Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2168/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), rapp.to e difeso dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Felaco (C.F.: , con studio in Via Giuseppe Recco 23, presso C.F._2 lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla Via Giuseppe Recco 23, il quale chiede di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo posta elettronica
Email_1
APPELLANTE
E (C.F. ), OP P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale , P.IVA_2 fax 081-4979313, posta certificata: servizio Email_2 polisweb: ADS80030620639), presso i cui Uffici in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, domicilia;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2022 presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, aveva convenuto in giudizio Parte_1
1
l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 12.10.2006 fino all'assunzione a tempo indeterminato avvenuta l'8.11.2019, nonché la condanna dell' al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate e la regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale. Il ricorrente aveva esposto, a fondamento della domanda, di aver lavorato per l'Azienda convenuta senza soluzione di continuità dall'ottobre 2006 al novembre 2019 in forza di un contratto di prestazione d'opera professionale di durata annuale stipulato in data 12.10.2006 ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 D. Lgs. 29/93 (poi modificato dall'art. 7 D. Lgs. 165/2001) e degli artt. 2222 e seguenti c.c., poi prorogato con cadenza mediamente semestrale più di venti volte. Aveva precisato che inizialmente era stato pattuito un impegno orario di 28 ore settimanali ed un compenso annuale di € 19.176,00 oltre iva, da versarsi in dodici rate mensili di € 1.598,00 ciascuna, ma a partire dal novembre 2010 e fino al novembre 2019 l'impegno orario era stato incrementato di ulteriori dieci ore, arrivando a 38 ore settimanali e il compenso annuale aumentato a € 31.833,36 corrisposti in dodici rate mensili di € 2.652,78 ciascuna;
che nel corso del rapporto aveva prestato servizio esclusivo presso l svolgendo CP_1 mansioni di Dirigente medico di chirurgia generale in vari Dipartimenti della struttura Ospedaliera, partecipando alle attività chirurgiche e ambulatoriali, occupandosi anche della formazione dei medici specializzandi;
che era stato inserito stabilmente e continuativamente, insieme al personale dipendente, nei turni di guardia e reperibilità con orario predeterminato per i giorni sia feriali che festivi al fine di assicurare la funzionalità della struttura ospedaliera;
che aveva avuto compiti di responsabilità nella gestione dei turni ed aveva svolto attività analoghe a quelle dei medici dipendenti utilizzando la stessa strumentazione, la stessa tipologia di indumenti, badge ed indirizzo mail del personale medico strutturato;
che aveva rispettato le direttive dei superiori gerarchici (Direttore del Dipartimento e dal Responsabile della Struttura Complessa di afferenza) e osservato sempre un rigido orario di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,06); che non aveva goduto di ferie retribuite, ma aveva la possibilità di utilizzare le ore mensilmente lavorate in eccesso per richiedere al Direttore del Dipartimento permessi durante l'anno, nonché per usufruire di un periodo di vacanza estiva. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente aveva dedotto che il rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda convenuta, pur se formalmente inquadrato come lavoro autonomo mediante contratti di collaborazione ex art. 7 D. Lgs. 165/2001, si era di fatto configurato come rapporto di pubblico impiego di natura subordinata, diretto a soddisfare esigenze stabili della convenuta. Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, aveva concluso chiedendo: 1) dichiararsi l'illegittimità sia del contratto di durata annuale del 12.10.2006, per l'affidamento di incarico di prestazione d'opera professionale, sia delle successive proroghe dello stesso e, conseguentemente accertare la natura subordinata dell'unico rapporto di lavoro fra il ricorrente e l' OP
, instauratosi il 12.10.2006 ed attualmente ancora in essere senza
[...] soluzione di continuità; 2) per l'effetto, condannare l'
[...] al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di OP
€ 482.974,02, a titolo di differenze retributive maturate, ivi comprese l'indennità di ferie non godute ed il trattamento di fine rapporto, ovvero della diversa somma 2 accertata, anche ai sensi dell'art 36 della Costituzione, maggiorata degli accessori, 3) per l'ulteriore effetto condannare la convenuta alla CP_1 ricostruzione di carriera ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale sui compensi percepiti e su quelli dovuti per le differenze retributive maturate. Con vittoria di spese. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si era costituita in giudizio l'
[...] eccependo in primo luogo l'inammissibilità OP dell'azione per effetto dell'intervenuta rinuncia formulata dal ricorrente al momento dell'assunzione a tempo indeterminato (8/11/2019) in ordine a qualunque pretesa economica o giuridica relativa al periodo precedente di collaborazione autonoma, mai impugnata nei termini previsti dall'art. 2113 c.c.. In secondo luogo aveva contestato l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il 2006 e il 2019, evidenziando che il ricorrente aveva operato in regime di piena autonomia, senza assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare, con compenso corrisposto a fronte di presentazione di fattura e in assenza di orari predeterminati, ferie, vincolo di esclusività e altri elementi tipici della subordinazione. Aveva inoltre evidenziato che l'attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente era sorto a seguito di procedura concorsuale riservata ai titolari di rapporti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 75/2017 escludendo la nullità dei precedenti contratti e l'applicazione dell' art. 2126 c.c.. Aveva poi eccepito la prescrizione triennale ovvero quinquennale dei diritti azionati dal ricorrente, ivi comprese le differenze retributive, il TFR e i contributi previdenziali eventualmente spettanti. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale adito ha deciso la causa con sentenza n. 1015/2024 pubbl. il 08.02.2024. Il Giudice di prime cure ha ritenuto prescritte le somme pretese ex art. 2126 c.c. sino al 09.02.2017, considerando che il primo atto interruttivo risaliva alla notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 10.2.2022. Nel merito ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'istruttoria svolta non avesse offerto elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Ha osservato, in particolare, che il contratto stipulato inter partes era qualificabile come prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 29/1993 e degli artt. 2222 e ss. c.c., e che la struttura contrattuale e la modalità di esecuzione della prestazione non evidenziavano elementi idonei a configurare un vincolo di subordinazione. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che: 1) l'attività lavorativa non si era svolta secondo un orario fisso e predeterminato, ma variabile, essendo emerso che il ricorrente poteva svolgere ore eccedenti in alcuni periodi per poi compensarle successivamente mediante permessi, escludendo quindi l'esistenza di un vincolo rigido tipico del lavoro subordinato;
2) non era stato dimostrato l'utilizzo sistematico di strumenti di rilevazione delle presenze (badge o analoghi), né era stata provata l'effettività di controlli sulle entrate e uscite da parte del datore di lavoro. La mera sottoscrizione di un foglio presenze è stata ritenuta inidonea a provare un controllo sistematico tipico del potere organizzativo del datore;
3) il compenso, secondo quanto previsto contrattualmente, veniva corrisposto a seguito di emissione di fattura secondo una modalità tipica di un rapporto autonomo ed incompatibile con quello di tipo subordinato;
4) non era stata fornita prova della sottoposizione del ricorrente ad un regime disciplinare né dell'esistenza di provvedimenti sanzionatori o controlli assimilabili a quelli esercitati sui dipendenti dell'amministrazione ; 5) non era stato provato l'esercizio di un potere direttivo da parte dell'azienda sull'operato
3 del ricorrente, ma solo un attività di coordinamento generale all'interno della struttura ospedaliera. In caso di assenza il ricorrente non era tenuto a giustificarla formalmente attraverso l'invio di certificati medici o altri documenti, dovendo esclusivamente informare la segreteria e quindi il Direttore, ma non l'Ufficio del Personale;
6) la partecipazione ai turni insieme al personale dipendente risultava compatibile con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
7) non era stata provata la previsione di un vincolo di esclusività idoneo ad escludere attività professionali altrove. Spese di lite compensate tra le parti. Avverso la suindicata sentenza, con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.07.2024 ha proposto tempestivo appello censurando la Parte_1 decisione di prime cure per molteplici ragioni. Ha in primo luogo eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c., attesa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' nonostante la domanda CP_3 accessoria di regolarizzazione contributiva e previdenziale, che rende l'Istituto litisconsorte necessario. Ha dedotto la violazione degli artt. 414 e 116 c.p.c. per non aver il primo giudice considerato la costituzione in mora del 26.02.2021 quale atto ad effetto interruttivo dei termini prescrizionali, tempestivamente prodotta in giudizio. Ha eccepito la nullità dei contratti di collaborazione stipulati il 12.10.2006 e il 04.07.2005, evidenziando come essi siano stati fondati su una norma abrogata (art. 7 D.Lgs. 29/1993) e non su quella vigente al momento della stipula (art. 7 D.Lgs. 165/2001), che imponeva requisiti più rigorosi e procedure comparative. Ha contestato la mancata audizione degli altri testimoni indicati in primo grado e mai escussi, benché operanti nello stesso Dipartimento del ricorrente e in grado di riferire, per il periodo non colpito da prescrizione, su circostanze decisive per la prova della subordinazione. Ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 2094 c.c. e della valutazione delle prove, sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente apprezzato gli indici della subordinazione tra cui l'inserimento nei turni di guardia, la sottoposizione a direttive gerarchiche, l'esclusività del rapporto attestata documentalmente, la coincidenza sostanziale tra mansioni e orari svolti dal ricorrente e quelli dei dirigenti medici strutturati: elementi questi che, secondo l'appellante, erano idonei ad attestare una continua etero-direzione e uno stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, incompatibile con la natura autonoma del rapporto come invece ritenuto in primo grado. Ha concluso chiedendo in via preliminare il rinvio al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; nel merito la CP_3 riforma integrale della sentenza impugnata con il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dal 26.02.2016 e la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 146.508,51, oltre alla ricostruzione di carriera e regolarizzazione contributiva;
con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Notificato l'atto di appello, in data 16.04.2025 si è costituita l' Controparte_4 che ha resistito al gravame, ribadendo la correttezza della sentenza impugnata e la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso, non essendo il ricorrente stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Nello specifico, ha contestato l'asserita nullità dei contratti di prestazione professionale del 2005 e 2006, sostenendo che, anche ipotizzando la nullità, in
4 ogni caso, l'unica tutela possibile, ai sensi dell'art. 2126 c.c., sarebbe quella relativa alla retribuzione per il lavoro effettivamente svolto, che nel caso di specie non si configura come un rapporto subordinato, come già accertato in primo grado. Ha evidenziato che la riduzione della lista dei testimoni da parte del Giudice di primo grado era legittima per effetto dell'art. 245 c.p.c. e che controparte non aveva mai insistito per l'escussione di ulteriori testimoni all'esito della prova testimoniale, rimettendosi alla valutazione del Giudicante e così precludendosi il diritto di censurare tale decisione in appello. Ha nuovamente contestato la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, evidenziando che il ricorrente non era soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Ha segnalato diversi elementi, emersi dalle dichiarazioni del teste escusso, che consentono di escludere la natura subordinata della prestazione quali: l'assenza di un orario di lavoro fisso e vincolante;
l'inesistenza all' interno del contratto di un vincolo di esclusività dell'attività svolta in favore dell'Amministrazione; la mancata previsione in tali rapporti contrattuali della possibilità di svolgere lavoro straordinario, nonché di godere di ferie o trattamento di malattia etc.; la modalità di comunicazione delle assenze non formale atteso che non vi era obbligo di trasmettere documenti giustificativi dell'assenza, ma occorreva esclusivamente informare la Segreteria;
la circostanza che nessun badge era stato fornito al ricorrente, il quale era tenuto a firmare unicamente un foglio di presenza che non consentiva un rigido controllo sull' orario;
una retribuzione vincolata all'attestazione della prestazione svolta, su base omnicomprensiva. Ha poi sostenuto che controparte non aveva fornito prova del deposito della costituzione in mora del 26.2.2021, con conseguente prescrizione delle somme pretese fino al 09.02.2017 ed ha contestato la richiesta di differenze retributive, evidenziando la mancanza di documentazione e conteggi dettagliati da parte di controparte. Ha concluso per il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato. La sentenza impugnata resiste alle censure, in quanto sorretta da motivazione adeguata e coerente con il materiale istruttorio. 1.Il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' pur in presenza di una CP_3 domanda accessoria di regolarizzazione contributiva e previdenziale e quindi dei presupposti del litisconsorzio necessario con l' . CP_5
In proposito, si osserva che nelle conclusioni del ricorso di primo grado era stata richiesta “la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale sui compensi percepiti e su quelli dovuti per le differenze retributive maturate”. La richiesta per come genericamente formulata non evoca una condanna che peraltro giammai avrebbe potuto essere emessa in favore del ricorrente, spettando il versamento agli istituti previdenziali mai neppure menzionati nel ricorso di primo grado.
5 2. E' stata dedotta la violazione degli artt. 414 e 116 c.p.c. per non aver il primo giudice considerato la costituzione in mora del 26.02.2021 quale atto ad effetto interruttivo dei termini prescrizionali, a suo dire tempestivamente prodotta in giudizio. Osserva il collegio che di tale missiva non si rinviene traccia, né nell'allegazione né nella produzione documentale iniziale (v. ricorso di primo grado ed elenco dei documenti in calce). Se pur vero che l'esigenza di eccepire l'effetto interruttivo era sorta all'esito dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, la circostanza era stata dedotta comunque tardivamente, nelle note di trattazione scritta del 22.6.2023, alle quali è stato finalmente allegato il citato atto. Di esso non si era fatta menzione tempestiva, nella prima difesa utile (note del 12.1.2023) successiva all'eccezione di prescrizione avversaria. In ogni caso la questione è definitivamente assorbita dalla disamina del merito, con conferma del rigetto della pretesa del lavoratore, per le ragioni di seguito esposte.
3. Ha lamentato l'appellante l'erronea interpretazione dell'art. 2094 c.c. ed ha censurato la valutazione delle prove ai fini della verifica degli indici della subordinazione. E' documentata – ed è pacifica - la successione dei contratti intercorsi tra le parti;
si controverte della qualificazione delle attività rese dal in termini di Pt_1 subordinazione. Secondo la prospettazione di parte, il ricorrente aveva svolto attività lavorativa secondo le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze e nell'interesse dell'Azienda, sebbene fosse stato inquadrato con forme contrattuali
“elusive”, senza soluzione di continuità (dall'ottobre 2006 al novembre 2019, allorquando lo stesso era stato assunto a tempo indeterminato) sempre con le medesime mansioni, con un impegno orario iniziale di 28 (ventotto) ore settimanali, elevate a 38 ore (v. doc.4) dal novembre 2010 e fino al novembre 2019, con periodico incremento del trattamento retributivo annuo, sempre corrisposto in dodici ratei. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione, idonea a superare l'evidenza della forma contrattuale adottata: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto e del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. Ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa;
così come il potere 6 organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20002 del 07/10/2004). La subordinazione va intesa quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, di cui costituiscono specificazione il potere di controllo e quello disciplinare, con conseguente limitazione della sua libertà ed autonomia. 4.Tanto premesso, dalle allegazioni e dalla documentazione in atti non si evincono elementi univoci e coerenti nel senso prospettato dal ricorrente, né l'istruttoria orale ha offerto sostegno alla tesi attorea. Dagli atti risulta che l'incarico conferito ex art. 2222 c.c. al aveva ad oggetto Pt_1 lo svolgimento di attività di consulenza nel settore della chirurgia mininvasiva, con particolare riguardo all'utilizzo di strumentazioni di diagnostica intraoperatoria. Secondo quanto riferito dal teste , il ricorrente, sebbene il contenuto Tes_1 dell'attività espletata fosse analogo a quella degli altri chirurghi, aveva osservato un orario “dalle 8,30 alle 16 circa, con pausa pranzo, generalmente dal lunedì al venerdì (salvi turni di guardia)”; “Il ricorrente non ha goduto propriamente di ferie;
egli, invero, ha avuto la possibilità di assentarsi nel periodo estivo, potendo utilizzare le ore mensilmente lavorate in eccesso per richiedere permessi durante l'anno nonché per usufruire di un periodo di vacanza nel mese di agosto”. Il teste ha riferito che soltanto i dipendenti utilizzavano un badge all'ingresso e all'uscita; il ricorrente firmava un foglio di presenza;
anzi il teste ha precisato di non ricordare “con precisione tale circostanza;
non ricordo se il ricorrente sia stato tenuto a indicare l'orario di ingresso e quello di uscita”. Da queste dichiarazioni il Tribunale ha correttamente desunto che il ricorrente godeva di una flessibilità oraria che di regola non è consentita ai dipendenti pubblici: la possibilità di compensare le ore svolte in eccesso offre la conferma di una elasticità dell'orario che evidentemente era variabile, potendo il collaboratore svolgere maggiori attività lavorative in alcuni periodi dell'anno per poi recuperare l'eccedenza oraria in altri periodi. Coerentemente con i contratti di collaborazione, la prestazione veniva valutata complessivamente nel periodo annuale e poteva essere ripartita e gestita mese per mese con ampia discrezionalità, secondo il modello tipico dei contratti d'opera. Non è stata acquisita neppure prova certa della sussistenza di un meccanismo di verifica delle presenze e di computo delle ore di attività resa, rinvenendosi in atti solo attestazioni successive, relative alle ore espletate per ciascun mese ai fini delle compensazioni;
mentre l'inserimento in turni (v. doc.9) è compatibile con le collaborazioni professionali coordinate e continuative, che devono comunque collegarsi con le attività e le funzioni della struttura ospedaliera: non può infatti negarsi la necessità di un coordinamento tecnico ed organizzativo in tutti i rapporti tra lavoratore autonomo e committente, particolarmente pregante. Nella specie, sussisteva poi comunque la possibilità per il ricorrente di modificare l'orario per recuperare eventuali eccedenze orarie. A queste ultime era riconducibile anche l'organizzazione del periodo estivo, per consentire al ricorrente di godere di una vacanza al di fuori dello schema della concessione delle ferie. Tale meccanismo del resto era stato descritto in ricorso (v. punti17-18-19) e trova riscontro nella tipologia di richiesta formulata allo scopo dal (v. doc. 11). Pt_1
7 A dire del teste, ancora, “In caso di assenza, il ricorrente era tenuto ad informare la segreteria e quindi il direttore”, ma non risulta alcun obbligo di giustificare tale assenza. La necessità di richiedere autorizzazione per assentarsi e la possibilità di un eventuale diniego come l'obbligo di giustificare le assenze, sono genericamente dedotte. Del resto, in assenza di indicazione di un orario vincolante imposto dal datore, non si vede quale fondamento possa avere la giustificazione delle assenze. Lo svolgimento della prestazione nei locali messi a disposizione dal datore di lavoro, con l'utilizzazione degli strumenti di lavoro del datore di lavoro, non appare nel caso decisiva, trattandosi di attività che necessariamente doveva svolgersi nella sede della convenuta, negli orari previsti per la turnazione nell'uso delle sale operatorie. La prestazione in esame non poteva che svolgersi nella struttura e non poteva prescindere da una rilevante “messa a disposizione del committente”. Il ricorrente non ha subito procedimenti disciplinari: così ha riferito il teste e non vi è dunque riscontro della sottoposizione del al potere gerarchico Pt_1 disciplinare. Non risulta dimostrato e, ancor prima allegato, che la parte ricorrente fosse destinataria di ordini e/o disposizioni di servizio, come quelli impartiti anche ai dipendenti di ruolo, non riconducibili alle direttive destinate al mero fine di coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività di istituto. La sottoposizione alle direttive del Responsabile della struttura Complessa di afferenza
o del Direttore di Dipartimento (quando vi è stato il dipartimento) è stata riferita dal teste in maniera generica, con formula di stile, senza evocare il contenuto di un potere organizzativo e conformativo della prestazione. Quindi non è possibile verificare la pregnanza delle disposizioni che parte appellante riceveva e le concrete modalità di controllo sul suo operato. Gli elementi propri dell'eterodirezione non sono dunque emersi, offrendo la prova orale il riscontro piuttosto di un mero coordinamento della prestazione, sempre necessario. Quanto alla cadenza ed forma della retribuzione, si rileva che la stessa, sebbene periodicamente corrisposta – come dedotto dalla stessa appellante, sia pur auspicando altri effetti – era sempre stabilita nell'importo complessivo lordo annuo e poi erogata in 12 ratei, sempre a fronte di emissione di fattura (v. doc. 5); si conferma così che il compenso era parametrato al contenuto del progetto o della consulenza, quindi all'obiettivo da conseguire, piuttosto che alla durata del rapporto ed all'impegno orario del lavoratore. Come dedotto poi, il ricorrente era stato “invitato” a partecipare a corsi di formazione professionale, come previsto per tutti gli altri medici strutturati e come previsto dal CCNL (cfr. nota prot. n. 59 del 22/09/2008 e nota n. 5779 del 11/10/2017 all. 10 bis); l'invito non costituisce imposizione e, anche laddove la partecipazione è stata poi – contraddittoriamente – definita obbligatoria, non può ritenersi qualificante la circostanza, in assenza di prova degli indici determinanti della subordinazione. Non dirimente è la circostanza dell'utilizzo della stessa tipologia di indirizzo mail dei medici universitari in servizio presso l'Azienda e dell'accesso al server aziendale per la gestione dei ricoveri e delle visite ambulatoriali (c.d.“Order Entry” cfr. all. 13
- copie cartelle dei ricoveri disposti dal 2012/2019), in quanto funzionali al coordinamento con la struttura. Infine – quanto all'esclusività – deve rilevarsi che la stessa non costituiva elemento coessenziale del rapporto, atteso che nelle condizioni contrattuali (v. per es. doc. 1
8 -art. 5) era stato previsto soltanto l'obbligo del prestatore di lavoro di comunicare all'Azienda gli eventuali incarichi in corso di svolgimento durante la vigenza del contratto. Né può trarsi la prova dalla mera dichiarazione resa sul punto dal lavoratore, allegata in atti, in assenza di riscontri istruttori.
5.Superflua appare l'integrazione istruttoria sollecitata da parte appellante che, nei motivi di gravame, ha lamentato la mancata audizione degli altri testimoni indicati in primo grado, operanti nello stesso Dipartimento del ricorrente ed a conoscenza di circostanze decisive per la prova della subordinazione. In proposito rileva il collegio che – come eccepito dalla difesa resistente – parte ricorrente, all'esito dell'escussione del , non aveva insistito per l'audizione Tes_1 di altri testi, rimettendosi al Giudice (v. verbale udienza del 22.6.2023) che legittimamente aveva ridotto la lista ex art. 245 c.p.c. (v. ordinanza del 26.1.2023) e deciso la causa sulla scorta delle note conclusive dei procuratori delle parti ed in conformità con le relative istanze (v. verbale udienza 8.2.2024 da cui risulta che i difensori del ricorrente hanno chiesto la decisione). Di regola “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (v. Cass. sez. 3, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017 - Rv. 645492 - 01). La testimonianza del era stata reputata esaustiva da parte ricorrente;
Tes_1 anzi, come dedotto anche in appello (v. pag. 7), il teste - ad avviso della difesa del aveva confermato totalmente la ricostruzione dei fatti offerta dal Parte_1 ricorrente. Peraltro la deposizione, resa da soggetto qualificato (si tratta del Primario che ha sottoscritto le attestazioni relative alle prestazioni rese per ciascun contratto, con indicazione del numero delle ore effettuate, distinguendo quelle dovute da quelle eccedenti: doc. 6), con diretta conoscenza dei fatti di causa, risulta intrinsecamente coerente e non emergono elementi neppure indiziari che inducano ad un approfondimento istruttorio d'ufficio.
6.E' stata quindi sollevata in grado di appello l'eccezione di nullità dei contratti di collaborazione stipulati il 12.10.2006 e il 04.07.2005, in base ad una norma abrogata (art. 7 D. Lgs. 29/1993) in luogo di quella vigente al momento della sottoscrizione (art. 7 D. Lgs. 165/2001) che prevedeva requisiti molto più stringenti e criteri concorsuali. Il principio juria novit curia attiene all'individuazione della disciplina applicabile ai fatti di causa ed invero il Giudice, in motivazione, ha già fatto riferimento alla norma vigente ratione temporis: della disamina ed interpretazione di tale disciplina la parte non si è lamentata. Il motivo è di carattere meramente assertivo, laddove si è affermato che la differenza di disciplina, “fra quella applicata da parte datoriale e quella vigente all'epoca, non può che determinare la nullità del contratto di collaborazione stipulata e di tutte le successive proroghe, le quali non avevano altro fine che impedire l'applicazione dei criteri legali”. L'appello va quindi respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.997,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Anna Carla Catalano
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