Decreto presidenziale 15 dicembre 2021
Sentenza 11 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/09/2023, n. 5033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5033 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 05033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03666/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Teano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido D'Angelo e Maria Laura D'Angelo, con domicilio eletto in Napoli, Rione Sirignano n.6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia 81 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
Ge.S.I.A. S.p.A. - Gestione Servizi Igiene Ambientale (di seguito: IA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 57 del 15 febbraio 2021, pubblicato sul B.U.R.C. del successivo 22, una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 giugno 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- IA, azienda specializzata nel settore del recupero rifiuti ai fini ambientali, ha da tempo programmato la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali ed in particolare per la c.d. messa a riserva di tale tipologia di rifiuti.
In considerazione di questa iniziativa, la società acquistava da un fallimento, per il tramite della società specializzata in aste giudiziarie, Astecom, sotto la vigilanza del Giudice delegato del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, un manufatto industriale sito nel comune di Teano, già di proprietà di “Isolmer Isolartis Meridionali srl”, abbandonato da oltre 20 anni.
Tale manufatto si trova in un’area di circa mq. 50.650 identificata al NCEU del Comune di Teano al Foglio 76 P.lle 35 e 5014, ubicata in zona ASI agglomerato 20 (Zona Monte Santacroce).
IA, in seguito all’acquisto, presentava richiesta alla Regione Campania, prot. n. 0403476 del 12 giugno 2014, per avviare il complesso procedimento autorizzatorio, ai sensi dell’art. 208 e ss. d. lgs 152/2006 (T.U. Ambiente) allo scopo di ottenere la c.d. Autorizzazione Unica per avviare l’attività di recupero e trattamento dei rifiuti speciali.
Per questo, la Regione Campania rilasciava a IA il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (c.d. VIA) con decreto dirigenziale n. 64 del 2 febbraio 2016, con cui considerava l’impianto progettato idoneo sia per il tipo di attività da svolgersi sia per l’ubicazione.
2.- Il Comune di Teano impugnava il suddetto provvedimento di VIA con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La Regione Campania, con atto notificato in data 21 luglio 2016, ha proposto atto di opposizione a mezzo del quale ha chiesto la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Il comune di Teano ha cosi provveduto a presentato l’odierno ricorso, notificato il 1° agosto 2016 e depositato il successivo 2, col quale ha riproposto in sintesi le seguenti censure, già oggetto del ricorso straordinario:
1) Violazione del Piano territoriale regionale Campania (PTRC), approvato con legge regionale Campania 13 ottobre 2008, n. 13; violazione dell’art. 12, comma 4, legge regionale Campania 26 maggio 2016, n. 14.
Il PTRC, approvato con la legge regionale n. 13/2008, individua e perimetra 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) in funzione di dominanti territoriali (naturalistica, rurale-culturale, rurale-industriale, urbana, urbana-industriale, paesistico culturale).
L’individuazione di tali sistemi condiziona ed orienta le scelte pianificatorie di livello sottostante.
Nel caso del comune di Teano, il relativo intero territorio è compreso in un sistema identificato con la sigla A11, ovvero “a sviluppo dominante a matrice naturalistica”, trattandosi di aree di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico, non idonee all’insediamento di impianti come quello in progetto, incompatibili con la vocazione naturale del territorio e con le finalità di protezione dell’area.
2) Violazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di Caserta, approvato con delibera di consiglio provinciale n. 26 del 26 aprile 2012; violazione dell’art. 18, comma 9, Legge regionale della Campania 22 dicembre 2004, n. 16.
L’impugnato decreto di compatibilità ambientale è in contrasto sia con le disposizioni del PTR sia con quelle del PTCP. Quest’ultimo, infatti, individua l’area dell’ex Isolmer in colore grigio, come destinata a “impianto recente prevalentemente residenziale” e la circonda con un vasto areale di colore verde, testualmente, di “preminente interesse paesaggistico”.
3) Violazione degli artt. 2, 4 e 7 d.p.r. 160/2010; violazione del giusto procedimento di legge.
Tutte le autorizzazioni all’esercizio di attività produttive (ad eccezione di un elenco tassativo all’interno del quale non figurano gli impianti di trattamento e gestione di rifiuti) devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.
La Regione Campania si è costituita con atto depositato il 6 ottobre 2016.
Con memoria depositata il 29 marzo 2017, si è costituita IA contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 aprile 2021 e depositato il successivo, il comune di Teano ha impugnato il decreto dirigenziale n. 57 del 15 febbraio 2021 col quale la Regione Campania aveva disposto la proroga della V.I.A. concessa a IA. Ha dedotto le seguenti ulteriori censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, d. lgs. 152/2006; carenza assoluta di presupposti, travisamento, difetto d’istruttoria.
Il legislatore ha sancito l’ipotesi di proroga della V.I.A. qualora il relativo progetto non sia stato realizzato.
L’ipotesi subordinata della concessione di una specifica proroga è ammissibile soltanto in presenza di particolari presupposti, che, nel caso di specie, non ricorrono e comunque sono stati erroneamente valutati.
2) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. Carenza assoluta di presupposti; omessa valutazione delle modifiche progettuali successivamente intervenute.
La Regione, nel dare per scontato che il progetto sia in fase di realizzazione, accoglie la richiesta di proroga della V.I.A., a condizione che mantenga inalterate le caratteristiche sussistenti al momento del rilascio della V.I.A. di cui al Decreto Dirigenziale n. 64/2016.
Entrambi i presupposti non sussistono. Nessun progetto relativo ad un Impianto di digestione rifiuti in Località S. Croce del Comune di Teano è in fase di realizzazione, come denunciato nella censura che precede.
Inoltre, l’originario progetto redatto da IA nel 2014, rispetto al quale era stata rilasciata la V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 64/2016, ha subito varie modifiche, frutto di quattro versioni diverse, intervenute dall’ottobre 2014 fino al febbraio 2021, nonché di dodici integrazioni, con completo rinnovo e non semplice rimodulazione di quello originario.
3) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. contrasto con la destinazione urbanistica della zona.
Il provvedimento di proroga della V.I.A. richiede, altresì, che l’intervento progettato risulti conforme alla destinazione urbanistica della zona dove lo stesso va realizzato e, soprattutto, non sussistano preclusioni in base alla tipologia ed alle caratteristiche del medesimo.
Nel caso di specie, in virtù del Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Teano, l’area in località Santa Croce dove è prevista la realizzazione dell’impianto di digestione rifiuti ricade nella zona a destinazione Agricola.
A nulla rileva che il fabbricato preesistente sulla stessa sia a destinazione d’uso produttivo-industriale, essendo determinante la destinazione urbanistica dell’area.
4.- IA ha depositato documentazione varia e memorie con le quali ha eccepito l’inammissibilità ovvero l’irricevibilità dl ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti per carenza d’interesse a ricorrere, non avendo il comune di Teano alcun interesse diretto e concreto all’annullamento sia del provvedimento di proroga sia della VIA, adottata con D.D. n. 64 del 2016, stante l’assenza di un pregiudizio effettivo, attuale e concreto causalmente ricollegabile alla suddetta VIA, in quanto atto propedeutico alla Conferenza di servizi di cui al procedimento ai sensi dell’art. 208 d. lgs. 152/2006 e quindi endo-procedimentale, quale parere obbligatorio di compatibilità ambientale.
In via gradata, IA ha eccepito un ulteriore profilo di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Pur essendo il provvedimento di VIA un atto avente una propria efficacia, lo stesso è strettamente legato all’Autorizzazione Unica senza la quale non ha alcuna efficacia, né tantomeno lesiva. Orbene, posto che, ad oggi, con il D.D. n. 145 del 13/07/2021 è stata denegata la suddetta autorizzazione unica (impugnata con ricorso dinanzi al TAR Campania Napoli R.G. n. 4124/2021, definito con la Sentenza n. 3622/2022 quest’ultima oggetto dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 5925/2022, concluso con sentenza di accoglimento n. 3479 del 2 febbraio 2023), non vi sarebbe alcun interesse avverso la valutazione di compatibilità ambientale o la sua proroga, atteso che l’Ente ricorrente non avrebbe alcuna utilità neppure da una eventuale sentenza di accoglimento.
5.- La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria del 29 giugno 2023, nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato.
Le parti hanno scambiato memorie con le quali hanno ribadito alle rispettive posizioni e replicato a quelle avversarie.
A conclusione dell’udienza, svoltasi in modalità telematica da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1.- Va in via preliminare osservato che il presente ricorso appare nella sostanza improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse alla luce della recente sentenza n. 3479/2023 del Consiglio di Stato la quale, in riforma della sentenza n. 7011/2021 di questo TAR, ha annullato il provvedimento di diniego dell’Autorizzazione unica ambientale, sul rilievo dell’inadeguatezza e dell’incongruità della motivazione espressa dalla Regione rispetto a quanto risulta in virtù degli atti del procedimento.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’illegittimità dei pareri negativi ed assunti come presupposto del diniego nonché l’assenza di un giudizio di bilanciamento che tenga conto dei pareri favorevoli ottenuti.
Ebbene, la pronuncia d’appello sul provvedimento conclusivo del procedimento svolto ai sensi dell’art. 208 d. lgs. 152/2006 assume carattere determinante, se non del tutto assorbente, anche sulla stessa V.I.A., nonché sulla censurata sua proroga, che, col presente giudizio, è oggetto di doglianze da parte del ricorrente comune di Teano con motivi già proposti in quella vicenda contenziosa conclusasi con la sopracitata sentenza n. 3479/2023, alla quale si aggiunge anche la sentenza n. 7011 del 19 ottobre 2021 sempre del Consiglio di Stato.
D’altra parte, considerando che la V.I.A. è un atto preordinato al provvedimento autorizzatorio finale, la stessa s’inserisce nel più ampio procedimento ai sensi dell’art. 208 d. lgs 152/2006, con la conseguenza che censure formulate col ricorso introduttivo e coi relativi motivi aggiunti sono state nella sostanza già vagliate sfavorevolmente dalle menzionate sentenze che assumono carattere del giudicato, in particolare riguardo alle asserite violazioni del PTR Campania, del PTCP di Caserta, degli aspetti urbanistici – per di più inammissibili con riferimento alla VIA - del PUC di Teano, adottato ma non approvato, della perimetrazione ASI, delle modificazioni progettuali.
2.- In ogni caso, il ricorso ed i relativi motivi aggiunti sono nel merito infondati.
Infondate si rivelano le censure relative al PTCP di Caserta che non comprenderebbe l’area in questione nel piano ASI e individua l’area della ex ISOLMER in colore grigio, come destinata a “impianto recente prevalentemente residenziale”, circondata da un vasto areale di colore verde, testualmente, di “preminente interesse paesaggistico”.
Sul punto, in senso contrario, si osserva da un lato l’esigenza del PTCP di conformarsi al PTR, dall’altro la portata programmatica delle previsioni del PTCP di Caserta, pertanto non immediatamente vincolanti, richiedendo il loro recepimento negli strumenti urbanistici comunali. In definitiva, sebbene tra le disposizioni di carattere strutturale vi sia la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale, l’area in questione non è stata qualificata come tale.
L’area di proprietà di IA (ex ISOLMER) non rientra in siffatta divisione, essendo evidenziata in grigio, come destinata a “impianto recente prevalentemente residenziale” e non come l’area circostante, di colore verde qualificata come a preminente valore paesaggistico.
Lo stesso PTCP di Caserta, infatti, benché ne proponga la deperimetrazione, finisce per confermare allo stato l’industrialità, riconoscendo espressamente il territorio di Teano Maiorisi tra le aree industriali. Ciò trova conferma anche nel certificato di destinazione urbanistica, prot. n. 11268 del 26 luglio 2013, secondo cui la stessa area “rientra nel Piano per le Aree di Sviluppo Industriale del Consiglio di Caserta – Agglomerato n. 20 denominato Teano – Maiorisi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.8.2008”.
3.- Con riferimento alla questione della fascia di rispetto di 1000 metri dal fiume Savone asseritamente presente nel PTCP, si rammenta che già il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza n. 3479/2023, ha posto dubbi in ordine “alla effettiva sussistenza di una fascia fluviale di rispetto”:
D’altronde, nel PTCP di Caserta non si rinviene una disposizione specifica volta ad ampliare dai 150 a 1000 metri la fascia di rispetto di cui all’art. 142 d. lgs 42/2004, limitandosi a chiarire che “Attualmente la fascia dei 150 m è ampliata a 1.000 m dalla Regione Campania” ed operando pertanto un mero rinvio alle indicazioni del PTR, nel quale non è contemplato alcun vincolo in tal senso.
In ogni caso, l’ampliamento della fascia fluviale rispetto ai 150 metri stabiliti dall’art. 142, comma 1, lettera c, d. lgs 42/2004, non potrebbe essere imposto dal PTCP e nemmeno dal PTR, essendo necessario un piano paesaggistico la cui elaborazione, ai sensi dell’art. 135 d. lgs 42/2004 “avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143”. Invero, i fiumi e la fascia fluviale rientrano tra i beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettera c). È chiaro, dunque, che quand’anche il PTR prevedesse un tale ampliamento della fascia di rispetto, lo stesso non avrebbe di per sé efficacia essendo necessaria l’approvazione da parte del Ministero.
Che non sussista l’estensione del vincolo di rispetto, depone la circostanza che la stessa Regione ha rilasciato l’Autorizzazione unica per impianti a distanza inferiore a 1.000 metri dal corso d’acqua più vicino (cfr. in tal senso, il decreto dirigenziale n. 118 del 24 maggio 2021, con cui è stato autorizzato l’impianto di gestione dei rifiuti avente una distanza di 350 metri dal prossimo corso d’acqua).
Peraltro, nella stessa relazione comunale, tra gli elaborati preliminari del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in corso di approvazione, non vi è una precisa indicazione in merito all’estensione di tale fascia di rispetto da 150 a 1.000 metri. Infatti la cartografia (Tavola GD22_c1 Corsi d'acqua (lettera c) indica la fascia di rispetto pari a 150 metri per tutti i corsi d’acqua regionali, senza alcuna esclusione. In questo senso depone anche la Relazione Generale – Parte Prima (pag. 84) la quale precisa che “in fase di adozione del progetto definitivo di Piano Paesaggistico…si dovranno delimitare le fasce di rispetto laterali, per ciascun lato, mediante un’operazione di buffering alla distanza costante di 150 metri”.
4.- Infondati sono i rilievi in merito alla illegittimità della proroga.
In senso contrario, l’art. 25, comma 5, d. lgs. 152/2006 precisa che: “Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”.
Nel caso di specie, i lavori per realizzare l’impianto non sono stati iniziati essendo ancora in corso, a distanza di nove anni dalla richiesta di VIA e di sette anni dal rilascio della stessa, i lavori istruttori della Conferenza di Servizi, dei quali il comune è pienamente a conoscenza.
Si osserva dunque che l’illustrato art. 25, comma 5, d. lgs. 152/2006 contempla anche le ipotesi di “eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute” le quali pertanto non sono preclusive ad un’eventuale proroga.
In ogni caso, la modifica più rilevante è intervenuta a seguito della seduta della Conferenza di servizi del 9 maggio 2018, nel corso della quale era stato richiesto che la ditta IA effettuasse delle modifiche dell’originario impianto sulla base dei rilievi dell’ARPAC.
La Regione Campania, con la nota prot. n. 2018.0596774 del 24 settembre 2018, ha chiarito che “la Commissione VIA VI VAS, nella seduta del 11/09/2018, sulla scorta dell’istruttoria svolta, ha ritenuto, considerando che le modifiche proposte dalla società GE.S.I.A. si configurano come riduzioni dei quantitativi di CER trattati ed eliminazioni di codici CER e di tipologie di trattamenti e che quindi le stesse sono comprese all’interno del progetto già valutato nella VIA oggetto del DD n° 64 del 02/02/2016, che le modifiche di cui alla Relazione acquisita al prot. Re 464981 del 18/07/2018 non debbano essere sottoposte ad ulteriore procedura di valutazione in quanto favorevolmente valutate nella VIA di cui al richiamato DD n°64 del 02/02/2016. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni di cui al DD n°64 del 02/02/2016”.
La Commissione VIA, dunque, non solo ha esaminato le modifiche progettuali, ma le ha espressamente autorizzate, considerandole nella sostanza migliorative dell’impatto ambientale. In questo senso le stesse non avrebbero richiesto una nuova valutazione di VIA, essendo ricomprese in quella precedente. Su questa nota, peraltro, il comune di Teano non ha formulato alcun rilievo con conseguente sostanziale inammissibilità delle relative odierne censure.
Peraltro, la Giunta regionale della Campania – Staff tecnico amministrativo sulle valutazioni ambientali, con nota PG/2023/0288096 del 6 giugno 2023, in riscontro ad osservazioni presentate dal Comune di Teano con nota prot. n. 15500 del 31 maggio 2023, in particolare sulla richiesta di effettuare una verificazione preliminare, ha espressamente chiarito che: “questa fase del procedimento non afferisce alle competenze dello scrivente Staff il quale ha già svolto la richiesta valutazione ambientale sul progetto presentato dalla società GE.S.I.A. e si è espresso con DD n. 64/2016, prorogato con DD n. 7/2021”, a conferma pertanto di una valutazione sulle modifiche progettuali sopravvenute e sulla loro non incidenza sull’ambiente.
Secondo costante e condivisa giurisprudenza, la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è obbligatorio nelle ipotesi in cui si determini un nuovo impatto ambientale importante, significativamente diverso da quello già esaminato, essendo invece superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche più conformi agli interessi pubblici, determinando una più efficace mitigazione del rischio ambientale (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3937; Id., 29 agosto 2019, n. 5972; Sez., VI, 22 marzo 2012, n. 1640; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 5166; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 21 aprile 2022, n. 624; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 14 dicembre 2020, n 2491;Corte di Giustizia Europea, 17 marzo 2011, C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, la quale ha chiarito che “L’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, devono essere interpretati nel senso che il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni”).
5.- Relativamente alla questione relativa alla condotta di scarico delle acque superficiali che, ad avviso dell’amministrazione comunale, coinvolgerebbe anche l’area vincolata perché posta a 150 metri dal fiume Savone, emerge che la VIA contempla anche questo aspetto.
Peraltro, in sede di conferenza di servizi, il competente Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del RN ha espresso parere favorevole sullo scarico delle acque recepite dal canale ricettore. Circa il coinvolgimento di un’area vincolata è del tutto evidente che una conduttura di scarico non può che attraversare l’area immediatamente circostante per potere giungere al canale di convoglio, aspetto che non comporta l’incompatibilità dell’opera col vincolo paesaggistico, tanto più che la stessa è prevista interrata e quindi non visibile. Quest’ultima caratteristica induce al contrario a ritenere che la realizzazione della condotta di scarico possa rientrare tra le ipotesi di cui all’art. 2 del D.P.R. del febbraio 2017, n. 31 e all’Allegato A i quali escludono che e da autorizzazione paesaggistica la realizzazione e la manutenzione di interventi nel sottosuolo siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Trattasi in particolare della realizzazione di: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni.
6.- Infine, non ha fondamento il rilievo del comune in merito al fatto che il progettato intervento assentito con VIA richiederebbe di essere conforme alla destinazione urbanistica dell’area, carente ad avviso dell’amministrazione nel caso di specie, avendo la zona interessata destinazione agricola.
6.1.- Sul punto, si rammenta che l’art. 25, comma 5, d. lgs 152/2006 non coinvolge alcun aspetto urbanistico il quale va affrontato in tutt’altra sede che non quella relativa al procedimento VIA.
Quest’ultima, infatti, ha lo scopo di individuare e verificare in via preventiva la realizzazione delle opere, gli effetti sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano di determinati progetti, nonché di identificare le misure funzionali ad eliminare o ridurre gli impatti negativi sull’ambiente in rapporto all’utilità socio-economica perseguita.
Su questo aspetto, i profili urbanistici posto in rilievo dall’amministrazione comunale risultano estranei ed attengono, semmai, all’eventuale Autorizzazione Unica che si concentra sulla localizzazione e sui profili strutturali dell'opera, su esercizio e gestione dell'impianto.
Ciò comporta che il provvedimento di VIA può essere censurato per vizi propri, come chiarito anche da questo TAR (Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2358) secondo cui, in linea con consolidato principio in giurisprudenza, “il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1274/2016 e n. 1783/2013; T.A.R. Toscana, n. 287/2015).
La VIA, pertanto, non si limita ad essere un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, ma costituisce piuttosto un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati (T.A.R. Lazio, Roma, n. 2107/2016)”.
6.2.- Nel caso di specie, l’area di proprietà di IA ed il manufatto edificato sono qualificate con destinazione industriale, essendo stato realizzato con licenza edilizia in deroga, ciò a prescindere dalla circostanza che l’area rientri in zona ASI.
Tutto ciò è attestato dai seguenti elementi:
- certificazione, nell’ambito della procedura fallimentare, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto di trasferimento Rep. 1000467/14 ad Astecom s.r.l.s. e per essa a IA della “piena ed intera proprietà di complesso industriale” con categoria D7;
- atto notarile di acquisto rep. n. 3373, racc. n. 2405, registrato a Sessa Aurunca il 6 giugno 2016 al n. 2083 e trascritto a S. Maria Capua Vetere il 7 giugno 2017 ai nn. 18646/13691, che ha trasferito il bene dall’Astecom alla IA, in cui oltre ad essere attestato come industriale dallo stesso pubblico ufficiale, la stessa Astecom ha dichiarato che “il terreno pertinenziale oggetto del presente atto ha natura non agricola”;
- certificazioni urbanistiche e di destinazione industriale del complesso e dell’area ad opera dello stesso Comune di Teano.
6.3.- Peraltro, il PUC di Teano risulta adottato e mai approvato, con conseguente inefficacia anche delle misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 10 della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i. nonché per il decorso del termine di tre anni dall’adozione.
Il Comune di Teano asserisce la violazione del PTR Campania che, a suo avviso individuerebbe la zona de quo come a “dominante matrice naturalistica”.
L’argomento è stato già valutato in senso sfavorevole da questo TAR (Sez. V), con la menzionata sentenza n. 5298/2017 ed in sede di appello dal Consiglio di Stato con la sentenza 7011/2021. Quest’ultima, in particolare, ha osservato che <<le considerazioni svolte dal TAR in ordine alla necessità di operare una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina regionale all’epoca vigente siano ineccepibili e che non siano state punto scalfite dalle argomentazioni del Comune appellante.
11.1. In primo luogo, l’analisi letterale e sistematica del testo normativo depone per un’applicazione della disposizione limitata agli impianti di gestione dei rifiuti urbani giacché il divieto di cui trattasi è collocato nell’art. 12, riferito al Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e non nel contesto dell’art. 13, che per l’appunto disciplina il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, senza alcun richiamo al suddetto divieto di localizzazione, che neppure è contenuto nel successivo art. 15, avente portata generale. […]
12.1. Nel caso di specie le “aree a dominante matrice naturalistica” comprendevano circa un terzo del territorio della Regione Campania.
Deve pertanto convenirsi con il TAR che – nell’interpretazione datane dall’Amministrazione– il divieto di cui trattasi finirebbe col rappresentare una generalizzata e assoluta limitazione alla localizzazione di impianti per la gestione di qualsivoglia tipologia di rifiuti, la quale in mancanza di criteri uniformi dettati a livello statale porrebbe seri dubbi sulla legittimità costituzionale della richiamata normativa regionale, anche alla luce degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione>>.
7.- In conclusione, per quanto sopra il ricorso va respinto. In considerazione della complessità delle questioni e della materia controversa, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO