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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2693 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 10/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Napolitano in sostituzione Avv. Sernia per la parte convenuta dott. Ciuffreda
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'Avv. Napolitano dichiara che la parte ricorrente aderisce al conteggio del e precisa le conclusioni chiedendo CP_1
l'accertamento del diritto alla RPD calcolata su 177 gg per un importo di €
1029,55
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 10/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2693 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 18/11/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LISO CELESTE e dell'avv. SERNIA Sabino
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. P.IVA_2
Motivi della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale
esponendo di aver svolto attività di docenza come supplente, nei periodi meglio indicati in ricorso (214 gg di lavoro effettivamente svolto), e di non aver percepito, per i rispettivi anni scolastici, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Chiede pertanto la condanna del convenuto al pagamento di CP_1
complessivi € 1244,76 oltre accessori.
1 Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso e in subordine ha esposto un diverso conteggio dei giorni di servizio effettivo.
Non essendo richiesta attività istruttoria, all'odierna udienza, svoltasi con modalità di collegamento in remoto la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e di contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La ricorrente agisce in giudizio per accertare la sussistenza, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
La Corte di Cassazione con orientamento espresso con ord. n. 20015/18 e confermato con ord. 6293/20, n. 12303/2024 e 12309/2024, condiviso inoltre dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
L'amministrazione convenuta non ha contestato i periodi di effettivo servizio indicati in ricorso, in relazione ai quali è stata parametrato l'importo mensile di € 174,50 rilevando tuttavia che dallo stato matricolare, tenuto conto delle assenze dal servizio risultava un numero inferiore di
2 giorni lavorati (192 complessivi-15 gg. non lavorati= gg. 177) con il ricalcolo della voce retributiva richiesta in € 1.029,55 lordi
Il difensore di parte ricorrente, all'odierna udienza di discussione, ha dichiarato di aderire al conteggio del convenuto con riferimento CP_1 sia ai giorni di servizio sia all'importo complessivo dovuto.
Il ricorso merita quindi accoglimento in questi termini. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724,
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivamente riconosciuto, della natura seriale della causa e della mancanza di una fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti per il periodo novembre 2021-giugno 2022, pari a complessivi € 1.029,55
lordi, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in
€ 258,00 per compensi, € 21,50 per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 10.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
3
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2693 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 10/04/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Napolitano in sostituzione Avv. Sernia per la parte convenuta dott. Ciuffreda
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. L'Avv. Napolitano dichiara che la parte ricorrente aderisce al conteggio del e precisa le conclusioni chiedendo CP_1
l'accertamento del diritto alla RPD calcolata su 177 gg per un importo di €
1029,55
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 10/04/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2693 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 18/11/2024
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LISO CELESTE e dell'avv. SERNIA Sabino
Contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO e dell'avv. P.IVA_2
Motivi della decisione
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale
esponendo di aver svolto attività di docenza come supplente, nei periodi meglio indicati in ricorso (214 gg di lavoro effettivamente svolto), e di non aver percepito, per i rispettivi anni scolastici, la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001.
Chiede pertanto la condanna del convenuto al pagamento di CP_1
complessivi € 1244,76 oltre accessori.
1 Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso e in subordine ha esposto un diverso conteggio dei giorni di servizio effettivo.
Non essendo richiesta attività istruttoria, all'odierna udienza, svoltasi con modalità di collegamento in remoto la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e di contestuale motivazione.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
La ricorrente agisce in giudizio per accertare la sussistenza, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
La Corte di Cassazione con orientamento espresso con ord. n. 20015/18 e confermato con ord. 6293/20, n. 12303/2024 e 12309/2024, condiviso inoltre dalla prevalente giurisprudenza di merito, ha ritenuto che, “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”
L'amministrazione convenuta non ha contestato i periodi di effettivo servizio indicati in ricorso, in relazione ai quali è stata parametrato l'importo mensile di € 174,50 rilevando tuttavia che dallo stato matricolare, tenuto conto delle assenze dal servizio risultava un numero inferiore di
2 giorni lavorati (192 complessivi-15 gg. non lavorati= gg. 177) con il ricalcolo della voce retributiva richiesta in € 1.029,55 lordi
Il difensore di parte ricorrente, all'odierna udienza di discussione, ha dichiarato di aderire al conteggio del convenuto con riferimento CP_1 sia ai giorni di servizio sia all'importo complessivo dovuto.
Il ricorso merita quindi accoglimento in questi termini. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724,
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivamente riconosciuto, della natura seriale della causa e della mancanza di una fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie il ricorso e condanna il convenuto al pagamento, in CP_1
favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti per il periodo novembre 2021-giugno 2022, pari a complessivi € 1.029,55
lordi, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito sino al saldo
2) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in
€ 258,00 per compensi, € 21,50 per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 10.4.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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