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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27/03/2025 nel procedimento iscritto al n. 6243/2024 R.G., promosso da parte ricorrente nei confronti di parte resistente e Parte_1 CP_1
. CP_2
Sono comparsi:
- per parte ricorrente 'avv. Franceschini Paolo, il quale si Parte_1
riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi formulate;
- per parte resistente l'avv. Agnoli Giorgio, il quale ribadisce la CP_3
non opposizione ed anzi totale adesione della propria assistita alle domande di cui al ricorso e conclude pertanto come da memoria costitutiva, insistendo inoltre per la compensazione delle spese di lite;
- per parte resistente nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice, preliminarmente, verificata la ritualità della notifica nei confronti del resistente effettuata a mezzo posta e perfezionatasi a mani dal CP_1
destinatario il 23.11.2024, ne dichiara la contumacia;
quindi, preso atto dell'odierna precisazione delle conclusioni e discussione dei procuratori delle parti costituite, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6243/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Paolo Franceschini;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_2 C.F._2
Giorgio Agnoli e Sara Mischi;
-parte resistente-
e
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._3
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: cessazione del contratto di locazione alla scadenza;
uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. depositato il 23.10.2024, notificato insieme al relativo decreto di fissazione udienza a mezzo posta il 23.11.2024 ad entrambi i resistenti e CP_1 [...]
, con cui il ricorrente : CP_2 Parte_1
- ha premesso di essere divenuto proprietario, per effetto di successione alla madre deceduta il 20.04.2023, dell'immobile sito in Verona, via Paride da Persona_1
Cerea n. 8, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 221, particella 55, subalterno 1, nonché al foglio 5, particella 1421, subalterno 4, a suo tempo concesso
2 in locazione a giusta contratto sottoscritto l'1.03.2015 e debitamente CP_1
registrato, per la durata di anni tre rinnovabili (e rinnovatisi) di biennio in biennio;
- ha rappresentato di avere, già in veste di amministratore di sostegno di , Persona_1
inviato il 14.04.2023 una lettera di disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 28.02.2024, non riscontrata dal conduttore, e di avere inoltrato ulteriore disdetta il
28.08.2023, quest'ultima ritirata;
- ha lamentato come alla predetta scadenza del contratto l'immobile non sia stato liberato, ma sia ad oggi occupato da figlia del conduttore;
CP_2
- ha dato atto dell'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria;
- ha dedotto circa l'efficacia delle disdette inoltrate, regolarmente recapitate all'indirizzo del destinatario;
- ha chiesto, previo accertamento della cessazione degli effetti del contratto di locazione, condannare i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto adesivo della memoria depositata dalla resistente il 25.03.2025, con cui la stessa nel costituirsi ha CP_2
dichiarato di non opporsi alle domande formulate dal ricorrente;
§.III. Dato atto che nessuno si è costituito per il resistente a fronte di CP_1
rituale notifica effettuata a mezzo posta e consegnata al destinatario il 23.11.2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., dovendosene pertanto dichiarare la contumacia all'odierna udienza;
§.IV. Ritenuto che le pretese avanzate dal ricorrente siano fondate e debbano trovare accoglimento, alla luce di quanto segue;
Considerato, anzi tutto, che emergono documentalmente le seguenti circostanze:
l'esistenza del contratto di locazione abitativa sottoscritto l'1.03.2025 e debitamente registrato tra in qualità di locatrice e quale conduttore Persona_1 CP_1
3 (cfr. doc. 2 ricorrente), avente ad oggetto l'immobile di cui sopra, per la durata di anni tre, successivamente rinnovabili (ed effettivamente rinnovati) per anni due e quindi di biennio in biennio;
l'intervenuto decesso dell'originaria proprietaria, cui è succeduto, anche nel presente contratto, il figlio attuale ricorrente (cfr. docc. da 5 a 7 ricorrente); l'inoltro di raccomandata di disdetta rispetto alla scadenza del
28.02.2024, dapprima il 14.04.2023 (recapitata il 27.04.2023 e non ritirata) e poi il
28.08.2023 (quest'ultima ricevuta), entrambe comunque pervenute alla residenza del destinatario (cfr. docc. 3 e 8 ricorrente);
Richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità in punto natura recettizia della disdetta (cfr., per tutte, Cass. civ., 20.06.2022, n. 19824; Cass. civ., n.
27526/2013);
Considerato, inoltre, che la resistente nel costituirsi, non ha contestato CP_2
di occupare ad oggi l'immobile, sostanzialmente aderendo integralmente alle domande di cui al ricorso;
Ritenuto pertanto, quanto alle pretese azionate dal ricorrente di accertamento della cessazione degli effetti del contratto e di conseguente condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile, che le stesse risultino adeguatamente provate in via documentale, anche sulla scorta dei consolidati criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali (cfr. Cass. civ., n. 13533/2001; Cass. civ., n.
15659/2011; Cass. civ., n. 3373/2010; Cass. civ., n. 9351/2007);
§.V. Ritenuto, infine, che all'accoglimento della domanda della ricorrente faccia seguito la condanna in solido dei resistenti alla rifusione, in favore della prima, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n.
147/2022, tenuto conto del ridotto valore della causa e di natura e (limitata) quantità dell'attività difensiva espletata, essendosi tenuta una sola udienza di discussione;
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
6243/2024 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta la cessazione degli effetti del contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo sottoscritto l'1.03.2015;
- ordina ai resistenti il rilascio, in favore del ricorrente, del bene oggetto del predetto contratto, libero e sgombero da persone e cose anche interposte, entro il 30.04.2025;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 852,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
5
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 27/03/2025 nel procedimento iscritto al n. 6243/2024 R.G., promosso da parte ricorrente nei confronti di parte resistente e Parte_1 CP_1
. CP_2
Sono comparsi:
- per parte ricorrente 'avv. Franceschini Paolo, il quale si Parte_1
riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi formulate;
- per parte resistente l'avv. Agnoli Giorgio, il quale ribadisce la CP_3
non opposizione ed anzi totale adesione della propria assistita alle domande di cui al ricorso e conclude pertanto come da memoria costitutiva, insistendo inoltre per la compensazione delle spese di lite;
- per parte resistente nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice, preliminarmente, verificata la ritualità della notifica nei confronti del resistente effettuata a mezzo posta e perfezionatasi a mani dal CP_1
destinatario il 23.11.2024, ne dichiara la contumacia;
quindi, preso atto dell'odierna precisazione delle conclusioni e discussione dei procuratori delle parti costituite, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che le parti si allontanano.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
1 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6243/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Paolo Franceschini;
-parte ricorrente-
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_2 C.F._2
Giorgio Agnoli e Sara Mischi;
-parte resistente-
e
contro
:
(C.F. ); CP_1 C.F._3
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: cessazione del contratto di locazione alla scadenza;
uso abitativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 447 bis
c.p.c. depositato il 23.10.2024, notificato insieme al relativo decreto di fissazione udienza a mezzo posta il 23.11.2024 ad entrambi i resistenti e CP_1 [...]
, con cui il ricorrente : CP_2 Parte_1
- ha premesso di essere divenuto proprietario, per effetto di successione alla madre deceduta il 20.04.2023, dell'immobile sito in Verona, via Paride da Persona_1
Cerea n. 8, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 221, particella 55, subalterno 1, nonché al foglio 5, particella 1421, subalterno 4, a suo tempo concesso
2 in locazione a giusta contratto sottoscritto l'1.03.2015 e debitamente CP_1
registrato, per la durata di anni tre rinnovabili (e rinnovatisi) di biennio in biennio;
- ha rappresentato di avere, già in veste di amministratore di sostegno di , Persona_1
inviato il 14.04.2023 una lettera di disdetta del contratto di locazione per la scadenza del 28.02.2024, non riscontrata dal conduttore, e di avere inoltrato ulteriore disdetta il
28.08.2023, quest'ultima ritirata;
- ha lamentato come alla predetta scadenza del contratto l'immobile non sia stato liberato, ma sia ad oggi occupato da figlia del conduttore;
CP_2
- ha dato atto dell'avvenuto esperimento della mediazione obbligatoria;
- ha dedotto circa l'efficacia delle disdette inoltrate, regolarmente recapitate all'indirizzo del destinatario;
- ha chiesto, previo accertamento della cessazione degli effetti del contratto di locazione, condannare i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile, con vittoria di spese processuali;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto adesivo della memoria depositata dalla resistente il 25.03.2025, con cui la stessa nel costituirsi ha CP_2
dichiarato di non opporsi alle domande formulate dal ricorrente;
§.III. Dato atto che nessuno si è costituito per il resistente a fronte di CP_1
rituale notifica effettuata a mezzo posta e consegnata al destinatario il 23.11.2024, nel rispetto del termine di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., dovendosene pertanto dichiarare la contumacia all'odierna udienza;
§.IV. Ritenuto che le pretese avanzate dal ricorrente siano fondate e debbano trovare accoglimento, alla luce di quanto segue;
Considerato, anzi tutto, che emergono documentalmente le seguenti circostanze:
l'esistenza del contratto di locazione abitativa sottoscritto l'1.03.2025 e debitamente registrato tra in qualità di locatrice e quale conduttore Persona_1 CP_1
3 (cfr. doc. 2 ricorrente), avente ad oggetto l'immobile di cui sopra, per la durata di anni tre, successivamente rinnovabili (ed effettivamente rinnovati) per anni due e quindi di biennio in biennio;
l'intervenuto decesso dell'originaria proprietaria, cui è succeduto, anche nel presente contratto, il figlio attuale ricorrente (cfr. docc. da 5 a 7 ricorrente); l'inoltro di raccomandata di disdetta rispetto alla scadenza del
28.02.2024, dapprima il 14.04.2023 (recapitata il 27.04.2023 e non ritirata) e poi il
28.08.2023 (quest'ultima ricevuta), entrambe comunque pervenute alla residenza del destinatario (cfr. docc. 3 e 8 ricorrente);
Richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità in punto natura recettizia della disdetta (cfr., per tutte, Cass. civ., 20.06.2022, n. 19824; Cass. civ., n.
27526/2013);
Considerato, inoltre, che la resistente nel costituirsi, non ha contestato CP_2
di occupare ad oggi l'immobile, sostanzialmente aderendo integralmente alle domande di cui al ricorso;
Ritenuto pertanto, quanto alle pretese azionate dal ricorrente di accertamento della cessazione degli effetti del contratto e di conseguente condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile, che le stesse risultino adeguatamente provate in via documentale, anche sulla scorta dei consolidati criteri di riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali (cfr. Cass. civ., n. 13533/2001; Cass. civ., n.
15659/2011; Cass. civ., n. 3373/2010; Cass. civ., n. 9351/2007);
§.V. Ritenuto, infine, che all'accoglimento della domanda della ricorrente faccia seguito la condanna in solido dei resistenti alla rifusione, in favore della prima, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. n.
147/2022, tenuto conto del ridotto valore della causa e di natura e (limitata) quantità dell'attività difensiva espletata, essendosi tenuta una sola udienza di discussione;
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
6243/2024 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta la cessazione degli effetti del contratto di locazione immobiliare ad uso abitativo sottoscritto l'1.03.2015;
- ordina ai resistenti il rilascio, in favore del ricorrente, del bene oggetto del predetto contratto, libero e sgombero da persone e cose anche interposte, entro il 30.04.2025;
- condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che si liquidano in € 125,00 per esborsi ed in € 852,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali ed oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 27.03.2025
Il Giudice
(dott. Pierangela Bellingeri)
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