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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 12.12.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 310/2021
pendente
tra - appellante - Pt_1
Avv ppe Quartararo
e (già in liquidazione Controparte_1 Controparte_2 giudiziale - appellante incidentale – Contumace
Avente ad oggetto: appelli avverso la sentenza n. 412/2020 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata l'11.11.2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda giudiziaria che oppone la società (già Controparte_1 denominata , oggi in liquidazione giudiziale, all' Controparte_2 Pt_1
e che è sottoposta alla cognizione di questa Corte all'esito delle impugnazioni, proposte da entrambe le parti, avverso la sentenza
11.11.2020 del Tribunale di Lucca, può riassumersi nei termini che seguono.
2. La lite era stata introdotta originariamente dalla parte privata, che aveva agito in accertamento negativo avverso le risultanze di un verbale ispettivo, risalente al 18.4.2016, emesso all'esito di un'indagine, svolta dall'INPS e dall' sull'attività aziendale di e iniziata il Pt_1 CP_2
29.7.2014.
3. Con il verbale gli ispettori avevano contestato all'originaria attrice: a)
l'inquadramento in un settore (i servizi) diverso da quello corrispondente all'attività effettivamente svolta (il settore manufatturiero); b)
l'applicazione di un contratto collettivo diverso da quello corrispondente all'attività svolta (il CNNL spedizioni e trasporto invece di quello igiene ambientale); c) l'illegittima stipulazione di moltissimi contratti a chiamata, che gli ispettori avevano riqualificato come ordinari contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
d) l'assoggettamento a contribuzione di somme inferiori a quelle dovute a fronte dell'effettivo orario di lavoro dei dipendenti (che sarebbe stato 7-19 per 5 giorni alla settimana e 8-12 il sabato); e) la fittizietà di tre rapporti di lavoro subordinato, che gli istituti avevano riqualificato come di collaborazione familiare, iscrivendo quindi d'ufficio i tre lavoratori nella gestione separata INPS.
4. All'esito dell'accertamento l' aveva emesso un certificato di Pt_1 variazione, rivendicando premi e somme aggiuntive per complessivi €
113.964,61.
5. La società, convenuto l' davanti al Tribunale di Lucca, aveva Pt_1 contestato tutti gli addebiti ed eccepito la prescrizione dei contributi rivendicati per gli anni 2009, 2010 e 2011. Aveva concluso per l'accertamento negativo della pretesa dell'istituto.
6. Il Tribunale, ascoltati vari testimoni, ha accolto parzialmente il ricorso e in particolare: A) ha accolto l'eccezione di prescrizione quanto ai premi per le annualità 2009-2011, statuizione non contestata in questo grado, così che oggi si controverte esclusivamente dei premi riferibili al periodo successivo;
B) ha ritenuto che la rettifica dell'inquadramento della società ai fini previdenziali, compiuta dall' , dovesse operare solo dalla data Pt_1
2 dell'accertamento; C) ha ritenuto legittimo il ricorso ai contratti a chiamata. Ha per il resto respinto il ricorso.
7. In motivazione il primo giudice, accolta nei termini sopra esposti l'eccezione di prescrizione, nel merito ha ritenuto infondata la pretesa dell' di ricalcolare i premi, conseguenti al diverso inquadramento di Pt_1
(dal settore dei servizi a quello manifatturiero), con effetto CP_2 retroattivo. Secondo il primo giudice, infatti, la variazione disposta dall'INPS, che l' aveva recepito, non sarebbe stata determinata da Pt_1 un'erronea o incompleta denuncia, da parte della società, delle attività svolte. Di conseguenza non avrebbe potuto trovare applicazione la previsione dell'art. 14 lett. a) del D.M. 12.12.2000 e il diverso inquadramento avrebbe dovuto decorrere dal primo giorno successivo a quello della comunicazione di variazione. Nell'ambito del nuovo inquadramento sarebbe stata poi corretta l'attribuzione delle voci di tariffa, come operata dall'ente previdenziale.
8. Il Tribunale ha ritenuto corretta pure l'applicazione, ai fini contributivi, ai rapporti di lavoro, intrattenuti da con i propri CP_2 dipendenti, del contratto igiene ambientale, operata dagli ispettori, in luogo del contratto spedizioni e trasporti, applicato dall'azienda. Secondo il primo giudice, infatti, l'attività di trasporto sarebbe stata solo accessoria rispetto a quella principale di “pulizia e spurgo pozzi neri, raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi”, rientrante in quelle previste dal CCNL igiene ambientale.
9. L'applicazione di questa contrattazione tuttavia – si legge ancora nella sentenza impugnata – non avrebbe precluso alla società la stipula di contratti a chiamata. Sul punto il Tribunale ha richiamato i principi affermati da Cass. n. 29423/2019, secondo cui “in tema di lavoro intermittente, l'art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione delle esigenze in presenza delle quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, ma
3 non il potere di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto dell'art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede l'intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del legislatore di garantire
l'operatività dell'istituto”. Il primo giudice ha di conseguenza escluso la legittimità della riqualificazione dei rapporti di lavoro a chiamata in ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato, operata nel verbale ai fini contributivi.
10. Ha invece ritenuto confermato dall'istruttoria il maggior orario svolto dai dipendenti della società, come affermato nel verbale e corretta la riqualificazione, in termini di collaborazione familiare, dei rapporti negoziali intercorsi tra la società e i lavoratori e CP_3 Parte_2
e escludendo tuttavia ogni responsabilità
[...] Controparte_4 personale del legale rappresentante della società per il conseguente debito contributivo.
11. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione davanti a questa
Corte, chiedendone la parziale riforma.
12. In particolare, ha proposto appello principale l' , censurando i Pt_1 capi relativi alla legittimità dei contratti a chiamata e alla decorrenza dell'inquadramento, mentre la società, con appello incidentale, ha contestato l'orario di lavoro presupposto della misura dell'obbligo contributivo e la voce di tariffa utilizzata dall' e assunta come Pt_1 corretta dal Tribunale.
13. Più specificamente, con un primo motivo, l'istituto di previdenza argomenta l'erroneità della decisione del Tribunale, in ordine alla legittimità dei contratti a chiamata già in astratto, alla luce delle norme collettive di riferimento. Secondo l' , infatti, il contratto Pt_1 concretamente applicato da ( non CP_2 Parte_3 avrebbe consentito la stipulazione di tali contratti, in relazione alle esigenze produttive soddisfatte dalla società con quelle assunzioni (i
4 lavoratori erano tutti autisti), mentre il contratto doverosamente applicabile ai fini contributivi (igiene ambientale) non avrebbe contenuto alcuna espressa previsione sul punto. Con la conseguenza che, ai fini di interesse, avrebbe dovuto farsi riferimento necessariamente al D.M. 23 ottobre 2004, che consente la stipulazione di contratti di lavoro intermittente nello svolgimento delle attività discontinue indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, che non menzionerebbe le mansioni di autista.
14. In ogni caso, secondo l'istituto, il ricorso ai contratti a chiamata sarebbe stato illegittimo in concreto, dato che la società avrebbe lavorato per lo più in esecuzione di appalti con aziende municipalizzate, eseguendo quindi lavorazioni totalmente prestabilite e programmabili. E l'inesistenza dei presupposti per il ricorso al lavoro intermittente sarebbe stata confermata dal fatto che praticamente la totalità delle assunzioni, effettuate da fosse avvenuta con contratti a chiamata e CP_2 che tutti i dipendenti fossero richiesti delle medesime mansioni e osservassero gli stessi orari. Così che, secondo l'appellante, anche indipendentemente dalla legittimità formali dei contratti in questione, essi avrebbero avuto in effetti unicamente la finalità di eludere gli obblighi previdenziali gravanti sulla società.
15. Con il secondo motivo (relativo alla decorrenza dell'inquadramento, ai fini previdenziali, dell'appellata), l' assume, in primo luogo, il Pt_1 proprio difetto di legittimazione passiva, in ordine alla contestazione mossa sul punto dalla controparte, dato che l'art. 49 della L. 88/1989 attribuisce all'INPS il potere di inquadramento delle imprese tra i diversi settori, accertamento cui l'odierno appellante avrebbe dovuto di conseguenza uniformarsi.
16. In ogni caso, secondo l'ente, la statuizione sul punto della sentenza impugnata sarebbe errata anche nel merito, in quanto l'inquadramento della società nel settore terziario sarebbe stato del tutto coerente con
5 l'attività che essa aveva denunciato di svolgere (“manutenzione ed allacciamento nuove utenze idriche e fognature”). Solo a seguito dell'accertamento ispettivo sarebbe emerso che essa svolgeva invece prevalentemente attività di pulitura e spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche con autospurgo, rientrante nel settore industria. Il diverso inquadramento, quindi, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, sarebbe stato conseguente proprio all'occultamento, da parte della società, delle lavorazioni che essa realmente svolgeva e avrebbe quindi dovuto decorrere dall'effettivo inizio di tali attività.
17. L'ente ha concluso pertanto come segue: “dichiarare illegittimo il ricorso della ai “contratti a chiamata” con conseguente CP_2 nullità degli stessi e la trasformazione, ai fini assicurativi, dei singoli contratti a chiamata in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno;
- dichiarare legittima la rettifica con effetto retroattivo dell'inquadramento della da “terziario” ad CP_2
“industria”.
18. La società si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e argomentando, con l'appello incidentale, l'erroneità della sentenza, quanto al capo relativo al maggior orario dei lavoratori, che il
Tribunale avrebbe ritenuto accertato facendo malgoverno dell'istruttoria testimoniale e quanto all'attribuzione della voce di tariffa 3232, che la sentenza aveva affermato essere corretta, secondo l'appellante, senza alcuna specifica motivazione.
19. La Corte ha ritenuto indispensabile acquisire la decisione emessa in primo grado, dal Tribunale di Lucca, tra la società e l'INPS, in relazione agli esiti del medesimo accertamento ispettivo di cui anche qui è causa e ha nuovamente ascoltato una teste, già sentita dal Tribunale, a chiarimento della sua deposizione.
20. Nelle more del giudizio è stata aperta la liquidazione giudiziale della società (che nel frattempo aveva mutato denominazione, assumendo
6 quella di ) e il collegio ha dichiarato l'interruzione del Controparte_1 procedimento, che l' ha riassunto nei confronti della curatela, che è Pt_1 rimasta contumace.
21. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso nei termini che seguono.
22. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto dichiararsi improcedibile l'appello incidentale della parte privata, mai costituitasi dopo l'evento interruttivo che l'ha colpita. Va condiviso infatti il principio affermato da Cass. 19613/2011, secondo cui
“dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e [che] non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace e il ricorso incidentale non può essere esaminato, se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art cod. 292 proc. civ., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale”. Volontà che, nella specie, come nel caso sottoposto al Giudice di legittimità e deciso con il citato precedente, non risulta manifestata dalla curatela, che è rimasta contumace.
23. Data l'improcedibilità dell'appello incidentale, la cognizione di questa Corte resta limitata alle questioni poste dall'appello principale dell' , attinenti, come si è detto in narrativa, alla legittimità del Pt_1 ricorso al lavoro a chiamata da parte della società e alla decorrenza del suo inquadramento nel settore industria. Entrambi i motivi sono, ad avviso del collegio, fondati.
24. Quanto ai contratti a chiamata, deve rilevarsi come, riferito l'accertamento agli anni 2014-2016, le norme applicabili fossero, ratione temporis, prima quelle contenute nel D.L.gs. 276/2003, quindi il D.L.gs.
81/2015.
7 25. Nel periodo di vigenza del D.L.gs. 276/20023, l'art. 33 del decreto definiva il contratto di lavoro intermittente come “il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'art. 34”. Norma che a sua volta, per quanto qui interessa, disponeva che “Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37”.
26. L'art. 40 del D.L.gs. 276/2003 prevedeva poi che “Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro
e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2”.
27. Il Ministero del Lavoro era effettivamente intervenuto con il D.M.
23.10.2004, individuando le attività in cui era consentito il ricorso al lavoro intermittente a mezzo del richiamo alle tabelle portate nel R.D.
2657/1923.
8 28. L'istituto è disciplinato in modo non diverso, almeno per quanto interessa, dagli artt. 13 e seguenti del D.L.gs. 81/2015, entrato in vigore il 25.6.2015. L'art. 13 del D.L.gs. 81/2015 definisce infatti il contratto di lavoro intermittente come il contratto, “anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
29. Così ricostruita la normativa di interesse, deve rilevarsi come l'accertamento ispettivo contestasse la legittimità del ricorso al lavoro intermittente, da parte di non solo quanto alla CP_2 riconducibilità delle prestazioni richieste ai lavoratori alle ipotesi in cui le fonti contrattuali, o il decreto ministeriale, consentivano in astratto le assunzioni a chiamata, ma anche quanto alla natura effettivamente discontinua o intermittente di tali prestazioni. Secondo gli ispettori infatti
(e la difesa è ribadita dall'appello dell' ), avrebbe Pt_1 CP_2 assunto in questa forma la generalità dei suoi dipendenti e li avrebbe impiegati in attività integralmente programmabili, così che il ricorso al lavoro precario sarebbe stato in effetti abusivo e diretto a eludere gli obblighi contributivi gravanti sulla società.
30. In proposito, rileva in primo luogo il collegio come la qualificazione del rapporto di lavoro come intermittente non segua ex se solo alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge (quindi in ipotesi all'astratta riconducibilità delle prestazioni dedotte in contratto a una o l'altra delle ipotesi in cui il ricorso alla tipologia contrattuale è consentito, dai contratti collettivi o, in mancanza, dai decreti ministeriali), ma dipenda dall'effettiva corrispondenza delle modalità di svolgimento
9 della relazione negoziale al tipo negoziale. E nella costruzione del tipo ha un ruolo centrale, secondo la legge (in tutto il periodo di causa), la discontinuità della prestazione, che ne rappresenta il carattere necessario e distintivo: poiché “il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente” le prestazioni oggetto dell'accordo negoziale e della sua successiva esecuzione devono essere effettivamente discontinue. Risponde infatti ai principi che la qualificazione del rapporto di lavoro (di qualsiasi rapporto di lavoro) debba avvenire con riguardo alla sua concreta realizzazione.
31. D'altra parte, poiché nel contratto di lavoro intermittente, secondo quanto dispone l'art. 33 del D.L.gs. 276/2003, “un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro” perché egli ne usi la prestazione con le modalità di cui al successivo art. 34, deve ritenersi che la discontinuità esprima, non semplicemente l'esistenza di soluzioni di continuità nell'esecuzione della prestazione (che è caratteristica anche di altri tipi contrattuali, ben diversamente garantiti, ad esempio il part time), bensì anche l'incertezza riguardo al “quando” e comunque al “se” della chiamata. Così che la discontinuità della prestazione, come ben si rileva dal tenore testuale dell'art. 34 (ma non è diversa la norma dell'art. 13 del
D.L.gs. 81/2015), risulta essere conseguenza del carattere in concreto non prevedibile, anche se astrattamente ricorrente (così il riferimento a
“periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno”), dell'esigenza organizzativa datoriale soddisfatta con l'assunzione precaria.
32. Una tale struttura deve darsi perciò in ogni caso di ricorso al lavoro intermittente, così che è di una certa evidenza che non potrà qualificarsi come intermittente un rapporto di lavoro connotato dall'inserimento organico della prestazione del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, anche ove, in ipotesi, l'esecuzione della prestazione non sia quotidiana, difettando in questo caso proprio l'incertezza in ordine all'an e al quando
10 della chiamata e rispondendo invece l'assunzione ad esigenze organizzative e produttive anche in concreto programmabili.
33. Si tratta di una conclusione che deve dirsi imposta dal tenore testuale delle disposizioni di interesse e che è l'unica in grado di delimitare l'area del contratto de quo rispetto ad altre figure negoziali
(quali ad esempio il part time). Una distinzione resa più necessaria dall'esigenza di evitare l'impiego fraudolento di un tipo contrattuale che ex se esclude garanzie altrimenti proprie del rapporto di lavoro subordinato, quali il diritto (oltre che l'obbligo) del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa (con ogni conseguenza quanto all'obbligo del datore di richiederla ed impiegarla) e soprattutto la soggezione del rapporto alla disciplina limitativa dei licenziamenti.
34. Facendo allora applicazione di questi principi nella specie, deve rilevarsi come, soprattutto dalla prova svolta davanti al collegio (è stata ascoltata la teste impiegata che si occupava della composizione Tes_1 delle squadre di lavoro, sotto la supervisione del legale rappresentante della società), sia emerso con chiarezza come i lavoratori a chiamata fossero pienamente inseriti nell'organizzazione di impresa di CP_2
in maniera indifferenziata rispetto ai colleghi assunti con altre
[...] tipologie contrattuali e come per la società la scelta tra gli uni e gli altri fosse semplicemente determinata dai costi (per cui, ha riferito la teste, “se
c'era qualcuno da far stare a casa, mi dicevano di far stare a casa loro [i lavoratori a chiamata], visto che quando non erano chiamati non erano pagati”).
35. Deve quindi ritenersi che, come affermato dagli ispettori, la società abbia impiegato abusivamente il tipo negoziale del contratto a chiamata, per far fronte a esigenze produttive pienamente programmabili ed effettivamente programmate con l'impiego stabile anche dei lavoratori assunti formalmente a chiamata. Ciò evidentemente al fine di sottrarsi agli obblighi, non solo contributivi, nascenti da ordinarie assunzioni a
11 tempo pieno e indeterminato. La sentenza impugnata sul punto va quindi riformata;
la domanda di accertamento negativo della parte privata deve essere respinta e deve affermarsi il diritto dell'istituto a pretendere i maggiori premi derivanti dalla riqualificazione ai fini assicurativi dei contratti a chiamata di cui in atti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. Resta assorbita ogni altra difesa svolta sul punto dall' . Pt_1
36. Quanto al secondo motivo, relativo alla decorrenza dell'inquadramento della società nel settore industria, secondo il collegio,
è decisivo osservare come l'art. 49 della L. 88/1989 rimetta all'INPS la classificazione dei datori di lavoro e preveda che tale classificazione “come disposta dall' ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”. CP_5
Richiamando tale previsione, l' assume quindi che l'inquadramento Pt_1 della società, operato all'esito dell'accertamento, non sia sindacabile, neppure quanto alla sua decorrenza, se non in confronto dell'INPS, dato che l' sarebbe comunque tenuto ad adeguarsi, avendo la Pt_1 classificazione disposta dall'INPS, appunto, “effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”, quindi anche quanto ai premi . Pt_1
37. In fatto poi è pacifico che la società abbia contestato l'inquadramento anche in confronto dell'INPS, ma in un diverso giudizio, che si è concluso in primo grado davanti al Tribunale di Lucca, con decisione integralmente favorevole all'ente previdenziale, acquisita nel presente procedimento. In particolare, per quanto interessa, in quella pronuncia, si assume la decorrenza retroattiva dell'inquadramento di nel settore industria, a far data dalla variazione CP_2 dell'oggetto sociale (da servizi di pulizia dei piazzali e lavaggio e stasatura di pluviali a pulizia e spurgo pozzi neri, raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi) come comunicata dalla stessa società alla IA (ma non all'INPS), nel luglio 2008.
12 38. Ora ritiene la Corte che, attesa l'efficacia della classificazione INPS
“a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”, in sede amministrativa il provvedimento di variazione fosse sul punto vincolato. Con la Pt_1 necessaria conseguenza che, contestata quella classificazione dalla parte privata in due giudizi paralleli, contro l'INPS e contro l' , quanto alla Pt_1 domanda relativa alla classificazione, quei giudizi erano e sono tra loro in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso tecnico giuridico affermato dall'art. 295 c.p.c., in quanto la decisione sull'inquadramento in questo giudizio dipende dall'esito sul punto del processo contro l'INPS.
39. D'altra parte, definito il giudizio in confronto dell'INPS, in primo grado, con la sentenza sopra richiamata, non è più necessaria, né consentita la sospensione ex art. 295 c.p.c. di questo procedimento, dovendo in ipotesi trovare applicazione quella prevista dall'art. 337 c.p.c., come affermato dalla Sezioni Unite con sentenza n. 10027/2012. In quel precedente il Giudice di legittimità ha affermato che, “definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può essere pronunziata solo sulla base dell'art. 337, comma 2,
c.p.c., dal giudice che non ritenga di poggiarsi sull'autorità della decisione emanata nel primo giudizio”. Nella specie, definito il giudizio pregiudiziale contro l'INPS dal Tribunale, non risulta che avverso la sentenza sia stato proposto appello e comunque non vi è ragione di sospendere questo giudizio (in cui la decisione sulla classificazione in confronto dell' Pt_1 dipende da quella del giudizio pregiudiziale) e per non attenersi a una statuizione comunque resa nel pieno contraddittorio delle parti e adeguatamente argomentata, con riferimento a documenti di provenienza della società stessa, tanto più ove si consideri il carattere del tutto eccezionale (come riconosciuto dalla giurisprudenza unanime) della sospensione del processo.
13 40. Pertanto, anche sul punto, in accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado va riformata e, in accordo con la decisione resa nel giudizio pregiudiziale, anche nel presente deve affermarsi il diritto dell'ente a pretendere i maggiori premi, derivanti dalla rettifica con effetto retroattivo dell'inquadramento della società appellante incidentale da terziario a industria.
41. La parziale riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese, relativo all'intero giudizio e che, a fronte di un ricorso articolato in più domande, deve tenere conto della parziale, reciproca soccombenza (per l'istituto in relazione all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione essenzialmente). Deve di conseguenza disporsi la compensazione per un terzo delle spese di entrambi i gradi, mentre i rimanenti due terzi, liquidati come in dispositivo, devono far carico alla società già appellante incidentale, in relazione alla sua prevalente soccombenza.
42. Infine, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla società appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara improcedibile l'appello incidentale e, in parziale riforma della decisione impugnata e in accoglimento dell'appello principale dell' , Pt_1 dichiara: a) il diritto dell'istituto a pretendere i maggiori premi derivanti dalla riqualificazione ai fini assicurativi dei contratti a chiamata di cui in atti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno;
b) il diritto dell'ente a pretendere i maggiori premi derivanti dalla rettifica con effetto retroattivo dell'inquadramento della società appellante incidentale da terziario a industria. Dichiara compensate per un terzo le spese del doppio grado e condanna la società appellante incidentale alla rifusione dei residui due terzi, che in tale 14 percentuale liquida in € 4.076,67, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 4.773,33 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione alla società appellante incidentale della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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