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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/10/2024, n. 27041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27041 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25639/2020 R.G. proposto da: ER HA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI SE ([...]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAIRHOFER MARTIN ([...]), ER RA ([...]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 27041 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS RA Data pubblicazione: 18/10/2024 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO, n. 9/2020, depositata il 27/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2024 dal Consigliere RA BESSO MARCHEIS. Sentito il pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale LE EP, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. CH HE ha proposto opposizione al decreto con il quale il Ministero dell’economia gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 211.600: con verbale di accertamento della Guardia di finanza di Bolzano gli era stato contestato di avere trasferito personalmente dall’Italia alla Germania denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 e di averlo versato in otto distinte occasioni sul conto corrente intestato alla moglie presso la filiale della Deutsche Bank di Garmisch Partenkirchen per la somma complessiva di euro 609.000, senza farne dichiarazione all’Agenzia delle dogane, come prescritto dall’art. 3 del d.lgs. 195/2008. Il Tribunale di Bolzano ha respinto l’opposizione. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da HE. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 9. 3. Avverso la sentenza CH HE ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in dieci motivi, che riprendono censure già sottoposte al giudice d’appello. 1. Per motivi di priorità logica, si esaminano anzitutto il terzo e il quarto motivo, che denunciano: a) il terzo, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., inesistenza della notificazione del decreto poiché avvenuta in un 3 di 11 luogo (lo studio dell’avvocato Fill) in nessun modo riferibile” al ricorrente;
b) il quarto, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c., 3 e 4 della legge n. 890 del 1982, illegittimità della pretesa sanzionatoria per inesistenza della notificazione del decreto”, avvenuta senza seguire le modalità previste dal codice di procedura civile (in particolare, mancano la relazione di notificazione e l’indicazione dell’ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario). I motivi sono infondati. Si deduce l’inesistenza della notificazione del decreto - ingiunzione opposto perché avvenuta in luogo “in nessun modo” riferibile al ricorrente e perché posta in essere senza rispettare tutte le formalità prescritte. La giurisprudenza di questa Corte ha notevolmente ristretto l’ambito della categoria della inesistenza, configurabile, “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (così Cass., sez. un., n. 14916/2016). In particolare, il luogo in cui la notificazione viene eseguita “non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione” (ancora Cass., sez. un., n. 14916/2016). Nel caso in esame la notificazione è avvenuta presso l’avvocato al quale il ricorrente aveva conferito l’incarico di assisterlo in 4 di 11 relazione alle indagini della polizia giudiziaria svolte in relazione alla medesima vicenda e lo stesso avvocato aveva firmato, “giusta delega”, il verbale di accertamento con cui era stato contestato l’illecito amministrativo (v. al riguardo le puntualizzazioni della sentenza impugnata, pag. 14), a soggetto quindi collegato col destinatario. Rispetto poi al mancato rispetto delle modalità prescritte dal codice di rito, la Corte d’appello sottolinea come la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione possa essere effettuata anche da un funzionario dell’amministrazione, senza che questi sia vincolato alle modalità stabilite dal codice di rito (v. la giurisprudenza citata alle pagg. 16-19 della sentenza impugnata). In ogni caso, anche a volere ravvisare la sussistenza di vizi di tale notificazione, tali vizi andrebbero ricondotti alla categoria della nullità e sono stati sanati, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo dell’atto, a seguito della tempestiva proposizione dell’opposizione da parte del ricorrente. 2. Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) con il primo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 3 d.lgs. 195/2008, carenza dell’elemento oggettivo” per avere la Corte d’appello ritenuto che sussistesse la fattispecie di cui all’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 in assenza di qualunque presupposto, non avendo l’amministrazione – che ne era onerata – dimostrato che le somme versate sul conto corrente della moglie presso la Deutsche Bank in Germania fossero state trasportate dall’Italia dal ricorrente in otto occasioni, portando con sé, in ciascuna occasione, denaro contante di ammontare eccedente la somma di euro 10.000, senza dichiararlo all’Agenzia delle dogane;
b) il secondo motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi, “funzionali alla dimostrazione dell’insussistenza dell’elemento oggettivo della condotta” prevista dall’art. 3 del d.lgs. 195/2008, 5 di 11 ossia l’avere il ricorrente contestato il contenuto delle schede di identificazione e il non avere egli effettuato i versamenti contestati, essendo questi stati posti in essere da sua moglie. I motivi sono inammissibili. Il ricorrente, nel denunciare la violazione degli articoli che disciplinano il ragionamento presuntivo, in realtà contesta gli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno fatto leva sugli elementi di prova ricavabili dalla documentazione bancaria acquisita in ordine ai versamenti di denaro eseguiti sul conto intestato alla moglie dello HE, dalle dichiarazioni di quest’ultima e dalle schede di identificazione redatte dal personale della Deutsche Bank. Come ha sottolineato il Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, il ragionamento presuntivo, che ha portato alla conclusione che vi è stata esportazione di denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 in otto occasioni, si fonda su questi fatti noti e, partendo da essi, su plausibili deduzioni logico-inferenziali (sui limiti e il contenuto del controllo in cassazione del ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito cfr., per tutte, Cass. n. 9054/2022). Quanto all’omesso esame di fatti decisivi, non si denuncia la mancata considerazione di alcuni fatti, ma il mancato accoglimento da parte dei giudici di merito di contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione di tali fatti (così, rispetto alle schede di identificazione redatte dal personale della Deutsche Bank, la contestazione che i versamenti – diversamente da quanto in esse risultante – erano stati effettuati dalla moglie e non dal ricorrente, la negazione che la moglie avesse effettuato determinate dichiarazioni e che i movimenti di denaro fossero stati posti in essere così come ricostruiti nel processo). 3. Il quinto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento, decadenza del Ministero 6 di 11 dell’economia e delle finanze dal potere sanzionatorio, omessa contestazione dell’illecito valutario”. Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente, essendo stato notificato – in data 11 maggio 2016 – il verbale dell’attività di accertamento della violazione nei confronti del ricorrente, a partire da tale data avrebbe iniziato a decorrere il termine di novanta giorni, previsto dal secondo comma dell’art. 14 della legge 689/1981 ai fini della notificazione della contestazione, che non è mai avvenuta, essendo stato direttamente emesso il decreto-ingiunzione. Il ricorrente non considera che il verbale notificato l’11 maggio 2016 era un verbale non solo di accertamento, ma anche di contestazione delle sanzioni (v. al riguardo le osservazioni della Corte d’appello alla pag. 21 della sentenza) e che – come precisa il Pubblico ministero – nessuna norma impedisce tale accorpamento: il richiamato art. 14, comma 2, invero, stabilisce solo il termine entro cui, una volta eseguito solo l’accertamento, debba essere notificata la contestazione, ma non afferma che tali atti devono per forza essere compiuti in tempi separati. In materia di violazioni valutarie, vi è poi l’art. 4 del d.lgs. 195/1998, il quale ai commi 2 e 3 prevede il potere accertativo della Guardia di finanza e, al comma 4, “ai fini della contestazione delle violazioni”, fa rinvio “ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148”. Tali ultime disposizioni prevedono espressamente che la contestazione delle violazioni può avvenire contestualmente all’accertamento (comma 2) e, anzi che ciò deve avvenire in via preferenziale, nel senso che “l’atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (comma 3). 7 di 11 4. Con il sesto motivo si contesta ““violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 8, comma 3 d.lgs. 195/2008”: quand’anche si ritenesse che la contestazione dell’addebito sia stata effettuata contestualmente all’accertamento della violazione, l’obbligazione di pagamento si sarebbe comunque estinta, non essendo stato rispettato il termine di sette giorni previsto per la trasmissione dei verbali di contestazione dall’art. 4, comma 6 del d.lgs. 195/2008. Il motivo è infondato: esso muove dal presupposto errato che l’art. 4, comma 6 del d.lgs. 195/2008 individuerebbe un termine perentorio, che andrebbe sommato a quello del successivo art. 8. L’art. 4, comma 6, stabilisce invece che “i verbali di contestazione …. sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze …. entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto."; laddove l’art. 8 prevede che “nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione” (comma 3) il Ministero “determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione ingiunge il pagamento” (comma 2). L’unico termine perentorio indicato dalla legge è pertanto quello dell’art. 8, mentre quello dell’art. 4 comma 6 è meramente ordinario. La perentorietà deve infatti essere prevista dalla legge oppure derivare dal sistema: nel caso in esame – come sottolinea il Pubblico ministero – non solo difetta la condizione espressa, ma anche quella sistematica, in quanto il potere sanzionatorio spetta al Ministero, non a chi redige i verbali di accertamento e contestazione, per cui la decadenza è solo a carico del Ministero e il relativo termine non può che decorrere dal momento in cui il Ministero riceve gli atti (si vendano al riguardo Cass. n. 9521/2018 e Cass. n. 16204/2020). Poiché nel caso in esame la ricezione è avvenuta il 4 luglio 2016, come risultante dagli atti ed accertato dai giudici di merito (vedi la sentenza della Corte d’appello, pag. 24), ne consegue che 8 di 11 “il termine perentorio di centottanta giorni”, l’unico appunto perentorio, è stato rispettato con la notificazione del decreto- ingiunzione il 23 novembre 2016. 5. Il settimo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale e 3 del d.lgs. 195/2008, la corretta interpretazione del richiamato art. 3 depone per l’illegittimità della sanzione per carenza dell’elemento oggettivo”, alla “luce di un ulteriore profilo” che investe “la ratio sottesa alla disciplina normativa”, ossia la finalità di “bloccare il denaro di provenienza illecita e, di riflesso, il riciclaggio dello stesso”. Il motivo è infondato. L’art. 3 del d.lgs. 195/2008 dispone al comma 1 che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane;
l'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”. L’infrazione – come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte – “ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, unicamente un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto” (così Cass. n. 29236/2019; si veda anche Cass. n. 7313/2023). 6. L’ottavo, il nono e il decimo motivo contestano, richiamando distinti parametri, la determinazione del quantum della sanzione: a) l’ottavo lamenta nullità della sentenza “per violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sussistenza di un’anomalia motivazionale”; b) il nono denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge 689/1981, ingiustificata applicazione della sanzione 9 di 11 in misura superiore al minimo, richiesta di riduzione della sanzione al minimo”; c) il decimo motivo contesta, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: “i giudici hanno omesso di esaminare taluni fatti funzionali alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti per accordare la riduzione al minimo della sanzione”. I motivi non possono essere accolti. Anzitutto, la Corte d’appello ha specificamente motivato le ragioni del rigetto della censura relativa al quantum della sanzione (par. 9 della sentenza). Non vi è certo violazione del “minimo costituzionale” in tale motivazione, che dà conto da un lato della “reiterazione delle condotte violative della norma fiscale” e dall’altro dell’ “importanza dei trasferimenti transfrontalieri di denaro contante”. Quanto al nono motivo, si contesta il vizio di motivazione del decreto-ingiunzione, che avrebbe determinato la sanzione nella misura del 40 % “senza addurre alcuna motivazione sul punto” ovvero senza fornire “nessuna motivazione in merito” (pagg. 27 e 28 del ricorso), senza peraltro dire che fosse stata proposta opposizione con riguardo al difetto di motivazione dell’atto di ingiunzione, né riportare il contenuto di tale censura. Sotto questo profilo, il motivo è generico e inammissibile. Va poi considerato che “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, [..] non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua 10 di 11 statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981” (così Cass. n. 11481/2020). Con il decimo motivo viene riproposta la precedente censura, ribadendo che vi erano i presupposti per l’applicazione del minimo della sanzione. Si contesta il mancato esame di fatti storici, ma nella sostanza si lamenta la valutazione operata dal giudice di merito, dovendo secondo il ricorrente i fatti essere valutati in modo opposto a quanto ritenuto dal giudice: HE ha infatti commesso “appena” otto violazioni, con una “movimentazione di somme di denaro non consistente” e così via. Si tratta appunto di valutazioni e giudizi di valore, peraltro difficilmente condivisibili, pensiamo alla somma di denaro trasferita, che ammontando a euro 609.000 è arduo definire “non consistente”. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 11 di 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi dopo la
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 27041 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS RA Data pubblicazione: 18/10/2024 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO, n. 9/2020, depositata il 27/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2024 dal Consigliere RA BESSO MARCHEIS. Sentito il pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale LE EP, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. CH HE ha proposto opposizione al decreto con il quale il Ministero dell’economia gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 211.600: con verbale di accertamento della Guardia di finanza di Bolzano gli era stato contestato di avere trasferito personalmente dall’Italia alla Germania denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 e di averlo versato in otto distinte occasioni sul conto corrente intestato alla moglie presso la filiale della Deutsche Bank di Garmisch Partenkirchen per la somma complessiva di euro 609.000, senza farne dichiarazione all’Agenzia delle dogane, come prescritto dall’art. 3 del d.lgs. 195/2008. Il Tribunale di Bolzano ha respinto l’opposizione. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da HE. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 9. 3. Avverso la sentenza CH HE ricorre per cassazione. Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in dieci motivi, che riprendono censure già sottoposte al giudice d’appello. 1. Per motivi di priorità logica, si esaminano anzitutto il terzo e il quarto motivo, che denunciano: a) il terzo, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., inesistenza della notificazione del decreto poiché avvenuta in un 3 di 11 luogo (lo studio dell’avvocato Fill) in nessun modo riferibile” al ricorrente;
b) il quarto, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c., 3 e 4 della legge n. 890 del 1982, illegittimità della pretesa sanzionatoria per inesistenza della notificazione del decreto”, avvenuta senza seguire le modalità previste dal codice di procedura civile (in particolare, mancano la relazione di notificazione e l’indicazione dell’ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario). I motivi sono infondati. Si deduce l’inesistenza della notificazione del decreto - ingiunzione opposto perché avvenuta in luogo “in nessun modo” riferibile al ricorrente e perché posta in essere senza rispettare tutte le formalità prescritte. La giurisprudenza di questa Corte ha notevolmente ristretto l’ambito della categoria della inesistenza, configurabile, “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (così Cass., sez. un., n. 14916/2016). In particolare, il luogo in cui la notificazione viene eseguita “non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione” (ancora Cass., sez. un., n. 14916/2016). Nel caso in esame la notificazione è avvenuta presso l’avvocato al quale il ricorrente aveva conferito l’incarico di assisterlo in 4 di 11 relazione alle indagini della polizia giudiziaria svolte in relazione alla medesima vicenda e lo stesso avvocato aveva firmato, “giusta delega”, il verbale di accertamento con cui era stato contestato l’illecito amministrativo (v. al riguardo le puntualizzazioni della sentenza impugnata, pag. 14), a soggetto quindi collegato col destinatario. Rispetto poi al mancato rispetto delle modalità prescritte dal codice di rito, la Corte d’appello sottolinea come la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione possa essere effettuata anche da un funzionario dell’amministrazione, senza che questi sia vincolato alle modalità stabilite dal codice di rito (v. la giurisprudenza citata alle pagg. 16-19 della sentenza impugnata). In ogni caso, anche a volere ravvisare la sussistenza di vizi di tale notificazione, tali vizi andrebbero ricondotti alla categoria della nullità e sono stati sanati, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo dell’atto, a seguito della tempestiva proposizione dell’opposizione da parte del ricorrente. 2. Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) con il primo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 3 d.lgs. 195/2008, carenza dell’elemento oggettivo” per avere la Corte d’appello ritenuto che sussistesse la fattispecie di cui all’art. 3 d.lgs. n. 195/2008 in assenza di qualunque presupposto, non avendo l’amministrazione – che ne era onerata – dimostrato che le somme versate sul conto corrente della moglie presso la Deutsche Bank in Germania fossero state trasportate dall’Italia dal ricorrente in otto occasioni, portando con sé, in ciascuna occasione, denaro contante di ammontare eccedente la somma di euro 10.000, senza dichiararlo all’Agenzia delle dogane;
b) il secondo motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi, “funzionali alla dimostrazione dell’insussistenza dell’elemento oggettivo della condotta” prevista dall’art. 3 del d.lgs. 195/2008, 5 di 11 ossia l’avere il ricorrente contestato il contenuto delle schede di identificazione e il non avere egli effettuato i versamenti contestati, essendo questi stati posti in essere da sua moglie. I motivi sono inammissibili. Il ricorrente, nel denunciare la violazione degli articoli che disciplinano il ragionamento presuntivo, in realtà contesta gli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno fatto leva sugli elementi di prova ricavabili dalla documentazione bancaria acquisita in ordine ai versamenti di denaro eseguiti sul conto intestato alla moglie dello HE, dalle dichiarazioni di quest’ultima e dalle schede di identificazione redatte dal personale della Deutsche Bank. Come ha sottolineato il Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, il ragionamento presuntivo, che ha portato alla conclusione che vi è stata esportazione di denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 in otto occasioni, si fonda su questi fatti noti e, partendo da essi, su plausibili deduzioni logico-inferenziali (sui limiti e il contenuto del controllo in cassazione del ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito cfr., per tutte, Cass. n. 9054/2022). Quanto all’omesso esame di fatti decisivi, non si denuncia la mancata considerazione di alcuni fatti, ma il mancato accoglimento da parte dei giudici di merito di contestazioni sollevate dal ricorrente rispetto alla valutazione di tali fatti (così, rispetto alle schede di identificazione redatte dal personale della Deutsche Bank, la contestazione che i versamenti – diversamente da quanto in esse risultante – erano stati effettuati dalla moglie e non dal ricorrente, la negazione che la moglie avesse effettuato determinate dichiarazioni e che i movimenti di denaro fossero stati posti in essere così come ricostruiti nel processo). 3. Il quinto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento, decadenza del Ministero 6 di 11 dell’economia e delle finanze dal potere sanzionatorio, omessa contestazione dell’illecito valutario”. Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente, essendo stato notificato – in data 11 maggio 2016 – il verbale dell’attività di accertamento della violazione nei confronti del ricorrente, a partire da tale data avrebbe iniziato a decorrere il termine di novanta giorni, previsto dal secondo comma dell’art. 14 della legge 689/1981 ai fini della notificazione della contestazione, che non è mai avvenuta, essendo stato direttamente emesso il decreto-ingiunzione. Il ricorrente non considera che il verbale notificato l’11 maggio 2016 era un verbale non solo di accertamento, ma anche di contestazione delle sanzioni (v. al riguardo le osservazioni della Corte d’appello alla pag. 21 della sentenza) e che – come precisa il Pubblico ministero – nessuna norma impedisce tale accorpamento: il richiamato art. 14, comma 2, invero, stabilisce solo il termine entro cui, una volta eseguito solo l’accertamento, debba essere notificata la contestazione, ma non afferma che tali atti devono per forza essere compiuti in tempi separati. In materia di violazioni valutarie, vi è poi l’art. 4 del d.lgs. 195/1998, il quale ai commi 2 e 3 prevede il potere accertativo della Guardia di finanza e, al comma 4, “ai fini della contestazione delle violazioni”, fa rinvio “ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148”. Tali ultime disposizioni prevedono espressamente che la contestazione delle violazioni può avvenire contestualmente all’accertamento (comma 2) e, anzi che ciò deve avvenire in via preferenziale, nel senso che “l’atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato; quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (comma 3). 7 di 11 4. Con il sesto motivo si contesta ““violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 8, comma 3 d.lgs. 195/2008”: quand’anche si ritenesse che la contestazione dell’addebito sia stata effettuata contestualmente all’accertamento della violazione, l’obbligazione di pagamento si sarebbe comunque estinta, non essendo stato rispettato il termine di sette giorni previsto per la trasmissione dei verbali di contestazione dall’art. 4, comma 6 del d.lgs. 195/2008. Il motivo è infondato: esso muove dal presupposto errato che l’art. 4, comma 6 del d.lgs. 195/2008 individuerebbe un termine perentorio, che andrebbe sommato a quello del successivo art. 8. L’art. 4, comma 6, stabilisce invece che “i verbali di contestazione …. sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze …. entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto."; laddove l’art. 8 prevede che “nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione” (comma 3) il Ministero “determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione ingiunge il pagamento” (comma 2). L’unico termine perentorio indicato dalla legge è pertanto quello dell’art. 8, mentre quello dell’art. 4 comma 6 è meramente ordinario. La perentorietà deve infatti essere prevista dalla legge oppure derivare dal sistema: nel caso in esame – come sottolinea il Pubblico ministero – non solo difetta la condizione espressa, ma anche quella sistematica, in quanto il potere sanzionatorio spetta al Ministero, non a chi redige i verbali di accertamento e contestazione, per cui la decadenza è solo a carico del Ministero e il relativo termine non può che decorrere dal momento in cui il Ministero riceve gli atti (si vendano al riguardo Cass. n. 9521/2018 e Cass. n. 16204/2020). Poiché nel caso in esame la ricezione è avvenuta il 4 luglio 2016, come risultante dagli atti ed accertato dai giudici di merito (vedi la sentenza della Corte d’appello, pag. 24), ne consegue che 8 di 11 “il termine perentorio di centottanta giorni”, l’unico appunto perentorio, è stato rispettato con la notificazione del decreto- ingiunzione il 23 novembre 2016. 5. Il settimo motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale e 3 del d.lgs. 195/2008, la corretta interpretazione del richiamato art. 3 depone per l’illegittimità della sanzione per carenza dell’elemento oggettivo”, alla “luce di un ulteriore profilo” che investe “la ratio sottesa alla disciplina normativa”, ossia la finalità di “bloccare il denaro di provenienza illecita e, di riflesso, il riciclaggio dello stesso”. Il motivo è infondato. L’art. 3 del d.lgs. 195/2008 dispone al comma 1 che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane;
l'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”. L’infrazione – come ha sottolineato la giurisprudenza di questa Corte – “ha carattere oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, unicamente un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto” (così Cass. n. 29236/2019; si veda anche Cass. n. 7313/2023). 6. L’ottavo, il nono e il decimo motivo contestano, richiamando distinti parametri, la determinazione del quantum della sanzione: a) l’ottavo lamenta nullità della sentenza “per violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 118 disp. att. c.p.c., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., sussistenza di un’anomalia motivazionale”; b) il nono denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della legge 689/1981, ingiustificata applicazione della sanzione 9 di 11 in misura superiore al minimo, richiesta di riduzione della sanzione al minimo”; c) il decimo motivo contesta, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: “i giudici hanno omesso di esaminare taluni fatti funzionali alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti per accordare la riduzione al minimo della sanzione”. I motivi non possono essere accolti. Anzitutto, la Corte d’appello ha specificamente motivato le ragioni del rigetto della censura relativa al quantum della sanzione (par. 9 della sentenza). Non vi è certo violazione del “minimo costituzionale” in tale motivazione, che dà conto da un lato della “reiterazione delle condotte violative della norma fiscale” e dall’altro dell’ “importanza dei trasferimenti transfrontalieri di denaro contante”. Quanto al nono motivo, si contesta il vizio di motivazione del decreto-ingiunzione, che avrebbe determinato la sanzione nella misura del 40 % “senza addurre alcuna motivazione sul punto” ovvero senza fornire “nessuna motivazione in merito” (pagg. 27 e 28 del ricorso), senza peraltro dire che fosse stata proposta opposizione con riguardo al difetto di motivazione dell’atto di ingiunzione, né riportare il contenuto di tale censura. Sotto questo profilo, il motivo è generico e inammissibile. Va poi considerato che “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, [..] non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua 10 di 11 statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981” (così Cass. n. 11481/2020). Con il decimo motivo viene riproposta la precedente censura, ribadendo che vi erano i presupposti per l’applicazione del minimo della sanzione. Si contesta il mancato esame di fatti storici, ma nella sostanza si lamenta la valutazione operata dal giudice di merito, dovendo secondo il ricorrente i fatti essere valutati in modo opposto a quanto ritenuto dal giudice: HE ha infatti commesso “appena” otto violazioni, con una “movimentazione di somme di denaro non consistente” e così via. Si tratta appunto di valutazioni e giudizi di valore, peraltro difficilmente condivisibili, pensiamo alla somma di denaro trasferita, che ammontando a euro 609.000 è arduo definire “non consistente”. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 11 di 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi dopo la