di continuità, l’esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell’organo preposto all’autogoverno della magistratura tributaria. Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali. Se dunque la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l'efficienza della Commissione con riguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale, risulta parimenti evidente che l’adozione di provvedimenti in tema di determinazione delle funzioni spettanti al presidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivanti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsione normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osservato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di sostituzione del Presidente di commissione con il Presidente di sezione destinato ad esercitarne le funzioni. Circostanza ben messa in evidenza dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. La diversa conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nelle risoluzioni e nel regolamento sopra indicati appare recessiva rispetto all’interpretazione delle previsioni normative anzidette qui esposta, né risulta coerente con le competenze del detto organo disciplinate dall’art.24, lett.c) del d.lgs. n.545/1992. Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Commissione che il Consiglio di Presidenza colmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe, infatti, con l’attribuire all’organo di autogoverno della giustizia tributaria una competenza incidente sulle funzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore delegato dell’epoca le attribuzioni relative agli organi della giustizia tributaria. Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno dell’art.2, d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione. Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in 7 di 11 quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta. Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l’attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell’epoca le funzioni espletate dal Presidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell’aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all’intera Commissione e non alla singola sezione. A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell’art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi. In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto. In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell’art.2 d.lgs.n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente. Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico 8 di 11 parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente. Ne consegue che tale ultima disposizione non può in alcun modo fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile azionati dal LA per la reggenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi – fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno della sezione di appartenenza – che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori - fissi e variabili- in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992. Ne consegue che il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dal LA non consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili relativi agli altri magistrati in favore del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente. Sul punto appare dunque persuasiva la posizione espressa dal Procuratore generale, laddove ha ritenuto che “Il richiamo che l’art. 39, comma 6, compie all’art. 2, comma 2, in altre parole, opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione ivi menzionate. Ne consegue che è chiara la volontà espressa dall’art. 39, comma 6: consentire ai Giudici tributari di godere dei compensi di cui all’art. 13, d.lgs. 545/1992, quando sostituiscono (nei casi in cui svolgono le funzioni) i Presidenti di Sezione o i Vicepresidenti di Sezione. Non consentire, invece, il godimento di analoghi, superiori, compensi ai Presidenti di Sezione, chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presidenti di Commissione.” Ed è appena il caso di aggiungere che le superiori considerazioni sono pure idonee e superare i rilievi esposti dal ricorrente in ordine all’attività aggiuntiva, di carattere giurisdizionale, che sarebbe svolta dal presidente di Commissione all’atto dell’assegnazione dei ricorsi, alla loro immediata definizione o riunione, rendendoli non persuasivi e condivisibili in relazione al quadro normativo esistente nell’esegesi che qui si è esposta. Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che “La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.” Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121). Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione tributaria -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigente- e l’attività del pubblico impiego, come già 9 di 11 ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass.S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua, di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione. Precisazione che, in linea con quanto deciso dalla Corte di appello, esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.39., c.6, d.l.n.98/2011che pure prospetta il ricorrente nel terzo motivo di ricorso. Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 – che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.
2. d.lgs. ult. cit. non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamente. Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attività svolta dal Presidente supplente -arg. da Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento delle prerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca – ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti. Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, ben diversa precaria e diversa dal Presidente di commissione designato a svolgere le funzioni tali funzioni sulla base della procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario. Va dunque fissato il seguente principio di diritto: Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato 10 di 11 come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per plurime ragioni. Anzitutto, ricorre nel caso di specie l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo la decisione di secondo grado interamente corrispondente a quella di primo grado e comunque risultando le due statuizioni fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa-cfr. Cass.7724/2022-. In ogni caso, il giudice di appello ha esaminato i fatti relativi alle mansioni svolte;
ciò che impedisce di profilare il vizio di omesso esame di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c.-Cass.S.U. n.8053/2014-. Quanto alla censura in diritto, pure contenuta nel motivo, la stessa è infondata per le ragioni già esposte con riguardo all’esame del primo e del terzo motivo, appunto correlate alla disciplina normativa prevista in tema di sostituzione del Presidente di Commissione alla quale non viene agganciato alcun trattamento economico diverso da quello previsto per la figura di Presidente di sezione. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal ricorrente, il ricorso va rigettato. La novità della questione affrontata dalla Corte e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso il 17 gennaio 2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. Il cons.rel. TO VA TI 11 di 11 Il Presidente NT TT
c) la decisione favorevole alla tesi sostenuta dal LA, pur patrocinata da alcune Risoluzioni del consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, era stata smentita dal parere reso dal Consiglio di Stato del 27.4.2010 n. affare 01167/10, secondo il quale l’art.2, c.2, del d.lgs.n.545/1992, nel prevedere la sostituzione del Presidente di commissione assente o impedito con il Presidente di sezione, escludeva che fosse necessaria l’adozione di un atto implicante una qualche discrezionalità sui poteri del sostituto integrando, piuttosto, un sistema automatico di sostituzione, visto che era la stessa disposizione ad 3 di 11 individuare il soggetto destinato a subentrare a chi sia assente o impedito;
d) tali conclusioni dovevano ritenersi valide anche in caso di assenza prolungata;
e) le risoluzioni del CPGT, per altro verso, erano inadeguate a superare l’interpretazione anzidetta, nemmeno ipotizzandosi una violazione dei parametri costituzionali rispetto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 proprio per la diversità fra la posizione di sostituto del presidente di commissione in capo al Presidente di Sezione, già titolare di una diversa posizione economica e quella di chi svolge in via di fatto le funzioni superiori di Presidente di Sezione, rientrando in ogni caso la scelta sui criteri concernenti gli emolumenti nel campo della discrezionalità legislativa. Il LA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il MEF ha con controricorso. All’esito del deposito di istanza per la trattazione in pubblica udienza, rappresentando che questione similare era posta nel ricorso n. 13760/2020 tra altre parti, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.12481/2023, rinviava la causa all’udienza pubblica. Il Procuratore generale ha depositato memoria ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa, rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza n.12481/2023, è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 17.1.2024. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 17 gennaio 2024. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 545 del 1992, art. 2, nonché del D.L. n. 98 del 2011, art. 39. Con tale doglianza il ricorrente deduce che, nel caso in cui - come il suo - la nomina in funzione vicaria sia conseguita non già ad "assenza" o impedimento", ma alla vacanza del posto non troverebbe applicazione l'art. 2 cit. e trae argomento a sostegno dalla circostanza che la Delibera del Consiglio di Presidenza Tributaria 17 luglio 2012, n. 1474, con cui era stato nominato in funzione vicaria del presidente di Commissione, gli aveva attribuito il potere di esercitare sia l'attività giurisdizionale che quella non giurisdizionale. Dunque, secondo il ricorrente, l’art.2, c.2, d.lgs.n.545/1992 e l’art.39 c d.l.n.98/2011 troverebbero applicazione unicamente per l’ipotesi della sostituzione per assenza o impedimento del Presidente di commissione per una limitata durata temporale e per lo svolgimento delle sole funzioni amministrative e non per la diversa ipotesi dello svolgimento di funzioni vicarie per vacanza dell’incarico di Presidente di Commissione, qual era quella del ricorrente, appositamente nominato reggente dal Consiglio di Presidente della Giustizia tributaria. Con il secondo motivo si deduce l’omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio ed in particolare del "decreto di nomina", nonché l’erronea valutazione da parte della Corte di appello delle mansioni 4 di 11 effettivamente svolte in materia giurisdizionale dal Presidente di Commissione rispetto ad un Presidente di Sezione. Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 6, in relazione agli artt. 3,36 e 97 Cost. La soluzione alla quale era approdata la Corte di appello risulterebbe iniqua e violativa dei parametri costituzionali indicati rispetto al caso di reggenza operata per anni dal ricorrente con il conseguente espletamento di tutte le funzioni sia amministrative che giurisdizionali del presidente della commissione. Il primo motivo ed il terzo motivo, i quali meritano un esame congiunto, sono entrambi infondati. Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa inoltre che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.” L’art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che “1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”. Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “ I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545- corsivo aggiunto n.d.r.-, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992." Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, 5 di 11 variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2, d.lgs. n.545/1992, cit.-. Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria l’incarico di Presidente facente funzioni di Commissione tributaria- ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione. In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria, nella versione emendata con delibera n.269 del 22.2.2022 dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove è stato previsto che “Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso della carica di titolarità. Ciò posto, al fondo della questione rimessa al Collegio vi è, anzitutto, la portata dell’art.2, c.2 d.lgs. n.546/1995 che dispone, in caso di assenza o impedimento del Presidente di Commissione, la sostituzione del Presidente di Sezione nelle funzioni non giurisdizionali. Il ricorrente assume che la previsione contemplata nel comma 2 cit. non riguardi le ipotesi di assenza prolungata regolata da un apposito provvedimento di reggenza del Consiglio di Presidente della Giustizia tributaria, mentre il Ministero controricorrente sostiene la tesa opposta, in ragione dell’assenza di limitazioni di sorta rispetto alla ipotesi di assenza prolungata del presidente di Commissione. Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nel disattendere la prospettazione difensiva del ricorrente, abbia operato una corretta interpretazione dell’art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e dell’art.39, c.6 d.l.n.98/2011. Quanto alla prima disposizione la stessa disciplina qualunque ipotesi di assenza o impedimento del presidente di Commissione, attribuendo le relative funzioni non giurisdizionali in modo preciso ed incondizionato al presidente di sezione con maggiore anzianità o, subordinatamente di età. Tale opzione ermeneutica appare coerente non solo con il dato letterale, nel quale manca qualunque riferimento implicito o esplicito al carattere temporaneo degli impedimenti del Presidente di commissione, ma anche alla ratio della previsione legislativa, evidentemente rivolta a garantire, 6 di 11 senza soluzione di continuità, l’esercizio delle funzioni non giurisdizionali riservate al presidente di Commissione senza che tale passaggio risulti condizionato dalla necessità di provvedimenti specifici da parte dell’organo preposto all’autogoverno della magistratura tributaria. Le nozioni di vacanza o impedimento, pertanto, non può che ricomprendere anche quella della supplenza del posto di Presidente di Commissione, per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento delle attività connesse alle funzioni presidenziali. Se dunque la disposizione anzidetta è rivolta a mantenere l'efficienza della Commissione con riguardo ai compiti organizzativi di spettanza presidenziale, risulta parimenti evidente che l’adozione di provvedimenti in tema di determinazione delle funzioni spettanti al presidente di Commissione reggente e degli effetti economici derivanti dai medesimi in tanto possa dirsi coerente con la specifica previsione normativa appena ricordata in quanto, come puntualmente osservato dal Consiglio di Stato nel parere del 27 aprile 2010 essa risulti conforme alla disciplina legale contenente il sistema automatico di sostituzione del Presidente di commissione con il Presidente di sezione destinato ad esercitarne le funzioni. Circostanza ben messa in evidenza dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. La diversa conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nelle risoluzioni e nel regolamento sopra indicati appare recessiva rispetto all’interpretazione delle previsioni normative anzidette qui esposta, né risulta coerente con le competenze del detto organo disciplinate dall’art.24, lett.c) del d.lgs. n.545/1992. Ad opinare nel senso che vi sarebbe un vuoto normativo quanto alle funzioni giurisdizionali svolte dal sostituto del Presidente di Commissione che il Consiglio di Presidenza colmerebbe con i provvedimenti di supplenza si finirebbe, infatti, con l’attribuire all’organo di autogoverno della giustizia tributaria una competenza incidente sulle funzioni del Presidente di sezione reggente non previsti dalla legge, in contrasto con il principio che riserva in via esclusiva al legislatore delegato dell’epoca le attribuzioni relative agli organi della giustizia tributaria. Va poi aggiunto che il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno dell’art.2, d.lgs.n.545/1992 non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione supplente non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione. Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in 7 di 11 quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta. Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l’attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell’epoca le funzioni espletate dal Presidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell’aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all’intera Commissione e non alla singola sezione. A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell’art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi. In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistenti, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto. In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell’art.2 d.lgs.n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente. Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile per una funzione diversa da quella svolta unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico 8 di 11 parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente. Ne consegue che tale ultima disposizione non può in alcun modo fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile azionati dal LA per la reggenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi – fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno della sezione di appartenenza – che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori - fissi e variabili- in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992. Ne consegue che il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dal LA non consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili relativi agli altri magistrati in favore del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente. Sul punto appare dunque persuasiva la posizione espressa dal Procuratore generale, laddove ha ritenuto che “Il richiamo che l’art. 39, comma 6, compie all’art. 2, comma 2, in altre parole, opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione ivi menzionate. Ne consegue che è chiara la volontà espressa dall’art. 39, comma 6: consentire ai Giudici tributari di godere dei compensi di cui all’art. 13, d.lgs. 545/1992, quando sostituiscono (nei casi in cui svolgono le funzioni) i Presidenti di Sezione o i Vicepresidenti di Sezione. Non consentire, invece, il godimento di analoghi, superiori, compensi ai Presidenti di Sezione, chiamati temporaneamente a svolgere le funzioni di Presidenti di Commissione.” Ed è appena il caso di aggiungere che le superiori considerazioni sono pure idonee e superare i rilievi esposti dal ricorrente in ordine all’attività aggiuntiva, di carattere giurisdizionale, che sarebbe svolta dal presidente di Commissione all’atto dell’assegnazione dei ricorsi, alla loro immediata definizione o riunione, rendendoli non persuasivi e condivisibili in relazione al quadro normativo esistente nell’esegesi che qui si è esposta. Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che “La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.” Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121). Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione tributaria -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigente- e l’attività del pubblico impiego, come già 9 di 11 ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte- Cass.S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua, di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione. Precisazione che, in linea con quanto deciso dalla Corte di appello, esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.39., c.6, d.l.n.98/2011che pure prospetta il ricorrente nel terzo motivo di ricorso. Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 – che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.
2. d.lgs. ult. cit. non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamente. Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attività svolta dal Presidente supplente -arg. da Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento delle prerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca – ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti. Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, ben diversa precaria e diversa dal Presidente di commissione designato a svolgere le funzioni tali funzioni sulla base della procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario. Va dunque fissato il seguente principio di diritto: Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato 10 di 11 come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per plurime ragioni. Anzitutto, ricorre nel caso di specie l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., essendo la decisione di secondo grado interamente corrispondente a quella di primo grado e comunque risultando le due statuizioni fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa-cfr. Cass.7724/2022-. In ogni caso, il giudice di appello ha esaminato i fatti relativi alle mansioni svolte;
ciò che impedisce di profilare il vizio di omesso esame di cui al n.5 dell’art.360 c.1 c.p.c.-Cass.S.U. n.8053/2014-. Quanto alla censura in diritto, pure contenuta nel motivo, la stessa è infondata per le ragioni già esposte con riguardo all’esame del primo e del terzo motivo, appunto correlate alla disciplina normativa prevista in tema di sostituzione del Presidente di Commissione alla quale non viene agganciato alcun trattamento economico diverso da quello previsto per la figura di Presidente di sezione. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal ricorrente, il ricorso va rigettato. La novità della questione affrontata dalla Corte e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso il 17 gennaio 2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. Il cons.rel. TO VA TI 11 di 11 Il Presidente NT TT